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Ordinanza cautelare 29 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 29/09/2022, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/09/2022
N. 00472/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00884/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 884 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Consorzio Hera Società Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Amedeo Savino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
Officine Sociali Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giulio Fortunato Tescione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Badia Grande Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- del decreto della Prefettura - U.T.G. di Taranto n. 40757 del 13.7.2022, comunicato al ricorrente Consorzio Hera in data 14.7.2022, recante aggiudicazione in favore di Officine Sociali Società Cooperativa Sociale della procedura di “affidamento dell'appalto dei servizi di gestione e funzionamento del centro di accoglienza hotspot di Taranto, di cui all'art. 10 ter del D. Lgs. 25 luglio 1998 nr. 286 e ss.mm.ii.”;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi inclusi tutti gli atti della procedura e, in particolare, i verbali di gara la cui ostensione, allo stato, non è stata ancora consentita al ricorrente;
NONCHÉ PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA
del contratto d'appalto stipulato in data 15.7.2022, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e ss. c.p.a.;
E PER LA CONDANNA
a disporre il subentro del Consorzio ricorrente nell'aggiudicazione e nel contratto, nonché, in subordine, della Prefettura di Taranto al risarcimento del danno per equivalente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 c.p.a..
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Officine Sociali Società Cooperativa Sociale e dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto;
Visti i decreti cautelari presidenziali n. 337 del 20/07/2022, n. 390 del 03/08/2022 e n. 451 del 15/09/2022;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Vista la domanda ostensiva proposta, ex art. 116, comma 2, c.p.a., dalla parte ricorrente, con i motivi aggiunti proposti il 09/09/2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 28 settembre 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to A. Caiffa, in sostituzione dell'avv.to A. Savino, avv.to dello stato S. Libertini e avv.to G. Tescione;
Ritenuto, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, la insussistenza del necessario fumus boni iuris del ricorso, come integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, atteso, essenzialmente, che:
- la violazione dello “ stand still ” di cui all’art. 32, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. non costituisce vizio di legittimità dell’aggiudicazione (con consegna anticipata);
- la prima riparametrazione dei punteggi assegnati agli “elementi qualitativi” dell’offerta tecnica di cui alle lettere b) e c) del paragrafo D.2. - rubricato Proposte migliorative -, effettivamente prevista dall’Allegato 6 ter del Disciplinare, sembra essere stata compiuta correttamente dalla Commissione di gara assegnando il punteggio pari a 0 poiché, nella specie, il coefficiente assegnato a ciascuna offerta era 0 (che nella Scala di Valutazione indicata nell’allegato 6- ter corrisponde al giudizio “non valutabile”), nel mentre la (invocata) seconda riparametrazione sul punteggio complessivo della offerta tecnica non era prevista dalla lex specialis , sicchè non appaiono sussistere, nella specie, i presupposti previsti dalla norma di cui all’art. 97, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016 per l’attivazione obbligatoria da parte della Stazione Appaltante del procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte delle due Società controinteressate (collocate ai primi due posti della graduatoria), non avendo nessuna delle suddette concorrenti ottenuto un punteggio relativo all’offerta tecnica pari o superiore ai 4/5 del punteggio massimo previsto dal disciplinare di gara;
- la verifica, con riferimento alla Società aggiudicataria, relativamente ai costi della manodopera, del rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, prescritto dall’art. 95, comma 10, del medesimo D. Lgs. n. 50/2016, è stata effettuata dal R.U.P. prima di procedere alla aggiudicazione;
- l’allegata omessa dichiarazione degli illeciti professionali da parte delle due Società controinteressate non appare convincente, alla stregua delle (condivisibili) controdeduzioni contenute negli scritti difensivi delle parti resistenti.
Ritenuta, invece, la fondatezza della domanda ostensiva proposta, ex art. 116, comma 2, c.p.a., dalla parte ricorrente, sia in quanto la nota prot. n. 49179 del 29 agosto 2022 della Prefettura di Taranto si basa esclusivamente sulle “ motivazioni addotte dai controinteressati, circa il diniego all’accesso di parte della documentazione tecnica coperta da riservatezza dei dati ”, senza alcuna motivata valutazione della Stazione Appaltante resistente in proposito, sia perché non vi è prova dell’effettiva esistenza di segreti tecnici o commerciali nelle offerte delle due Società controinteressate sia, comunque, perchè, in base al disposto dell’art. 53, comma 6, D. Lgs. n. 50/2016, in relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettera a) (ossia “ alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali ”), “ e' consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto ”.
Ritenuto, pertanto, di ordinare all’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto l’esibizione integrale in giudizio delle offerte tecniche delle due Società controinteressate, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge l’istanza cautelare proposta dalla Società ricorrente con il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa.
Ordina alla Amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore , di provvedere all’esibizione dei documenti richiesti dalla parte ricorrente indicati in motivazione, nel termine di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente ordinanza.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 10/01/2023.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO