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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/06/2025, n. 6185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6185 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 10155/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Raffaele Caiazza, con cui elettivamente domicilia in Melito di Napoli, alla Via Matteotti n. 32;
- Opponente -
CONTRO
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Cavallo, con cui elettivamente domicilia in Montecorvino RO (SA), alla Contrada Cappella n.13;
(c.f. , in persona del Ministro e Controparte_2 P.IVA_2
l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domicilia ex lege in Napoli, alla Via A. Diaz n. 11;
- Opposte –
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 07120249013243970000 notificata il 16.04.2024 ed alle cartelle sottostanti n. 07120100067752074000 e n. 07120140029199155000
Conclusioni: all'udienza del 28 maggio 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza chiedendo la decisione della causa SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha impugnato l'intimazione in oggetto notificatagli ad istanza Parte_1 dell' , in uno a due delle svariate cartelle esattoriali Controparte_1 ad essa sottese (n. 07120100067752074000 e n. 07120140029199155000) sempre indicate in oggetto, emesse a suo carico dal Tribunale di Napoli per spese processuali e per il recupero di multe ed ammende.
A fondamento dello strumento di reazione azionato la parte ha contestato il diritto dell' di procedere ad esecuzione forzata per l'inesistenza ed Controparte_3 omessa previa notifica delle cartelle impugnate e l'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione. Ha, quindi, concluso per l'accoglimento della domanda con declaratoria di nullità delle cartelle impugnate e dei relativi ruoli e con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si è costituito l' eccependo, in via preliminare, Controparte_3
l'inammissibilità dell'azione per carenza di interesse ad agire, stante l'avvenuta regolare notifica delle cartelle impugnate, non opposte nei termini di legge, con conseguente definitività della pretesa creditoria. Ha inoltre dedotto il difetto di legittimazione passiva circa le eccezioni riguardanti il merito della pretesa creditoria, di esclusiva pertinenza dell'ente creditore ed ha sostenuto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione ordinaria in ragione della notifica di svariati atti interruttivi intermedi per ciascuna delle cartelle impugnate. Asserita la natura fidefacente della documentazione versata in atti in copia non contestata, attestante l'avvenuta notifica dei titoli impugnati e dei successivi atti interruttivi, ha quindi concluso per la declaratoria di inammissibilità ed infondatezza dell'opposizione, vinte le spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si è costituita, infine, l Controparte_4
, premettendo l'intervenuto sgravio della cartella esattoriale n.
[...]
07120140029199155000 emessa in virtù della sanzione pecuniaria comminata con decreto penale di condanna n. 1654/12 del 3 gennaio 2012 del Tribunale di Napoli. In particolare, ha precisato che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva emesso ordinanza n. 635/2023, con cui dichiarava estinto il reato, senza riferimento alla pena pecuniaria, e che su richiesta dell'Ufficio Recupero Crediti (URC), lo stesso Tribunale aveva trasmesso il provvedimento presidenziale del 26 giugno 2024 col quale veniva statuito che alla declaratoria di estinzione del reato di cui all'art. 460, co. 5 c.p.p., consegue lo sgravio ipso iure della pena, senza che occorresse una specifica statuizione in merito. Tanto premesso, ha richiesto dichiararsi la cessata materia del contendere in ordine alla pretesa creditoria incorporata nell'anzidetta cartella, con esclusione della condanna alle spese. In ordine alla residua cartella n. 0712010006775207400 ha contestato l'eccezione di prescrizione adducendone la
- 2 - durata decennale della causa estintiva della pretesa, l'avvenuta interruzione in ragione della regolare notifica della cartella e di successivi atti interruttivi, nonché l'avvenuta sospensione della prescrizione in dipendenza della normativa assunta per fronteggiare l'emergenza pandemica da Covid 19 con l'art. 68 DL 18/2020 (cd. Cura Italia). Ha, pertanto, concluso per la declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere e per il rigetto nella restante parte della domanda attorea, con il favore delle spese di lite.
