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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 27/03/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 166/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 166/2020
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Braccio, presso il cui Parte_1 C.F._1 studio in Oria al Vico A. M. Di Francia, 1 è elettivamente domiciliato parte attrice
CONTRO
quale impresa designata per il fondo di Garanzia Vittime della Controparte_1
Strada (C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. Mancini, presso il cui studio in Francavilla Fontana alla via Cotogno, 34 è elettivamente domiciliato parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 27.03.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di accertamento, ai sensi dell'art. 2054
c.c., della responsabilità di ignoti nella causazione del sinistro stradale avvenuto il giorno
08.04.2018, alle ore 1.30 circa, in agro di Oria, e la conseguente domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale proposta da , in qualità di vittima del Parte_1 sinistro causato da veicolo non identificato, nei confronti di quale Impresa CP_1
Designata per la Gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della Strada, a norma degli artt.
283 e ss del d.lgs. 209/2005, c.d. Codice delle assicurazioni private.
Pag. 1 a 9 1.1 In particolare, con atto di citazione ritualmente notificato in data 8.01.2020, Parte_1
ha chiesto di condannare la IA PA (FGVS) al pagamento della
[...] CP_1 complessiva somma di € 620.000,00, di cui 351.000,00 quale danno biologico, € 100.000,00 quale danno esistenziale ed € 169.00,00 quale danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa,
o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese del presente giudizio e del giudizio di ATP iscritto al n. RG. 271/2019.
A fondamento della propria richiesta l'attore ha dedotto che, sulla strada comunale San Cosimo alla Macchia-Oria, mentre percorreva, di ritorno da lavoro, la carreggiata alla guida del veicolo
FI 00 targato DX263JZ di proprietà un'auto di grossa cilindrata, di Controparte_2 colore scuro, sopravveniente dalla direzione opposta di marcia, ha effettuato un'incauta manovra di sorpasso e che, nel tentativo di evitare lo scontro, egli stesso ha sterzato a sinistra, dapprima, impattando contro l'auto ignota sulla parte anteriore destra della Fiat 00 e, successivamente, schiantandosi contro un albero.
Ha aggiunto, altresì, che il conducente dell'auto responsabile della causazione del sinistro si è dileguato, mentre il conducente del veicolo sorpassato si è fermato a prestare soccorso e ha chiamato i Carabinieri e gli operatori del 118.
Trasportato presso il nosocomio di Brindisi, è stato dimesso in data 20.04.2018 Parte_1 con la seguente diagnosi: “frattura-lussazione anca destra, frattura diafisi femore sinistro in esiti di frattura operata con chiodo endomidollare, trauma addominale con contusione splenica, trauma toracico con contusione polmonare e frattura VI e VII costa sin, trauma cranico”.
1.2 L'attore ha precisato, inoltre, di aver sporto denuncia nei confronti di ignoti alla
Procura della Repubblica e di aver proposto ricorso per ATP, ai sensi dell'art. 696bis c.p.c., iscritto al n. R.G. 271/2019 all'esito del quale il CTU nominato dott. ha Persona_1 riconosciuto un'inabilità temporanea di 257g, di cui 47gg al 100%, 40gg al 75%, 120gg al 50% e
50gg al 25%, e un danno biologico residuo nella misura complessiva del 40%, stimato, con personalizzazione del 25%, in € 351.000,00, secondo le Tabelle di Milano, oltre alle spese sanitarie sostenute per l'importo di € 711,97.
A tali voci di danno l'attore ha affiancato, ancora, il danno esistenziale derivante dal mutamento in peius delle proprie abitudini di vita, per l'importo equitativo di € 100.000,00, e il danno patrimoniale per riduzione della capacità lavorativa.
Al riguardo, ha precisato di aver svolto l'attività di cameriere, sia pure in modo irregolare, e di non poterla più svolgere a causa delle lesioni riportate dopo l'incidente nonché di possedere solo il diploma della scuola obbligatoria e di non essere capace di svolgere, quindi, attività d'intelletto,
Pag. 2 a 9 con la conseguenza che è rimasto disoccupato e che l'intera famiglia è stata privata dell'unica fonte di reddito.
Considerata l'età pensionabile (67anni) e la retribuzione media annuale di € 15.000,00, Parte_1
ha chiesto, dunque, il risarcimento del danno derivante dalla perdita della capacità lavorativa
[...] quantificato in € 169.00,00 (40% invalidità x 28,2538 coefficiente di riduzione).
2. si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 13.07.2020 chiedendo CP_1 di rigettarsi la domanda e, in via subordinata, di contenere il risarcimento del danno, a tal fine invocando una responsabilità concorsuale e prevalente di , vinte le spese di lite. Parte_1
2.1 Al riguardo, la convenuta ha contestato l'an e il quantum dell'obbligazione risarcitoria a titolo extracontrattuale vantata dall'attore, evidenziando alcuni elementi incongrui e sprovvisti di prova.
Rispetto al primo aspetto, ha sottolineato la contraddittorietà della dinamica dell'incidente stradale narrata dall'attore ponendo in luce il comportamento anomalo, illogico e controintuitivo di chi sterza proprio verso la fonte del pericolo piuttosto che dal lato opposto.
