CASS
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/07/2025, n. 24432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24432 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile ON RI nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: UN ZO nato a [...] il [...] NN IC nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE d'APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO PATARNELLO che ha chiesto l'annullamento della sentenza limitatamente agli effetti civili relativi al capo a) con rinvio per nuovo giudizio. uditi i difensori: l'Avv. MICHELE SAVERIANO del Foro di ROMA in difesa di IC NN che si è riporto alla memoria difensiva chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
l'Avv. CRISTINA CONTI del Foro di ROMA in difesa di ZO UN che si è associato alle conclusioni dell'Avv. SAVERIANO, chiedendo l'inammissibilità del ricorso o, in via subordinata, il rigetto con la conferma della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d'appello di L'Aquila ha 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 24432 Anno 2025 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 09/05/2025 parzialmente riformato la sentenza pronunciata il 26 maggio 2022 dal Tribunale di Teramo con cui gli imputati EN NO e FE ZI erano stati condannati alla pena di giustizia per il reato di truffa e (il solo NO) di calunnia ai danni di Primo Brancaleone. La sentenza d'appello, esclusa un'aggravante del reato di truffa, ne decretava l'improcedibilità 'per difetto di tempestiva querela' e, esclusa nei confronti del NO la contestata recidiva, dichiarava estinta la calunnia per intervenuta prescrizione, confermando solamente, in relazione a quest'ultima ipotesi delittuosa, le statuizioni civili. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione la parte civile. 2.1 Il primo ed il secondo motivo riguardano la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7, cod. pen., ritenuta dal primo giudice implicita e già riconnpresa nella descrizione del fatto, ma esclusa dal giudice d'appello. Viene innanzitutto contestata, nel prisma della violazione di legge (art. 606, lett. b e c, cod. proc. pen.) l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. non essendosi verificato alcun effetto preclusivo rilevabile dal giudice 'ora per allora', ma semplicemente l'esplicitazione di una modalità del fatto (l'elevata entità dell'importo illecitamente sottratto alla persona offesa dagli imputati per mezzo dell'attività truffaldina) già presente e compiutamente descritto nel capo di imputazione e già inserito nel contraddittorio processuale. In secondo luogo, con il motivo successivo, si contesta che, come invece sostenuto in sentenza, vi sia stato alcun vulnus delle facoltà difensive degli imputati, che avrebbero potuto esercitare ogni prerogativa riconosciuta dall'ordinamento. 2.3 Con il terzo motivo, formulato in relazione a violazione di legge (art. 606 lett. c, nonché 417 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione, si deduce l'erroneità della valutazione espressa dal giudice d'appello, da un lato, sulla imprecisione della originaria imputazione e, dall'altro, sulla rilevanza (esclusa nei fatti) dell'entità del danno, valutata in maniera parziale e con un criterio soggettivo. 3. Con memoria inviata per mail, la difesa dell'imputata ZI ha chiesto l'inammissibilità e, in subordine, il rigetto del ricorso con conferma della sentenza d'appello, anche in relazione alle statuizioni civili. Il difensore del ricorrente ha inviato memoria con la quale vengono ribaditi ed ulteriormente illustrati i motivi di ricorso. Infine, il Sostituto Procuratore generale ha inviato memoria con la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con annullamento della sentenza in relazione alle statuizioni civili e rinvio per nuovo giudizio. 2 4. L'eccezione preliminare formulata dalla difesa dell'imputata ZI va respinta ma il ricorso va rigettato per la intervenuta prescrizione del reato di truffa, in epoca anteriore alla pronuncia di primo grado. 5. Quanto al tema sollevato con la memoria inviata per mali dall'Avv. Di Bonaventura, sia sufficiente evidenziare che il ricorso deduce, come riportato sopra, la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla esclusa (ma da ritenersi sussistente, nella prospettiva della parte civile) circostanza aggravante del danno di particolare rilevanza, con profili tanto attinenti al diritto che al fatto (travisamento della prova testimoniale della persona offesa). Deve allora ribadirsi quanto già affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui la sussistenza del carattere di concretezza dell'interesse della parte civile ad impugnare una pronuncia di proscioglimento o, come nel caso in trattazione, di esclusione di una circostanza aggravante "va, naturalmente, verificata tenendo conto degli specifici effetti favorevoli che, nella concreta vicenda, la parte civile si ripromette di ottenere dall'impugnazione e valutando se il suo accoglimento davvero le arrecherebbe una situazione di vantaggio o le eliminerebbe una situazione pregiudizievole" (Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra). Nello specifico, al di là dei riflessi risarcitori (quantum) che il riconoscimento della circostanza aggravante comporterebbe in favore della parte civile (si pensi soltanto al mutamento del parametro risarcitorio del danno morale, per una più grave caratterizzazione del fatto), il fatto che il riconoscimento della circostanza aggravante comporti la procedibilità ex officio del reato, risulta sufficiente ad integrare l'interesse concreto atto a giustificare il ricorso della parte civile. 