All'udienza cartolare del 2 ottobre 2024, ritenuta la natura documentale della controversia, la causa è stata rinviata per la riserva in decisione all'udienza del 28 maggio 2025 con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., allorquando è stata trattenuta a sentenza su richiesta delle parti.
MOTIVAZIONE
Va dichiarata l'inammissibilità della domanda in relazione alla prima cartella impugnata con l'intimazione, la cessata materia del contendere in relazione alla seconda, per le seguenti ragioni.
L'impugnazione dell'intimazione di pagamento è ritenuta pacificamente ammissibile per contestare vizi propri dell'atto, tra i quali l'invalidità derivata per l'omessa notifica degli atti prodromici, ovvero ancora per eccepire fatti estintivi sopravvenuti come la prescrizione, nonché, ancora, per impugnare in funzione recuperatoria le sottese cartelle di cui si abbia avuto conoscenza solo attraverso la notifica dell'intimazione.
Nella specie, i motivi a fondamento dell'opposizione in parte sono ascrivibili all'opposizione agli atti esecutivi, così la nullità derivata per omessa notifica degli atti presupposti, e in parte all'opposizione all'esecuzione, tale potendosi qualificare l'assenza di un valido titolo esecutivo a sostegno dell'esecuzione intrapresa parimenti dedotta a motivo dell'omessa previa notifica della cartella e l'eccepita prescrizione.
La natura mista dell'opposizione, nonché il valore della controversia, consentono di ritenere correttamente incardinato il presente giudizio innanzi al Tribunale, in osservanza dei principi stabiliti in tema di impugnazione di cartelle di pagamento per spese di giustizia, analogamente spendibili nella specie, secondo cui - ferma la devoluzione agli organi della giurisdizione ordinaria e non tributaria (Cass., Sez. U., 31/07/2017, n. 18979) - il riparto di attribuzioni tra giudice civile e giudice penale è stato così precisamente delimitato: "a) le contestazioni attinenti al "perimetro" della condanna al pagamento delle spese del processo penale oggetto della condanna pronunziata dallo stesso giudice penale - ovvero quelle attinenti alla sussistenza, all'estensione e ai
- 3 - caratteri di detta condanna, che mettono quindi in discussione la sua effettiva portata - le quali vanno fatte esclusivamente valere in sede penale (e, quindi, eventualmente, davanti al giudice della relativa esecuzione, laddove ne sussistano i presupposti), avendo ad oggetto direttamente il contenuto del "titolo giudiziale"; b) le contestazioni relative alla concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base della decisione del giudice penale, come liquidato dagli organi competenti (ivi incluse quelle relative alla riferibilità o meno di detta quantificazione ai reati per i quali sia stata effettivamente pronunciata la condanna dell'imputato in sede penale), le quali possono essere oggetto di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615 c.p.c., non trovando direttamente fonte in quel titolo, ma trattandosi di una attività di auto-liquidazione del proprio credito, operata dallo stesso creditore in via stragiudiziale (in questo caso in via amministrativa), che puo' quindi essere contestata dal debitore anche in sede di opposizione esecutiva" (Cass. pen., sent. n. 37138/2022 e n. 31774/2023).
Ora, non è revocabile in dubbio che le contestazioni mosse dall'opponente in ordine all'invalidità derivata dell'intimazione, ovvero all'inesistenza del titolo esecutivo per l'omessa notifica delle cartelle ed alla sopravvenuta estinzione della pretesa, non pongano in discussione i presupposti legali della condanna, ma riguardino l'attività di quantificazione e riscossione alla stessa successive, pertanto censurabili innanzi al giudice civile nelle forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.
Pertanto, sebbene vada affermata l'inammissibilità del motivo di opposizione agli atti, in quanto tardivamente avanzato con ricorso depositato in data 9.05.2024 a fronte della notifica dell'intimazione avvenuta in data 16.04.2024, la parte ha comunque dedotto l'omessa notifica delle cartelle per contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata per l'insussistenza dei titoli esecutivi a fondamento dell'intimazione e l'avvenuta estinzione della pretesa per prescrizione.
Venendo quindi all'esame dei suddetti motivi, va dichiarata l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire in virtù dell'intervenuto annullamento ope legis ex art 4 D.L. n. 119/2018, convertito in L. n. 136/2018, della partita di ruolo di cui alla prima delle cartelle esattoriali impugnate con l'intimazione, la n. 07120100067752074000.
Il debito litigioso incorporato nell'anzidetta cartella, per un importo di € 723,69 per spese processuali del Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Frattamaggiore, risultava già stralciato al momento della proposizione della domanda in virtù della citata previsione di cui all'art. 4 del citato D.L. n. 119/2018.
La disposizione disciplina lo stralcio automatico dei debiti accertati alla data di entrata in vigore del decreto, il 23.10.2018, di importo residuo fino a 1.000 euro come
- 4 - risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (vd. art. 4, co 1 D.L. 119/2018).
La Suprema Corte di Cassazione sul punto ha osservato come il rilievo di tale ipotesi di ius superveniens risulti assorbente, affermando altresì che “lo stralcio del debito opera immediatamente ipso iure, espressamente sancendo la legge la automaticità dell'annullamento, pur nelle more — e indipendentemente — della successiva adozione (entro il termine ordinatorio del 31 dicembre 2018) del pertinente, consequenziale provvedimento di sgravio-annullamento da parte dell'agente della riscossione, contemplato nella seconda parte, comma i, del decreto-legge cit. (…) L'annullamento dei carichi rientranti nella disposizione in esame avviene pertanto ope legis comportando la nullità, iure superveniens, delle cartelle impugnate con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere” (Cass. civ., ord. n. 15471/2019).
Il limite di valore si riferisce ai debiti di importo residuo inferiore a mille euro comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. A riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha altresì precisato che “il limite è riferito al singolo carico affidato, sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a €. 1000,00, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro. Per carico si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella” (Cass. civ., ord. n. 22018/2020).
Nel caso di specie, dall'intimazione di pagamento impugnata e dall'estratto di ruolo prodotto dall'opposta si evincono l'anno di riferimento del debito (2007), il numero del ruolo (2010/1999), la data di notifica della cartella (13/03/2010), la natura del credito, dell'ente impositore e l'ammontare, inferiore ai mille euro del singolo carico, comprensivo di interessi e sanzioni, elementi tutti atti a ricondurre la pretesa anzidetta di cui alla prima cartella esattoriale al precitato annullamento automatico.
In merito alla seconda cartella di pagamento n. 07120140029199155000, dell'importo di € 32.405,88, va invece dichiarata cessata la materia del contendere per intervenuto sgravio della partita di credito a seguito dell'ordinanza n. 635/2023 con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dichiarava estinto il reato. Ad essa consegue ope legis (art. 460, co. 5 c.p.p.) l'estinzione di “ogni effetto penale della condanna”, in primo luogo la pena.
Ne discende che la successiva intimazione di pagamento, limitatamente agli importi relativi alla predetta cartella, risulta del tutto illegittima stante l'assenza di un valido titolo esecutivo.
Rispetto alla rilevata patologia, a nulla rileva la circostanza che solo a seguito di richiesta di chiarimenti da parte del competente URC del Tribunale sia intervenuto il
- 5 - provvedimento presidenziale del 26.06.2024 a chiarire quanto “già comunicato dal dirigente Amministrativo alla Corte d'Appello di Napoli con nota prot. 3899.U.09/05/2022 in risposta ad apposito quesito in merito”, dunque successivamente alla notifica dell'atto opposto, in quanto il venir meno dei presupposti dell'applicazione della pena inflitta con il decreto di condanna a seguito dell'estinzione del reato è, per l'appunto, una conseguenza automatica dell'estinzione disposta dalla legge e, peraltro, già ribadita all'ente creditore, cosicché la stessa non può giustificare come legittima l'emissione dell'atto opposto.
Il rilievo ufficioso della sopravvenuta estinzione della pretesa creditoria iscritta a ruolo e, dunque, dell'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata impone - non di meno - la delibazione del merito dei motivi esposti ai fini del governo delle spese del giudizio, in mancanza di accordo sulla compensazione, in ossequio al principio di soccombenza virtuale.