Rispetto al secondo aspetto, ha reiterato le contestazioni già svolte alla CTU in sede di ATP richiamando le osservazioni del proprio CTP e ha messo in luce l'assenza di prova in merito alla personalizzazione, al danno esistenziale e al danno da perdita della capacità lavorativa.
3. Il giudizio è stato istruito, oltre che in via documentale, con l'interrogatorio formale dell'attore, con l'assunzione delle prove orali richieste e ammesse, a mezzo di CTU medica svolta Per_ dalla Dott.ssa nonché con acquisizione di copia del rapporto dei Carabinieri intervenuti sul luogo dell'incidente
Fallito il tentativo di conciliazione tra le parti, è stata fissata, infine, udienza per la precisazione delle conclusioni con discussione orale e decisione ai sensi dell'art 281sexies c.p.c., assegnando un termine per brevi note finali.
3.1 Negli scritti finali, parte attrice ha reiterato le conclusioni già rassegnate chiedendo condannarsi al pagamento delle seguenti somme: € 236.800,00 (con personalizzazione del CP_1
29%) per quanto riguarda il danno biologico non patrimoniale, € 80.000,00 per il danno patrimoniale, quantificato nella misura di 1/3 del danno biologico, (avendo il CTU accertato una riduzione della capacità lavorativa di 1/3); nonché al risarcimento per danno esistenziale pari ad €
100.000,00 o di quella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, vinte le spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Del pari, parte convenuta ha ribadito le proprie difese, insistendo per il rigetto della domanda attrice.
Pag. 3 a 9 Al riguardo, ha messo in luce i coni d'ombra presenti nelle dichiarazioni del teste , Testimone_1 la genericità, nella narrazione dell'incidente, dell'individuazione del punto d'urto nonché la contraddittorietà con quanto attestato nella relazione dei Carabinieri in merito all'assenza di persone in grado di testimoniare, allo stato dei luoghi e alla positività del test alcolemico sì da lasciar intendere, piuttosto, “che l'istante abbia perso il controllo del mezzo anche a causa della elevata velocità, unita al tasso alcolemico riscontrato, tanto da finire la corsa fuori strada contro un albero e sdradicarlo”.
3.2 All'esito della odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui le parti hanno ribadito quelle già rassegnate negli atti introduttivi e in quelli conclusivi, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
***
4. La domanda attrice è infondata e, pertanto, va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
4.1 La stessa è rimasta sprovvista di prova in ordine all'an prima ancora che al quantum, così impedendo l'accertamento della responsabilità invocata e la condanna al risarcimento del danno lamentato.
5. Invero, è onere di colui che invoca il risarcimento del danno extracontrattuale provare, ex art. 2697 c.c., l'esistenza del sinistro stradale, l'esistenza e consistenza delle lesioni personali e patrimoniali subite nonché l'esistenza del nesso causale tra il sinistro e le lesioni.
Inoltre, va precisato che, in materia di domanda di risarcimento dei danni nei confronti del
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, il danneggiato in un sinistro stradale, che a norma dell'art. 283, comma 1, lett. a), D.lgs. 209/2005 ha dedotto che l'incidente è stato cagionato da un veicolo non identificato, ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato a causa della condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo sia che questo è rimasto sconosciuto
(ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, del 18/9/2015, n.18308).
5.1 Orbene, nel caso di specie, le risultanze istruttorie non consentono di ritenere raggiunta, secondo il canone civilistico del “del più probabile che non”, la prova del fatto che la notte dell'08.04.2018 è rimasto vittima di un incidente stradale causato da un Parte_1 veicolo non identificato guidato da soggetto rimasto ignoto.
Al contrario, le risultanze istruttorie lasciano ampio spazio alla tesi ricostruttiva alternativa avanzata dalla compagnia assicurativa convenuta, secondo cui l'incidente stradale si sarebbe verificato senza alcuna interferenza altrui ma per mera negligenza dello stesso che, Parte_1 ubriaco, procedendo ragionevolmente a una velocità non conforme, a tarda notte e verosimilmente stanco dopo una serata di lavoro come cameriere, ha perso il controllo dell'auto,
Pag. 4 a 9 plausibilmente anche per un colpo di sonno, finendo per impattare contro un albero posizionato sul sedime stradale.
5.2 A tale conclusione conducono una serie di elementi.
5.2.1 In primo luogo, si pone la relazione dell'incidente stradale dei Carabinieri della stazione di Oria intervenuti sul posto (prot. n. 11956/2018), in uno agli allegati fotografici.
Da questa si evince, infatti, che l'impatto dell'auto guidata da ha avuto un'entità Parte_1 tale sia da richiedere l'intervento dei Vigili del fuoco per rimuovere le lamiere e consentire il soccorso dell'austista sia da comportare lo sradicamento dell'albero.
Le immagini chiaramente visibili, ancorché siano in bianco e nero, militano a favore della tesi di una velocità non conforme da parte di , anche in considerazione dell'ora tarda Parte_1 dell'incidente (1.30 circa) e della non illuminazione di quel tratto stradale (v. dichiarazioni . Tes_2
Tale conclusione è compatibile, peraltro, con le lesioni fisiche riportate, con i postumi invalidanti seguiti, con il tempo necessario perché i medici sciogliessero la prognosi riservata (dall'08.04.2018 al 19.04.2018) e con quelli di ricovero dell'autista (v. documentazione sanitaria).
Dalla relazione emerge, poi, che si è messo alla guida, la notte dell'08.04.2018, con Parte_1 un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge sì da far ragionevolmente concludere, se non per un'actio libera in causa, quanto meno per una grave colpa dello stesso autista, rilevante alla luce del principio di autoresponsabilità posto dall'art. 1227, comma 1, c.c.
Dalla medesima relazione risulta, ancora, che “al suolo, asciutto, non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici del veicolo 'A'”, ossia della FI 5oo guidata da , sebbene la Parte_1 presenza di un pericolo improvviso, quale sarebbe l'auto di grossa cilindrata sorpassante indicata come causa dell'incidente dall'attore, conduca statisticamente e impulsivamente a schiacciare il freno per evitare e/o contenere il pericolo imminente dell'impatto.
Dalla relazione dei Carabinieri proviene, altresì, un altro dato, ossia che “fra gli astanti non venivano reperite persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto”. Si tratta, invero, di un elemento importante ai fini della valutazione degli ulteriori elementi di prova e, in particolare, della prova orale, come si dirà a breve.
5.2.2 In secondo luogo, si pongono le dichiarazioni testimoniali di (v. Testimone_1 verbale udienza 01.04.2022).
L'attendibilità delle dichiarazioni di questi risulta, invero, piuttosto dubbia alla luce della valutazione prudente richiesta al giudice dall'art. 116 c.p.c.
Pag. 5 a 9 Da un lato, è evidente lo scarto tra quanto affermato dai Carabinieri nella propria relazione in merito all'assenza di testimoni sul luogo dell'incidente e quanto dichiarato dallo stesso teste.
Al riguardo, ha dichiarato che “io mi sono fermato per prestare soccorso insieme ad altre persone. Io, Tes_1 personalmente, ho contattato i Carabinieri”, che “sono stato con i carabinieri intervenuti sul posto finché il sig.
non venne portato via”, che i carabinieri “effettuarono rilievi ed io rappresentai ciò che era successo”. Pt_1
Sebbene la relazione dei Carabinieri non goda di fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2699 c.c., con riferimento al contenuto informativo della relazione di servizio e degli allegati rilevamenti tecnici- descrittivi, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 3, 28/07/2017, n. 18757 e
Cass. Sez. 3, 06/07/2021, n. 19032), è pur vero che il divario presente tra le due narrazioni desta numerose perplessità.
Il teste ha aggiunto, peraltro, di essere stato sentito dai Carabinieri, “forse il giorno successivo”, per rendere testimonianza. Di questa circostanza non vi è, però, alcuna conferma negli ulteriori atti di causa, mentre sarebbe stato razionale attendersi che parte attrice, interessata/onerata a provare il fatto costitutivo del diritto risarcitorio avanzato ex art. 2697 c.c., producesse il verbale delle dichiarazioni successivamente rilasciate da ai Carabinieri. Tes_1
È peculiare, poi, la successiva dichiarazione del teste, il quale ha chiarito che “dietro la mia auto non vi erano altre vetture” e, al contempo, ha confermato che “dietro la FI 00 c'erano altre vetture che sopraggiungevano”.
Si tratta di una affermazione che non collima né con il dato riportato dai Carabinieri, tenuto conto, peraltro, che la gravità dell'incidente avrebbe ragionevolmente portato almeno qualcuno dei diversi automobilisti che sopraggiungevano a fermarsi per prestare soccorso, né con l'ora tarda dell'incidente avvenuto nella notte della domenica dell'08.04.2018, quando è plausibile ritenere che le strade fossero poco frequentate all'1.30 di notte in vista della ripresa lavorativa del lunedì mattina.
Dall'altro lato, le affermazioni rese risultano in più punti contraddittorie, illogiche, incoerenti nonché, a tratti selettivi, sfumate, atteso che alcuni ricordi appaiono nitidi e dettagliati mentre altri sembrano perdersi nel tempo trascorso dall'incidente.
Non c'è dubbio che il passare degli anni possa sbiadire la memoria;
tuttavia, è peculiare che il teste invochi il ricordo sbiadito solo rispetto ad alcune risposte mentre fornisca una narrazione chiara e particolareggiata rispetto ad altre.
Il riferimento è, al riguardo, alle dichiarazioni rese dal teste in merito alla stagione dell'incidente: prima si dice, con dichiarazione successiva aggiunta dopo la risposta come si evince dalla diversa grafia, “ricordo che era estate, anzi che doveva arrivare l'estate, non era inverno”, poi si precisa, a
Pag. 6 a 9 chiarimenti, “ricordo che il sinistro avvenne nel periodo estivo, essendo passati però tanti anni, non posso essere più preciso”.
Ancora, a corroborare l'illogicità delle dichiarazioni rese si pongono una serie di circostanze narrate.
Il teste ha dichiarato che la FI 00 “veniva sfiorata dall'auto di grossa cilindrata. Posso dire che sembrava un impatto frontale, ma l'urto è avvenuto all'angolo del lato guida di entrambi i mezzi. A seguito dell'urto, la FI 00 usciva fuori strada sul lato destro rispetto al mio senso di marcia, dopo aver fatto un testa- coda […]”.
