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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 10/09/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1664/2023 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. ELIA FRANCESCO per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di CP_1
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 10/09/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 1664 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 Vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, Largo Toniolo, 6, presso lo studio degli Avvocati Francesco Elia e Daniela De Salvatore, che la rappresentano e difendono come da delega allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
(C.F. = ), Controparte_2 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, 29, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale di Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Ivanoe Ciocca per procura CP_1 generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37590 Persona_1
e Raccolta n. 7131 del 23.1.2023. RESISTENTE
OGGETTO: indebito assistenziale. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 8.11.2023 ha adito questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “a) NEL MERITO: Accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità dell'indebito contestato da controparte, pari ad euro 45.691,33 per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
b) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”. La ricorrente ha dedotto di essere titolare di pensione di invalidità e indennità di accompagnamento dal mese di agosto 2017; di essere gravemente malata e seguita da molteplici centri specializzati collegati al dipartimento di salute mentale;
di aver ricevuto in data 26.7.2023 una nota da parte dell' con la quale l' le chiedeva la restituzione CP_1 CP_2 di somme indebitamente percepite a titolo di invalidità civile per irreperibilità; che l'accertamento dell' è illegittimo essendo stata la ricorrente sempre presente sul CP_1 territorio italiano e ignara della cancellazione anagrafica;
che l' non aveva invitato la CP_1 ricorrente a regolarizzare la posizione anagrafica presso il Comune, come previsto con Messaggio n. 689 del 20.2.2019; che in ogni caso aveva percepito gli importi in buona CP_1 fede. Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e CP_1 in diritto. L' ha dedotto che l'indebito in oggetto afferisce alla prestazione di invalidità civile CP_2 percepita in assenza di stabile residenza nel territorio dello Stato;
che in data 25.7.2023 la prestazione è stata ricostituita a causa dell'irreperibilità segnalata dal Comune di Montefiascone, con conseguente sospensione del pagamento della prestazione di invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento e richiesta di pagamento della somma di € 45.691,33 indebitamente percepita per il periodo dall'1.9.2019 al 31.8.2023; che con domanda di ricostituzione presentata in data 1.9.2023, la ricorrente, tramite il patronato, ha comunicato di essere ricoverata a titolo gratuito presso una struttura a Genzano di Roma;
che, a seguito di tale segnalazione, l' ha rielaborato la prestazione in questione ritenendo CP_1 legittimamente percepita la somma di € 21.113,76 corrisposta a titolo di pensione di invalidità civile e indebita la somma di € 24.441,13 già percepita a titolo di indennità di accompagnamento, essendo la ricorrente ricoverata a titolo gratuito presso una struttura ospedaliera pubblica. L' ha quindi rideterminato l'importo dovuto in € 24.441,13. CP_2
Con note autorizzate depositate in data 24.7.2024 la ricorrente, preso atto della rideterminazione dell'indebito da parte dell' ha chiesto la dichiarazione della cessazione CP_1 della materia del contendere per la quota di debito superiore ad € 24.441,13. La causa, istruita con sole prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Preliminarmente va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione all'importo di € 21.113,76 in quanto l' ha proceduto in autotutela a ridurre le somme CP_1 richieste a titolo di ripetizione di indebito, sottraendo dall'importo originariamente richiesto (comprensivo dei ratei di pensione di invalidità e di indennità di accompagnamento erogati da agosto 2019 ad agosto 2023) quanto percepito dalla ricorrente a titolo di ratei della pensione di invalidità civile. Per quando concerne la residua somma di € 24.441,13, percepita dalla a titolo di Pt_1 indennità di accompagnamento, l' previdenziale ne deduce la non spettanza in CP_2 ragione del ricovero della ricorrente a titolo gratuito presso strutture ospedaliere pubbliche nel periodo in questione. Come noto ai sensi dell'art. 1, comma 3, L. n. 18/1980, l'indennità di accompagno è esclusa per gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto. La Cassazione ha esplicitato che il ricovero dell'inabile in istituto si pone come elemento esterno alla fattispecie e non costituisce ostacolo al riconoscimento del diritto all'indennità, bensì all'erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario e non abbisogni dell'accompagnatore (cfr., ex plurimis, Cass. n. 7565/2016), aggiungendo che per gli invalidi civili ricoverati gratuitamente in strutture pubbliche ospedaliere, anche alla luce della sentenza n. 183 del 1991 della Corte Costituzionale, deve intendersi la nozione di ricovero limitata ai soli casi di lunga degenza e terapie riabilitative, con esclusione, pertanto, di situazioni contingenti la cui individuazione costituisce indagine di fatto, come tale riservata al giudice di merito (così Cass. n. 1436/1998).
