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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 16799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16799 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa AR ZI Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TA ON Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 29848/2024
tra
(C.F ), rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Parte_1 C.F._1
Grandoni, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1 C.F._2
ET AG, giusta delega in atti;
RESISTENTE
nonché
il Tutore delle minori, nata a [...] il [...] ed Persona_1 Per_2
, nata a [...] il [...], nella persona dell'Avv. Alessandra Puglielli, come
[...]
da nomina del Giudice Tutelare di Roma del 28.1.2019, confermata dalla Corte d'Appello
con decreto del 3.4.2020
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domande accessorie al divorzio
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza del 6.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 6351/2025 pubblicata il 29.4.2025, il Tribunale di Roma
pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nelle more del giudizio, le parti dichiaravano di aver raggiunto il seguente accordo, sulle condizioni accessorie al divorzio: “1) dichiarare che i coniugi provvederanno ciascuno al proprio personale mantenimento;
2) revocare il provvedimento che ha disposto la tutela sulle minori dell'Avv. Alessandra Puglielli;
3) reintegrare la responsabilità genitoriale dei Sig.ri Parte_1
e 4) disporre l'affidamento congiunto della minore ad entrambi i
[...] Controparte_1 Per_2
genitori ( ed sono maggiorenni); 5) disporre il collocamento della minore Per_3 Per_1 Per_2
presso la madre Sig.ra con cui vivono le figlie maggiorenni ed studentesse;
Pt_1 Per_3 Per_1
6) disporre l'obbligo per il Sig. di versare alla Sig.ra per il mantenimento delle CP_1 Pt_1
figlie la somma mensile di euro 1.200,00 (milleduecento/00 euro) a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal primo mese successivo al passaggio in giudicato della presente sentenza con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT . 7) disporre che a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% le spese straordinarie per il figlio secondo il Protocollo del Tribunale di Roma del 14.12.2014 con l'obbligo del Sig. di contribuire al pagamento del 70% dei viaggi di istruzione delle figlie;
8) CP_1
disporre che le somme presenti sul libretto postale intestato alla minore dopo la revoca Per_2
della tutela, siano utilizzate per le spese inerenti le tasse e libri universitari, le spese per il conseguimento della patente oltre ai viaggi di istruzione di più di un giorno;
9) disporre che il Sig.
il Sig. terrà con sé la figlia salvo diverso accordo, a week-end alternati dal CP_1 Per_2
venerdì alla domenica sera;
quando il Sig. ha il weekend anche un pomeriggio CP_1
infrasettimanale il martedì; quando il Sig. non ha il weekend per 2 giorni CP_1
infrasettimanali con pernotto martedì e mercoledì; durante le vacanze di Pasqua ad anni alterni dal venerdì sera alla domenica sera o dalla domenica sera al martedì sera;
durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 25 al 31 dicembre o dal 31 Dicembre al 6 Gennaio;
durante le vacanze scolastiche estive ad anni alterni : un anno le prime 2 settimane di luglio e le prime due settimane di agosto , e l'anno successivo le ultime due settimane di luglio e le ultime 2 settimane di agosto;
10)disporre che la Sig.ra continuerà a percepire l'assegno unico al 100%; 11) dare atto che, Pt_1
per accordo, espresso delle parti firmato e depositato , la Sig.ra si impegna e si obbliga, Pt_1
entro e non oltre il 30 luglio 2025, a cedere il locale commerciale sito in Morlupo, via San Michele,
22, posto al piano primo, distinto con il numero interno 16, censito al catasto fabbricati del Comune
di Morlupo, al foglio 12, particella 947, subalterno 522, piano 1, int.16, categoria D/8, rendita catastale Euro 574 ; pro-quota condominiale le zone di parcheggio e di manovra, identificate con il foglio 12, particella 947, subalterno 501; i servizi comuni identificati con il foglio 12, particella 947
subalterni 506 e 545 (beni comuni non censibili) la zona ex strada Romana, al Sig. CP_1
, che a titolo corrispettivo si accollerà la residua quota del mutuo gravante sullo stesso;
12)
[...]