Anche in questo caso la narrazione non appare congrua ai rilievi fotografici presenti in atto: che il contatto delle auto sia stato uno sfioramento e che questo sia avvenuto all'angolo del lato guida entra in contraddizione con la forza d'urto tipica di un testa-coda e con le condizioni di ritrovamento del mezzo dopo l'incidente da parte dei Carabinieri.
Il teste ha puntualizzato, poi, che “io sono stato sorpassato su un tratto rettilineo, mentre l'impatto tra le due vetture avveniva su una curva volgente a sinistra rispetto al mio senso di marcia”.
Anche questa descrizione risulta non convergente rispetto alla narrazione dell'accaduto fatta dall'attore nell'atto di citazione.
5.2.3 In terzo luogo, a minare la ricostruzione offerta dall'attore si pone la stessa descrizione dell'incidente fatta da questi.
Appare inverosimile, infatti, che chi si ritrovi invadente sulla propria carreggiata un'auto sopraggiungere nel senso di marcia opposta sì da urtare sul lato guida di entrambi i mezzi, ossia sul lato sinistro anteriore di entrambi i veicoli, sterzi proprio a sinistra per evitare l'impatto2.
Razionalità e logicità vogliono, invero, che se si vuole evitare l'impatto di un urto imminente sul lato sinistro si sterzi verso destra, e non verso sinistra, così allontanandosi, e non avvicinandosi paradossalmente, alla fonte di pericolo.
Appare implausibile, ancora, che la FI 00 abbia impattato sulla parte anteriore destra3 se la collisione è avvenuta in prossimità della parte centrale della strada, all'incrocio delle auto provenienti da sensi di marcia opposti, e, quindi, sul lato di guida di entrambi i veicoli, come indicato peraltro dal teste , ossia sulla sinistra di entrambe le autovetture (visto che nelle Tes_1 auto italiane il volante si trova a sinistra in quanto il senso di marcia obbligatorio è la destra, ex art. 143 Cod. strada).
Pag. 7 a 9 5.3 L'insieme di tali elementi probatori riconsegna, a ben vedere, un quadro narrativo opaco e discordante.
Nella specie, non si tratta di un unico e isolato elemento probatorio distonico, giustificabile, per il teste, con la memoria sbiadita a seguito del passare del tempo e, per l'attore autista, con l'impulsività dell'azione incontrollata;
al contrario, si tratta di una serie di numerosi elementi probatori divergenti tali da far ritenere, alla luce della valutazione prudente di cui all'art. 116
c.p.c., non provato il fatto che l'incidente dell'08.04.2018 sia stato causato da un veicolo non identificato guidato da ignoti.
D'altronde, nessun rilievo può attribuirsi ex se alle dichiarazioni rese dall'attore in sede di interrogatorio formale (v. verbale d'udienza del 2.02.2022), atteso che non ha Parte_1 dichiarato fatti a sé sfavorevoli dotati di valenza confessoria ai sensi degli artt. 228 c.p.c. e 2730 e ss c.c., ma ha dichiarato fatti a sé favorevoli rimessi, come di consueto, all'apprezzamento del giudice ex art. 116 c.p.c.
5.4 Alla luce di tali considerazioni la domanda attrice va, quindi, rigettata per assenza di prova dell'an della responsabilità da circolazione dei veicoli invocata con riferimento specifico a un veicolo non identificato, a norma dell'art. 2054 c.c. e degli artt. 283 e ss del d.lgs. 209/2005,
c.d. Codice delle assicurazioni private, restando preclusa ogni ulteriore valutazione in merito al quantum.
6. Al rigetto della domanda attrice segue, infine, la condanna dell'attore soccombente al pagamento delle spese di lite, secondo il principio posto dall'art. 91 c.p.c.
Per quanto riguarda la quantificazione dei compensi professionali si deve fare riferimento, nella specie, ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che,
a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M., l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, e relativi allo scaglione delle cause di valore indeterminabile di media complessità, come puntualizzato da Cass. 10984 del 26/04/2021.
Secondo tale approdo ermeneutico, in caso di rigetto della domanda risarcitoria formulata con richiesta di condanna al pagamento di una somma specifica corredata dalla clausola del tipo “o della minor/maggior somma di giustizia”, il valore della controversia va considerato non già pari alla quantificazione contenuta nella domanda bensì di carattere indeterminabile.
Al riguardo, è doveroso richiamare il principio di diritto espresso: “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si
Pag. 8 a 9 riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione”.
Le spese di lite vanno, quindi, liquidate, in € 10.860,00.
6.1 Da ultimo, vanno poste definitivamente a carico dell'attore soccombente le spese della Per_ CTU svolta dalla dott.ssa già liquidate in corso di causa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda attrice;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1 quale Impresa Designata per la Gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della
Strada, che liquida in € 10.860,00 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario del
15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3. pone definitivamente a carico di le spese della CTU svolta dalla dott.ssa Parte_1
Per_
già liquidate in corso di causa.