È stato altresì precisato che il beneficio può spettare all'invalido grave anche durante il ricovero in ospedale pubblico ove si dimostri che le prestazioni assicurate dall'ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana (cfr., ex multis, Cass. n. 31682/2022). Nella specie è pacifico in quanto documentalmente provato ed espressamente riconosciuto dalla ricorrente che la medesima è stata ricoverata continuativamente in strutture di cura pubbliche a titolo gratuito dal 20.10.2017. In particolare presso la SRTRe “Esserci” di Terracina dal 20.10.2017 al 18.4.2022 e presso RSRh24 “Villa Von Siebenthal” di Genzano di Roma dal 19.4.2022 in poi. Si tratta dunque di un ricovero di lunga degenza. La ricorrente inoltre non ha dedotto l'insufficienza delle prestazioni assicurate dalle predette strutture pubbliche a garantirle tutte le forme di assistenza di cui necessita. Ne deriva che i ratei di indennità di accompagnamento percepiti nel periodo di ricovero sono stati indebitamente erogati. Ciò posto, è necessario stabilire quali siano i limiti di ripetibilità dell'indebito da parte dell' CP_1
In tema, essendosi in presenza di una prestazione assistenziale (indennità di accompagnamento), trova applicazione il sottosistema relativo alla ripetizione in materia assistenziale, come delineato da plurime pronunce della Suprema Corte di Cassazione (tra le tante, Cass. n. 1919/2018; Cass. n.10642/2019; Cass. n. 26036/2019; Cass. n. 31372/2019; Cass. n. 13223/2020), le quali operano una distinzione nell'ambito delle varie fattispecie a seconda che l'indebito assistenziale "afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio-economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento)" (così, Cass. n. 12608/2020). Nella specie si è in presenza di un indebito assistenziale per mancanza di un requisito prescritto dalla legge per l'erogazione della prestazione (mancato ricovero in istituto di cura a carico dell'erario), diverso dal reddito o dalle condizioni sanitarie. In tale caso vengono in rilievo il D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter convertito in L. n. 29 del 1977, secondo cui "Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore... degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento", nonché il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988, che recita: "Con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte". Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza “si tratta di norme speciali rispetto all'art. 2033 c.c., che pertanto cede loro il passo (v. Cass. n. 19638 del 2015 cit. e successive conformi, fra le quali Cass. n. 17216 del 2017), che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte” (così Cass. n. 31372/2019). Nella specie pertanto risulterebbe illegittima la ripetizione delle somme corrisposte anteriormente al provvedimento di accertamento dell'indebito del 25.7.2023, pari all'intero importo attualmente richiesto in ripetizione (€ 24.441,13). Appare utile rilevare come questo Giudice non ignori il precedente della Suprema Corte di Cassazione secondo il quale, nel caso di insussistenza di una condizione di erogabilità dell'indennità come il mancato ricovero in istituto di cura a carico dell'erario, trovi applicazione l'orinaria disciplina dell'indebito civile, con conseguente legittimità della richiesta di ripetizione di tutti i ratei corrisposti durante il ricovero (cfr. Cass. n. 5059/2018) e ciò in ragione della ritenuta radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (cfr. Cass. n. 28771/2018). Cionondimeno, in mancanza di norme specifiche che dispongono diversamente, si ritiene che la diversa interpretazione della ripetibilità dei soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento risulti maggiormente aderente, da un lato, alle disposizioni di chiusura di cui all'art. 3 ter D.L. n. 850/1976 e 3, comma 9, D.L. n. 173/1988, idonee a disciplinare le ipotesi in cui l'erogazione assistenziale risulti indebita per la carenza originaria o sopravvenuta di un qualsiasi requisito, diverso dal reddito o dalle condizioni sanitarie (Cass. 28 marzo 2006 n. 7048, Cass. Sez. L, Sentenza n. 8970 del 17/04/2014 e Cass.Sez. L, Sentenza n. 19638 del 01/10/2015) e, dall'altro, alla stessa evoluzione giurisprudenziale in materia. Nei suoi più recenti