6. Quanto al ricorso, esso va rigettato per intervenuta prescrizione del reato in contestazione in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza di primo grado. 7. Infatti, l'accesso agli atti del processo (consentito a questa Corte in relazione alla natura processuale della questione: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto) permette di rilevare che, ai fini del calcolo della prescrizione, vadano considerati i 64 giorni per la 'sospensione COVID obbligatoria' (cioè, quella prevista ex art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 36, comma 1, d.l. 8 aprile 2020, n. 23) nonché i 259 giorni di sospensione per legittimo impedimento riconosciuto all'udienza 24 giugno 2021, fino all'udienza successiva del 10 marzo 2022, ma non anche l'arco temporale (165 giorni) intercorrente tra l'udienza del 2 luglio 2020 e quella del 14 3 dicembre 2020, rinvio assunto in base alle linee-guida del Presidente del Tribunale di Teramo del 7 maggio 2020 in forza del disposto del comma 9 del citato articolo, comma successivamente dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale 25 maggio 2021, n. 140. Ebbene, il reato di truffa, contestato come realizzato 'in epoca compresa tra il dicembre 2012 e il gennaio 2014', si è prescritto il 15 maggio 2022, una settimana prima della pronuncia della sentenza di primo grado. A tale conclusione si perviene, partendo dall'inizio di gennaio 2014 (data determinata in base al principio del favor rei, in ragione dell'insuperabile incertezza dell'indicazione del capo di imputazione, cfr. Sez. 3, n. 7245 del 12/01/2024, Gueye, Rv. 285953 - 01), aggiungendo il termine di prescrizione 'interrotto' di sette anni e sei mesi (giacché la recidiva applicata nei confronti del NO in primo grado è stata disapplicata in secondo grado) e considerando i complessivi 323 (64 + 259) giorni di sospensione. 8. Per i motivi predetti, il ricorso va respinto, con conseguente aggravio, per la parte proponente delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9 maggio 2025
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO PATARNELLO che ha chiesto l'annullamento della sentenza limitatamente agli effetti civili relativi al capo a) con rinvio per nuovo giudizio. uditi i difensori: l'Avv. MICHELE SAVERIANO del Foro di ROMA in difesa di IC NN che si è riporto alla memoria difensiva chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
l'Avv. CRISTINA CONTI del Foro di ROMA in difesa di ZO UN che si è associato alle conclusioni dell'Avv. SAVERIANO, chiedendo l'inammissibilità del ricorso o, in via subordinata, il rigetto con la conferma della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d'appello di L'Aquila ha 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 24432 Anno 2025 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 09/05/2025 parzialmente riformato la sentenza pronunciata il 26 maggio 2022 dal Tribunale di Teramo con cui gli imputati EN NO e FE ZI erano stati condannati alla pena di giustizia per il reato di truffa e (il solo NO) di calunnia ai danni di Primo Brancaleone. La sentenza d'appello, esclusa un'aggravante del reato di truffa, ne decretava l'improcedibilità 'per difetto di tempestiva querela' e, esclusa nei confronti del NO la contestata recidiva, dichiarava estinta la calunnia per intervenuta prescrizione, confermando solamente, in relazione a quest'ultima ipotesi delittuosa, le statuizioni civili. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione la parte civile. 2.1 Il primo ed il secondo motivo riguardano la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7, cod. pen., ritenuta dal primo giudice implicita e già riconnpresa nella descrizione del fatto, ma esclusa dal giudice d'appello. Viene innanzitutto contestata, nel prisma della violazione di legge (art. 606, lett. b e c, cod. proc. pen.) l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. non essendosi verificato alcun effetto preclusivo rilevabile dal giudice 'ora per allora', ma semplicemente l'esplicitazione di una modalità del fatto (l'elevata entità dell'importo illecitamente sottratto alla persona offesa dagli imputati per mezzo dell'attività truffaldina) già presente e compiutamente descritto nel capo di imputazione e già inserito nel contraddittorio processuale. In secondo luogo, con il motivo successivo, si contesta che, come invece sostenuto in sentenza, vi sia stato alcun vulnus delle facoltà difensive degli imputati, che avrebbero potuto esercitare ogni prerogativa riconosciuta dall'ordinamento. 