Brindisi, 27.03.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria addetta all'ufficio per il processo, dott.ssa Laura Sammarco
Pag. 9 a 9
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Il tratto in cui avveniva l'impatto quella sera, per mancato funzionamento della illuminazione pubblica, era buio”. 2 Dall'atto di citazione, pag. 1, “il sig. tentava di evitare l'impatto sterzando a sinistra”. Pt_1 3 Ancora, dall'atto di citazione, pag. troppo il conducente dell'auto ignota impattava la FI 00 sulla parte anteriore destra”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 166/2020
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Braccio, presso il cui Parte_1 C.F._1 studio in Oria al Vico A. M. Di Francia, 1 è elettivamente domiciliato parte attrice
CONTRO
quale impresa designata per il fondo di Garanzia Vittime della Controparte_1
Strada (C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. Mancini, presso il cui studio in Francavilla Fontana alla via Cotogno, 34 è elettivamente domiciliato parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 27.03.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di accertamento, ai sensi dell'art. 2054
c.c., della responsabilità di ignoti nella causazione del sinistro stradale avvenuto il giorno
08.04.2018, alle ore 1.30 circa, in agro di Oria, e la conseguente domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale proposta da , in qualità di vittima del Parte_1 sinistro causato da veicolo non identificato, nei confronti di quale Impresa CP_1
Designata per la Gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della Strada, a norma degli artt.
283 e ss del d.lgs. 209/2005, c.d. Codice delle assicurazioni private.
Pag. 1 a 9 1.1 In particolare, con atto di citazione ritualmente notificato in data 8.01.2020, Parte_1
ha chiesto di condannare la IA PA (FGVS) al pagamento della
[...] CP_1 complessiva somma di € 620.000,00, di cui 351.000,00 quale danno biologico, € 100.000,00 quale danno esistenziale ed € 169.00,00 quale danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa,
o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese del presente giudizio e del giudizio di ATP iscritto al n. RG. 271/2019.
A fondamento della propria richiesta l'attore ha dedotto che, sulla strada comunale San Cosimo alla Macchia-Oria, mentre percorreva, di ritorno da lavoro, la carreggiata alla guida del veicolo
FI 00 targato DX263JZ di proprietà un'auto di grossa cilindrata, di Controparte_2 colore scuro, sopravveniente dalla direzione opposta di marcia, ha effettuato un'incauta manovra di sorpasso e che, nel tentativo di evitare lo scontro, egli stesso ha sterzato a sinistra, dapprima, impattando contro l'auto ignota sulla parte anteriore destra della Fiat 00 e, successivamente, schiantandosi contro un albero.
Ha aggiunto, altresì, che il conducente dell'auto responsabile della causazione del sinistro si è dileguato, mentre il conducente del veicolo sorpassato si è fermato a prestare soccorso e ha chiamato i Carabinieri e gli operatori del 118.
Trasportato presso il nosocomio di Brindisi, è stato dimesso in data 20.04.2018 Parte_1 con la seguente diagnosi: “frattura-lussazione anca destra, frattura diafisi femore sinistro in esiti di frattura operata con chiodo endomidollare, trauma addominale con contusione splenica, trauma toracico con contusione polmonare e frattura VI e VII costa sin, trauma cranico”.
1.2 L'attore ha precisato, inoltre, di aver sporto denuncia nei confronti di ignoti alla
Procura della Repubblica e di aver proposto ricorso per ATP, ai sensi dell'art. 696bis c.p.c., iscritto al n. R.G. 271/2019 all'esito del quale il CTU nominato dott. ha Persona_1 riconosciuto un'inabilità temporanea di 257g, di cui 47gg al 100%, 40gg al 75%, 120gg al 50% e
50gg al 25%, e un danno biologico residuo nella misura complessiva del 40%, stimato, con personalizzazione del 25%, in € 351.000,00, secondo le Tabelle di Milano, oltre alle spese sanitarie sostenute per l'importo di € 711,97.
A tali voci di danno l'attore ha affiancato, ancora, il danno esistenziale derivante dal mutamento in peius delle proprie abitudini di vita, per l'importo equitativo di € 100.000,00, e il danno patrimoniale per riduzione della capacità lavorativa.
Al riguardo, ha precisato di aver svolto l'attività di cameriere, sia pure in modo irregolare, e di non poterla più svolgere a causa delle lesioni riportate dopo l'incidente nonché di possedere solo il diploma della scuola obbligatoria e di non essere capace di svolgere, quindi, attività d'intelletto,
Pag. 2 a 9 con la conseguenza che è rimasto disoccupato e che l'intera famiglia è stata privata dell'unica fonte di reddito.
Considerata l'età pensionabile (67anni) e la retribuzione media annuale di € 15.000,00, Parte_1
ha chiesto, dunque, il risarcimento del danno derivante dalla perdita della capacità lavorativa
[...] quantificato in € 169.00,00 (40% invalidità x 28,2538 coefficiente di riduzione).
2. si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 13.07.2020 chiedendo CP_1 di rigettarsi la domanda e, in via subordinata, di contenere il risarcimento del danno, a tal fine invocando una responsabilità concorsuale e prevalente di , vinte le spese di lite. Parte_1
2.1 Al riguardo, la convenuta ha contestato l'an e il quantum dell'obbligazione risarcitoria a titolo extracontrattuale vantata dall'attore, evidenziando alcuni elementi incongrui e sprovvisti di prova.
Rispetto al primo aspetto, ha sottolineato la contraddittorietà della dinamica dell'incidente stradale narrata dall'attore ponendo in luce il comportamento anomalo, illogico e controintuitivo di chi sterza proprio verso la fonte del pericolo piuttosto che dal lato opposto.
