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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/06/2025, n. 2809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2809 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 4667/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4667/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 13/10/1971 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. PARISI FRANCESCA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avv. GIUGLIANO DONATELLA
RESISTENTE
E
, in persona Controparte_2 del legale rappresentante p.t.,
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione avverso cartella di pagamento
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL RICORSO
Con ricorso depositato in data 10/04/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver ricevuto l'1.3.2024 la notifica della cartella di pagamento n.
07120230126616284000 per l'importo di € 3.814,84 per contributi relativi
1 all'anno 2011; di aver presentato istanza di sgravio senza ricevere alcuna risposta;
la prescrizione dei contributi e dei relativi accessori.
Parte ricorrente ha chiesto, previa sospensione, di dichiarare non dovuti i contributi opposti, con vittoria di spese di lite.
La non si è costituita in giudizio e stante la regolarità della notifica CP_2 se ne dichiara la contumacia.
L si è costituita in giudizio chiedendo a Controparte_3 vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dall'accertamento della fondatezza della pretesa contributiva cristallizzata nella cartella di pagamento opposta.
Parte ricorrente, infatti, eccepisce la prescrizione di tutti i crediti contributivi e dei relativi accessori.
Risulta, quindi, proposta un'opposizione esattoriale per ragioni di merito entro il termine di 40 gg dalla notifica della cartella di pagamento.
RICOSTRUZIONE DEI RIMEDI ESPERIBILI
In base agli artt. 24 e 29 d.lgs. 46/1999, avverso una cartella esattoriale ovvero un avviso di addebito è possibile esperire i seguenti strumenti di tutela:
1. proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ex art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999, entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
2. proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
e art. 29 d.lgs. 46/1999 “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo
(quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero
2 della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 co. 2 c.p.c.) o meno (art. 617 co. 1
c.p.c.);
3. proposizione del c.d. rimedio recuperatorio.
LEGITTIMAZIONE PASSIVA
Deve ritenersi, quindi, fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da parte resistente in quanto l'unico motivo di opposizione riguarda il merito della pretesa creditoria.
Tali considerazioni sono condivise dalla Suprema Corte (Cass.
19985/2024) secondo cui “In tema di riscossione dei crediti previdenziali,
l'incaricato della riscossione è carente di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale - così come nell'opposizione ad avviso di addebito di cui all'art. 30 d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 - per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva e la notifica dell'opposizione nei suoi confronti ha il solo valore di litis denuntiatio, sicché non è configurabile la soccombenza dell'opponente nei confronti dell'agente della riscossione”.
PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI DI CASSA FORENSE
Per quanto riguarda l'exordium praescriptionis, secondo la Suprema Corte (Cass.
35873/2021) “In materia di prescrizione dei contributi e dei crediti conseguenti a sanzioni della Cassa Nazionale forense, l'art. 19 della legge 20 settembre 1980,
n. 576, individua un distinto regime di prescrizione a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato (in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23), sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero. Infatti nel primo caso si configura l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, nel secondo caso, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione”.
D'altra parte, in base all'art. 66 l. 247/2012 la prescrizione dei contributi ha natura decennale.
3 VALUTAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA
Nel caso in esame, la cartella è stata notificata in data 1.3.2024, la dichiarazione
Mod. 5 è stata trasmessa in data 3.12.2012 e, quindi, risulta decorso il termine decennale.
Restano assorbite le ulteriori deduzioni formulate da parte ricorrente nelle note di trattazione scritta anche in considerazione della contumacia della . CP_2
SPESE DI LITE
Le spese di lite tra parte ricorrente e la seguono la soccombenza e CP_2 sono liquidate in dispositivo mentre con Controparte_3 possono essere compensate in ragione della complessità della questione dirimente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di Controparte_3
[...]
2. in parziale accoglimento del ricorso dichiara non dovuti i contributi ed i relativi accessori contenuti nella cartella di pagamento n.
07120230126616284000;
3. compensa le spese tra parte ricorrente e l Controparte_3
[...]