Ebbene, la parte ha sostenuto l'omessa notifica della cartella per lamentare l'assenza del titolo esecutivo a fondamento dell'esecuzione minacciata, nonché l'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione.
Tuttavia, l'eccezione di omessa notifica della cartella risulta priva di pregio.
Dall'esame della documentazione prodotta dall' emerge che Controparte_3 la cartella in disamina sia stata correttamente notificata in data 21/05/201, nelle forme per l'irreperibilità relativa (art 140 c.p.c.) a seguito di due vani tentativi di notifica, cui conseguiva il deposito dell'atto presso la casa comunale e l'invio della prescritta raccomandata informativa con avviso di ricevimento agli atti, attestante la restituzione al mittente per compiuta giacenza.
Ne discende che neppure poteva dirsi maturato il relativo termine di prescrizione decennale, al di là della dedotta notifica di atti interruttivi della prescrizione, atteso che la notifica dell'intimazione opposta è avvenuta in data 16.04.2024, ovvero antecedentemente allo spirare del termine suddetto.
In definitiva, tenuto conto dell'esito complessivo della controversia con l'inammissibilità della domanda per la cartella di minor importo, già sgravata ex lege,
e della cessata materia del contendere in ordine alla seconda cartella, di importo notevolmente superiore, con illegittimità dell'atto opposto per ragioni - però - diverse da quelle avanzate con la domanda e vagliate ai fini della soccombenza virtuale, devono ritenersi sussistenti ragioni idonee a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
- 6 - il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di e del
[...] Controparte_1 Controparte_2
, iscritta al n. 10155/2024 R.G., così provvede:
[...]
1. dichiara inammissibile la domanda con riferimento alla cartella esattoriale n. 07120100067752074000;
2. dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla cartella esattoriale 07120140029199155000;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli il 19 giugno 2025
Il Giudice
(Dr. Mario Ciccarelli)
- 7 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 10155/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Raffaele Caiazza, con cui elettivamente domicilia in Melito di Napoli, alla Via Matteotti n. 32;
- Opponente -
CONTRO
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Cavallo, con cui elettivamente domicilia in Montecorvino RO (SA), alla Contrada Cappella n.13;
(c.f. , in persona del Ministro e Controparte_2 P.IVA_2
l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domicilia ex lege in Napoli, alla Via A. Diaz n. 11;
- Opposte –
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 07120249013243970000 notificata il 16.04.2024 ed alle cartelle sottostanti n. 07120100067752074000 e n. 07120140029199155000
Conclusioni: all'udienza del 28 maggio 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza chiedendo la decisione della causa SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha impugnato l'intimazione in oggetto notificatagli ad istanza Parte_1 dell' , in uno a due delle svariate cartelle esattoriali Controparte_1 ad essa sottese (n. 07120100067752074000 e n. 07120140029199155000) sempre indicate in oggetto, emesse a suo carico dal Tribunale di Napoli per spese processuali e per il recupero di multe ed ammende.
A fondamento dello strumento di reazione azionato la parte ha contestato il diritto dell' di procedere ad esecuzione forzata per l'inesistenza ed Controparte_3 omessa previa notifica delle cartelle impugnate e l'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione. Ha, quindi, concluso per l'accoglimento della domanda con declaratoria di nullità delle cartelle impugnate e dei relativi ruoli e con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si è costituito l' eccependo, in via preliminare, Controparte_3
l'inammissibilità dell'azione per carenza di interesse ad agire, stante l'avvenuta regolare notifica delle cartelle impugnate, non opposte nei termini di legge, con conseguente definitività della pretesa creditoria. Ha inoltre dedotto il difetto di legittimazione passiva circa le eccezioni riguardanti il merito della pretesa creditoria, di esclusiva pertinenza dell'ente creditore ed ha sostenuto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione ordinaria in ragione della notifica di svariati atti interruttivi intermedi per ciascuna delle cartelle impugnate. Asserita la natura fidefacente della documentazione versata in atti in copia non contestata, attestante l'avvenuta notifica dei titoli impugnati e dei successivi atti interruttivi, ha quindi concluso per la declaratoria di inammissibilità ed infondatezza dell'opposizione, vinte le spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si è costituita, infine, l Controparte_4
, premettendo l'intervenuto sgravio della cartella esattoriale n.
