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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/10/2025, n. 13467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13467 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE OTTAVA CIVILE
in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. 10374/2018 R.G. il 16.2.2018 e vertente tra
Parte 1 , rappresentata e difesa dagli avv.ti Michela Scafetta e Salvatore Pesce,
giusta mandato in calce all'atto di citazione
ATTRICE
e
CP 1 , rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Smargiassi e Pasquale Lo Cane,
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Pisani, giusta procura in calceControparte_2
alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
nonché
Controparte_3
CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 13.2.2018, la sig.ra Parte 1 premesso di aver acquistato dal sig. CP 1 le unità immobiliari site in MA, alla via Passo del Lupo, n.
Persona 1 del 20.1.2014 (Rep. n. 78698, Racc. n. 26583), di cui70, con atto per notaio veniva dichiarata l'inefficacia con sentenza n. 8812/2017, emessa in data 5.5.2017 dal Tribunale alla restituzione in suodi MA, chiedeva condannarsi i convenuti, sigg.ri CP 1 e CP 2
favore dell'importo di € 250.000,00 pagato per l'acquisto del bene;
chiedeva inoltre condannarsi
Controparte_3 alla restituzione dell'importo di € 50.000,00, dalla stessa incassatola sig.ra in occasione della cessione del contratto preliminare di vendita del 6.11.2023, in ragione dell'annullamento dell'originario contratto preliminare (intercorso tra i sigg.ri CP_1 е CP 3 ),
come dichiarato nella menzionata sentenza n. 8812/2017 del Tribunale di MA;
chiedeva,
infine, condannarsi il sig. CP 1 al rimborso delle spese sostenute (€ 6.000,00) per la stipula del contratto di compravendita ed al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza dei fatti di causa;
si costituiva in giudizio il sig. CP 1 che, nel contestare l'avversa domanda, ne chiedeva l'integrale rigetto;
si costituiva, altresì, in giudizio la sig.ra che, nell'eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla Controparte_2
domanda ex art. 2033 c.c. proposta da parte attrice, chiedeva il rigetto della domanda attorea e formulava, in via subordinata, domanda di garanzia e manleva nei confronti dei sigg.ri CP 1
CP in ordine a quanto oggetto di eventuale condanna in favore dell'attrice nonché, per il e caso di riforma della sentenza n. 8812/2017 nel giudizio di appello, domanda di declaratoria di nullità del contratto di compravendita ai sensi dell'art. 40, comma 2, L. n. 47/1985 e 29, comma
Controparte_3 non si 1 bis, della L. n. 122/2010; nonostante regolare notifica, la sig.ra costituiva in giudizio e, previa notifica della domanda riconvenzionale trasversale proposta nei suoi confronti dalla sig.ra CP 2 all'udienza del 6.12.2019, veniva disposta la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del procedimento d'appello (n. R.G. 5590/2017)
all'epoca pendente dinanzi alla Corte d'Appello di MA avverso la sentenza n. 8812/2017.
Successivamente, riassunto il presente giudizio con ricorso del 23.1.2023 di parte attrice (a richiamando le seguito del quale si costituivano i sigg.ri CP 1 Controparte_2 e '
precedenti richieste e conclusioni, ad eccezione della domanda di declaratoria di nullità del contratto di compravendita ai sensi dell'art. 40, comma 2, L. n. 47/1985 e 29, comma 1 bis, della L. n. 122/2010, rinunciata dalla sig.ra CP 2 a seguito del rigetto del gravame e del passaggio in giudicato della sentenza n. 8812/2017 del Tribunale di MA) e concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie, venivano disattese le istanze istruttorie di parte attrice e precisate le conclusioni all'udienza del 7.3.2025 (svoltasi in modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) allorquando la causa, assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., a seguito dello scambio degli scritti conclusionali tra le parti, è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
La domanda formulata dalla sig.ra Parte 1 nell'ambito del presente giudizio perviene alla decisione nelle conclusioni ritualmente precisate e modificate in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c. (e successivamente ribadite in sede di precisazione delle conclusioni ed ancora negli scritti conclusionali) e si articola in quattro distinti capi, che formeranno oggetto di distinta trattazione;
