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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 07/06/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Volontaria giurisdizione
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 493/2025, vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GIOVANNIETTORE SIPOLI;
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
LUCA TOLONE; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e – premesso Parte_1 Controparte_1
di aver contratto matrimonio concordatario in data 18/08/2011 in CA (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 7 – parte II – Serie A – 2011), dal quale non sono nati figli;
che i coniugi si sono separati come da decreto di omologa del Tribunale di Crotone del 03.02.2017 depositato il 06.02.2017, e che dal momento della separazione non si sono più riconciliati – hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970.
1 Risulta dagli atti del giudizio che i coniugi si sono separati come da decreto di omologa del Tribunale di
Crotone del 03.02.2017 depositato il 06.02.2017.
È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il considerevole periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e la domanda congiunta delle parti di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Sussistono i presupposti per accogliere il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni ivi concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 18/08/2011 in CA (trascritto nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio di tale Comune al n. 7 – parte II – Serie A – 2011), alle condizioni indicate in ricorso;
- dispone che il Cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 05.06.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Volontaria giurisdizione
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 493/2025, vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GIOVANNIETTORE SIPOLI;
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
LUCA TOLONE; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e – premesso Parte_1 Controparte_1
di aver contratto matrimonio concordatario in data 18/08/2011 in CA (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 7 – parte II – Serie A – 2011), dal quale non sono nati figli;
che i coniugi si sono separati come da decreto di omologa del Tribunale di Crotone del 03.02.2017 depositato il 06.02.2017, e che dal momento della separazione non si sono più riconciliati – hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970.
1 Risulta dagli atti del giudizio che i coniugi si sono separati come da decreto di omologa del Tribunale di
Crotone del 03.02.2017 depositato il 06.02.2017.
È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il considerevole periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e la domanda congiunta delle parti di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Sussistono i presupposti per accogliere il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni ivi concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 18/08/2011 in CA (trascritto nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio di tale Comune al n. 7 – parte II – Serie A – 2011), alle condizioni indicate in ricorso;
- dispone che il Cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 05.06.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
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