4. condanna la al Controparte_4 pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in
€ 886,00 oltre rimb. forf. al 15% iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Aversa, 23/06/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4667/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 13/10/1971 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. PARISI FRANCESCA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avv. GIUGLIANO DONATELLA
RESISTENTE
E
, in persona Controparte_2 del legale rappresentante p.t.,
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione avverso cartella di pagamento
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL RICORSO
Con ricorso depositato in data 10/04/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver ricevuto l'1.3.2024 la notifica della cartella di pagamento n.
07120230126616284000 per l'importo di € 3.814,84 per contributi relativi
1 all'anno 2011; di aver presentato istanza di sgravio senza ricevere alcuna risposta;
la prescrizione dei contributi e dei relativi accessori.
Parte ricorrente ha chiesto, previa sospensione, di dichiarare non dovuti i contributi opposti, con vittoria di spese di lite.
La non si è costituita in giudizio e stante la regolarità della notifica CP_2 se ne dichiara la contumacia.
L si è costituita in giudizio chiedendo a Controparte_3 vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dall'accertamento della fondatezza della pretesa contributiva cristallizzata nella cartella di pagamento opposta.
Parte ricorrente, infatti, eccepisce la prescrizione di tutti i crediti contributivi e dei relativi accessori.
Risulta, quindi, proposta un'opposizione esattoriale per ragioni di merito entro il termine di 40 gg dalla notifica della cartella di pagamento.
RICOSTRUZIONE DEI RIMEDI ESPERIBILI
In base agli artt. 24 e 29 d.lgs. 46/1999, avverso una cartella esattoriale ovvero un avviso di addebito è possibile esperire i seguenti strumenti di tutela:
1. proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ex art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999, entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
2. proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
e art. 29 d.lgs. 46/1999 “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo
(quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero
2 della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 co. 2 c.p.c.) o meno (art. 617 co. 1
c.p.c.);
3. proposizione del c.d. rimedio recuperatorio.
LEGITTIMAZIONE PASSIVA
Deve ritenersi, quindi, fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da parte resistente in quanto l'unico motivo di opposizione riguarda il merito della pretesa creditoria.
Tali considerazioni sono condivise dalla Suprema Corte (Cass.
19985/2024) secondo cui “In tema di riscossione dei crediti previdenziali,
l'incaricato della riscossione è carente di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale - così come nell'opposizione ad avviso di addebito di cui all'art. 30 d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 - per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva e la notifica dell'opposizione nei suoi confronti ha il solo valore di litis denuntiatio, sicché non è configurabile la soccombenza dell'opponente nei confronti dell'agente della riscossione”.
PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI DI CASSA FORENSE
Per quanto riguarda l'exordium praescriptionis, secondo la Suprema Corte (Cass.
35873/2021) “In materia di prescrizione dei contributi e dei crediti conseguenti a sanzioni della Cassa Nazionale forense, l'art. 19 della legge 20 settembre 1980,
n. 576, individua un distinto regime di prescrizione a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato (in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23), sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero. Infatti nel primo caso si configura l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, nel secondo caso, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione”.
D'altra parte, in base all'art. 66 l. 247/2012 la prescrizione dei contributi ha natura decennale.
3 VALUTAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA
Nel caso in esame, la cartella è stata notificata in data 1.3.2024, la dichiarazione
Mod. 5 è stata trasmessa in data 3.12.2012 e, quindi, risulta decorso il termine decennale.
Restano assorbite le ulteriori deduzioni formulate da parte ricorrente nelle note di trattazione scritta anche in considerazione della contumacia della . CP_2
SPESE DI LITE
Le spese di lite tra parte ricorrente e la seguono la soccombenza e CP_2 sono liquidate in dispositivo mentre con Controparte_3 possono essere compensate in ragione della complessità della questione dirimente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di Controparte_3
[...]
2. in parziale accoglimento del ricorso dichiara non dovuti i contributi ed i relativi accessori contenuti nella cartella di pagamento n.
07120230126616284000;
3. compensa le spese tra parte ricorrente e l Controparte_3
[...]
4. condanna la al Controparte_4 pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in
€ 886,00 oltre rimb. forf. al 15% iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Aversa, 23/06/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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