Sentenza 10 marzo 1998
Massime • 1
In tema di fungibilità delle pene, ai sensi dell'art. 657, comma quarto, c.p.p., ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire, si possono computare la custodia cautelare subita o le pene espiate "senza titolo" (ovvero quando il titolo sia venuto meno), purché successive alla commisSione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire: nel caso in cui detto reato sia di natura permanente, avendo, ontologicamente e giuridicamente, una struttura unitaria, non è possibile operare una sua scomposizione in una pluralità di reati, in parte anteriori ed in parte posteriori alla esecuzione dello stato detentivo per altro fatto. Ne consegue, che non può dirsi sofferta "dopo" tale reato, la carcerazione senza titolo qualora il reato permanente si protragga al di là della carcerazione stessa. Tale conclusione non urta contro i principi costituzionali: la permanenza del reato, invero, non è un fatto oggettivo, sganciato dalla volontà del soggetto, ma , al contrario, dipende proprio da tale volontà, essendo nella volontà e nella attivazione del soggetto il venir meno della permanenza; per cui l'applicazione dell'art.657, comma quarto, c.p.p., nei termini così precisati, non determina disparità di trattamento, atteso che la situazione di colui che "protrae la permanenza del reato" senza interromperla, al di là del termine di cui alla citata disposizione, è ben diversa da quella di colui che abbia commesso un reato esauritosi antecedentemente a quel momento: tra i due, infatti, solo il primo è nella condizione di poter protrarre un comportamento criminoso in modo da farvi rientrare (quale pena da detrarre) una detenzione già sofferta.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/03/1998, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 10 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 10/03/1998
1. Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO Consigliere N. 1436
3. Dott. CANZIO GIOVANNI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO Consigliere N. 26885/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) SC MI n. il 16.12.1965
avverso ordinanza del 04.06.1997 C. ASS. APP. di REGGIO CALABRIA
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOSAIVA CAMILLO sentite le conclusioni del P.G. Dott. Eduardo Scardaccione che ha chiesto il rigetto del ricorso.
LA CORTE OSSERVAIl 29/04/97 SC MI proponeva incidente di esecuzione contro il decreto del P.G. di Reggio Calabria 21.04.97, il quale aveva rigettato l'istanza diretta ad ottenere il computo, nella determinazione della pena di cui alla sentenza di condanna 23.07.94 della Corte di assise di appello di Reggio Calabria, della custodia cautelare di anni due e mesi sette sofferta dal 25 giugno 1984 quale imputato nel processo avanti il Tribunale di Locri, conclusosi con sentenza di assoluzione 23.06.87.
Il Pesce inoltre, nella ipotesi in cui i Giudici avessero ritenuto di non potere interpretare l'art. 657 comma 4 c.p.p. nel senso da lui proposto, chiedeva che fosse sollevata questione di incostituzionalità della predetta norma.
Il ragionamento del Pesce era il seguente. La custodia cautelare da lui patita senza titolo doveva farsi rientrare nel computo della pena da espiare (in forza della citata sentenza di condanna), in quanto il reato in espiazione era stato posto in essere nel medesimo contesto temporale rispetto alla "espiazione" della custodia cautelare;
infatti il reato per cui è condanna è permanente e quindi, pur accertato fino al 26.11.1987, (data successiva alla custodia cautelare sofferta senza titolo), risultava comunque iniziato fin dall'anno 1983 e, quindi, in data antecedente. Che se poi tale interpretazione non potesse ritenersi sostenibile, la norma di cui al comma 4 dell'art. 657 c.p.p. sarebbe incostituzionale, perché non vi sono ragioni giuridiche che legittimino una diversità di trattamento tra chi la ingiusta detenzione ha subito in virtù di un reato permanente iniziato prima della detenzione stessa, e chi l'ingiusta detenzione ha patito in virtù di un reato non permanente commesso prima del periodo di detenzione.
Con ordinanza 4 giugno 1997 la Corte di assise di appello di Reggio Calabria dichiarava non "fungibile" la detenzione di anni due e mesi sette di reclusione patita dal SC a far data dal 25 giugno 1984, rispetto alla pena di cui alla sentenza di condanna della Corte di assise di appello di Reggio Calabria 23.07.94, e dichiarava manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale. La Corte osservava che ostava alla fungibilità della detenzione il fatto che la condanna della Corte di assise di appello riguardava un reato associativo (e perciò permanente) e che la permanenza, pur iniziata prima, si era poi protratta al di là del termine di cui all'art. 657 comma 4 c.p.p. Aggiungeva che la "ratio" di questa norma conservava tutta la sua ragionevolezza anche nella ipotesi in cui il reato in espiazione, pur temporalmente almeno in parte sovrapponentesi alla detenzione ingiustamente sofferta, di fatto si sia protratto oltre il termine di cui al comma 4 dell'art. 657 c.p.p..; sicché non poteva ravvisarsi alcun contrasto con i principii costituzionali.
