Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 23/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3237/2023 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi, promossa
DA
, con l'avv. CUCCUREDDU NINO e con Parte_1
l'avv. FRANCESCHI PIERO
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, con l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO DI CAGLIARI,
RESISTENTE
Causa in punto di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, decisa con emissione del dispositivo sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: rigettata ogni contraria istanza, dichiarare nulli o illegittimi e comunque annullare gli atti impugnati essendo infondati gli addebiti mossi, con ogni conseguente pronuncia anche in relazione alle spese, competenze ed accessori del giudizio, nonché alla restituzione del contributo unificato.
nel merito respinga l'opposizione, in quanto infondata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18 dicembre 2023 Parte_1
proponeva opposizione avverso l'ordinanza prot. n. 2023/0000886/CRP, con la quale la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici gli aveva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria della somma di € 12.000,00. A tal fine esponeva che l'illecito contestato era consistito nell'asserita violazione da parte dell'associazione di cui Controparte_2
aveva ricoperto il ruolo di legale rappresentante, dell'art. 9 comma 4 della Legge n.
96/2012 e dell'art. 1 comma 16 della Legge n. 3/2019 che nel rispetto dei doveri di trasparenza di bilancio fanno obbligo ai partiti e ai movimenti politici di trasmettere i rendiconti e i relativi allegati previsti dall'art. 8 della Legge n. 2/1997 entro il 15 giugno di ogni anno. In via preliminare eccepiva la decadenza della Commissione dal potere di sanzionare il ai sensi del combinato disposto dei commi 6 e 7 dell'art. 9 CP_3
della Legge n. 96/2012 ai sensi dei quali i casi di inottemperanza dei partiti politici o dei movimenti devono essere contestati entro e non oltre il 15 luglio di ogni anno, rilevando come la contestazione di cui al prot. 2020/0001332/CRP recasse invece la data del 19.10.2020. Lamentava, inoltre, l'impossibilità sopravvenuta di adempiere agli obblighi previsti dalla richiamata norma in conseguenza della nota emergenza pandemica da Covid-19 che non aveva permesso di convocare l'assemblea per l'approvazione del rendiconto e dei bilanci e di ottenere il visto di regolarità del revisore. Precisava a tal proposito che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte nell'ordinanza-ingiunzione, il comma 8 bis dell'art. 106 del D.L. n.
18/2020, abilitante anche le associazioni e fondazioni a riunirsi in assemblea da remoto e mediante video-conferenza, era stato introdotto soltanto con il D.L. n. 44/2021, in vigore dal 1.4.2021. Evidenziava, infine, che non era un partito Controparte_2
politico, bensì una mera associazione di cittadini (peraltro sciolta in data 1.6.2021), priva della struttura organizzativa necessaria a far fronte alle incombenze amministrative e contabili richieste dalla legge ai partiti.
Si costituiva la Commissione di garanzia che eccepiva in via pregiudiziale di rito l'incompetenza territoriale del Giudice adito in favore del Tribunale di Roma dal momento che l'illecito contestato si era consumato presso la sede legale della dove avrebbe dovuto avvenire il deposito degli atti prescritti Controparte_4
dall'art. 9, comma 4, senza che rilevasse a tal fine la sede legale del partito o del movimento politico. Sosteneva, poi, di non essere incorsa in alcuna decadenza, essendo riferito il termine di cui all'art. 9 comma 6 della L. n. 96/2012 ad attività diversa da quella di contestazione dell'illecito amministrativo e trovando applicazione, piuttosto, il termine generale di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della L. n.
689/1981. Riteneva perentorio, invece, il termine del 15 giugno di cui al comma 4 dell'art. 9 della L. n. 96/2012, precisando che la tardiva presentazione degli atti richiesti dalla norma non poteva produrre come effetto l'archiviazione del procedimento, ma, al più, avrebbe evitato l'ulteriore conseguenza della cancellazione dal registro dei partiti politici ex art. 8 del D. Lgs. n. 149/2013. Affermava la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito, dovendosi escludere che il ricorrente avesse fatto il possibile per conformarsi alla legge, non rilevando le giustificazioni addotte al riguardo.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, approdava alla decisione con l'emissione del dispositivo, previo deposito di note sostitutive della discussione orale ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente affrontarsi la questione relativa alla competenza per territorio che in caso di opposizione ad ordinanza-ingiunzione va risolta avuto riguardo al luogo in cui è stata commessa la violazione. Nel caso di specie il comma 4 dell'art. 9 della
Legge n. 96/2012 richiede che entro il 15 giugno di ogni anno i legali rappresentanti dei partiti o dei movimenti politici trasmettano alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati. Nell'intrepretare la norma (specie se dalla sua violazione deriva una sanzione) deve privilegiarsi la sua formulazione letterale, sicché l'azione prescritta, ossia la trasmissione degli atti dovuti, va intesa come una condotta attiva riassumibile nell'attività di invio che si svolge appunto nel luogo in cui il rappresentante legale compie materialmente l'azione di trasmissione. L'illecito contestato, di chiaro carattere omissivo, si consuma quando il soggetto omette la condotta dovuta, ossia manca di trasmettere e, dunque, di inviare gli atti alla Commissione. Non può accogliersi, invece,
l'interpretazione fornita dalla ricorrente che intende la trasmissione di cui alla norma come sinonimo di deposito che richiama certamente l'attività di ricezione dell'atto che si svolge presso il luogo in cui ha sede la Commissione, ma ha appunto un significato ben diverso da quello letterale del verbo trasmettere. Posto, dunque, che la violazione contestata al consiste nell'omesso invio dei documenti prescritti, l'illecito Parte_1
non può che essersi consumato nel luogo in cui ha sede l'associazione (da cui, appunto, la documentazione avrebbe dovuto essere trasmessa nel termine) con conseguente corretta incardinazione del giudizio nanti il Tribunale di Sassari.
