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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 19/03/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3665/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare de Sapia Presidente rel. dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Carlotta Rosa Maria Griffini Giudice on. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa ex art. art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data
06/06/2024, da:
C.F. ), nato a [...] il [...] con l'avv. Parte_1 C.F._1
GHISLENI FRANCESCO VIRGILIO;
e
(C.F. ), nata a [...] il CP_1 C.F._2
10/08/1980 con l'avv. BASSANELLI BARBARA;
-Ricorrenti-
Con l'intervento del P.M. ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data
22/09/2012 in GN (BG) e che dalla loro unione è nato il figlio (n. 21/07/2017). Per_1
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, gli odierni ricorrenti hanno cumulativamente richiesto la pronuncia della separazione personale e del divorzio alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Le parti, inoltre, si separavano consensualmente avanti questo Tribunale comparendo all'udienza del
4/07/2024, alle condizioni omologate con sentenza del 18/07/2024.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno 12/03/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del proprio difensore, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate l'11/03/2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n.
898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale che appare conforme all'interesse attuale delle del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt_1
il 22/09/2012 in GN (BG) (trascritto nei registri dello stato civile
[...] CP_1 del medesimo Comune, anno 2012, atto n. 16, Parte II;
Serie A);
2. Dispone in conformità agli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
3. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune GN (BG) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Presidente
Cesare de Sapia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare de Sapia Presidente rel. dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Carlotta Rosa Maria Griffini Giudice on. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa ex art. art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data
06/06/2024, da:
C.F. ), nato a [...] il [...] con l'avv. Parte_1 C.F._1
GHISLENI FRANCESCO VIRGILIO;
e
(C.F. ), nata a [...] il CP_1 C.F._2
10/08/1980 con l'avv. BASSANELLI BARBARA;
-Ricorrenti-
Con l'intervento del P.M. ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data
22/09/2012 in GN (BG) e che dalla loro unione è nato il figlio (n. 21/07/2017). Per_1
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, gli odierni ricorrenti hanno cumulativamente richiesto la pronuncia della separazione personale e del divorzio alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Le parti, inoltre, si separavano consensualmente avanti questo Tribunale comparendo all'udienza del
4/07/2024, alle condizioni omologate con sentenza del 18/07/2024.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno 12/03/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del proprio difensore, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate l'11/03/2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n.
898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale che appare conforme all'interesse attuale delle del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt_1
il 22/09/2012 in GN (BG) (trascritto nei registri dello stato civile
[...] CP_1 del medesimo Comune, anno 2012, atto n. 16, Parte II;
Serie A);
2. Dispone in conformità agli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
3. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune GN (BG) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Presidente
Cesare de Sapia