Rispetto al secondo aspetto, ha reiterato le contestazioni già svolte alla CTU in sede di ATP richiamando le osservazioni del proprio CTP e ha messo in luce l'assenza di prova in merito alla personalizzazione, al danno esistenziale e al danno da perdita della capacità lavorativa.
3. Il giudizio è stato istruito, oltre che in via documentale, con l'interrogatorio formale dell'attore, con l'assunzione delle prove orali richieste e ammesse, a mezzo di CTU medica svolta Per_ dalla Dott.ssa nonché con acquisizione di copia del rapporto dei Carabinieri intervenuti sul luogo dell'incidente
Fallito il tentativo di conciliazione tra le parti, è stata fissata, infine, udienza per la precisazione delle conclusioni con discussione orale e decisione ai sensi dell'art 281sexies c.p.c., assegnando un termine per brevi note finali.
3.1 Negli scritti finali, parte attrice ha reiterato le conclusioni già rassegnate chiedendo condannarsi al pagamento delle seguenti somme: € 236.800,00 (con personalizzazione del CP_1
29%) per quanto riguarda il danno biologico non patrimoniale, € 80.000,00 per il danno patrimoniale, quantificato nella misura di 1/3 del danno biologico, (avendo il CTU accertato una riduzione della capacità lavorativa di 1/3); nonché al risarcimento per danno esistenziale pari ad €
100.000,00 o di quella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, vinte le spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Del pari, parte convenuta ha ribadito le proprie difese, insistendo per il rigetto della domanda attrice.
Pag. 3 a 9 Al riguardo, ha messo in luce i coni d'ombra presenti nelle dichiarazioni del teste , Testimone_1 la genericità, nella narrazione dell'incidente, dell'individuazione del punto d'urto nonché la contraddittorietà con quanto attestato nella relazione dei Carabinieri in merito all'assenza di persone in grado di testimoniare, allo stato dei luoghi e alla positività del test alcolemico sì da lasciar intendere, piuttosto, “che l'istante abbia perso il controllo del mezzo anche a causa della elevata velocità, unita al tasso alcolemico riscontrato, tanto da finire la corsa fuori strada contro un albero e sdradicarlo”.
3.2 All'esito della odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui le parti hanno ribadito quelle già rassegnate negli atti introduttivi e in quelli conclusivi, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
***
4. La domanda attrice è infondata e, pertanto, va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
4.1 La stessa è rimasta sprovvista di prova in ordine all'an prima ancora che al quantum, così impedendo l'accertamento della responsabilità invocata e la condanna al risarcimento del danno lamentato.
5. Invero, è onere di colui che invoca il risarcimento del danno extracontrattuale provare, ex art. 2697 c.c., l'esistenza del sinistro stradale, l'esistenza e consistenza delle lesioni personali e patrimoniali subite nonché l'esistenza del nesso causale tra il sinistro e le lesioni.
Inoltre, va precisato che, in materia di domanda di risarcimento dei danni nei confronti del
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, il danneggiato in un sinistro stradale, che a norma dell'art. 283, comma 1, lett. a), D.lgs. 209/2005 ha dedotto che l'incidente è stato cagionato da un veicolo non identificato, ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato a causa della condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo sia che questo è rimasto sconosciuto
(ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, del 18/9/2015, n.18308).
5.1 Orbene, nel caso di specie, le risultanze istruttorie non consentono di ritenere raggiunta, secondo il canone civilistico del “del più probabile che non”, la prova del fatto che la notte dell'08.04.2018 è rimasto vittima di un incidente stradale causato da un Parte_1 veicolo non identificato guidato da soggetto rimasto ignoto.
Al contrario, le risultanze istruttorie lasciano ampio spazio alla tesi ricostruttiva alternativa avanzata dalla compagnia assicurativa convenuta, secondo cui l'incidente stradale si sarebbe verificato senza alcuna interferenza altrui ma per mera negligenza dello stesso che, Parte_1 ubriaco, procedendo ragionevolmente a una velocità non conforme, a tarda notte e verosimilmente stanco dopo una serata di lavoro come cameriere, ha perso il controllo dell'auto,
Pag. 4 a 9 plausibilmente anche per un colpo di sonno, finendo per impattare contro un albero posizionato sul sedime stradale.
5.2 A tale conclusione conducono una serie di elementi.
5.2.1 In primo luogo, si pone la relazione dell'incidente stradale dei Carabinieri della stazione di Oria intervenuti sul posto (prot. n. 11956/2018), in uno agli allegati fotografici.
Da questa si evince, infatti, che l'impatto dell'auto guidata da ha avuto un'entità Parte_1 tale sia da richiedere l'intervento dei Vigili del fuoco per rimuovere le lamiere e consentire il soccorso dell'austista sia da comportare lo sradicamento dell'albero.
Le immagini chiaramente visibili, ancorché siano in bianco e nero, militano a favore della tesi di una velocità non conforme da parte di , anche in considerazione dell'ora tarda Parte_1 dell'incidente (1.30 circa) e della non illuminazione di quel tratto stradale (v. dichiarazioni . Tes_2
Tale conclusione è compatibile, peraltro, con le lesioni fisiche riportate, con i postumi invalidanti seguiti, con il tempo necessario perché i medici sciogliessero la prognosi riservata (dall'08.04.2018 al 19.04.2018) e con quelli di ricovero dell'autista (v. documentazione sanitaria).