sviluppi, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento…il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare” (così Cass. n. 13223/2020). In conformità ai predetti principi la Sprema Corte di Cassazione, con riferimento ad ipotesi di indebito assistenziale per difetto di requisiti diversi da quelli reddituale e sanitario, ha ritenuto irripetibile l'indebito maturato a causa della revoca della prestazione dovuta alla insussistenza del requisito della incollocazione (Cass. n. 31372/2019); l'indebito derivato dalla avvenuta corresponsione della indennità di comunicazione per i sordi, spettante ai soli assistiti che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 67 anni, in favore di una minorenne (Cass. n. 21510/2018); l'indebito derivato dal riconoscimento, in favore di un assistito riconosciuto invalido al 100%, dell'indennità di accompagnamento pure in assenza della pertinente istanza amministrativa (Cass. n. 17216/2017); l'indebito derivato dal pagamento, nei confronti di una minore, della pensione per i ciechi civili assoluti, prestazione spettante ai soli assistiti maggiorenni (Cass. n. 31255/2019). Con particolare riferimento al caso di specie, inoltre, va evidenziato come la non addebitabilità dell'erogazione indebita alla ricorrente possa desumersi, per un verso, dalla patologia psichiatrica da cui la medesima è affetta (“psicosi SAI con perdita delle autonomie personali”, come da verbale del 16.9.2020, doc. 4 ricorso), che può giustificare l'omessa CP_1 attivazione per la comunicazione all'Istituto previdenziale del ricovero e, per altro verso, dalla circostanza che la documentazione sanitaria attestante il ricovero in strutture pubbliche era certamente conosciuta dall' per lo meno sin dalla visita di revisione del CP_1
16.9.2020, come desumibile dallo stesso verbale di visita medica (doc. 4 ricorso). Nonostante ciò l' ha continuato ad erogare la prestazione sino al primo CP_2 provvedimento di accertamento dell'indebito del 15.7.2023, ingenerando nella ricorrente l'affidamento circa la spettanza del beneficio. Alla luce di quanto esposto, la ripetizione di indebito operata con provvedimento del 30.10.2023 va dichiarata illegittima, di talché la ricorrente va dichiarata non obbligata al pagamento nei confronti dell'Istituto della somma richiesta a tale titolo (€ 24.441,13) e quest'ultimo va condannato alla restituzione in favore della ricorrente delle somme eventualmente trattenute per tale titolo. Le spese di lite, liquidate in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara illegittima la richiesta di ripetizione di indebito avanzata dall' con nota del CP_1
30.10.2023 e, per l'effetto, dichiara la ricorrente non obbligata al pagamento nei confronti dell'Istituto della somma richiesta a tale titolo e condanna l'Istituto alla restituzione di eventuali somme trattenute per tale titolo;
- condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dei CP_1 procuratori antistatari della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.800,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Viterbo, lì 10 settembre 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Michela Mignucci
Proc. R.G.L.P. n. 1664/2023 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. ELIA FRANCESCO per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di CP_1
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 10/09/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 1664 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 Vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, Largo Toniolo, 6, presso lo studio degli Avvocati Francesco Elia e Daniela De Salvatore, che la rappresentano e difendono come da delega allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
(C.F. = ), Controparte_2 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, 29, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale di Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Ivanoe Ciocca per procura CP_1 generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37590 Persona_1
e Raccolta n. 7131 del 23.1.2023. RESISTENTE
OGGETTO: indebito assistenziale. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 8.11.2023 ha adito questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “a) NEL MERITO: Accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità dell'indebito contestato da controparte, pari ad euro 45.691,33 per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
b) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”. La ricorrente ha dedotto di essere titolare di pensione di invalidità e indennità di accompagnamento dal mese di agosto 2017; di essere gravemente malata e seguita da molteplici centri specializzati collegati al dipartimento di salute mentale;
di aver ricevuto in data 26.7.2023 una nota da parte dell' con la quale l' le chiedeva la restituzione CP_1 CP_2 di somme indebitamente percepite a titolo di invalidità civile per irreperibilità; che l'accertamento dell' è illegittimo essendo stata la ricorrente sempre presente sul CP_1 territorio italiano e ignara della cancellazione anagrafica;
che l' non aveva invitato la CP_1 ricorrente a regolarizzare la posizione anagrafica presso il Comune, come previsto con Messaggio n. 689 del 20.2.2019; che in ogni caso aveva percepito gli importi in buona CP_1 fede. Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e CP_1 in diritto. L' ha dedotto che l'indebito in oggetto afferisce alla prestazione di invalidità civile CP_2 percepita in assenza di stabile residenza nel territorio dello Stato;
che in data 25.7.2023 la prestazione è stata ricostituita a causa dell'irreperibilità segnalata dal Comune di Montefiascone, con conseguente sospensione del pagamento della prestazione di invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento e richiesta di pagamento della somma di € 45.691,33 indebitamente percepita per il periodo dall'1.9.2019 al 31.8.2023; che con domanda di ricostituzione presentata in data 1.9.2023, la ricorrente, tramite il patronato, ha comunicato di essere ricoverata a titolo gratuito presso una struttura a Genzano di Roma;
che, a seguito di tale segnalazione, l' ha rielaborato la prestazione in questione ritenendo CP_1 legittimamente percepita la somma di € 21.113,76 corrisposta a titolo di pensione di invalidità civile e indebita la somma di € 24.441,13 già percepita a titolo di indennità di accompagnamento, essendo la ricorrente ricoverata a titolo gratuito presso una struttura ospedaliera pubblica. L' ha quindi rideterminato l'importo dovuto in € 24.441,13. CP_2
Con note autorizzate depositate in data 24.7.2024 la ricorrente, preso atto della rideterminazione dell'indebito da parte dell' ha chiesto la dichiarazione della cessazione CP_1 della materia del contendere per la quota di debito superiore ad € 24.441,13. La causa, istruita con sole prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Preliminarmente va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione all'importo di € 21.113,76 in quanto l' ha proceduto in autotutela a ridurre le somme CP_1 richieste a titolo di ripetizione di indebito, sottraendo dall'importo originariamente richiesto (comprensivo dei ratei di pensione di invalidità e di indennità di accompagnamento erogati da agosto 2019 ad agosto 2023) quanto percepito dalla ricorrente a titolo di ratei della pensione di invalidità civile. Per quando concerne la residua somma di € 24.441,13, percepita dalla a titolo di Pt_1 indennità di accompagnamento, l' previdenziale ne deduce la non spettanza in CP_2 ragione del ricovero della ricorrente a titolo gratuito presso strutture ospedaliere pubbliche nel periodo in questione. Come noto ai sensi dell'art. 1, comma 3, L. n. 18/1980, l'indennità di accompagno è esclusa per gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto. La Cassazione ha esplicitato che il ricovero dell'inabile in istituto si pone come elemento esterno alla fattispecie e non costituisce ostacolo al riconoscimento del diritto all'indennità, bensì all'erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario e non abbisogni dell'accompagnatore (cfr., ex plurimis, Cass. n. 7565/2016), aggiungendo che per gli invalidi civili ricoverati gratuitamente in strutture pubbliche ospedaliere, anche alla luce della sentenza n. 183 del 1991 della Corte Costituzionale, deve intendersi la nozione di ricovero limitata ai soli casi di lunga degenza e terapie riabilitative, con esclusione, pertanto, di situazioni contingenti la cui individuazione costituisce indagine di fatto, come tale riservata al giudice di merito (così Cass. n. 1436/1998).