in particolare, con il primo capo di domanda, parte attrice chiede condannarsi i convenuti, sigg.ri CP 1 e CP 3 , alla restituzione, in suo favore ed in solido tra loro,
dell'importo di € 50.000,00 incassato dalla sig.ra CP 3 in occasione della cessione, stipulata in data 6.11.2013, del contratto preliminare di vendita dalla stessa originariamente sottoscritto in data 11.7.2013 con il promittente alienante, sig. CP 1 in ragione della sopravvenuta '
natura indebita del pagamento in questione, per effetto dell'annullamento dell'originario contratto preliminare di cui alla sentenza n. 8812/2017, emessa dal Tribunale di MA in data
5.5.2017; con il secondo capo di domanda, parte attrice chiede la condanna solidale dei sigg.ri e Controparte 2 alla restituzione in suo favore dell'importo di € 250.000,00, CP 1
versato per l'acquisto dell'unità immobiliare sita in MA, alla via Passo del Lupo, n. 70 con atto a rogito del notaio del 20.1.2014, Rep. n. 78698, Racc. n. 26583, dichiarato Persona 1
inefficace con sentenza n. 8812/2017 del Tribunale di MA, ormai passata in giudicato, in sopravvenuta natura indebita del pagamento predetto;
con il terzo capo di ragione della al rimborso in suo 'domanda, parte attrice chiede condannarsi il convenuto, sig. CP 1
favore delle spese (€ 6.000,00) sostenute per il pagamento degli oneri notarili in occasione della stipula del contratto di compravendita del 20.1.2014; con il quarto capo di domanda, la sig.ra
Parte 1 chiede la condanna del convenuto, sig. CP 1 al risarcimento dei danni, I patrimoniali e non patrimoniali, derivati dalla declaratoria di inefficacia del contratto di compravendita del 20.1.2014.
La domanda è parzialmente fondata e, come tale, risulta meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Il primo capo di domanda, avente ad oggetto la condanna solidale dei convenuti, sigg.ri CP 3
e CP 1, alla restituzione dell'importo di € 50.000,00 incassato dalla prima in occasione della cessione del contratto preliminare del 6.11.2013, trova fondamento nella sopravvenuta natura indebita della detta attribuzione patrimoniale per effetto delle statuizioni di cui alla sentenza n.
8812/2017 del Tribunale di MA che, dichiarando l'annullamento dell'originario contratto preliminare di compravendita del 11.7.2013 stipulato tra i sigg.ri CP 1 e CP (peraltro già
consensualmente risolto in sede di atto pubblico del 20.1.2014) ai sensi dell'art. 184 c.c. (in quanto atto eccedente l'ordinaria amministrazione e stipulato senza il consenso della sig.ra coniuge del sig. CP 1 in regime di comunione legale dei beni), travolgeva anche CP_2
la validità del successivo atto del 6.11.2013, avente ad oggetto la cessione del detto contratto in favore della odierna attrice;
detto capo di domanda, formulato ai sensi dell'art. 2033 c.c.,
risulta parzialmente fondato e meritevole di accoglimento in riferimento alla sola richiesta di condanna della sig.ra CP (effettiva accipiens del relativo pagamento) alla restituzione del detto importo.
Risultano documentalmente comprovate (oltre che incontestate tra le parti) le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda: è in atti la cessione del 6.11.2013 del contratto preliminare originariamente stipulato tra i sigg.ri CP 1 e CP 3 in data 11.7.2013; è in atti l'assegno bancario non trasferibile tratto dalla odierna attrice su Banca Intesa Sanpaolo, n.
8253083811-11 per il pagamento dell'importo di € 50.000,00 in favore della sig.ra CP 3 .
E' noto che l'ipotesi di indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. ricorre nel caso in cui manchi una originaria causa contrattuale giustificativa del pagamento o quando la causa,
originariamente esistente, sia successivamente venuta meno, dal momento che, secondo i principi espressi sul punto dalla S.C. "...l'indebito oggettivo si verifica o perché manca la causa originaria giustificativa del pagamento ("conditio indebiti sine causa") o perché la causa originaria del rapporto originariamente esistente è poi venuta meno in virtù di eventi successivi che hanno posto nel nulla o reso inefficace il rapporto medesimo ("conditio ob causam finitam")..." (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, n 14084 del 1.7.2005).
