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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 01/12/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice rel. Est.
3) Dott.ssa Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 733 dell'anno 2025 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. dell'1.12.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
30.07.1972), e (cod. fisc.: , nato a [...] Parte_2 C.F._2
UR (RC) il 23.11.1958), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Gurnari Laura, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Via Possidonea, n. 46/B, Reggio Calabria, ha eletto domicilio;
-ricorrenti-
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 18.03.2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 09.03.1991;
-considerato che con decreto del 14.04.2025 è stato assegnato termine alle parti ex art. 127ter c.p.c. fino al 19.11.2025 per il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3
c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in
Reggio Calabria il 09.03.1991; b) dal matrimonio è nato il figlio (12.11.2004), Per_1 maggiorenne e studente universitario;
c) con decreto di omologa n. 9/2022 del 26.01.2022
(dep. il 26.01.2022) il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo che gli stessi erano comparsi davanti al Presidente del
Tribunale il 03.12.2022;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 03.12.2022 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n. 2) lett. b) Legge
01.12.1970 n. 898 in relazione all'art. 4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla
Legge 06.03.1987 n. 74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art. 1 Legge
06.05.2015 n. 55;
-rilevato che le parti, con le note scritte depositate, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza ed hanno modificato le originarie condizioni di divorzio;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
14.04.2025, il quale ha espresso il parere in data 15.04.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del
P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data 18.03.2025 da e Parte_1
, così provvede: Parte_2
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio
Calabria in data 09.03.1991 tra e , il cui atto di Parte_1 Parte_2 matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio
Calabria, atto n. 50, Parte II, Serie A, anno 1991, alle seguenti condizioni: - Per quanto attiene alla casa coniugale (e la relativa pertinenza) sita in Gallico di Reggio
Calabria alla via Don Demetrio Sergi, n. 3 (già via Chiesa Nuova) la stessa resterà assegnata alla sig.ra in uno ai mobili ed alle suppellettili in essa contenuti;
Parte_1
- La sig.ra , per come avvenuto in precedenza e sin dall'acquisto, si obbliga Parte_1 al pagamento, sino allo scadere ed alla completa estinzione, delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della medesima, sito in Gallico, RC, alla via Don Demetrio Sergi, n. 3, (già via Chiesa Nuova);
- Di converso, il sig. si obbliga sin d'ora a trasferire a titolo gratuito alla Parte_2 sig. la propria quota, pari al 50%, del diritto di proprietà sull'immobile sito Parte_1 in Gallico, RC, alla via Don Demetrio Sergi, n. 3, (già via Chiesa Nuova), con relativa pertinenza, già assegnato alla sig.ra Pt_1
- Il figlio sebbene ormai maggiorenne non è ancora economicamente autonomo Per_1
e, pertanto, continuerà a vivere con la madre, sino a quando non formerà un proprio nucleo familiare, la quale provvederà al relativo mantenimento;
- I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ed espressamente all'assegno divorzile.
-dispone l'immediata trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate.
Così deciso in Reggio Calabria, il 01.12.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice rel. Est.
3) Dott.ssa Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 733 dell'anno 2025 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. dell'1.12.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
30.07.1972), e (cod. fisc.: , nato a [...] Parte_2 C.F._2
UR (RC) il 23.11.1958), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Gurnari Laura, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Via Possidonea, n. 46/B, Reggio Calabria, ha eletto domicilio;
-ricorrenti-
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 18.03.2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 09.03.1991;
-considerato che con decreto del 14.04.2025 è stato assegnato termine alle parti ex art. 127ter c.p.c. fino al 19.11.2025 per il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3
c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in
Reggio Calabria il 09.03.1991; b) dal matrimonio è nato il figlio (12.11.2004), Per_1 maggiorenne e studente universitario;
c) con decreto di omologa n. 9/2022 del 26.01.2022
(dep. il 26.01.2022) il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo che gli stessi erano comparsi davanti al Presidente del
Tribunale il 03.12.2022;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 03.12.2022 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n. 2) lett. b) Legge
01.12.1970 n. 898 in relazione all'art. 4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla
Legge 06.03.1987 n. 74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art. 1 Legge
06.05.2015 n. 55;
-rilevato che le parti, con le note scritte depositate, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza ed hanno modificato le originarie condizioni di divorzio;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
14.04.2025, il quale ha espresso il parere in data 15.04.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del
P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data 18.03.2025 da e Parte_1
, così provvede: Parte_2
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio
Calabria in data 09.03.1991 tra e , il cui atto di Parte_1 Parte_2 matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio
Calabria, atto n. 50, Parte II, Serie A, anno 1991, alle seguenti condizioni: - Per quanto attiene alla casa coniugale (e la relativa pertinenza) sita in Gallico di Reggio
Calabria alla via Don Demetrio Sergi, n. 3 (già via Chiesa Nuova) la stessa resterà assegnata alla sig.ra in uno ai mobili ed alle suppellettili in essa contenuti;
Parte_1
- La sig.ra , per come avvenuto in precedenza e sin dall'acquisto, si obbliga Parte_1 al pagamento, sino allo scadere ed alla completa estinzione, delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della medesima, sito in Gallico, RC, alla via Don Demetrio Sergi, n. 3, (già via Chiesa Nuova);
- Di converso, il sig. si obbliga sin d'ora a trasferire a titolo gratuito alla Parte_2 sig. la propria quota, pari al 50%, del diritto di proprietà sull'immobile sito Parte_1 in Gallico, RC, alla via Don Demetrio Sergi, n. 3, (già via Chiesa Nuova), con relativa pertinenza, già assegnato alla sig.ra Pt_1
- Il figlio sebbene ormai maggiorenne non è ancora economicamente autonomo Per_1
e, pertanto, continuerà a vivere con la madre, sino a quando non formerà un proprio nucleo familiare, la quale provvederà al relativo mantenimento;
- I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ed espressamente all'assegno divorzile.
-dispone l'immediata trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate.
Così deciso in Reggio Calabria, il 01.12.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna