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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/03/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'udienza di discussione del 10 marzo 2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5009/2023 R.G. e vertente TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall' avv. Giovanni De Parte_1
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t, rapp.to e difeso dagli avv.ti Luca Cuzzupoli e Itala CP_1 nedictis;
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 28.07.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale deducendo di aver ricevuto in data 07.02.2023 una missiva con la quale intendeva procedere al recupero di un presunto indebito relativo alla pensione, cat. CP_1
INVCIV n. 07114962, per il periodo dal 01.01.2004 al 31.07.2004. A sostegno delle proprie ragioni deduceva la decadenza dalla facoltà dell'Ente Previdenziale di recuperare le somme, il decorso del termine di prescrizione quinquennale e/o decennale;
in subordine la non applicabilità dell'istituto della compensazione per le somme eventualmente dovute. Concludeva, pertanto, chiedendo accertarsi l'irripetibilità delle somme richieste e la condanna dell' alla restituzione di quanto indebitamente CP_1 trattenuto, vinte le spese, con distrazione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' Controparte_2 eccependo la natura decennale della prescrizione dell'indebito; deduceva, inoltre, che trattandosi di indebito di natura assistenziale doveva ritenersi sottratto sia alla sanatoria dell'art. 38, comma 7, L. 448/2001, sia alla disciplina di cui all'art. 52 L. 88/89, nonché all'art. 13 L. 412/1991, costituenti disciplina peculiare dell'indebito pensionistico e derogatoria rispetto alla disciplina generale civilistica di cui all'art. 2033 c.c. applicabile al caso di specie. Depositava, inoltre, atti interruttivi della prescrizione. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. MERITO Deve ritenersi pacifica la percezione, da parte dell'istante, delle somme non dovute oggetto del provvedimento di recupero. Invero, nessuna prova a suffragio del possesso dei requisiti per la legittima percezione della prestazione oggetto di ripetizione è stata offerta nel presente giudizio, nel quale, per vero, il carattere indebito della percezione nemmeno è oggetto di contestazione. Parte ricorrente, invero, si duole solo dell'intervenuta prescrizione e decadenza dall'azione di recupero. PRESCRIZIONE È fondata l'eccezione di prescrizione. Va premessa, in proposito, la pacifica applicabilità dell'ordinario termine di prescrizione decennale e non quello di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. (richiamato in ricorso), trattandosi di ripetizione di somme indebitamente percepite e non di emolumenti corrisposti con cadenza mensile. Tanto chiarito, va allora precisato che il momento dal quale il diritto poteva essere esercitato (dies a quo) è quello della effettiva comunicazione dei redditi, da parte del titolare, all' CP_1
Orbene, esaminando la documentazione allegata dall' e la relazione amministrativa CP_1 allegata si evince che l'istituto era a conoscenza dell'indebito per cui è causa già nel Giugno 2005. In proposito, infatti, si legge nella relazione amministrativa che la prima missiva di recupero risulterebbe inviata nel Giugno 2005. Ebbene, tenuto conto che a tale data l'istituto era sicuramente a conoscenza dei presupposti determinanti il venir meno dei presupposti per l'erogazione della prestazione e che, conseguentemente, nel medesimo frangente era anche in grado di esercitare l'azione di recupero, deve affermarsi che la pretesa restitutoria è prescritta. Invero, non è versata in atti la missiva del Giugno 2005, né vi è prova che essa sia stata effettivamente recapitata all'istante. Alla luce di tanto deve ritenersi che la comunicazione di sollecito notificata per compiuta giacenza il 1.07.2015 sia intervenuta tardivamente, allorquando il termine di prescrizione decennale era già infruttuosamente decorso. DECADENZA L'eccezione di decadenza deve ritenersi assorbita dall'accoglimento di quella di prescrizione. SPESE DI LITE Le spese di lite sono compensate per ½ tra le parti, tenuto conto del fatto che trattasi pur sempre di indebito risalente nel tempo con le conseguenze del caso in ordine alla facilità di reperire prove a supporto delle rispettive tesi. A ciò si aggiunga che, in ogni caso, manca in atti qualunque prova in ordine all'epoca della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2004. Esse, per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della procedura di recupero dell'indebito per cui è causa;
2) condanna alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto in relazione al CP_1 predetto indebito;