2.3 Con il terzo motivo, formulato in relazione a violazione di legge (art. 606 lett. c, nonché 417 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione, si deduce l'erroneità della valutazione espressa dal giudice d'appello, da un lato, sulla imprecisione della originaria imputazione e, dall'altro, sulla rilevanza (esclusa nei fatti) dell'entità del danno, valutata in maniera parziale e con un criterio soggettivo. 3. Con memoria inviata per mail, la difesa dell'imputata ZI ha chiesto l'inammissibilità e, in subordine, il rigetto del ricorso con conferma della sentenza d'appello, anche in relazione alle statuizioni civili. Il difensore del ricorrente ha inviato memoria con la quale vengono ribaditi ed ulteriormente illustrati i motivi di ricorso. Infine, il Sostituto Procuratore generale ha inviato memoria con la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con annullamento della sentenza in relazione alle statuizioni civili e rinvio per nuovo giudizio. 2 4. L'eccezione preliminare formulata dalla difesa dell'imputata ZI va respinta ma il ricorso va rigettato per la intervenuta prescrizione del reato di truffa, in epoca anteriore alla pronuncia di primo grado. 5. Quanto al tema sollevato con la memoria inviata per mali dall'Avv. Di Bonaventura, sia sufficiente evidenziare che il ricorso deduce, come riportato sopra, la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla esclusa (ma da ritenersi sussistente, nella prospettiva della parte civile) circostanza aggravante del danno di particolare rilevanza, con profili tanto attinenti al diritto che al fatto (travisamento della prova testimoniale della persona offesa). Deve allora ribadirsi quanto già affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui la sussistenza del carattere di concretezza dell'interesse della parte civile ad impugnare una pronuncia di proscioglimento o, come nel caso in trattazione, di esclusione di una circostanza aggravante "va, naturalmente, verificata tenendo conto degli specifici effetti favorevoli che, nella concreta vicenda, la parte civile si ripromette di ottenere dall'impugnazione e valutando se il suo accoglimento davvero le arrecherebbe una situazione di vantaggio o le eliminerebbe una situazione pregiudizievole" (Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra). Nello specifico, al di là dei riflessi risarcitori (quantum) che il riconoscimento della circostanza aggravante comporterebbe in favore della parte civile (si pensi soltanto al mutamento del parametro risarcitorio del danno morale, per una più grave caratterizzazione del fatto), il fatto che il riconoscimento della circostanza aggravante comporti la procedibilità ex officio del reato, risulta sufficiente ad integrare l'interesse concreto atto a giustificare il ricorso della parte civile. 6. Quanto al ricorso, esso va rigettato per intervenuta prescrizione del reato in contestazione in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza di primo grado. 7. Infatti, l'accesso agli atti del processo (consentito a questa Corte in relazione alla natura processuale della questione: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto) permette di rilevare che, ai fini del calcolo della prescrizione, vadano considerati i 64 giorni per la 'sospensione COVID obbligatoria' (cioè, quella prevista ex art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 36, comma 1, d.l. 8 aprile 2020, n. 23) nonché i 259 giorni di sospensione per legittimo impedimento riconosciuto all'udienza 24 giugno 2021, fino all'udienza successiva del 10 marzo 2022, ma non anche l'arco temporale (165 giorni) intercorrente tra l'udienza del 2 luglio 2020 e quella del 14 3 dicembre 2020, rinvio assunto in base alle linee-guida del Presidente del Tribunale di Teramo del 7 maggio 2020 in forza del disposto del comma 9 del citato articolo, comma successivamente dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale 25 maggio 2021, n. 140. Ebbene, il reato di truffa, contestato come realizzato 'in epoca compresa tra il dicembre 2012 e il gennaio 2014', si è prescritto il 15 maggio 2022, una settimana prima della pronuncia della sentenza di primo grado. A tale conclusione si perviene, partendo dall'inizio di gennaio 2014 (data determinata in base al principio del favor rei, in ragione dell'insuperabile incertezza dell'indicazione del capo di imputazione, cfr. Sez. 3, n. 7245 del 12/01/2024, Gueye, Rv. 285953 - 01), aggiungendo il termine di prescrizione 'interrotto' di sette anni e sei mesi (giacché la recidiva applicata nei confronti del NO in primo grado è stata disapplicata in secondo grado) e considerando i complessivi 323 (64 + 259) giorni di sospensione. 8. Per i motivi predetti, il ricorso va respinto, con conseguente aggravio, per la parte proponente delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9 maggio 2025