Articolo 4 della Legge 30 maggio 1989, n. 224
Articolo 3Articolo 5
Versione
9 dicembre 1989
Art. 4. Asciugatura e stagionatura 1. L'asciugatura e la stagionatura devono avvenire in locali convenientemente aerati, con opportune attrezzature e tecniche, in funzione delle caratteristiche climatiche e dell'orientamento. Il periodo minimo di stagionatura varia in funzione della pezzatura del prodotto.
Entrata in vigore il 9 dicembre 1989