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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 24/02/2026, n. 1620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1620 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1620/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
RESTA ANTONELLA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4271/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente1 Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - Indirizzo 1 Acireale CT
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Acireale - Piazza Duomo 95024 Acireale CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250016786339000 TARI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4509/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 17 bis del D.lgs. 546/92 depositato telematicamente in data 11.07.2025 la parte ricorrente di cui in epigrafe impugnava la cartella esattoriale n. 29320250016786339000, notificatale il 15.04.2025, con cui si chiedeva il pagamento della somma di euro 2807,88 a titolo di Tari – Tefa anno 2017. Eccepiva
l'illegittimità della pretesa per omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico dell'atto impugnato, asseritamente notificato il 26.01.2023 nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale del tributo. Chiedeva quindi, previa sospensione dell'esecutorietà , l'annullamento dell'atto impugnato.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'Agenzia della Riscossione, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. Si costituiva altresì il Comune di Acireale, ente impositore, dando atto di aver provveduto alla notifica dell'atto impugnato, perfezionatasi per compiuta giacenza, chiedendo il rigetto del ricorso.
Indi, depositate memorie illustrative, all'esito dell'udienza in data 15.12.2025, la controversia veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte come il Comune di Acicastello, costituendosi, abbia prodotto documentazione attestante l'avvenuta notifica in data 26.01.2023 a mezzo poste private dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella esattoriale impugnata, notifica perfezionatasi per compiuta giacenza, siccome risulta dalla restituzione della busta all'ufficio.
A riguardo deve rilevandosi come la Suprema Corte, con orientamento costante pienamente condiviso dal
Collegio, abbia più volte affermato la piena legittimità dell'utilizzo del vettore di poste privato per la notifica di atti amministrativi quale quello impugnato, rilevandosi come lo speciale titolo abilitante di cui all'art. 5 comma 2 D.lgs.261/99 sia richiesto con riferimento al regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017, solo limitatamente alla notifica degli atti giudiziari ( così Cass., Sez. 5, 12.11.2020, n. 25521; in termini Cass.,
Sez. 5, 7.7.2021, n. 19369, Cass. ord. n. 08.07.2024 n. 18541).
Pertanto, stante la ritualità della notifica dell'avviso di accertamento prodromico avvenuta il 26.01.2023, non può che rilevarsi l'inammissibilità del ricorso in relazione al disposto di cui agli artt. 19 comma e 21 del Dlgs
n. 546/1992 relativamente alle eccezioni spiegate non inerenti vizi propri dell'atto impugnato.
Pertanto, al contribuente è in questa sede assolutamente precluso di sollevare in questa sede ulteriori eccezioni riguardo vizi di legittimità dell'avviso di accertamento prodromico nonché questioni sul merito della pretesa. Va altresì rigettata l'eccezione di prescrizione avente durata quinquennale della pretesa tributaria di cui in atti, rilevandosi come dalla data di perfezionamento della notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla notifica dell'intimazione notificata il 14.05.2025 il suddetto termine di prescrizione non risulti ulteriormente maturato, e ciò anche senza tenere conto delle disposizioni emergenziali introdotte a seguito dell'emergenza da Covid 2019.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dalle controparti, che liquida in euro 220,00 per ciascuna, oltre accessori come per legge. Catania, 15.12.2025
Il Giudice dott.ssa A. Resta
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
RESTA ANTONELLA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4271/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente1 Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - Indirizzo 1 Acireale CT
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Acireale - Piazza Duomo 95024 Acireale CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250016786339000 TARI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4509/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 17 bis del D.lgs. 546/92 depositato telematicamente in data 11.07.2025 la parte ricorrente di cui in epigrafe impugnava la cartella esattoriale n. 29320250016786339000, notificatale il 15.04.2025, con cui si chiedeva il pagamento della somma di euro 2807,88 a titolo di Tari – Tefa anno 2017. Eccepiva
l'illegittimità della pretesa per omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico dell'atto impugnato, asseritamente notificato il 26.01.2023 nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale del tributo. Chiedeva quindi, previa sospensione dell'esecutorietà , l'annullamento dell'atto impugnato.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'Agenzia della Riscossione, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. Si costituiva altresì il Comune di Acireale, ente impositore, dando atto di aver provveduto alla notifica dell'atto impugnato, perfezionatasi per compiuta giacenza, chiedendo il rigetto del ricorso.
Indi, depositate memorie illustrative, all'esito dell'udienza in data 15.12.2025, la controversia veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte come il Comune di Acicastello, costituendosi, abbia prodotto documentazione attestante l'avvenuta notifica in data 26.01.2023 a mezzo poste private dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella esattoriale impugnata, notifica perfezionatasi per compiuta giacenza, siccome risulta dalla restituzione della busta all'ufficio.
A riguardo deve rilevandosi come la Suprema Corte, con orientamento costante pienamente condiviso dal
Collegio, abbia più volte affermato la piena legittimità dell'utilizzo del vettore di poste privato per la notifica di atti amministrativi quale quello impugnato, rilevandosi come lo speciale titolo abilitante di cui all'art. 5 comma 2 D.lgs.261/99 sia richiesto con riferimento al regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017, solo limitatamente alla notifica degli atti giudiziari ( così Cass., Sez. 5, 12.11.2020, n. 25521; in termini Cass.,
Sez. 5, 7.7.2021, n. 19369, Cass. ord. n. 08.07.2024 n. 18541).
Pertanto, stante la ritualità della notifica dell'avviso di accertamento prodromico avvenuta il 26.01.2023, non può che rilevarsi l'inammissibilità del ricorso in relazione al disposto di cui agli artt. 19 comma e 21 del Dlgs
n. 546/1992 relativamente alle eccezioni spiegate non inerenti vizi propri dell'atto impugnato.
Pertanto, al contribuente è in questa sede assolutamente precluso di sollevare in questa sede ulteriori eccezioni riguardo vizi di legittimità dell'avviso di accertamento prodromico nonché questioni sul merito della pretesa. Va altresì rigettata l'eccezione di prescrizione avente durata quinquennale della pretesa tributaria di cui in atti, rilevandosi come dalla data di perfezionamento della notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla notifica dell'intimazione notificata il 14.05.2025 il suddetto termine di prescrizione non risulti ulteriormente maturato, e ciò anche senza tenere conto delle disposizioni emergenziali introdotte a seguito dell'emergenza da Covid 2019.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dalle controparti, che liquida in euro 220,00 per ciascuna, oltre accessori come per legge. Catania, 15.12.2025
Il Giudice dott.ssa A. Resta