3) Compensa per ½ le spese di lite e condanna al pagamento della restante parte CP_1 che liquida in complessivi euro 700,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 10.03.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'udienza di discussione del 10 marzo 2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5009/2023 R.G. e vertente TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall' avv. Giovanni De Parte_1
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t, rapp.to e difeso dagli avv.ti Luca Cuzzupoli e Itala CP_1 nedictis;
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 28.07.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale deducendo di aver ricevuto in data 07.02.2023 una missiva con la quale intendeva procedere al recupero di un presunto indebito relativo alla pensione, cat. CP_1
INVCIV n. 07114962, per il periodo dal 01.01.2004 al 31.07.2004. A sostegno delle proprie ragioni deduceva la decadenza dalla facoltà dell'Ente Previdenziale di recuperare le somme, il decorso del termine di prescrizione quinquennale e/o decennale;
in subordine la non applicabilità dell'istituto della compensazione per le somme eventualmente dovute. Concludeva, pertanto, chiedendo accertarsi l'irripetibilità delle somme richieste e la condanna dell' alla restituzione di quanto indebitamente CP_1 trattenuto, vinte le spese, con distrazione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' Controparte_2 eccependo la natura decennale della prescrizione dell'indebito; deduceva, inoltre, che trattandosi di indebito di natura assistenziale doveva ritenersi sottratto sia alla sanatoria dell'art. 38, comma 7, L. 448/2001, sia alla disciplina di cui all'art. 52 L. 88/89, nonché all'art. 13 L. 412/1991, costituenti disciplina peculiare dell'indebito pensionistico e derogatoria rispetto alla disciplina generale civilistica di cui all'art. 2033 c.c. applicabile al caso di specie. Depositava, inoltre, atti interruttivi della prescrizione. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. MERITO Deve ritenersi pacifica la percezione, da parte dell'istante, delle somme non dovute oggetto del provvedimento di recupero. Invero, nessuna prova a suffragio del possesso dei requisiti per la legittima percezione della prestazione oggetto di ripetizione è stata offerta nel presente giudizio, nel quale, per vero, il carattere indebito della percezione nemmeno è oggetto di contestazione. Parte ricorrente, invero, si duole solo dell'intervenuta prescrizione e decadenza dall'azione di recupero. PRESCRIZIONE È fondata l'eccezione di prescrizione. Va premessa, in proposito, la pacifica applicabilità dell'ordinario termine di prescrizione decennale e non quello di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. (richiamato in ricorso), trattandosi di ripetizione di somme indebitamente percepite e non di emolumenti corrisposti con cadenza mensile. Tanto chiarito, va allora precisato che il momento dal quale il diritto poteva essere esercitato (dies a quo) è quello della effettiva comunicazione dei redditi, da parte del titolare, all' CP_1
Orbene, esaminando la documentazione allegata dall' e la relazione amministrativa CP_1 allegata si evince che l'istituto era a conoscenza dell'indebito per cui è causa già nel Giugno 2005. In proposito, infatti, si legge nella relazione amministrativa che la prima missiva di recupero risulterebbe inviata nel Giugno 2005. Ebbene, tenuto conto che a tale data l'istituto era sicuramente a conoscenza dei presupposti determinanti il venir meno dei presupposti per l'erogazione della prestazione e che, conseguentemente, nel medesimo frangente era anche in grado di esercitare l'azione di recupero, deve affermarsi che la pretesa restitutoria è prescritta. Invero, non è versata in atti la missiva del Giugno 2005, né vi è prova che essa sia stata effettivamente recapitata all'istante. Alla luce di tanto deve ritenersi che la comunicazione di sollecito notificata per compiuta giacenza il 1.07.2015 sia intervenuta tardivamente, allorquando il termine di prescrizione decennale era già infruttuosamente decorso. DECADENZA L'eccezione di decadenza deve ritenersi assorbita dall'accoglimento di quella di prescrizione. SPESE DI LITE Le spese di lite sono compensate per ½ tra le parti, tenuto conto del fatto che trattasi pur sempre di indebito risalente nel tempo con le conseguenze del caso in ordine alla facilità di reperire prove a supporto delle rispettive tesi. A ciò si aggiunga che, in ogni caso, manca in atti qualunque prova in ordine all'epoca della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2004. Esse, per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della procedura di recupero dell'indebito per cui è causa;
2) condanna alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto in relazione al CP_1 predetto indebito;
3) Compensa per ½ le spese di lite e condanna al pagamento della restante parte CP_1 che liquida in complessivi euro 700,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 10.03.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli