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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/05/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti Presidente rel. dott. Carmen Arcellaschi Giudice dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda di adozione ex artt. 291 e 311 c.c. promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...] rappresentato Parte_1 C.F._1 e difeso dall'Avv. Manuela Lo Curto, domiciliatario giusta procura in atti;
per l'adozione di
(C.F. ), nato a [...] il [...] Testimone_1 C.F._2
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Domanda di adozione ex artt. 291 e 311 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 10.12.2024 con domanda ex artt. 291 e 311 c.c. chiedeva di far luogo all'adozione di Parte_1
e, a tal fine, chiedeva che venisse fissata udienza di comparizione dell'adottante e dell'adottando Testimone_1 affinché manifestassero il consenso all'adozione. All'udienza del 24.04.2025, confermava la propria volontà di adottare , il Parte_1 Testimone_1 quale, a sua volta, manifestava il proprio assenso.
L'adottando ha richiesto che non venisse aggiunto il cognome dell'adottante al proprio. All'esito dell'udienza, il Giudice si riservava di riferire in Camera di Consiglio. La domanda di adozione è fondata.
Ricorrono nel caso di specie le condizioni previste dagli artt. 291 c.c. e seguenti per far luogo all'adozione di persona maggiorenne.
L'adottante è legato all'adottando da un profondo affetto e da un duraturo rapporto di familiarità e convivenza.
, infatti, è il figlio biologico di , moglie dell'adottante dal 2014. Testimone_1 Persona_1 L'adottante ha conosciuto l'adottando in tenera età e l'ha sempre considerato un vero e proprio figlio.
pagina 1 di 2 Sussiste l'interesse di all'adozione da parte di , in quanto lo stesso ha Testimone_1 Parte_1 rappresentato per lui, sin da piccolo, la figura paterna di riferimento. L'adottante e l'adottando desiderano che il rapporto padre-figlio, di fatto esistente, diventi tale anche dal punto di vista giuridico. Il desiderio di procedere all'adozione è accompagnato anche dall'assenso di , madre biologica Persona_1 dell'adottando e moglie dell'adottante. L'adottando non ha richiesto che venisse aggiunto il cognome dell'adottante al proprio. Tale volontà va assecondata in deroga a quanto previsto dall'art. 299 c.c. La ratio sottesa alla norma citata è invero quella di soddisfare l'interesse della parte adottata, costituendo l'attribuzione del cognome elemento identificativo del soggetto nelle formazioni sociali in cui esplica la propria personalità. Costituisce principio generale del nostro ordinamento quello di consentire ad un soggetto di mantenere il cognome precedentemente attribuito ove tale cognome sia divenuto segno distintivo della sua identità personale all'interno della società. Attesa la natura e le peculiarità della procedura le spese devono essere dichiarate irripetibili
P. Q. M.
Il Tribunale così provvede:
I. Fa luogo all'adozione di (C.F. ), nato a [...], il [...] Testimone_1 C.F._2 da parte di (C.F. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
II. Dispone che l'adottando mantenga il proprio cognome senza aggiungere quello dell'adottante;
III. Dispone che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trascritta a cura della Cancelleria, nell'apposito registro comunicata al Comune di Milano per le prescritte annotazioni a margine dell'atto di nascita (atto n. 35, parte II, serie B, anno 2006, Comune di Milano).
IV. Dichiara le spese del giudizio irripetibili.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 24.04.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti Presidente rel. dott. Carmen Arcellaschi Giudice dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda di adozione ex artt. 291 e 311 c.c. promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...] rappresentato Parte_1 C.F._1 e difeso dall'Avv. Manuela Lo Curto, domiciliatario giusta procura in atti;
per l'adozione di
(C.F. ), nato a [...] il [...] Testimone_1 C.F._2
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Domanda di adozione ex artt. 291 e 311 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 10.12.2024 con domanda ex artt. 291 e 311 c.c. chiedeva di far luogo all'adozione di Parte_1
e, a tal fine, chiedeva che venisse fissata udienza di comparizione dell'adottante e dell'adottando Testimone_1 affinché manifestassero il consenso all'adozione. All'udienza del 24.04.2025, confermava la propria volontà di adottare , il Parte_1 Testimone_1 quale, a sua volta, manifestava il proprio assenso.
L'adottando ha richiesto che non venisse aggiunto il cognome dell'adottante al proprio. All'esito dell'udienza, il Giudice si riservava di riferire in Camera di Consiglio. La domanda di adozione è fondata.
Ricorrono nel caso di specie le condizioni previste dagli artt. 291 c.c. e seguenti per far luogo all'adozione di persona maggiorenne.
L'adottante è legato all'adottando da un profondo affetto e da un duraturo rapporto di familiarità e convivenza.
, infatti, è il figlio biologico di , moglie dell'adottante dal 2014. Testimone_1 Persona_1 L'adottante ha conosciuto l'adottando in tenera età e l'ha sempre considerato un vero e proprio figlio.
pagina 1 di 2 Sussiste l'interesse di all'adozione da parte di , in quanto lo stesso ha Testimone_1 Parte_1 rappresentato per lui, sin da piccolo, la figura paterna di riferimento. L'adottante e l'adottando desiderano che il rapporto padre-figlio, di fatto esistente, diventi tale anche dal punto di vista giuridico. Il desiderio di procedere all'adozione è accompagnato anche dall'assenso di , madre biologica Persona_1 dell'adottando e moglie dell'adottante. L'adottando non ha richiesto che venisse aggiunto il cognome dell'adottante al proprio. Tale volontà va assecondata in deroga a quanto previsto dall'art. 299 c.c. La ratio sottesa alla norma citata è invero quella di soddisfare l'interesse della parte adottata, costituendo l'attribuzione del cognome elemento identificativo del soggetto nelle formazioni sociali in cui esplica la propria personalità. Costituisce principio generale del nostro ordinamento quello di consentire ad un soggetto di mantenere il cognome precedentemente attribuito ove tale cognome sia divenuto segno distintivo della sua identità personale all'interno della società. Attesa la natura e le peculiarità della procedura le spese devono essere dichiarate irripetibili
P. Q. M.
Il Tribunale così provvede:
I. Fa luogo all'adozione di (C.F. ), nato a [...], il [...] Testimone_1 C.F._2 da parte di (C.F. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
II. Dispone che l'adottando mantenga il proprio cognome senza aggiungere quello dell'adottante;
III. Dispone che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trascritta a cura della Cancelleria, nell'apposito registro comunicata al Comune di Milano per le prescritte annotazioni a margine dell'atto di nascita (atto n. 35, parte II, serie B, anno 2006, Comune di Milano).
IV. Dichiara le spese del giudizio irripetibili.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 24.04.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
pagina 2 di 2