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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 26379/2022 R.G.A.C.
Il Giudice,
preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, parte attrice ha depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 22053/2022 Pag. 1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE -
in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio
Perrella pronunzia, in data 10.2.2025, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 26379/2022 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi e vertente
TRA
'Parte 1 P.I. P.IVA 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Luigi Gubitosi ed elett.te dom.ta presso il suo studio in
Napoli alla via Tommaso Caravita n. 10, giusta procura in atti
ATTRICE
E
Controparte_1
[...] P.I.
,in persona del legale rapp.te p.t. con P.IVA 2
sede in Aversa (CE) alla Via Dell'Archeologia 45, PEC
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CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: inadempimento contrattuale;
contratti atipici
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
n. 22053/2022 Pag. 2 1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281- sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III,
11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre
2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione notificato il 16.11.2022, Parte 1 conveniva in giudizio, dinanzi al sopra intestato Tribunale, deducendo: - Controparte_1
che in forza della scrittura privata del 3/5/2014 successivamente rinnovata in data 1/6/2020 la società
Parte 1 quale titolare della Concessione n. 4507 rilasciata
Contr da e la società Controparte_1 di CP 1 "
quale Negozio di gioco, sono state parti di un contratto avente ad oggetto la commercializzazione di giochi pubblici in punto gioco sportivo avente ad oggetto il diritto (ADM)
n. 36807; che i rapporti si sono svolti regolarmente fino al
10/12/2020 allorquando la società Pt 1 si è vista recapitare una PEC di risoluzione del contratto fondata sulle difficoltà connesse alla pandemia;
- che in realtà, come da n. 22053/2022 Pag. 3 accertamenti effettuati successivamente, la convenuta, in divieto del patto di non concorrenza di cui al punto 5.9 del contratto, aveva stipulato altro contratto di analogo tenore con una propria concorrente.
Chiedeva pertanto di dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta e la sua condanna al risarcimento dei danni pari ad € 13.063,96, determinato nella misura del 20% del movimento medio giornaliero, calcolato sui 12 mesi precedenti (escluso il periodo di chiusura forzato causa COVID) determinato in € 251,23 per ogni giorno di ritardo e per un totale di 52 giorni a far data dal 21/6/2021 e fino al 12/8/2021, € 6.777,10 per il materiale dato in comodato e non restituito nonché al pagamento dell'ulteriore importo di € 8.775,35, derivante dalla cessione del credito da parte di Controparte_3
3. Parte convenuta non si è costituita e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
4. Non è stata svolta attività istruttoria (ordinanza
14.12.2023) ed il giudizio è stato rinviato direttamente ex art.281-sexies c.p.c..
5. All'udienza odierna, sostituita con note scritte ex art. 127- ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-
sexies c.p.c..
6. Le domande sono parzialmente fondate.
6.1. Va innanzitutto ricordato quel principio oramai pacifico da oltre vent'anni in giurisprudenza secondo cui: “In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato n. 22053/2022 Pag. 4 dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento" (Cass. civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533, Cass., 9.2.2004, n. 2387; Cass.,
3.7.2009, n. 15677; Cass., 12.2.2010, n. 3373; Cass.,
15.7.2011, n. 15659).
Nel caso di specie, dunque, l'attrice ben poteva limitarsi a dedurre l'inadempimento della convenuta, essendo poi onere di quest'ultima provare il proprio adempimento.
In ogni caso, è indubbiamente falso che la convenuta non abbia voluto proseguire il rapporto contrattuale per la pandemia da Covid-19 (del resto il 1° giugno 2020, in piena pandemia, le parti stipulavano un nuovo contratto, sostitutivo di quello del 2014).
E' dunque evidente che la convenuta abbia rinvenuto un altro contraente, concorrente dell'attrice, con il quale verosimilmente aveva ottenuto condizioni economiche più vantaggiose.
n. 22053/2022 Pag. 5 Deve dunque ritenersi il rapporto risolto per colpa grave ed imputabile alla convenuta.
62. E' fondata la domanda di risarcimento del danno per lucro cessante, per quanto poc'anzi esposto, pari ad €
13.063,96, determinato nella misura del 20% del movimento medio giornaliero, calcolato sui 12 mesi precedenti (escluso il periodo di chiusura forzato causa
COVID) determinato in € 251,23 per ogni giorno di ritardo e per un totale di 52 giorni a far data dal 21/6/2021 e fino al
12/8/2021, come da prospetto depositato (doc. 7). Su tale somma va riconosciuti, d'ufficio, interessi e rivalutazione, trattandosi di obbligazione di valore, secondo gli insegnamenti di Cass. S.U. n. 1712/1995.
