Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Liguria, sentenza 22/04/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Liguria |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA
Composta dai signori magistrati:
RO RL FLOREANI Presidente Alessandro BENIGNI Consigliere TO GRASSO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 21743 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale contro AL PA, nato a [...]
Terme, il 30/05/1953 (c.f. [...]), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, da avv. Alberto Belli (c.f. [...]), con lui elettivamente domiciliato in Lucca, via Pisana, 69, pec: albertobelli@oua.legalmail.it Esaminati gli atti ed i documenti tutti della causa.
Uditi, nella pubblica udienza del 26 febbraio 2026, il consigliere relatore TO SS, il Pubblico ministero, in persona del V. Procuratore geNE IO NC, e l’avv. Alberto Belli per il convenuto.
Ritenuto in
FATTO
Con citazione depositata il 15 ottobre 2025 la Procura regionale ha SENT. n. 34/2026 convenuto in giudizio PA AL per sentirlo condannare al risarcimento del danno, in favore dell’Agenzia delle entrate, per euro 3.000,00 a titolo di danno da disservizio, ed euro 13.000,00 a titolo di danno all’immagine, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali - decorrenti dal deposito della sentenza fino all’effettivo soddisfo - e spese di giudizio.
Risulta dalla citazione in giudizio che nel 2016 PA AL ha accettato utilità dai soci della “Manuelina” srl, sottoposta ad un accertamento fiscale relativo all’anno di imposta 2012, per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio in quanto finalizzati a favorire la suddetta società alleggerendone la responsabilità e i debiti di natura tributaria. Il medesimo, dopo aver manifestato riserve e perplessità sull’importo che l’Ufficio intendeva recuperare a tassazione (circa 300.000 euro di maggiori ricavi), dapprima ha insistito affinché venisse accettata la documentazione extracontabile che la società sotto esame aveva presentato per escludere l’esistenza di sottofatturazioni; quindi ha consigliato ai titolari della “Manuelina” srl - i fratelli RB - e al loro consulente di rifiutare la proposta di adesione formulata dall’Agenzia delle entrate, collaborando anche alla redazione delle memorie difensive presentate dal commercialista della società. In cambio dei suoi tentativi di condizionare l’attività di accertamento in corso, il PA – che a partire dall’11 aprile 2016 alloggiava a Recco presso il resort gestito dalla “Manuelina” srl e che aveva instaurato rapporti di familiarità ed amicizia con i RB – ha chiesto e ottenuto da questi sia una dichiarazione attestante falsamente il suo soggiorno presso la struttura anche nei precedenti mesi di febbraio e marzo, sia ricevute fiscali conglobanti pure il prezzo delle cene consumate da maggio a dicembre 2016 nell’annesso ristorante. Tale documentazione ha consentito al dirigente infedele di ottenere indebitamente dall’Agenzia delle entrate rimborsi delle spese di trasferta pari a complessivi 3.641,00 euro. Inoltre, si è introdotto abusivamente e per fini non istituzionali nel sistema informatico dell’Anagrafe Tributaria per effettuare, sempre a titolo di favore reso a un socio della “Manuelina” srl, delle visure di interesse strettamente personale di quest’ultimo.
Per tali fatti è stato riconosciuto colpevole, nella la qualifica di Direttore provinciale dell’Agenzia delle entrate di Genova, dei reati di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, ex artt. 319 c.p. e 319-bis c.p., di truffa a danno dell’amministrazione finanziaria, ex art. 640 c.p., e di accesso abusivo a sistema informatico, ex art. 615-ter c.p., con condanna alla reclusione di 1 anno e 4 mesi, riparazione pecuniaria di 3.641,00 euro, ex art. 322-quater c.p., in favore del Ministero delle finanze, nonché condanna ad una provvisionale di 5.000,00 euro e al risarcimento del danno - da liquidarsi in separato giudizio -
subìto dall’Agenzia delle entrate, costituitasi parte civile (Trib. Genova – Sez.
Gip/Gup, n. 981/2021; C. App. Genova, II, n. 385/2024; Cass., VI, n. 14/2025).
Con invito a dedurre emesso in data 5 maggio 2025 la Procura Regionale ha contestato al convenuto il pregiudizio economico cagionato all’Agenzia delle entrate, determinato in complessivi 26.000 euro, di cui 6.000 euro a titolo di danno da disservizio per violazione del sinallagma contrattuale, ed euro 20.000 per danno all’immagine, oltre a rivalutazione monetaria e interessi. In data 5 giugno 2025, il prevenuto ha presentato le proprie controdeduzioni, chiedendo altresì di essere sentito personalmente. L’audizione si è svolta il 16 settembre 2025. Il Requirente ha ritenuto inconferente la deduzione difensiva strutturata sull’avvenuta restituzione all’Agenzia delle entrate della somma complessiva di 79.072,46 euro, in quanto pagamenti, tutti avvenuti tra il 2019 e luglio 2021, relativi a risarcimenti e spese processuali riferiti esclusivamente al precedente processo penale (proc. R.G. GIP n. 3091/2017) concluso in data 29.11.2019 con la condanna del PA per altri fatti corruttivi
(c.d. vicenda “Securpol”). Invocando l’autorità di giudicato della condanna penale, la Procura ha rideterminato il danno, composto dalle seguenti voci:
* danno da disservizio Il danno da disservizio sarebbe stato causato dagli ostacoli frapposti dal predetto dirigente al corretto e celere sviluppo delle attività relative all’accertamento fiscale che l’Agenzia delle entrate stava conducendo sul contribuente
“Manuelina” srl per l’anno 2012. Tali condotte, come descritte nell’atto di citazione, avrebbero costituito non solo un impedimento al corretto e celere espletamento di un servizio pubblico, ma anche una evidente distrazione delle energie lavorative del dirigente infedele dai suoi compiti istituzionali. Ne sarebbe derivata una rilevante alterazione tra prestazione lavorativa resa e retribuzione percepita. In sede di citazione, il Requirente ha specificato che il disservizio derivante dalla condotta illecita del PA sarebbe consistito anche –
come espressamente contestato nell’invito - negli “ostacoli frapposti dal predetto dirigente al corretto e celere svolgimento delle attività relative all’accertamento fiscale che l’Agenzia delle Entrate stava conducendo”, per cui le quattro le unità di personale, ostacolate e rallentate nell’espletamento delle loro ordinarie mansioni dalla condotta contra ius del loro Direttore, sarebbero state costrette a profondere, nella trattazione della suddetta pratica, energie e tempo in misura maggiore rispetto a quanto ordinariamente richiesto. Muovendo dal trattamento economico riferibile al PA nei due mesi in cui egli ha interferito nella verifica, pari a circa 12.000 euro lordi, la Procura ha contestato inizialmente un danno di euro 6.000,00, in citazione rideterminato in via equitativa in euro 3.000,00;
*danno all’immagine Per la Procura il comportamento contra ius del suindicato dirigente infedele, connotato da dolo, avrebbe suscitato un rilevante discredito nei confronti dell’Agenzia delle entrate, facendo venire meno l’affidamento e le aspettative sul corretto ed imparziale esercizio delle funzioni che la stessa svolge. E tale vulnus reputazionale si sarebbe verificato non solo presso l’opinione pubblica, informata a mezzo stampa, ma pure all’interno dell’ufficio diretto dal citato. La Procura, ritenendo sussistenti i presupposti per azionare siffatta categoria di danno, ha invocato per la sua determinazione il criterio equitativo e, in deroga alla regola (presuntiva) c.d. del duplum, ha richiamato: la circostanza che le utilità indebitamente tratte dal PA attraverso i suoi comportamenti contra ius sono consistite non in tangenti pagate dai corruttori (quindi in somme “esterne” alla Pubblica Amministrazione), ma in rimborsi spese non spettanti, per euro 3.641,00; la gravità e il rilevante disvalore sociale connesso ai reati commessi dal PA; la reiterazione dei comportamenti delittuosi di identica natura posti in essere dal medesimo; la diffusione che la vicenda ha avuto all’esterno attraverso la stampa (articoli tratti da “La Repubblica” e da
“Il Secolo XIX”) e, ancor di più, lo sconcerto suscitato nel personale in servizio presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate; il ruolo di Direttore provinciale -
vertice massimamente rappresentativo dell’Ufficio - ricoperto dal PA.
Sulla scorta di questi criteri e in base alle deduzioni difensive, il danno, inizialmente fissato in euro 20.000,00, è stato quantificato in euro 13.000,00.
Con memoria depositata il 29 gennaio 2026 si è costituito il convenuto il quale deduce che i suddetti pagamenti, per complessivi euro 79.072,46, solo per euro 15.000,00 sarebbero riferibili al procedimento n. 535/17, già archiviato per intervenuto pagamento da parte dell’esponente. Risulterebbe pertanto una eccedenza a favore dell’esponente di euro 64.072,46; quanto al danno patrimoniale contestato deduce che, con riferimento alla violazione del rapporto sinallagmatico, sarebbe irragionevole ritenere che egli abbia dedicato buona parte delle sue energie lavorative (per i due mesi in questione) alla effettuazione di pressioni e raccomandazioni verso i colleghi sottoposti sulla pratica della Manuelina, visti i compiti e i variegati impegni cui doveva ugualmente fare fronte quale dirigente apicale della struttura. Sulla scorta delle risultanze di fatto emergenti dalla sentenza del GUP del 16/07/2021, risulterebbe che il citato trattò con i Funzionari che a vario titolo gestivano la pratica c.d. Manuelina (Benasso, Tamborra, Trematerra) per otto volte, con una durata non superiore a due ore ciascuna, per un totale (arrotondato) di 20 ore. Pertanto, assunto un montante orario per i due mesi pari a 346 ore, il danno reclamabile per 20 di tali ore sarebbe pari ad euro 693,64, arrotondati ad euro 700,00 (euro 12.000,00 diviso 346 ore uguale euro 34,68 per 20 ore uguale 693,64 euro);
quanto al danno all’immagine, deduce che i criteri utilizzati dalla Procura per discostarsi dal criterio legale del duplum sarebbero enfatizzati, anche alla luce del riconoscimento in sede penale dell’attenuante di cui all’art. 323bis c.p.,
essendo stata la fattispecie corruttiva ritenuta complessivamente assai modesta. Di conseguenza, il danno all’immagine dovrebbe essere indicato, al più, secondo il criterio fissato dall’art. 1, comma 62, della legge n. 190 del 2012, nel modo che segue: euro 3.641,00 (pari ai rimborsi illecitamente percepiti)
per due, quindi pari ad euro 7.282,00;
ha fatto istanza di definizione con il rito abbreviato, sostenendo che il doloso arricchimento, ostativo al rito, non assumerebbe quei connotati di gravità richiesti per rigettare la richiesta. Non ha quantificato la somma proposta in pagamento. Non è stato depositato il Parere della Procura regionale a riguardo.
Alla pubblica udienza odierna il Pubblico ministero e la parte privata hanno ribadito le rispettive posizioni e conclusioni, come da verbale. Il giudizio è stato quindi trattenuto in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. In via preliminare va dichiarata inammissibile la domanda di definizione con rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c.
Il convenuto, che non ha quantificato la somma proposta in pagamento, deduce che il doloso arricchimento, ostativo al rito, non assumerebbe nel caso di specie quei connotati di gravità richiesti per rigettare la richiesta. Sulla richiesta non è stato depositato il parere della Procura in quanto, come chiarito nella camera di consiglio, non è stata formulata la relativa istanza.
Il rito abbreviato, previsto dall'art. 130 del codice di giustizia contabile, è una delle novità della nuova disciplina processuale, voluta dal legislatore in funzione “deflattiva della giurisdizione di responsabilità ed allo scopo di garantire l'incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie all'erario”
(art. 130, 1° comma, c.g.c.). La richiesta di rito abbreviato è comunque inammissibile nei casi di doloso arricchimento del danneggiante (art. 130, c. 4, c.g.c.). La quantificazione della somma per accedere al beneficio deve essere correlata, ai sensi dell’art. 130, c. 1, c.g.c., all’ammontare della “pretesa risarcitoria azionata in citazione” e prescinde da valutazioni inerenti al merito.