È stato altresì precisato che il beneficio può spettare all'invalido grave anche durante il ricovero in ospedale pubblico ove si dimostri che le prestazioni assicurate dall'ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana (cfr., ex multis, Cass. n. 31682/2022). Nella specie è pacifico in quanto documentalmente provato ed espressamente riconosciuto dalla ricorrente che la medesima è stata ricoverata continuativamente in strutture di cura pubbliche a titolo gratuito dal 20.10.2017. In particolare presso la SRTRe “Esserci” di Terracina dal 20.10.2017 al 18.4.2022 e presso RSRh24 “Villa Von Siebenthal” di Genzano di Roma dal 19.4.2022 in poi. Si tratta dunque di un ricovero di lunga degenza. La ricorrente inoltre non ha dedotto l'insufficienza delle prestazioni assicurate dalle predette strutture pubbliche a garantirle tutte le forme di assistenza di cui necessita. Ne deriva che i ratei di indennità di accompagnamento percepiti nel periodo di ricovero sono stati indebitamente erogati. Ciò posto, è necessario stabilire quali siano i limiti di ripetibilità dell'indebito da parte dell' CP_1
In tema, essendosi in presenza di una prestazione assistenziale (indennità di accompagnamento), trova applicazione il sottosistema relativo alla ripetizione in materia assistenziale, come delineato da plurime pronunce della Suprema Corte di Cassazione (tra le tante, Cass. n. 1919/2018; Cass. n.10642/2019; Cass. n. 26036/2019; Cass. n. 31372/2019; Cass. n. 13223/2020), le quali operano una distinzione nell'ambito delle varie fattispecie a seconda che l'indebito assistenziale "afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio-economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento)" (così, Cass. n. 12608/2020). Nella specie si è in presenza di un indebito assistenziale per mancanza di un requisito prescritto dalla legge per l'erogazione della prestazione (mancato ricovero in istituto di cura a carico dell'erario), diverso dal reddito o dalle condizioni sanitarie. In tale caso vengono in rilievo il D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter convertito in L. n. 29 del 1977, secondo cui "Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore... degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento", nonché il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988, che recita: "Con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte". Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza “si tratta di norme speciali rispetto all'art. 2033 c.c., che pertanto cede loro il passo (v. Cass. n. 19638 del 2015 cit. e successive conformi, fra le quali Cass. n. 17216 del 2017), che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte” (così Cass. n. 31372/2019). Nella specie pertanto risulterebbe illegittima la ripetizione delle somme corrisposte anteriormente al provvedimento di accertamento dell'indebito del 25.7.2023, pari all'intero importo attualmente richiesto in ripetizione (€ 24.441,13). Appare utile rilevare come questo Giudice non ignori il precedente della Suprema Corte di Cassazione secondo il quale, nel caso di insussistenza di una condizione di erogabilità dell'indennità come il mancato ricovero in istituto di cura a carico dell'erario, trovi applicazione l'orinaria disciplina dell'indebito civile, con conseguente legittimità della richiesta di ripetizione di tutti i ratei corrisposti durante il ricovero (cfr. Cass. n. 5059/2018) e ciò in ragione della ritenuta radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (cfr. Cass. n. 28771/2018). Cionondimeno, in mancanza di norme specifiche che dispongono diversamente, si ritiene che la diversa interpretazione della ripetibilità dei soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento risulti maggiormente aderente, da un lato, alle disposizioni di chiusura di cui all'art. 3 ter D.L. n. 850/1976 e 3, comma 9, D.L. n. 173/1988, idonee a disciplinare le ipotesi in cui l'erogazione assistenziale risulti indebita per la carenza originaria o sopravvenuta di un qualsiasi requisito, diverso dal reddito o dalle condizioni sanitarie (Cass. 28 marzo 2006 n. 7048, Cass. Sez. L, Sentenza n. 8970 del 17/04/2014 e Cass.Sez. L, Sentenza n. 19638 del 01/10/2015) e, dall'altro, alla stessa evoluzione giurisprudenziale in materia. Nei suoi più recenti sviluppi, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento…il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare” (così Cass. n. 13223/2020). In conformità ai predetti principi la Sprema Corte di Cassazione, con riferimento ad ipotesi di indebito assistenziale per difetto di requisiti diversi da quelli reddituale e sanitario, ha ritenuto irripetibile l'indebito maturato a causa della revoca della prestazione dovuta alla insussistenza del requisito della incollocazione (Cass. n. 31372/2019); l'indebito derivato dalla avvenuta corresponsione della indennità di comunicazione per i sordi, spettante ai soli assistiti che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 67 anni, in favore di una minorenne (Cass. n. 21510/2018); l'indebito derivato dal riconoscimento, in favore di un assistito riconosciuto invalido al 100%, dell'indennità di accompagnamento pure in assenza della pertinente istanza amministrativa (Cass. n. 17216/2017); l'indebito derivato dal pagamento, nei confronti di una minore, della pensione per i ciechi civili assoluti, prestazione spettante ai soli assistiti maggiorenni (Cass. n. 31255/2019). Con particolare riferimento al caso di specie, inoltre, va evidenziato come la non addebitabilità dell'erogazione indebita alla ricorrente possa desumersi, per un verso, dalla patologia psichiatrica da cui la medesima è affetta (“psicosi SAI con perdita delle autonomie personali”, come da verbale del 16.9.2020, doc. 4 ricorso), che può giustificare l'omessa CP_1 attivazione per la comunicazione all'Istituto previdenziale del ricovero e, per altro verso, dalla circostanza che la documentazione sanitaria attestante il ricovero in strutture pubbliche era certamente conosciuta dall' per lo meno sin dalla visita di revisione del CP_1
16.9.2020, come desumibile dallo stesso verbale di visita medica (doc. 4 ricorso). Nonostante ciò l' ha continuato ad erogare la prestazione sino al primo CP_2 provvedimento di accertamento dell'indebito del 15.7.2023, ingenerando nella ricorrente l'affidamento circa la spettanza del beneficio. Alla luce di quanto esposto, la ripetizione di indebito operata con provvedimento del 30.10.2023 va dichiarata illegittima, di talché la ricorrente va dichiarata non obbligata al pagamento nei confronti dell'Istituto della somma richiesta a tale titolo (€ 24.441,13) e quest'ultimo va condannato alla restituzione in favore della ricorrente delle somme eventualmente trattenute per tale titolo. Le spese di lite, liquidate in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara illegittima la richiesta di ripetizione di indebito avanzata dall' con nota del CP_1
30.10.2023 e, per l'effetto, dichiara la ricorrente non obbligata al pagamento nei confronti dell'Istituto della somma richiesta a tale titolo e condanna l'Istituto alla restituzione di eventuali somme trattenute per tale titolo;
- condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dei CP_1 procuratori antistatari della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.800,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Viterbo, lì 10 settembre 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Michela Mignucci