All'attrice pertanto, spetta l'importo di € 16.299,47, di cui €
1.302,04 per interessi ed € 1.933,47 per rivalutazione (coeff.
Istat Indice F.O.I. applicato per effettuare la rivalutazione:
1,148), oltre ulteriori interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla pubblicazione e fino al soddisfo.
6.3. E' viceversa infondata la domanda risarcitoria per mancata restituzione dei beni in comodato, per due ragioni.
Innanzitutto, non appare corrispondere al vero che la convenuta non abbia voluto restituire i predetti beni.
Con pec del 19.7.2021 (doc. 9), alla quale non è seguita alcuna risposta dell'attrice, la convenuta deduceva: “il materiale concesso in comodato d'uso gratuito sono si ancora in possesso della scrivente ma solo perché la Vostra assistita, non ha mai proceduto al ritiro del materiale nonostante i ripetuti inviti alla società Pt 1 nel ritiro dei beni, arrecando alla scrivente un esborso per il deposito del materiale. Pertanto si coglie l'occasione per ripetere l'invito alla Vostra assistita nel ritiro tempestivo del materiale concesso in comodato d'uso".
n. 22053/2022 Pag. 6 In secondo luogo l'attrice non ha neppure specificato quali siano i beni concessi in comodato;
né tale descrizione vi è nei contratti in atti (docc. 3-4), essendo incomprensibile e non verificabile l'importo richiesto a titolo risarcitorio.
6.4. E' infine infondata la richiesta di € 8.775,35, derivante dalla cessione del credito da parte di Controparte_3
Invero dell'esistenza di tale credito non è stata fornita alcuna prova.
Nell'atto di cessione (doc. 11) si legge:
PREMESSO
che la società SCOMMESSEITALIA Srl, già Ltd, è creditrice della società CAFFE' HOLIDAYS SAS DI AN CA & C., con sede in Aversa (CE) alla Via dell'Archeologia n. 45, di Euro 8.775,32, per la vendita a quest'ultima di ricariche su conti gioco on line mai riversate alla Scommesseitalia Srl, così come si evince, tra le altre, dalla lettera di messa in mora inviata alla CAFFE' HOLIDAYS SAS DI AN CA
C. e la ricevuta di un bonifico il cui importo non è mai stato accreditato in capo alla Scommesseitalia Srl;
Nel presente giudizio, tuttavia, non vi è prova dell'esistenza di un contratto tra cedente e ceduto, della vendita di ricariche su conti giochi online, né della ricevuta del bonifico mai accredito.
In definitiva, non vi è prova a monte dell'esistenza del credito della cedente.
Né sul punto poteva ovviarsi con il chiesto interrogatorio formale, stante la natura documentale del credito.
7. Le spese di lite, stante la soccombenza reciproca delle parti, ex art. 92 comma 2 c.p.c., vanno compensate per il
50% mentre il residuo 50% segue la soccombenza della convenuta e si liquida in base ai parametri introdotti dal DM
55/14 (con aumento ex art. 4 comma 1-bis D.M. cit), modificati dal DM 147/2022, ai valori minimi, stante la non particolare complessità della vicenda, in fatto ed in diritto
(scaglione fino ad € 26.000,00), riducendo così la nota spese depositata.
n. 22053/2022 Pag. 7 a)
b)
c)
Sul punto si richiama l'autorevole opinione della Corte di
Cassazione: "in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc.
Civ." (cfr. recentissima Cass. S.U. 31.10.2022, n. 32061).
Nel caso in esame vengono accolte la domanda di risoluzione ed una domanda risarcitoria per lucro cessante ma rigettate quelle relative ai beni concessi in comodato e quella di adempimento.
P. Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: dichiara risolto il contratto stipulato in data 1.6.2020 da Parte 1 e Controparte_1
per inadempimento grave ed imputabile di quest'ultima; per l'effetto di cui sub a), condanna Controparte_1
al pagamento, in favore di Parte_1
[...]
di € 16.299,47, oltre ulteriori interessi ex art. 1284 comma 4
c.c. dalla pubblicazione e fino al soddisfo;
condanna Controparte_1 al pagamento, in favore di Parte 1 delle spese di lite che, già compensate per il 50%, liquida per il residuo 50% in €
280,00 per esborsi ed € 1.650,00 per compensi, oltre iva, se n. 22053/2022 Pag. 8 dovuta, cpa e rimb spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Il Giudice
dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 22053/2022 Pag. 9