Non possono essere condivise le argomentazioni dedotte dal ricorrente riguardanti la natura del Movimento Civica che, non essendo un partito politico ma una CP_2
mera associazione di cittadini, non avrebbe disposto di una struttura organizzativa adeguata a far fronte agli oneri amministrativi e contabili richiesti dalla legge ai partiti.
Tanto, infatti, contraddice la stessa condotta del ricorrente che ha riconosciuto di essere soggetto a quel regime di controllo nel momento in cui ha affermato di aver sempre adempiuto agli oneri di cui trattasi e di avervi provveduto sì tardivamente, ma non appena tanto è stato reso possibile durante la pandemia dall'entrata in vigore del D.L.
n. 44/2021, in forza del quale è stato possibile convocare l'assemblea dell'associazione
Movimento Sardegna Civica, ottenerne l'approvazione dei bilanci in data 1.6.2021 ed inviarli entro il 15.6.2021.
Neppure rileva la circostanza che le spese dichiarate siano state di importo pari a zero, atteso che tale aspetto non condiziona l'applicabilità del comma 4 dell'art. 9 L. 96/2012 che dipende piuttosto dalla rappresentatività del partito o movimento.
Il motivo che invece pare davvero dirimente è quello relativo alla decadenza della
Commissione dal potere di contestazione. Al fine di garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, il comma 4 dell'art. 9 L. 96/2012 prescrive che entro il 15 giugno di ogni anno i rappresentanti legali o i tesorieri dei partiti trasmettano alla Commissione il rendiconto ed i relativi allegati. Il comma 6 dello stesso articolo prevede che entro e non oltre il 15 luglio di ogni anno la
Commissione trasmetta ai Presidenti delle Camere gli elenchi dei partiti e dei movimenti politici che risultino ottemperanti ed inottemperanti agli obblighi di cui al comma 4. Il comma 7 prevede, infine, che i casi di inottemperanza siano contestati dalla Commissione ai partiti e movimenti politici entro il termine di cui al comma 6, perciò, entro e non oltre il 15 luglio di ogni anno. La scelta del legislatore di utilizzare questa espressione conduce ad escludere tanto la possibilità di adempiere tanto la possibilità di contestare in un momento successivo;
diversamente la perentorietà della lettera della norma non sarebbe spiegabile, sicché deve ritenersi che lo spirare del termine suddetto determini la consumazione del potere di contestazione dell'illecito e di applicazione della conseguente sanzione. Più precisamente, deve individuarsi in quello in esame un termine di decadenza dal potere di esercitare il diritto di contestazione della violazione che va tenuta ben distinta dall'istituto della prescrizione invocato da parte resistente. E questa lettura della norma così chiara risponde ai principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza 151 del 2021 (a cui si è uniformato anche il Consiglio di Stato: per tutte 10197 del 2022 e 1081 del 2022) che ha affermato che “nel procedimento sanzionatorio, riconducibile nel paradigma dell'agere della pubblica amministrazione, ma con profili di specialità rispetto al procedimento amministrativo generale, rappresentando la potestà sanzionatoria - che vede
l'amministrazione direttamente contrapposta all'amministrato - la reazione autoritativa alla violazione di un precetto con finalità di prevenzione, speciale e generale, e non lo svolgimento, da parte dell'autorità amministrativa, di un servizio pubblico (Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenza 15 luglio 2014, n.
15825), l'esigenza di certezza, nella specifica accezione di prevedibilità temporale, da parte dei consociati, delle conseguenze derivanti dall'esercizio dei pubblici poteri, assume una rilevanza del tutto peculiare, proprio perché tale esercizio si sostanzia nella inflizione al trasgressore di svantaggi non immediatamente correlati alla soddisfazione dell'interesse pubblico pregiudicato dalla infrazione”. Pertanto, mentre nell'ordinario procedimento amministrativo, finalizzato a soddisfare interessi pubblici, il superamento del dies di suo esaurimento non fa venire meno il potere dell'Amministrazione di provvedere perché persiste l'anzidetta finalità, nel caso di procedimento sanzionatorio la previsione di un termine entro cui esercitare il potere di contestare un illecito ed irrogare una sanzione risponde allo stesso principio di legalità che deve informare anche i tempi entro cui quel potere può essere esercitato, perché il termine (in questo caso) per la contestazione dell'illecito garantisce sia l'esigenza di certezza giuridica di chi la deve subire contestazione, sia la stessa esigenza di prevenzione generale e speciale. Il Giudice delle leggi nella medesima pronuncia ha anche chiarito (per rispondere alla laconica difesa della resistente) che “il termine quinquennale di cui all'art. 28 L. 689/1981 non risulta congruo, in quanto l'ampiezza di detto termine, di durata quinquennale e suscettibile di interruzione, lo rende inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato
e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra
l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione”.
Ritenuto, pertanto, che la contestazione sia avvenuta a potere consumato, essendo inutilmente decorso il termine perentorio del 15 luglio 2020 entro cui avrebbe potuto e dovuto essere esercitato, in accoglimento dell'opposizione l'ordinanza ingiunzione che ne ha costituito oggetto deve essere annullata con conseguente condanna della resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite secondo soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento del ricorso proposto annulla l'ordinanza-ingiunzione prot. n.
2023/0000886/CRP;
- condanna la Controparte_5
dei Rendiconti dei Partiti Politici alla rifusione in favore di
[...] [...] delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 4.750,00, oltre Parte_1
rimborso forfetario ed accessori di legge.
Sassari, 23 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Ada Gambardella