Sentenza 16 dicembre 2020
Massime • 1
In tema di misure di sicurezza provvisorie non detentive, è richiesto, oltre all'accertamento dell'attualità della pericolosità, la rivalutazione semestrale mediante perizia, atteso che l'art.313, comma 2, cod. proc. pen. non fissa un limite predeterminato di durata, sicchè la verifica periodica è l'unica garanzia avverso la protrazione senza limiti di tempo di misure limitative della libertà personale. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale del riesame, che aveva sostituito la misura di sicurezza, applicata in via provvisoria, del ricovero in una casa di cura e custodia con quella della libertà vigilata, sulla base di un giudizio formulato a distanza di anni dalla commissione del fatto e dalla disposta consulenza psichiatrica).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/2020, n. 12608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12608 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2020 |
Testo completo
12608-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez.,ez. 2474 Anna Petruzzellis Presidente C.C. 16/12/2020 Emilia Anna Giordano R.G.N. 29472/2020 Ersilia Calvanese Martino Rosati Pietro Silvestri Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AN RA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 25/06/2020 L udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale della libertà di Reggio Calabria, in accoglimento parziale della richiesta di riesame, ha sostituito la misura di sicurezza applicata in via provvisoria- del ricovero in una casa di cura e custodia con quella della libertà vigilata nei confronti di AN RA, ritenuto gravemente indiziato del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorrente sarebbe stato totalmente incapace di intendere e volere al momento della commissione del fatto il 3.4.2017 - e soggetto attualmente ancora socialmente - pericoloso: l'ordinanza genetica è stata emessa il 12.2.2018 ed eseguita il 30.5.2020. Il Tribunale ha ritenuto persistente la pericolosità sociale in ragione dei precedenti penali del ricorrente e delle valutazioni compiute dal Magistrato di Sorveglianza che, 1 to con provvedimento del 14.3.2019, aveva prorogato la misura di sicurezza della libertà vigilata, pur dando atto del percorso riabilitativo intrapreso dall'indagato.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di AN deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto attuale la pericolosità sociale del ricorrente sulla base di un giudizio formulato a distanza di molto tempo dalla commissione del fatto, limitandosi a valorizzare il tipo di reati commessi in passato dall'indagato, nonché una consulenza redatta due anni prima ed un provvedimento- quello del magistrato di sorveglianza- che aveva una efficacia annuale e che non sarebbe stato rinnovato. L'assunto difensivo è che il Tribunale non potesse "ancorare" la sua decisione sulla pericolosità sociale senza una valutazione concreta ed attuale della situazione psichica pregressa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato.
2. In punto di fatto emerge che: a) il reato per cui si procede fu commesso 3.4.2017; b) la misura di sicurezza fu disposta in via provvisoria il 12.2.2018; c) la г misura in questione fu eseguita il 30.5.2020; d) la capacità di intendere e di volere al momento della commissione del fatto era assente;
e) l'accertamento della pericolosità sociale risulta essere stato compiuto con una consulenza dal Pubblico Ministero il 2.3.2018. Dunque una misura di sicurezza disposta a distanza di quasi un anno dal momento della commissione del fatto ed eseguita dopo più di tre anni. Il presupposto per l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza è, in ossequio a quanto disposto dall'art. 202 cod. pen., la pericolosità sociale della persona cui viene attribuita la commissione di un fatto-reato e la prognosi che, all'esito del processo, possa essere applicata in via definitiva una delle misure menzionate dall'art. 206 cod. pen. La Corte costituzionale con la sentenza n. 228 del 1999 ha precisato che il giudice, nel valutare la fondatezza della richiesta di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza da parte del pubblico ministero, non è vincolato né ai risultati delle perizie, né alla stessa richiesta della pubblica accusa, che, pur essendo necessaria, secondo la regola della domanda cautelare, di per sé non esime il giudice dal fare esercizio del proprio potere-dovere valutativo e decisorio, da esercitarsi secondo quanto stabilito dall'art. 313. L'art. 4 del D.L. 22 dicembre 2011, n.211, convertito dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dall'art. 1 comma 1 lett. b) del d.l. 31 marzo 2014, n. 52 2 من convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81 prevede, in via preferenziale, l'applicazione, anche in via provvisoria, nei confronti degli infermi di mente delle misure di sicurezza non detentive, come la libertà vigilata, («Il giudice dispone nei confronti dell'infermo di mente e del seminfermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e custodia, salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate e a fare fronte alla sua pericolosità sociale, il cui accertamento è effettuato sulla base delle qualità soggettive della persona e senza tenere conto delle condizioni di cui all'articolo 133, secondo comma, numero 4, del codice penale»>). Contrariamente alle misure di sicurezza detentive, provvisorie o definitive, per le quali l'art. 1, comma 1 quater, d.l. 31 marzo 2014, n. 52 (introdotto dalla legge di conversione 30 maggio 2014, n. 81) ha espressamente previsto che non possano durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima», per le misure di sicurezza non detentive applicate in via provvisoria continua ad operare il meccanismo previsto dall'art. 313, comma 2, cod. proc. pen. che non prevede termini massimi di durata ma condiziona, con il richiamo all'art. 72 cod. proc. pen., la loro protrazione nel tempo ad uno specifico adempimento costituito dalla rivalutazione periodica semestrale della pericolosità sociale, da eseguirsi con appositi accertamenti affidati, mediate perizia, ad esperti in ragione del carattere eminentemente psichiatrico della forma di pericolosità legata all'infermità mentale. In tale contesto si è correttamente notato come gli accertamenti sulla pericolosità sociale dell'imputato previsti dall'art. 313, comma 2, cod. proc. pen. costituiscano l'unico strumento diretto ad evitare la protrazione senza limiti di tempo dell'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza non detentive ma comunque idonee a determinare limitazioni non indifferenti del bene di rango costituzionale della libertà personale (cfr. Sez. 1, n. 8287 del 31/01/2019, De Marco, Rv. 275666; Sez. 5, n. 11060 del 2005, Sez. 6, n. 28908 del 2009 e Sez. 5, n. 16869 del 2011). L'omissione dell'accertamento peritale assume una rilevante valenza quando, come nel caso di specie, la misura sia disposta e applicata ad una così anomala distanza temporale rispetto al fatto di reato per cui si procede ed il giudice non sia obiettivamente in grado di verificare l'attuale sussistenza di tutte le condizioni di applicabilità della misura a cominciare dalla persistenza della pericolosità sociale.
3. Nel caso di specie, il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati. Nell'ambito di una ordinanza con una motivazione gravemente viziata, il Tribunale, da una parte, ha omesso di spiegare, rispetto ad una misura di sicurezza disposta ed 3 eseguita a distanza di anni dalla commissione del fatto, quale sia l'attuale situazione dell'indagato e se questi sia ancora socialmente pericoloso, e dall'altra, ha valorizzato pigramente elementi di fatto inconferenti, quali i precedenti penali del ricorrente ovvero un provvedimento del Magistrato di Sorveglianza anch'esso risalente a più di un anno prima. Una motivazione carsica da cui consegue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo giudizio.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell'art. 309, co.7, c.p.p. Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020. Il Consigliere estensore Il Presidente Pietro Silvestri Anna Petruzzellis Сиви Depositato in Cancelleria DIRVILORE M E P Dettssa Ropa Affil Musumect2021 CANCELLIERE 4