Dalla relazione emerge, poi, che si è messo alla guida, la notte dell'08.04.2018, con Parte_1 un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge sì da far ragionevolmente concludere, se non per un'actio libera in causa, quanto meno per una grave colpa dello stesso autista, rilevante alla luce del principio di autoresponsabilità posto dall'art. 1227, comma 1, c.c.
Dalla medesima relazione risulta, ancora, che “al suolo, asciutto, non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici del veicolo 'A'”, ossia della FI 5oo guidata da , sebbene la Parte_1 presenza di un pericolo improvviso, quale sarebbe l'auto di grossa cilindrata sorpassante indicata come causa dell'incidente dall'attore, conduca statisticamente e impulsivamente a schiacciare il freno per evitare e/o contenere il pericolo imminente dell'impatto.
Dalla relazione dei Carabinieri proviene, altresì, un altro dato, ossia che “fra gli astanti non venivano reperite persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto”. Si tratta, invero, di un elemento importante ai fini della valutazione degli ulteriori elementi di prova e, in particolare, della prova orale, come si dirà a breve.
5.2.2 In secondo luogo, si pongono le dichiarazioni testimoniali di (v. Testimone_1 verbale udienza 01.04.2022).
L'attendibilità delle dichiarazioni di questi risulta, invero, piuttosto dubbia alla luce della valutazione prudente richiesta al giudice dall'art. 116 c.p.c.
Pag. 5 a 9 Da un lato, è evidente lo scarto tra quanto affermato dai Carabinieri nella propria relazione in merito all'assenza di testimoni sul luogo dell'incidente e quanto dichiarato dallo stesso teste.
Al riguardo, ha dichiarato che “io mi sono fermato per prestare soccorso insieme ad altre persone. Io, Tes_1 personalmente, ho contattato i Carabinieri”, che “sono stato con i carabinieri intervenuti sul posto finché il sig.
non venne portato via”, che i carabinieri “effettuarono rilievi ed io rappresentai ciò che era successo”. Pt_1
Sebbene la relazione dei Carabinieri non goda di fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2699 c.c., con riferimento al contenuto informativo della relazione di servizio e degli allegati rilevamenti tecnici- descrittivi, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 3, 28/07/2017, n. 18757 e
Cass. Sez. 3, 06/07/2021, n. 19032), è pur vero che il divario presente tra le due narrazioni desta numerose perplessità.
Il teste ha aggiunto, peraltro, di essere stato sentito dai Carabinieri, “forse il giorno successivo”, per rendere testimonianza. Di questa circostanza non vi è, però, alcuna conferma negli ulteriori atti di causa, mentre sarebbe stato razionale attendersi che parte attrice, interessata/onerata a provare il fatto costitutivo del diritto risarcitorio avanzato ex art. 2697 c.c., producesse il verbale delle dichiarazioni successivamente rilasciate da ai Carabinieri. Tes_1
È peculiare, poi, la successiva dichiarazione del teste, il quale ha chiarito che “dietro la mia auto non vi erano altre vetture” e, al contempo, ha confermato che “dietro la FI 00 c'erano altre vetture che sopraggiungevano”.
Si tratta di una affermazione che non collima né con il dato riportato dai Carabinieri, tenuto conto, peraltro, che la gravità dell'incidente avrebbe ragionevolmente portato almeno qualcuno dei diversi automobilisti che sopraggiungevano a fermarsi per prestare soccorso, né con l'ora tarda dell'incidente avvenuto nella notte della domenica dell'08.04.2018, quando è plausibile ritenere che le strade fossero poco frequentate all'1.30 di notte in vista della ripresa lavorativa del lunedì mattina.
Dall'altro lato, le affermazioni rese risultano in più punti contraddittorie, illogiche, incoerenti nonché, a tratti selettivi, sfumate, atteso che alcuni ricordi appaiono nitidi e dettagliati mentre altri sembrano perdersi nel tempo trascorso dall'incidente.
Non c'è dubbio che il passare degli anni possa sbiadire la memoria;
tuttavia, è peculiare che il teste invochi il ricordo sbiadito solo rispetto ad alcune risposte mentre fornisca una narrazione chiara e particolareggiata rispetto ad altre.
Il riferimento è, al riguardo, alle dichiarazioni rese dal teste in merito alla stagione dell'incidente: prima si dice, con dichiarazione successiva aggiunta dopo la risposta come si evince dalla diversa grafia, “ricordo che era estate, anzi che doveva arrivare l'estate, non era inverno”, poi si precisa, a
Pag. 6 a 9 chiarimenti, “ricordo che il sinistro avvenne nel periodo estivo, essendo passati però tanti anni, non posso essere più preciso”.
Ancora, a corroborare l'illogicità delle dichiarazioni rese si pongono una serie di circostanze narrate.
Il teste ha dichiarato che la FI 00 “veniva sfiorata dall'auto di grossa cilindrata. Posso dire che sembrava un impatto frontale, ma l'urto è avvenuto all'angolo del lato guida di entrambi i mezzi. A seguito dell'urto, la FI 00 usciva fuori strada sul lato destro rispetto al mio senso di marcia, dopo aver fatto un testa- coda […]”.
Anche in questo caso la narrazione non appare congrua ai rilievi fotografici presenti in atto: che il contatto delle auto sia stato uno sfioramento e che questo sia avvenuto all'angolo del lato guida entra in contraddizione con la forza d'urto tipica di un testa-coda e con le condizioni di ritrovamento del mezzo dopo l'incidente da parte dei Carabinieri.
Il teste ha puntualizzato, poi, che “io sono stato sorpassato su un tratto rettilineo, mentre l'impatto tra le due vetture avveniva su una curva volgente a sinistra rispetto al mio senso di marcia”.
Anche questa descrizione risulta non convergente rispetto alla narrazione dell'accaduto fatta dall'attore nell'atto di citazione.
5.2.3 In terzo luogo, a minare la ricostruzione offerta dall'attore si pone la stessa descrizione dell'incidente fatta da questi.
Appare inverosimile, infatti, che chi si ritrovi invadente sulla propria carreggiata un'auto sopraggiungere nel senso di marcia opposta sì da urtare sul lato guida di entrambi i mezzi, ossia sul lato sinistro anteriore di entrambi i veicoli, sterzi proprio a sinistra per evitare l'impatto2.
Razionalità e logicità vogliono, invero, che se si vuole evitare l'impatto di un urto imminente sul lato sinistro si sterzi verso destra, e non verso sinistra, così allontanandosi, e non avvicinandosi paradossalmente, alla fonte di pericolo.
Appare implausibile, ancora, che la FI 00 abbia impattato sulla parte anteriore destra3 se la collisione è avvenuta in prossimità della parte centrale della strada, all'incrocio delle auto provenienti da sensi di marcia opposti, e, quindi, sul lato di guida di entrambi i veicoli, come indicato peraltro dal teste , ossia sulla sinistra di entrambe le autovetture (visto che nelle Tes_1 auto italiane il volante si trova a sinistra in quanto il senso di marcia obbligatorio è la destra, ex art. 143 Cod. strada).
Pag. 7 a 9 5.3 L'insieme di tali elementi probatori riconsegna, a ben vedere, un quadro narrativo opaco e discordante.
Nella specie, non si tratta di un unico e isolato elemento probatorio distonico, giustificabile, per il teste, con la memoria sbiadita a seguito del passare del tempo e, per l'attore autista, con l'impulsività dell'azione incontrollata;
al contrario, si tratta di una serie di numerosi elementi probatori divergenti tali da far ritenere, alla luce della valutazione prudente di cui all'art. 116
c.p.c., non provato il fatto che l'incidente dell'08.04.2018 sia stato causato da un veicolo non identificato guidato da ignoti.
D'altronde, nessun rilievo può attribuirsi ex se alle dichiarazioni rese dall'attore in sede di interrogatorio formale (v. verbale d'udienza del 2.02.2022), atteso che non ha Parte_1 dichiarato fatti a sé sfavorevoli dotati di valenza confessoria ai sensi degli artt. 228 c.p.c. e 2730 e ss c.c., ma ha dichiarato fatti a sé favorevoli rimessi, come di consueto, all'apprezzamento del giudice ex art. 116 c.p.c.
5.4 Alla luce di tali considerazioni la domanda attrice va, quindi, rigettata per assenza di prova dell'an della responsabilità da circolazione dei veicoli invocata con riferimento specifico a un veicolo non identificato, a norma dell'art. 2054 c.c. e degli artt. 283 e ss del d.lgs. 209/2005,
c.d. Codice delle assicurazioni private, restando preclusa ogni ulteriore valutazione in merito al quantum.
6. Al rigetto della domanda attrice segue, infine, la condanna dell'attore soccombente al pagamento delle spese di lite, secondo il principio posto dall'art. 91 c.p.c.
Per quanto riguarda la quantificazione dei compensi professionali si deve fare riferimento, nella specie, ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che,
a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M., l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, e relativi allo scaglione delle cause di valore indeterminabile di media complessità, come puntualizzato da Cass. 10984 del 26/04/2021.
Secondo tale approdo ermeneutico, in caso di rigetto della domanda risarcitoria formulata con richiesta di condanna al pagamento di una somma specifica corredata dalla clausola del tipo “o della minor/maggior somma di giustizia”, il valore della controversia va considerato non già pari alla quantificazione contenuta nella domanda bensì di carattere indeterminabile.
Al riguardo, è doveroso richiamare il principio di diritto espresso: “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si
Pag. 8 a 9 riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione”.
Le spese di lite vanno, quindi, liquidate, in € 10.860,00.
6.1 Da ultimo, vanno poste definitivamente a carico dell'attore soccombente le spese della Per_ CTU svolta dalla dott.ssa già liquidate in corso di causa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda attrice;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1 quale Impresa Designata per la Gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della
Strada, che liquida in € 10.860,00 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario del
15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3. pone definitivamente a carico di le spese della CTU svolta dalla dott.ssa Parte_1
Per_
già liquidate in corso di causa.
Brindisi, 27.03.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria addetta all'ufficio per il processo, dott.ssa Laura Sammarco
Pag. 9 a 9
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Il tratto in cui avveniva l'impatto quella sera, per mancato funzionamento della illuminazione pubblica, era buio”. 2 Dall'atto di citazione, pag. 1, “il sig. tentava di evitare l'impatto sterzando a sinistra”. Pt_1 3 Ancora, dall'atto di citazione, pag. troppo il conducente dell'auto ignota impattava la FI 00 sulla parte anteriore destra”.