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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 05/05/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed Estensore dott. Eugenio Bolondi Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 5587 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. VANESSA CANNARELLA CARNEMOLLA e dall'Avv. ROSALIA
D'ONOFRIO
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. DEVIS PANISI
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 09/04/2025.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno avuto una relazione, ora terminata, da cui è nato il figlio n data 24/10/2020. Persona_1
2. Con ricorso depositato in data 18/11/2024, parte ricorrente ha chiesto di regolamentare l'affidamento, la collazione ed il mantenimento del figlio minore nei termini ivi specificati. Per_1
3. Nel giudizio così radicato si è costituito, in data 05/03/2025, il resistente, chiedendo una differente regolamentazione delle questioni così come prospettate da parte ricorrente.
4. In data 19/03/2025, con atto depositato da parte ricorrente, le parti hanno chiesto di convertire il procedimento da giudiziale a congiunto e conseguentemente di fissare udienza di trattazione scritta per formalizzare il raggiungimento dell'accordo alle condizioni ivi allegate.
5. Con provvedimento del 04/04/2025 il Giudice ha così disposto lo svolgimento in forma scritta dell'udienza del 09/04/2025.
6. Le parti hanno tempestivamente depositate le predette note scritte rassegnando le seguenti conclusioni congiunte:
“1) il minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Per_1
dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sul minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
2) il figlio sarà collocato con e presso la residenza della madre, sita in Per_1
Bomporto Via Tintoretto n. 24, ove il minore pure manterrà, con il consenso del padre, la residenza anagrafica;
pagina 2 di 6 3) ciascuno dei genitori avrà l'obbligo di comunicare, a fronte dell'esistenza di prole minore, eventuali trasferimenti di residenza;
4) salvo diverso accordo tra i genitori il signor terrà con e presso di sé il CP_1
figlio con le seguenti modalità: i venerdì di tutte le settimane, escluse Per_1
week end in cui ci saranno degli eventi di famiglia della signora ad esempio Pt_1
4 maggio 2025 comunione del fratello di con pernotto, dal venerdì Per_1 all'uscita da scuola (nei periodi di chiusura della scuola dall'abitazione materna o da altro luogo indicato dalla mamma) a lunedì mattina quando riaccompagnerà
a scuola (nei periodi di chiusura delle scuole accompagnerà o Per_1 Per_1 presso l'abitazione della mamma o presso altro luogo da questa indicata)
5) vacanze natalizie: il minore negli anni pari trascorrerà con la mamma Per_1
il periodo compreso fra il 24/12 ed il 30/12 e con il papà dal 31/12 al 06/01 e negli anni dispari avverrà il contrario;
vacanze pasquali il minore negli anni pari trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre e quello di Pasquetta con la Per_1
madre e negli anni dispari avverrà il contrario;
6) durante il periodo feriale estivo trascorrerà due settimane, anche non Per_1
consecutive, con ciascun genitore ed il relativo periodo verrà individuato di comune accordo tra i signori e entro il mese di maggio di ogni Pt_1 CP_1
anno; Ciascuno dei genitori è onerato di comunicare all'altro l'eventuale luogo di villeggiatura in cui si recherà con il figlio, fornendo i relativi recapiti.
Esclusi i suddetti periodi estivi di permanenza continuata del minore con ciascuno dei genitori, nel rimanente opererà il calendario ordinario. Il calendario natalizio e pasquale, come quello estivo continuativo costituirà deroga a quello ordinario e alla ripresa di quest'ultimo, il minore, nel primo fine settimana, rimarrà con il genitore con il quale non avranno concluso l'ultimo periodo straordinario. Le festività intra-annuali verranno trascorse dalla prole con l'uno e con l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza. Dunque, il giorno 1/11 con un genitore;
il giorno 8/12 con l'altro genitore e così a seguire;
7) Preferibilmente i genitori festeggeranno congiuntamente il compleanno del figlio, in caso contrario si accorderanno per consentire all'altro di stare con il minore almeno un'ora per gli auguri.
pagina 3 di 6 La festa sarà ospitata ad anni alterni dai genitori (anni pari col papà, anni dispari con la mamma) così che anche gli altri parenti potranno festeggiare, salvo diversi accordi;
8) Per il Compleanno del genitore, se l'evento non ricade nel giorno di visita, il minore trascorrerà il pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 21.00 con il festeggiato;
9) ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del minore nei Per_1
giorni in cui il medesimo avrà seco il bambino;
10)la signora rinuncia sin d'ora e per il futuro alla corresponsione da parte Pt_1 del signor dell'indennità di euro 10.000,00 a titolo di arretrati non versati CP_1
quale contributo al mantenimento del minore;
11) entrambi i genitori parteciperanno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di secondo la Per_1
regolamentazione del protocollo del Tribunale di minore che quivi si riporta: : spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività
pagina 4 di 6 sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. Il genitore che avrà provveduto in via anticipata al pagamento integrale delle spese per le causali di cui al presente capitolo avrà diritto ad ottenere la rifusione, per la quota pari al 50%, dall'altro genitore, entro e non oltre dieci giorni dall'esibizione della idonea documentazione di spesa;
12) entrambi i genitori con la sottoscrizione del presente atto esprimono il loro consenso a che frequenti tanto per l'anno 2025 quanto per l'anno 2026 Per_1
Per il Gruppo di educazione parentale piccoli sita in Fattoria Uccelliera a Cavezzo al fine di garantire al medesimo la continuità educativa;
13) l'assegno unico relativo al minore verrà percepito integralmente Per_1
(nella misura del 100%) dalla sig. con obbligo di di firmare Pt_1 CP_1
eventuale modulistica al riguardo;
14) le parti con la sottoscrizione del presente atto si scambino reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e/o carta identità valida per l'espatrio con obbligo di firmare la relativa modulistica ove necessaria.
15) Il Signor si obbliga a rimettere le querele che hanno dato origine ai CP_1
procedimenti penali rubricati con i n. 8354/2024 RGNR e 8560/2024 RGNR oltre a tutte le ulteriori querele sporte nei confronti della Signora fino alla data Pt_1
della presente scrittura, di contro la Signora si obbliga ad accettare le Pt_1
remissioni delle suddette querele. La Signora si obbliga a rimettere tutte le Pt_1
querele sporte nei confronti del signor di contro il Signor si CP_1 CP_1
obbliga ad accettare le remissioni delle suddette querele.
16) Le spese di lite tanto del procedimento giudiziale, quanto della fase conciliativa devono intendersi compensate tra le parti.”
§
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli minori.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente pagina 5 di 6 decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 16/04/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Eleonora Ramacciotti
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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