Sentenza 6 febbraio 1999
Massime • 1
Gli effetti dell'iscrizione del lavoratore agricolo a tempo determinato negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949, per almeno cinquantuno giornate lavorative nell'anno precedente a quello per il quale l'indennità di malattia viene richiesta - che costituisce condizione per il diritto all'indennità (ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1946 n. 212 e dell'art. 5 sesto comma del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638) - possono essere anticipati nelle more della formazione degli elenchi, con l' esibizione del certificato d' urgenza di cui al comma quarto dell' art. 4 D.Lgs. 212/46. In tal caso ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale 10 novembre 1995 n. 483, l'ammissione alle prestazioni decorre non dalla data del rilascio ma dalla data della domanda del certificato d'urgenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/1999, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio MATTONE - Presidente e Relatore -
Dott. Fernando LUPI - Consigliere -
Dott. Ugo BERNI CANANI - Consigliere -
Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. Florindo MINICHIELLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE GIGANTE, MARIO PASSARO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NI LB, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 130/95 del Tribunale di AVEZZANO, depositata l'08/03/95, R.G. n. 1000/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/97 dal Consigliere Dott. Sergio MATTONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DE GREGORIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 20.5.93 il Pretore di Avezzano accertava il diritto di ER CI, lavoratore agricolo, a percepire l'indennità di malattia per il periodo 27 giugno - 2 agosto 1989, condannando l'INPS a corrispondere la prestazione, con gli interessi legali dalla scadenza al saldo.
La decisione, impugnata dall'Istituto, veniva confermata dal Tribunale di Avezzano con sentenza dell'8.3.95. Considerava il Tribunale;
- che l'art. 4 del decreto luogotenenziale 9.4.1946 n. 212 consente l'ammissione del lavoratore agricolo alle prestazioni di malattia mediante certificato che attesti la qualifica, risultante dagli atti, in base alla quale ha diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi;
- che il CI aveva ottenuto il certificato (avente funzione probatoria dell'avvenuto espletamento durante l'anno, richiesto per la fruizione dell'indennità di malattia, di 51 giornate lavorative) avendo lavorato per 55 giornate dall'8 marzo al 3 agosto 1989 (13 nel mese di marzo, 17 in aprile, 18 in maggio e 7 in giugno);
- che, inoltre, dopo il rilascio del certificato d'urgenza, il CI era stato iscritto nell'elenco principale dei lavoratori agricoli a tempo determinato valido per il 1989;
- che la malattia, protrattasi dal 27 giugno al 2 agosto 1989, era intervenuta quindi dopo il compimento del prescritto numero di giornate lavorative e quando l'elenco anagrafico era pienamente valido.
Avverso la decisione del Tribunale l'Istituto ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo.
Resiste il CI con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso si denunzia violazione dell'art. 4 del decreto lgt. n. 212 del 1946 e dell'art. 5 del D.L. 12.9.1983, nonché difetto di motivazione, per avere il Tribunale riconosciuto il diritto del lavoratore senza rilevare che l'iscrizione negli elenchi anagrafici ed il rilascio del certificato d'urgenza non hanno funzione probatoria ma costitutiva, e che nella specie il certificato d'urgenza era stato presentato all'Istituto il 26.9.89, quando la malattia era da tempo cessata.
Il motivo è, nei limiti delle considerazioni che seguono, fondato. Ai sensi dell'art. 5, comma 6 , del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638, i lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti o aventi diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi hanno diritto, a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate, per ciascun anno alle prestazioni "di cui ai commi precedenti" (comprendenti l'indennità di malattia), per un numero di giornate corrispondente a quello risultante dalla anzidetta iscrizione nell'anno precedente.
L'iscrizione del CI negli elenchi validi per l'anno 1989 attribuiva quindi al lavoratore il diritto all'indennità per malattie eventualmente sofferte nel 1990 ma non per quella intervenuta nel 1989.
Il Tribunale ha poi attribuito al certificato d'urgenza la semplice funzione probatoria del requisito richiesto dalla legge, ma il comma 4 dell'art. 4 del decreto luogotenenziale n. 212/1946 che, nel fissare la decorrenza dell'ammissione alle prestazioni alla data di rilascio del certificato d'urgenza, attribuisce al certificato stesso il valore di condizione di efficacia del titolo alle prestazioni costituito dal compimento dell'anno di 51 giornate lavorative ha superato, per tale parte, il vaglio della Corte costituzionale (v. Corte cost. n. 483/95). La Corte costituzionale ha dichiarato tuttavia, con la citata pronuncia, l'illegittimità costituzionale della stessa norma nella parte in cui prevede che l'ammissione alle prestazioni economiche di malattia decorre dalla data del rilascio del certificato d'urgenza, anziché dalla data della domanda del medesimo.
Ora, avendo l'INPS sostenuto con l'atto d'appello che il possesso del certificato d'urgenza doveva precedere, quale requisito costitutivo del diritto all'indennità, l'insorgenza della malattia, ribadito con il motivo in esame il carattere costitutivo del rilascio del certificato, e denunziato quindi il mancato accertamento di una componente della fattispecie costitutiva del diritto azionato, non vi è preclusione all'applicazione dello ius superveniens rappresentato dalla pronuncia della Corte costituzionale.
Poiché nel caso in esame non risulta accertata nella sentenza impugnata la data di rilascio della certificazione d'urgenza, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione e, annullata la sentenza impugnata, la causa deve essere rinviata per nuovo esame ad altro giudice, designato in dispositivo, il quale si atterrà al principio secondo il quale l'ammissione dei lavoratori agricoli alle prestazioni economiche di malattia, sulla base del certificato d'urgenza di cui all'art. 4, comma 4 , del decreto luogotenenziale n. 212/1946, decorre dalla data della domanda del certificato stesso.
Al giudice di rinvio è opportuno commettere anche il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Sulmona.
Così deciso il 27 maggio 1998.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA, IL 6 FEBBRAIO 1999.