Sentenza 2 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/08/2001, n. 10546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10546 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2001 |
Testo completo
: IN105 46 / 0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggettc SEZIONE SECONDA CIVILE CONDOMINIO SPESE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PER SERVIZI COMUNI R.G.N. 8979/99Dott. Mario SPADONE Presidente Consigliere- Cron. 23164 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Rep. 3553 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Ud. 17/04/01 Dott. Giovanni SETTIMJ Dott. Ettore BUCCIANTE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE CASSAZIONE SE NTENZ A sul ricorso proposto da: Richieta cocin trdio IL-SOLE 24 ORE dal Sig. per dirti L 3000 domiciliato in ROMA PALLINI GIUSEPPE, elettivamente 02 ACO, 2001 VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato CANCELLISRE ROMANELLI ENRICO, che lo difende unitamente LIRE 1500 CANCILLERIA all'avvocato IORIO UMBERTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
-- contro 0400947 CONDOMINIO ITALIA VIA TIEPOLO 4 SERIATE in persona del 0400948 legale rapp.te p.t.; intimato avverso la sentenza n. 689/98 della Corte d'Appello di 2001 BRESCIA, depositata il 11/12/98; 661 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- Man udienza del 17/04/01 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito l'Avvocato Umberto IORIO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Mr. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO EP NI conduttore di due locali - uso commerciale, ubicati al piano destinati terreno dell'edificio del condominio "Italia" di Seriate, non serviti dall'impianto centralizzato di riscaldamento impugnò davanti al Tribunale di Bergamo le deliberazioni assembleari con cui le spese per l'erogazione del calore, per gli anni dal 1983 al 1986, erano state poste a suo carico in proporzione all'intera corrispondente quota millesimale, anziché nella misura del 25%, come sempre era avvenuto in precedenza. Il condo- minio resistette, sostenendo la piena legittimità delle deliberazioni in contestazione. Con sentenza del 1 aprile 1992 il Tribunale rigettò le domande proposte dall'attore. èImpugnata da quest'ultimo, la decisione stata confermata dalla Corte di appello di Bre- scia, che con sentenza dell'11 dicembre 1998 ha rigettato il gravame, ritenendo: l'obbligo di contribuire alle spese per il servizio di riscal- damento centralizzato sussiste anche quando non se ne fruisce, a causa dell'originaria mancanza delle diramazioni e degli elementi radianti, se la loro installazione, come nella specie, 8979/1999 3 M materialmente possibile;
al singolo condomino è consentito distaccarsi dall'impianto solo se dimostra che ne deriva un effettivo proporzionale risparmio per gli altri, ma la circostanza non è stata provata, né risulta dalla consulenza tecni- ca di ufficio espletata;
è irrilevante che l'ap- pellante sia conduttore dei locali in questione, poiché non possono competergli facoltà maggiori o diverse da quelle spettanti al proprietario locatore. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione EP NI, in base a tre moti- vi, poi illustrati anche con memoria. Il condomi - nio "Italia" di Seriate non ha svolto attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i tre motivi addotti a sostegno del ri- corso, EP NI deduce, rispettivamente, che la sentenza impugnata è affetta: da violazione della norma di cui all'art. 1123 del Codice Civile in relazione alla riparti- zione proporzionale delle spese condominiali godute in misura diversa», per avere la Corte di appello ritenuto dovuta la contribuzione per un affatto erogato neiservizio che non veniva 8979/1999 4 M locali in questione, a causa dell'originario mancato loro collegamento con l'impianto centra- lizzato di riscaldamento, mentre eventuali lievi inconvenienti subiti dagli altri condomini erano stati ampiamente compensati dalla partecipazione, costantemente attuata in passato, al 25% dei relativi oneri;
da «insufficiente e contraddittoria motiva- zione circa un punto decisivo della controversia in relazione alla esclusione dall'impianto di riscaldamento dei locali condotti dal ricorrente NI EP sin dal sorgere dell'edificio condominiale. Violazione della norma di cui all'art. 1123 C.C.», in quanto è stata trascurata la determinante circostanza che le unità immobi- liari di cui si tratta erano sempre state prive di allaccio al termosifone condominiale, né tale situazione poteva essere modificata dal loro conduttore;
da «omessa motivazione circa un punto decisi- vo della controversia in relazione al pagamento da parte del ricorrente del 25% delle spese di riscaldamento»>, avendo il giudice di secondo grado mancato di considerare che il contributo in questione, per sedici anni, era stato determinato 8979/1999 5 Mm nella misura di un quarto, né vi erano stati mutamenti che giustificassero la maggiori pretese avanzate dal condominio a partire dal 1983. Le tre doglianze da esaminare congiuntamen- te, poiché in sostanza si risolvono nell'artico- lazione, sotto vari profili, di una stessa censu- ra sono in complesso fondate. Erroneamente il giudice di secondo grado ha fatto applicazione, nella specie, dei noti prin- cipi elaborati da questa Corte in materia di "distacco" di singole unità immobiliari di un edificio condominiale dal sistema centralizzato di riscaldamento: operazione che viene ritenuta legittima soltanto ove si dimostri che non ne derivi alcun aggravio di spesa per gli altri proprietari e che l'impianto non subisca pregiu- dizi di sorta. Nel caso di cui si tratta, come risulta dalla stessa sentenza impugnata, i locali dei quali il NI era conduttore non erano stati dotati ab initio né dei radiatori interni, né delle diramazioni di allaccio alle colonne portanti, in coerenza con la loro destinazione a negozio e deposito, che rendeva non indispensabi- le la fruizione del servizio. Erano dunque privi di riscaldamento, fin dall'origine, per ragioni 8979/1999 6 strutturali, sicché impropriamente la Corte di equiparato la a appello ha canviato nella vicenda una "rinun- cia", che per il disposto dell'art. 1118 c.c. non poteva comportare esenzione dalla partecipazione alle spese. La norma pertinente al caso è invece l'art. 1123 C.C., che pone l'obbligo di contri- buire agli oneri derivanti da un impianto comune soltanto a carico di coloro che ne traggono utilità. Il ricorso deve quindi essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Poiché non occorre alcun ulteriore accerta- mento di fatto, la causa può senz'altro essere decisa nel merito, con pronuncia di annullamento delle deliberazioni condominiali in contestazio- ne, in quanto adottate in violazione del citato art. 1123 c.c. Le spese dei giudizi di merito e di quello di legittimità vengono compensate tra le parti, per giusti motivi. DISPOSITIVO Corte accoglie il ricorso;
cassa la sen- La tenza impugnata;
decidendo nel merito, accoglie le domande proposte da EP NI nei confronti del condominio "Italia" di Seriate e 8979/1999 7 per l'effetto annulla le deliberazioni condomi - niali impugnate dall'attore; compensa tra le parti le spese dei giudizi di merito e di quello di legittimità. Roma, 17 aprile 2001 diario fator Extor Bunieur IL CANCELLI REC1 Paoto Talaring Totozco DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma IL CANCELL 109T 250.000 456T/19050 TOT 290007 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dat 7. SET. 2001 Serie 4 al n.40894 290.000versate S. IL (lire p. II Dirigenta Area Servizi (D.ssa Maria Gaza DI FILIPPO) I Responsable Servizio Alti Gludiziari 0 (DM PACCICHINI) 0 8979/1999 800