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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/01/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3798 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott. CARLO AZZOLINI Giudice dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3798/2022
avente ad oggetto: Divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio promossa da
Parte_1
Con l'avv. CARLOTTA GALVAN ricorrente contro
Controparte_1
Con l'avv. ERMANNO DOGLIONI convenuto
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate congiuntamente come da note per l'udienza di trattazione scritta del 02/10/2024: “Confermarsi l'Ordinanza Presidenziale n. cronol. 6832/2023 del 08/06/2023 e per l'effetto porsi a carico di , a titolo di Controparte_1 Per_ concorso al mantenimento ordinario della IA , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, l'importo di € 200,00 mensili, rivalutabili annualmente su base ISTAT, da versare alla madre convivente entro il giorno 5 di ogni mese, porsi a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie relative alla
1 Per_ IA secondo le modalità di cui al Protocollo per la Trattazione dei Giudizi in Materia di Famiglia e delle Persone del Tribunale di Venezia del 20.09.2019. Spese compensate”
Conclusioni del P.M.: “voglia il Tribunale dichiarare lo scioglimento del matrimonio. Si rileva che nulla deve essere disposto in punto affidamento dei figli, stante il raggiungimento da parte degli stessi della maggiore età”
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. 30/05/2022 la parte ricorrente in epigrafe chiedeva pronunciarsi, alle condizioni di cui al proprio atto introduttivo, lo scioglimento del matrimonio celebrato in
Venezia il 31/07/1999 con la controparte;
dalla cui unione sono nati i figli _2
(28/04/1999) e (25/11/2004), ad oggi entrambi maggiorenni. Per_1
Deduceva parte ricorrente che i coniugi si erano separati consensualmente come da decreto di omologa del 2020 e che successivamente la convivenza tra loro non era più ripresa, né era possibile la riconciliazione dei coniugi.
Parte convenuta si costituiva in giudizio aderendo alla domanda sullo status e formulando proprie e diverse conclusioni in ordine ai provvedimenti accessori, per le ragioni esposte nella propria memoria difensiva.
Comparse le parti all'udienza presidenziale e fallito il tentativo di conciliazione, il Presente delegato assumeva i provvedimenti provvisori, nominando se stesso quale GI e disponendo il passaggio al rito ordinario, con termine alle parti per il deposito della memoria integrativa e della memoria di costituzione.
In seguito all'udienza di prima comparizione e nelle more del deposito delle memorie istruttorie, le parti davano atto dell'intervenuto accordo tra loro in ordine alle condizioni di divorzio e chiedevano termine per precisare le conclusioni in conformità all'accordo stesso, che successivamente precisavano come da note di trattazione scritta dep. il 02/10/2024.
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra ed il GI rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con trasmissione degli atti al P.M. per le sue conclusioni ex art. 1 disp. att. c.p.c., avendo le parti rinunciato ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il P.M. ha concluso come da nota agli atti del 18/12/2024.
La domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è fondata e meritevole di accoglimento.
2 Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dalla data di cui le parti sono comparse innanzi al Presidente di questo Tribunale (01/07/2020) nella procedura di separazione personale senza che esse abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione e considerato il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni tra loro pattuite per la IA , maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente, agli interessi materiali di quest'ultima. Nulla per il figlio
, in quanto da tempo maggiorenne e, seppur attualmente non svolga attività lavorativa, _2
non presenta problematiche ostative a un'occupazione.
Non vi sono condizioni tra le parti, reciprocamente autonome sul piano economico.