Ha proposto ricorso per cassazione il Pesce riproponendo le questioni sopra riassunte. Il ricorrente ha sostenuto che, se i reati sono contestuali, viene meno la "ratio" di cui al comma 4 dell'art. 657 C.P.P. Infatti la norma in esame mira ad evitare che un soggetto possa ritenersi incoraggiato, anziché sconsigliato, a commettere un reato, nel caso in cui, avendo sofferto una detenzione senza titolo, abbia una sorta di "riserva di impunità per il futuro".
Ma allora, se così è, la citata norma non ha più alcuna ragion d'essere allorché chi ha subito l'ingiusta carcerazione commetta un altro delitto senza essersi potuto neppure lontanamente rappresentare la possibilità di utilizzare quella carcerazione come riserva di impunità. Cosa che, appunto, accadrebbe nel caso di contestualità dei reati, ovvero della realizzazione di un reato permanente in un momento antecedente rispetto alla ingiusta detenzione. E Siccome in tal caso l'applicazione dello sbarramento previsto dal comma 4 dell'art. 657 c.p.p. sarebbe iniqua, tale norma, se così interpretata, dovrebbe ritenersi viziata per contrasto col principio Costituzionale di uguaglianza risolvendosi in irragionevole disparità di trattamento tra chi ha sofferto la custodia cautelare, senza titolo, dopo la commissione di un altro reato e chi l'ha subita contestualmente.
Il ricorso è infondato.
La norma di cui all'art. 657 comma 4 c.p.p. è chiara e non è suscettibile di diversa interpretazione. Essa stabilisce che si possono computare la custodia cautelare subita o le pene espiate "senza titolo" (ovvero quando il titolo sia venuto meno), purché successive alla commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire. Ora il reato permanente è reato unitario;
esso, a differenza del reato continuato, ha ontologicamente e giuridicamente una struttura unitaria, incompatibile con la scomposizione in una pluralità di reati, in parte anteriori e in parte posteriori alla esecuzione dello stato detentivo per altro fatto (in questo senso è la costante giurisprudenza di questa Corte). Pertanto non può dirsi sofferta "dopo" tale reato, la carcerazione senza titolo qualora il reato permanente si protragga al di là della carcrazione stessa.
Del resto è caratteristica del reato permanente quella per cui, una volta posti in essere gli elementi tipici della fattispecie criminosa, il reato permane automaticamente, si protrae dunque nel tempo indefinitamente e senza soluzione di continuità. Esso si conclude soltanto in forza di una specifica attivazione del soggetto che ponga fine alla permanenza stessa.
È dunque assolutamente logico ritenere che, qualora la permanenza del reato "in espiazione" si protragga oltre la custodia cautelare o l'espiazione della pena "sine titulo", non possa applicarsi la disciplina della cosiddetta fungibilità della carcerazione ingiustamente sofferta.
Nè tale conclusione urta contro i principii costituzionali. Infatti, per quanto si è detto, la permanenza del reato non è un fatto oggettivo, sganciato dalla volontà del soggetto, ma al contrario, dipende proprio da tale volontà. È nella volontà e nella attivazione del soggetto il venir meno della permanenza. Perciò, anche nel caso in esame, non viene meno la "ratio" della norma di cui al comma 4 dell'art. 657 c.p.p.; la quale è intesa ad impedire che nuovi fatti illeciti trovino la loro sanzione in una pena già espiata, non essendo consentito che questa possa precedere il reato in modo da incoraggiarne(anziché sconsigliarne) la ripetizione attraverso la precostituzione di una riserva di impunità; mentre, per contro, la "ratio" della pena vuole che essa segua, e non preceda, l'azione del colpevole.
Non sussiste disparità di trattamento perché la situazione di colui che "protrae la permanenza del reato" senza interromperla, al di là del termine di cui all'art. 657 comma 4 c.p.p. è ben diversa da quella di colui che abbia commesso un reato esauritosi antecedentemente a quel momento. Solo il primo, infatti, è nella condizione di poter protrarre un comportamento criminoso in modo da farvi rientrare (quale pena da detrarre) una detenzione già sofferta.
La conclusione è pertanto opposta a quella sostenuta dalla difesa del ricorrente;
sussisterebbe violazione del principio costituzionale di uguaglianza proprio accogliendo l'invocata interpretazione della norma.
È appena il caso di precisare che il ricorrente, avendo citato alcuni articoli della costituzione, ha, di fatto, sviluppato e sostenuto, quale vizio di legittimità costituzionale, soltanto la violazione del principio di uguaglianza, deducendo disparità di trattamento rispetto a situazioni che si pretendono uguali. Pertanto il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. L'eccezione di incostituzionalità è manifestamente infondata.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 1998