Ne deriva, pertanto, che la funzione dell'organo giudicante, pur nell'ambito di una cognizione sommaria e limitata alle reciproche prospettazioni delle parti, è espressione di prerogative di carattere prettamente giurisdizionale. Tale valutazione va condotta allo stato degli atti, accertando la sussistenza delle condizioni formali di ammissibilità dell'istanza e la congruità della somma proposta per la definizione del giudizio, tenuto conto della gravità della condotta e dell'entità del danno (art. 130, c. 6, c.g.c.). Tanto premesso, osserva il Collegio che la citazione dispiegata dalla Procura contabile è strutturata sull’intervenuta condanna del convenuto per reati contro la pubblica amministrazione (ex artt.
319 c.p. e 319-bis c.p.) e di truffa in danno dell’amministrazione finanziaria
(ex art. 640 c.p.) reati tipicamente integrati (anche) dall’ingiusto profitto realizzato dal reo. A tale stregua, risulta sussistente l’estremo del doloso arricchimento del danneggiante che, per espressa previsione normativa, osta all’ammissione al rito premiale.
La richiesta di giudizio abbreviato pertanto deve essere dichiarata inammissibile.
2. Nel merito la domanda è fondata nei limiti che seguono.
2.1. La Procura regionale ha contestato anzitutto il danno da disservizio.
Questa figura, di matrice pretoria, consiste nell'effetto dannoso causato all'organizzazione e allo svolgimento dell'attività amministrativa dal comportamento illecito che abbia impedito il conseguimento della attesa legalità dell'azione pubblica e abbia causato inefficacia o inefficienza di tale azione
(Sez. I, n. 523 del 2012). Si tratta del pregiudizio caratterizzato dalla inosservanza dei doveri funzionali degli agenti pubblici, con conseguente diminuzione di efficienza dell'apparato pubblico e mancata o ridotta prestazione del servizio/funzione o cattiva qualità dello stesso (Sezione Veneto, n. 63 del 2015). Il danno patrimoniale da disservizio si registra quando si sia verificato un esercizio illecito di pubbliche funzioni (Sez. Puglia, n. 621 del 2012), una mancata resa della prestazione dovuta dal pubblico funzionario (Sez. Umbria, n. 371 del 2004) un mancato conseguimento della legalità, efficienza, efficacia, economicità e produttività dell’azione della P.A. (Sez. Veneto, n. 866 del 2005). In altri termini, tale danno, connesso ad un pubblico servizio/funzione, viene integrato dal vulnus alle intrinseche qualità del servizio, secondo una valutazione condotta alla stregua dei parametri di efficienza e di efficacia: nei casi di «disservizio», l'azione pubblica non raggiunge, sotto il profilo qualitativo/quantitativo, le utilità ordinariamente ritraibili dall'impiego di determinate risorse, così da determinare uno spreco delle stesse. Si è in presenza, in questi casi, di un servizio privo dei necessari requisiti, “desostanziato” delle sue caratteristiche essenziali di pubblica utilità (Sezione Umbria, n. 39 del 2002). Il danno de quo si ricollega quindi al mancato raggiungimento dell’utilità che si prevede di ricavare dall’investimento di una certa quantità di risorse, umane e strumentali (Sez. Trentino Alto Adige-Trento, n. 79 del 2005; Sez. Lombardia, n. 648 del 2000), ovvero ai costi generali sopportati dalla pubblica amministrazione in conseguenza del mancato conseguimento della legalità, dell’efficienza, dell’efficacia, dell’economicità e della produttività dell’azione amministrativa (Sez. Basilicata, n. 83 del 2006), danno che inerisce non solo alla non giustificata retribuzione, indennità o analoghi emolumenti percepiti dagli autori del danno stesso, ma a tutti i maggiori costi dovuti allo spreco di personale e di risorse economiche (Sez. I, n. 532 del 2008).
Le condotte materiali rilevanti nel presente giudizio sono state accertate nel giudizio penale con rito abbreviato, i cui accertamenti fanno stato quanto alla sussistenza dei fatti e alla loro illiceità (Sez. III, n. 522/2013; Sez. Liguria, n. 106/2023). Sulla scorta di quanto prima osservato a proposito del danno da disservizio, non appare allora revocabile in dubbio che nel caso de quo risulti integrato siffatto pregiudizio, derivante dall’inosservanza da parte del citato dei doveri tipici dei soggetti gravati da responsabilità pubbliche, di diretta derivazione dai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione e specificati dal d.P.R. n. 62 del 16/4/2013. Nello specifico, il dovere costituzionale del funzionario di servire con disciplina ed onore e di rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, assicurando, nell'espletamento dei propri compiti, il rispetto della legge e ispirando le proprie decisioni ed i propri comportamenti esclusivamente alla cura dell'interesse pubblico. Di contro, il convenuto, dopo aver manifestato riserve sull’importo che l’Ufficio intendeva recuperare a tassazione, ha perorato la causa del contribuente, consigliandogli di rifiutare la proposta di adesione formulata dall’Agenzia, collaborando anche alla redazione delle memorie difensive prodotte a quest’ultima. Tali condotte hanno costituito un impedimento al corretto e celere espletamento del servizio (rectius: funzione) e una distrazione delle energie lavorative tanto del dirigente, infedele ai propri compiti istituzionali, quanto delle unità di personale obbligate a impiegare, nella trattazione della pratica, energie e tempo superiori rispetto a quanto ordinariamente richiesto. Il convenuto ha confutato la quantificazione del pregiudizio operata dalla Procura, ritenendo irragionevole ritenere che egli avrebbe, nel periodo considerato, dedicato in via esclusiva le proprie energie lavorative ai comportamenti illeciti prima descritti. In realtà, come posto in rilievo dalla Procura, ai fini della determinazione del quantum occorre fare riferimento tanto alle energie del dirigente distratte dalle finalità istituzionali, quanto a quelle delle unità di personale che, stante l’illiceità della condotta del prevenuto, sono state parimenti distratte dai normali compiti d’istituto. Per questi motivi, reputa il Collegio determinare equitativamente in danno nella misura di euro 3.000,00, quantificazione del tutto congrua rispetto a quella proposta dal convenuto, strutturata tuttavia (a differenza di quanto dedotto da quest’ultimo) sulla retribuzione di tutte le unità di personale coinvolte, in varia guisa, nella vicenda per cui è giudizio.
2.2. Parimenti fondato è il contestato danno all’immagine.
Il Collegio ritiene di dare continuità all’indirizzo interpretativo per cui il danno all’immagine, dopo l’entrata in vigore del codice di giustizia contabile, è risarcibile a fronte di reati, accertati con pronuncia passata in giudicato, commessi «a danno» delle pubbliche amministrazioni (Sez. Liguria, n.
73/2023; n. 59/2025; n. 3/2026). Siffatto indirizzo è stato da ultimo condiviso dall’organo nomofilattico della Corte (SS.RR., n. 3/2026).
Per il danno all'immagine sofferto dall’amministrazione pubblica, la risarcibilità costituisce un principio del tutto consolidato nella giurisprudenza sia di questa Corte (SS.RR., n. 10/2003/QM) che della Corte di cassazione
(Sez. un., n.5568/97; Id., n. 744/99) univoche nel ravvisare tale fattispecie nel grave nocumento arrecato al prestigio, all’immagine ed alla personalità pubblica della P.A., in conseguenza e quale effetto della condotta delittuosa serbata dai propri agenti. Le condotte delittuose sono di per sé idonee, in particolar modo ove percepite all’esterno, a pregiudicare l’immagine, il prestigio e la personalità dell’Amministrazione, senza necessità, affinché tale pregiudizio si realizzi, che siano sostenute e dimostrate “le spese necessarie al ripristino”, le quali, eventualmente, costituiscono solo “uno dei possibili parametri della quantificazione equitativa del risarcimento” (SS.RR., n. 1/2011/QM).
Quest’ultima viene basata su un’analisi in concreto delle singole fattispecie di comportamento illecito e si fonda su una serie di indicatori ragionevoli, di natura oggettiva -inerenti alla natura del fatto, alle modalità di perpetrazione dell’evento pregiudizievole, alla reiterazione dello stesso- di natura soggettiva
-legati al ruolo rivestito dal pubblico dipendente nell’ambito della pubblica amministrazione- di natura sociale -legati alla negativa impressione suscitata nell’opinione pubblica ed anche all’interno della stessa amministrazione, al clamor fori e alla diffusione ed amplificazione del fatto operata dai mass-media (di recente Sez. Liguria, n. 73/2023).
Nel caso di specie sussiste il giudicato penale di condanna per reati contro la pubblica amministrazione (ex artt. 319 c.p. e 319-bis c.p.) e di truffa in danno dell’amministrazione finanziaria (ex art. 640 c.p.) tutti tipicamente integrati (anche) dall’ingiusto profitto realizzato dal reo, con danno per l’amministrazione. Risulta sussistente anche lo strepitus fori, stante l’avvenuta divulgazione a mezzo stampa dei fatti illeciti rilevanti. Per la quantificazione del danno la Procura ha ritenuto di derogare al criterio c.d. del duplum di cui all’art.
1, co. 62, della legge n.190/2012, valorizzando il ruolo apicale del convenuto, la circostanza che le utilità indebitamente tratte dalla condotta illecita si sono risolte in rimborsi spese non spettanti, la gravità e il rilevante disvalore sociale connessi ai reati commessi, la reiterazione degli stessi, la diffusione mediatica che la vicenda ha avuto all’esterno e all’interno. In base a questi criteri, il petitum della domanda è stato determinato in euro 13.000,00. La difesa ha contestato la quantificazione attorea, richiamando il riconoscimento in sede penale dell’attenuante di cui all’art. 323bis c.p. ed invocando il criterio legale di cui alla legge n. 190/2012.
Osserva il Collegio che gli elementi invocati dalla Procura non appaiono idonei a derogare al criterio legale c.d. del duplum, atteso che, a ben vedere, gli stessi sono comunemente utilizzati in giurisprudenza per la determinazione del pregiudizio reputazionale. Giusta art. 1, c. 1-sexies della legge n. 20 del 1994, come inserito dall'art. 1, c. 62, della legge n. 190/2012, «l'entità del danno all'immagine … si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente». Nel caso di specie il convenuto ha conseguito una ingiusta locupletazione pari ad euro 3.641,00, corrispondente ai rimborsi indebitamente percepiti. Pertanto, applicando il suddetto criterio del duplum il danno all’immagine viene determinato in euro 7.282,00.
3. Il convenuto deduce che i pagamenti effettuati a favore dell’Agenzia delle entrate, per complessivi euro 79.072,46, solo per euro 15.000,00 sarebbero riferibili al procedimento n. 535/17, già archiviato per intervenuto pagamento da parte dell’esponente. Risulterebbe pertanto una eccedenza a suo favore di euro 64.072,46. In realtà, risulta per tabulas (verbale udienza di esecuzione del 24.10.2018, n. 880/18 R.G.E.) che i pagamenti in questione hanno avuto titolo in fatti antecedenti a quelli per cui è giudizio, come correttamente rilevato dalla Procura regionale.
In definitiva, la domanda è fondata nei termini suddetti. Il pregiudizio accertato si risolve integralmente in danno erariale risarcibile, atteso che non opera il limite al risarcimento introdotto dall’art. 1, c.1, lett. a), n. 5, della legge 22 gennaio 2026, n. 1, trattandosi di responsabilità a titolo di dolo con indebito arricchimento. Sulle somme dovute a titolo di risarcimento va conteggiata la rivalutazione secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla data di inizio dell’attività illecita (ottobre 2016). Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al saggio legale, sino all’effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria, definitivamente pronunciando, accerta la responsabilità amministrativa di PA AL e, per l’effetto, lo condanna al pagamento, a favore dell’Agenzia delle entrate, della somma di euro 3.000,00 (tremila/00) a titolo di danno da disservizio e di euro 7.282,00 (settemila/282,00) a titolo di danno all’immagine, per un totale di euro 10.282,00 (diecimila/282,00).
La predetta somma deve essere rivalutata secondo gli indici Istat dal 1°
ottobre 2016 e maggiorata con gli interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio, liquidate con nota a margine della presente sentenza.
Manda alla Segreteria della Sezione per i successivi adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026.
Il Consigliere est. Il Presidente
TO SS RO RL OR
F.to digitalmente F.to digitalmente Depositato in Segreteria il 22 aprile 2026 Il Direttore della Segreteria NA TA F.to digitalmente Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 314,19 (euro Trecentoquattordici/19). Genova, 22 aprile 2026 Il Direttore della Segreteria NA TA F.to digitalmente