dare atto che, per accordo espresso delle parti firmato e depositato, le spese notarili saranno ad esclusivo carico della Sig.ra che si impegna anche al pagamento di tutte le utenze e delle Pt_1
rate condominiali sia ordinarie che straordinarie riferibili al locale commerciale sino alla data della cessione;
13) dare atto che , per accordo espresso delle parti firmato e depositato le Parti dichiarano espressamente che la cessione sopra menzionata è stata determinante per il raggiungimento dell'accordo e costituisce elemento perequativo nella definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi;
Spese compensate”
Quindi, acquisita la relazione dei Servizi Sociali, all'udienza del 6.11.2025, sostituita da note, la causa veniva rimessa alla decisione collegiale.
Il merito della lite
Sulla domanda di reintegra della responsabilità genitoriale
La domanda di revoca della decadenza della responsabilità genitoriale in relazione alla figlia minore è meritevole di accoglimento, per quanto di seguito esposto. Per_2
Va, preliminarmente, osservato che figlia è divenuta maggiorenne, con Per_1
conseguente automatica cessazione della responsabilità genitoriale.
Difatti, come insegna la Suprema Corte “il raggiungimento della maggiore età da parte del minore, determinando automaticamente la cessazione della responsabilità genitoriale, indipendentemente dall'accertamento dell'inosservanza dei doveri posti a carico dei genitori,
comporta, ove sopravvenga nel corso del procedimento per la dichiarazione di decadenza, il venir meno dell'interesse alla decisione di merito, imponendo la pronunzia di cessazione della materia del contendere, cui consegue la caducazione dei provvedimenti eventualmente pronunciati”. (Sezione
Sesta Civile, ordinanza n. 23019/2019).
Quanto alla figlia minore , i Servizi Sociali hanno concluso che non sussiste alcun Per_2
elemento ostativo alla reintegra delle responsabilità genitoriali di entrambi i genitori, in quanto questi ultimi hanno affrontato e risolto le divergenze ed hanno raggiunto un buon livello comunicativo ed un rapporto pacifico per la gestione delle minori, garantendo alle figlie un ambiente sereno ed idoneo alla crescita. In entrambe le circostanze, sia in presenza della madre che del padre,
le ragazze hanno mostrato un buon rapporto con i genitori, aperto al dialogo e allo scherzo. A tal proposito, infatti, le ragazze appaiono serene e ben integrate sia nell'ambiente scolastico che nella vita sociale.
Le conclusioni dei Servizi Sociali sono state confermate dal Tutore delle minori, il quale ha aderito alla domanda di reintegra della responsabilità genitoriale, atteso che i genitori hanno saputo svincolarsi progressivamente dalla rete di supporto per arrivare ad una gestione condivisa della genitorialità, limitando di fatto l'intervento del Tutore alle sole questioni formali e burocratiche;
hanno, pertanto, conseguito tutti gli obiettivi prefissati per riappropriarsi del proprio ruolo genitoriale.
Alla luce di quanto esposto, la domanda va accolta e, per l'effetto, va revocata la nomina del Tutore, essendo cessate le ragioni poste a fondamento del provvedimento ablativo.
Sulle ulteriori condizioni congiunte
Quanto alle condizioni di cui all'accordo, le stesse sono conformi agli interessi delle parti e della prole e non sono contrarie a norme imperative.
Sulle spese di lite
Le spese vanno compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, ferma la sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 6351/2025 pubblicata il 29.4.2025, così provvede:
REVOCA il provvedimento ablativo della responsabilità della responsabilità genitoriale,
con conseguente reintegra della responsabilità genitoriale delle parti e, per l'effetto,
REVOCA la nomina dell'Avv. Alessandra Puglielli, quale tutore della minore , Per_2
stante l'ormai raggiunta maggiore età della figlia Per_1
PRENDE atto degli accordi intercorsi tra le parti ed indicati in parte motiva, qui da intendersi riportati e trascritti;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 12.11.2025
L'Estensore La Presidente
TA ON AR ZI