[...]
07120140029199155000 emessa in virtù della sanzione pecuniaria comminata con decreto penale di condanna n. 1654/12 del 3 gennaio 2012 del Tribunale di Napoli. In particolare, ha precisato che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva emesso ordinanza n. 635/2023, con cui dichiarava estinto il reato, senza riferimento alla pena pecuniaria, e che su richiesta dell'Ufficio Recupero Crediti (URC), lo stesso Tribunale aveva trasmesso il provvedimento presidenziale del 26 giugno 2024 col quale veniva statuito che alla declaratoria di estinzione del reato di cui all'art. 460, co. 5 c.p.p., consegue lo sgravio ipso iure della pena, senza che occorresse una specifica statuizione in merito. Tanto premesso, ha richiesto dichiararsi la cessata materia del contendere in ordine alla pretesa creditoria incorporata nell'anzidetta cartella, con esclusione della condanna alle spese. In ordine alla residua cartella n. 0712010006775207400 ha contestato l'eccezione di prescrizione adducendone la
- 2 - durata decennale della causa estintiva della pretesa, l'avvenuta interruzione in ragione della regolare notifica della cartella e di successivi atti interruttivi, nonché l'avvenuta sospensione della prescrizione in dipendenza della normativa assunta per fronteggiare l'emergenza pandemica da Covid 19 con l'art. 68 DL 18/2020 (cd. Cura Italia). Ha, pertanto, concluso per la declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere e per il rigetto nella restante parte della domanda attorea, con il favore delle spese di lite.
All'udienza cartolare del 2 ottobre 2024, ritenuta la natura documentale della controversia, la causa è stata rinviata per la riserva in decisione all'udienza del 28 maggio 2025 con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., allorquando è stata trattenuta a sentenza su richiesta delle parti.
MOTIVAZIONE
Va dichiarata l'inammissibilità della domanda in relazione alla prima cartella impugnata con l'intimazione, la cessata materia del contendere in relazione alla seconda, per le seguenti ragioni.
L'impugnazione dell'intimazione di pagamento è ritenuta pacificamente ammissibile per contestare vizi propri dell'atto, tra i quali l'invalidità derivata per l'omessa notifica degli atti prodromici, ovvero ancora per eccepire fatti estintivi sopravvenuti come la prescrizione, nonché, ancora, per impugnare in funzione recuperatoria le sottese cartelle di cui si abbia avuto conoscenza solo attraverso la notifica dell'intimazione.
Nella specie, i motivi a fondamento dell'opposizione in parte sono ascrivibili all'opposizione agli atti esecutivi, così la nullità derivata per omessa notifica degli atti presupposti, e in parte all'opposizione all'esecuzione, tale potendosi qualificare l'assenza di un valido titolo esecutivo a sostegno dell'esecuzione intrapresa parimenti dedotta a motivo dell'omessa previa notifica della cartella e l'eccepita prescrizione.
La natura mista dell'opposizione, nonché il valore della controversia, consentono di ritenere correttamente incardinato il presente giudizio innanzi al Tribunale, in osservanza dei principi stabiliti in tema di impugnazione di cartelle di pagamento per spese di giustizia, analogamente spendibili nella specie, secondo cui - ferma la devoluzione agli organi della giurisdizione ordinaria e non tributaria (Cass., Sez. U., 31/07/2017, n. 18979) - il riparto di attribuzioni tra giudice civile e giudice penale è stato così precisamente delimitato: "a) le contestazioni attinenti al "perimetro" della condanna al pagamento delle spese del processo penale oggetto della condanna pronunziata dallo stesso giudice penale - ovvero quelle attinenti alla sussistenza, all'estensione e ai
- 3 - caratteri di detta condanna, che mettono quindi in discussione la sua effettiva portata - le quali vanno fatte esclusivamente valere in sede penale (e, quindi, eventualmente, davanti al giudice della relativa esecuzione, laddove ne sussistano i presupposti), avendo ad oggetto direttamente il contenuto del "titolo giudiziale"; b) le contestazioni relative alla concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base della decisione del giudice penale, come liquidato dagli organi competenti (ivi incluse quelle relative alla riferibilità o meno di detta quantificazione ai reati per i quali sia stata effettivamente pronunciata la condanna dell'imputato in sede penale), le quali possono essere oggetto di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615 c.p.c., non trovando direttamente fonte in quel titolo, ma trattandosi di una attività di auto-liquidazione del proprio credito, operata dallo stesso creditore in via stragiudiziale (in questo caso in via amministrativa), che puo' quindi essere contestata dal debitore anche in sede di opposizione esecutiva" (Cass. pen., sent. n. 37138/2022 e n. 31774/2023).
Ora, non è revocabile in dubbio che le contestazioni mosse dall'opponente in ordine all'invalidità derivata dell'intimazione, ovvero all'inesistenza del titolo esecutivo per l'omessa notifica delle cartelle ed alla sopravvenuta estinzione della pretesa, non pongano in discussione i presupposti legali della condanna, ma riguardino l'attività di quantificazione e riscossione alla stessa successive, pertanto censurabili innanzi al giudice civile nelle forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.
Pertanto, sebbene vada affermata l'inammissibilità del motivo di opposizione agli atti, in quanto tardivamente avanzato con ricorso depositato in data 9.05.2024 a fronte della notifica dell'intimazione avvenuta in data 16.04.2024, la parte ha comunque dedotto l'omessa notifica delle cartelle per contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata per l'insussistenza dei titoli esecutivi a fondamento dell'intimazione e l'avvenuta estinzione della pretesa per prescrizione.
Venendo quindi all'esame dei suddetti motivi, va dichiarata l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire in virtù dell'intervenuto annullamento ope legis ex art 4 D.L. n. 119/2018, convertito in L. n. 136/2018, della partita di ruolo di cui alla prima delle cartelle esattoriali impugnate con l'intimazione, la n. 07120100067752074000.
Il debito litigioso incorporato nell'anzidetta cartella, per un importo di € 723,69 per spese processuali del Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Frattamaggiore, risultava già stralciato al momento della proposizione della domanda in virtù della citata previsione di cui all'art. 4 del citato D.L. n. 119/2018.
La disposizione disciplina lo stralcio automatico dei debiti accertati alla data di entrata in vigore del decreto, il 23.10.2018, di importo residuo fino a 1.000 euro come
- 4 - risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (vd. art. 4, co 1 D.L. 119/2018).
La Suprema Corte di Cassazione sul punto ha osservato come il rilievo di tale ipotesi di ius superveniens risulti assorbente, affermando altresì che “lo stralcio del debito opera immediatamente ipso iure, espressamente sancendo la legge la automaticità dell'annullamento, pur nelle more — e indipendentemente — della successiva adozione (entro il termine ordinatorio del 31 dicembre 2018) del pertinente, consequenziale provvedimento di sgravio-annullamento da parte dell'agente della riscossione, contemplato nella seconda parte, comma i, del decreto-legge cit. (…) L'annullamento dei carichi rientranti nella disposizione in esame avviene pertanto ope legis comportando la nullità, iure superveniens, delle cartelle impugnate con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere” (Cass. civ., ord. n. 15471/2019).
Il limite di valore si riferisce ai debiti di importo residuo inferiore a mille euro comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. A riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha altresì precisato che “il limite è riferito al singolo carico affidato, sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a €. 1000,00, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro. Per carico si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella” (Cass. civ., ord. n. 22018/2020).
Nel caso di specie, dall'intimazione di pagamento impugnata e dall'estratto di ruolo prodotto dall'opposta si evincono l'anno di riferimento del debito (2007), il numero del ruolo (2010/1999), la data di notifica della cartella (13/03/2010), la natura del credito, dell'ente impositore e l'ammontare, inferiore ai mille euro del singolo carico, comprensivo di interessi e sanzioni, elementi tutti atti a ricondurre la pretesa anzidetta di cui alla prima cartella esattoriale al precitato annullamento automatico.
In merito alla seconda cartella di pagamento n. 07120140029199155000, dell'importo di € 32.405,88, va invece dichiarata cessata la materia del contendere per intervenuto sgravio della partita di credito a seguito dell'ordinanza n. 635/2023 con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dichiarava estinto il reato. Ad essa consegue ope legis (art. 460, co. 5 c.p.p.) l'estinzione di “ogni effetto penale della condanna”, in primo luogo la pena.
Ne discende che la successiva intimazione di pagamento, limitatamente agli importi relativi alla predetta cartella, risulta del tutto illegittima stante l'assenza di un valido titolo esecutivo.
Rispetto alla rilevata patologia, a nulla rileva la circostanza che solo a seguito di richiesta di chiarimenti da parte del competente URC del Tribunale sia intervenuto il
- 5 - provvedimento presidenziale del 26.06.2024 a chiarire quanto “già comunicato dal dirigente Amministrativo alla Corte d'Appello di Napoli con nota prot. 3899.U.09/05/2022 in risposta ad apposito quesito in merito”, dunque successivamente alla notifica dell'atto opposto, in quanto il venir meno dei presupposti dell'applicazione della pena inflitta con il decreto di condanna a seguito dell'estinzione del reato è, per l'appunto, una conseguenza automatica dell'estinzione disposta dalla legge e, peraltro, già ribadita all'ente creditore, cosicché la stessa non può giustificare come legittima l'emissione dell'atto opposto.
Il rilievo ufficioso della sopravvenuta estinzione della pretesa creditoria iscritta a ruolo e, dunque, dell'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata impone - non di meno - la delibazione del merito dei motivi esposti ai fini del governo delle spese del giudizio, in mancanza di accordo sulla compensazione, in ossequio al principio di soccombenza virtuale.
Ebbene, la parte ha sostenuto l'omessa notifica della cartella per lamentare l'assenza del titolo esecutivo a fondamento dell'esecuzione minacciata, nonché l'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione.
Tuttavia, l'eccezione di omessa notifica della cartella risulta priva di pregio.
Dall'esame della documentazione prodotta dall' emerge che Controparte_3 la cartella in disamina sia stata correttamente notificata in data 21/05/201, nelle forme per l'irreperibilità relativa (art 140 c.p.c.) a seguito di due vani tentativi di notifica, cui conseguiva il deposito dell'atto presso la casa comunale e l'invio della prescritta raccomandata informativa con avviso di ricevimento agli atti, attestante la restituzione al mittente per compiuta giacenza.
Ne discende che neppure poteva dirsi maturato il relativo termine di prescrizione decennale, al di là della dedotta notifica di atti interruttivi della prescrizione, atteso che la notifica dell'intimazione opposta è avvenuta in data 16.04.2024, ovvero antecedentemente allo spirare del termine suddetto.
In definitiva, tenuto conto dell'esito complessivo della controversia con l'inammissibilità della domanda per la cartella di minor importo, già sgravata ex lege,
e della cessata materia del contendere in ordine alla seconda cartella, di importo notevolmente superiore, con illegittimità dell'atto opposto per ragioni - però - diverse da quelle avanzate con la domanda e vagliate ai fini della soccombenza virtuale, devono ritenersi sussistenti ragioni idonee a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
- 6 - il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di e del
[...] Controparte_1 Controparte_2
, iscritta al n. 10155/2024 R.G., così provvede:
[...]
1. dichiara inammissibile la domanda con riferimento alla cartella esattoriale n. 07120100067752074000;
2. dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla cartella esattoriale 07120140029199155000;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli il 19 giugno 2025
Il Giudice
(Dr. Mario Ciccarelli)
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