Le spese legali vanno compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerato l'esito della controversia.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Venezia il 31/07/1999 tra e e iscritto nei registri dello stato civile Controparte_1 Parte_1
del Comune di Venezia nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1999, Parte 1, n. 128.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui alle note di trattazione scritta depositate il 02/10/2024, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto:
- pone a carico di , a titolo di concorso al mantenimento ordinario Controparte_1
Per_ della IA , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, l'importo di €
200,00 mensili, rivalutabili annualmente su base ISTAT, da versare alla madre convivente entro il giorno 5 di ogni mese,
3 - pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie
Per_ relative alla IA secondo le modalità di cui al Protocollo per la Trattazione dei
Giudizi in Materia di Famiglia e delle Persone del Tribunale di Venezia del 20.09.2019.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Venezia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 23.1.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore
dott.ssa Silvia Barison
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott. CARLO AZZOLINI Giudice dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3798/2022
avente ad oggetto: Divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio promossa da
Parte_1
Con l'avv. CARLOTTA GALVAN ricorrente contro
Controparte_1
Con l'avv. ERMANNO DOGLIONI convenuto
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate congiuntamente come da note per l'udienza di trattazione scritta del 02/10/2024: “Confermarsi l'Ordinanza Presidenziale n. cronol. 6832/2023 del 08/06/2023 e per l'effetto porsi a carico di , a titolo di Controparte_1 Per_ concorso al mantenimento ordinario della IA , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, l'importo di € 200,00 mensili, rivalutabili annualmente su base ISTAT, da versare alla madre convivente entro il giorno 5 di ogni mese, porsi a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie relative alla
1 Per_ IA secondo le modalità di cui al Protocollo per la Trattazione dei Giudizi in Materia di Famiglia e delle Persone del Tribunale di Venezia del 20.09.2019. Spese compensate”
Conclusioni del P.M.: “voglia il Tribunale dichiarare lo scioglimento del matrimonio. Si rileva che nulla deve essere disposto in punto affidamento dei figli, stante il raggiungimento da parte degli stessi della maggiore età”
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. 30/05/2022 la parte ricorrente in epigrafe chiedeva pronunciarsi, alle condizioni di cui al proprio atto introduttivo, lo scioglimento del matrimonio celebrato in
Venezia il 31/07/1999 con la controparte;
dalla cui unione sono nati i figli _2
(28/04/1999) e (25/11/2004), ad oggi entrambi maggiorenni. Per_1
Deduceva parte ricorrente che i coniugi si erano separati consensualmente come da decreto di omologa del 2020 e che successivamente la convivenza tra loro non era più ripresa, né era possibile la riconciliazione dei coniugi.
Parte convenuta si costituiva in giudizio aderendo alla domanda sullo status e formulando proprie e diverse conclusioni in ordine ai provvedimenti accessori, per le ragioni esposte nella propria memoria difensiva.
Comparse le parti all'udienza presidenziale e fallito il tentativo di conciliazione, il Presente delegato assumeva i provvedimenti provvisori, nominando se stesso quale GI e disponendo il passaggio al rito ordinario, con termine alle parti per il deposito della memoria integrativa e della memoria di costituzione.
In seguito all'udienza di prima comparizione e nelle more del deposito delle memorie istruttorie, le parti davano atto dell'intervenuto accordo tra loro in ordine alle condizioni di divorzio e chiedevano termine per precisare le conclusioni in conformità all'accordo stesso, che successivamente precisavano come da note di trattazione scritta dep. il 02/10/2024.
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra ed il GI rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con trasmissione degli atti al P.M. per le sue conclusioni ex art. 1 disp. att. c.p.c., avendo le parti rinunciato ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il P.M. ha concluso come da nota agli atti del 18/12/2024.
La domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è fondata e meritevole di accoglimento.
2 Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dalla data di cui le parti sono comparse innanzi al Presidente di questo Tribunale (01/07/2020) nella procedura di separazione personale senza che esse abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione e considerato il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni tra loro pattuite per la IA , maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente, agli interessi materiali di quest'ultima. Nulla per il figlio
, in quanto da tempo maggiorenne e, seppur attualmente non svolga attività lavorativa, _2
non presenta problematiche ostative a un'occupazione.
Non vi sono condizioni tra le parti, reciprocamente autonome sul piano economico.
Le spese legali vanno compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerato l'esito della controversia.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Venezia il 31/07/1999 tra e e iscritto nei registri dello stato civile Controparte_1 Parte_1
del Comune di Venezia nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1999, Parte 1, n. 128.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui alle note di trattazione scritta depositate il 02/10/2024, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto:
- pone a carico di , a titolo di concorso al mantenimento ordinario Controparte_1
Per_ della IA , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, l'importo di €
200,00 mensili, rivalutabili annualmente su base ISTAT, da versare alla madre convivente entro il giorno 5 di ogni mese,
3 - pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie
Per_ relative alla IA secondo le modalità di cui al Protocollo per la Trattazione dei
Giudizi in Materia di Famiglia e delle Persone del Tribunale di Venezia del 20.09.2019.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Venezia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 23.1.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore
dott.ssa Silvia Barison
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