Nella fattispecie in esame, la dazione dell'importo di € 50.000,00 in favore della sig.ra CP 3
(cedente del detto contratto preliminare in favore della odierna attrice), pur a fronte della risoluzione consensuale del contratto preliminare del 11.7.2013 negoziata nell'atto pubblico di compravendita del 20.1.2014, restava comunque sorretta da una sua valida giustificazione causale, ravvisabile nella decurtazione del complessivo prezzo d'acquisto dovuto dalla odierna attrice in favore della parte alienante, sig. CP 1 in occasione della stipula dell'atto '
pubblico del 20.1.2014 (€ 290.000,00 a fronte di € 340.000,00); detta causa giustificativa dello spostamento patrimoniale in favore della sig.ra CP 3 è, invece, definitivamente venuta meno per effetto della declaratoria di annullamento, ai sensi dell'art. 184 c.c., dell'originario contratto preliminare del 11.7.2013, di cui alla sentenza n. 8812/2017 del Tribunale di MA (che ne comprende e travolge la successiva cessione a terzi del 6.11.2013), sicché, all'attualità, non si ravvisa più alcun titolo giustificativo della perdurante detenzione, da parte della sig.ra CP
della somma di € 50.000,00 incassata per la cessione di un contratto preliminare poi definitivamente annullato da sentenza ormai passata in giudicato.
Dev'essere, pertanto, in parziale accoglimento del primo capo di domanda attorea, essere pronunciata condanna della convenuta, sig.ra CP alla restituzione, in favore di parte '
attrice ed ai sensi dell'art. 2033 c.c., dell'importo di € 50.000,00, oltre agli interessi legali a far data dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo (non ravvisandosi, e non essendo stata comunque dimostrata, alcuna ipotesi di malafede dell'accipiens in occasione della stipula della cessione del contratto preliminare del 6.11.2013).
CP 1Non sussiste, invece, alcuna responsabilità solidale del sig. per la restituzione, in favore dell'attrice, dell'importo di € 50.000,00 percepito da altro soggetto (ossia dalla sig.ra
CP 3 ); com'è noto "...la ripetizione dell'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 cod. civ.,
costituisce, infatti, un'azione restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, che riflette l'obbligazione che insorge tra il solvens ed il destinatario del pagamento privo di causa adquirendi..." (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, n. 13829 del 23.7.2004), con la conseguenza che l'unico legittimato passivo non possa che essere l'effettivo accipiens del pagamento "...dal momento che l'azione restitutoria ex art. 2033 c.c., avendo carattere personale, può essere esperita solo nei rapporti fra il solvens e il destinatario del pagamento che abbia incassato, personalmente o per mezzo di terzi, la somma non dovuta..." (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ord. n. 27421 del 26.9.2023).
Né rileva la circostanza che l'importo di € 50.000,00 (effettivamente incassato dalla sig.ra
CP 3 ) sia stato portato in detrazione dell'ammontare complessivo del prezzo d'acquisto dovuto dall'attrice in favore del sig. CP_1, non avendo lo stesso, materialmente, appreso ed incassato detta somma da parte della sig.ra Parte 1 e del resto, bene avrebbe potuto la sig.ra
CP 3 qualora si fosse costituita nell'ambito del presente giudizio, chiederne la restituzione,
per gli stessi titoli, al sig. CP 1, promittente alienante nell'ambito del contratto preliminare del
11.7.2013, di cui è stato dichiarato l'annullamento con sentenza n. 8812/2017 del Tribunale di
MA.
La declaratoria di inefficacia del contratto di compravendita del 20.1.2014 (con cui l'odierna attrice acquistava dal sig. CP 1 la proprietà delle unità immobiliari site in MA, alla via Passo
del Lupo, n. 70), ormai coperta dal giudicato formatosi sulla sentenza n. 8812/2017 del Tribunale
di MA, priva di qualsivoglia efficacia causale il pagamento del prezzo d'acquisto dell'immobile predetto, effettuato dalla sig.ra Parte 1 per il complessivo ammontare di € 250.000,00 (di cui
€ 226.807,32 con assegno circolare non trasferibile n. 340032326-07 del 20.1.2014 tratto su banca Intesa Sanpaolo e con assegno circolare non trasferibile n. 330388076-08 del 20.1.2014
tratto su banca Intesa Sanpaolo per l'importo di € 23.187,16) in favore del venditore, sig. CP 1
[...] e fonda la domanda ex art. 2033 c.c. proposta dall'attrice per la sua restituzione, essendo venuta definitivamente meno l'originaria causa giustificativa della detta attribuzione patrimoniale.
Del tutto infondata e non condivisibile appare la prospettazione difensiva svolta dal convenuto,
'secondo cui la mera declaratoria di inefficacia del contratto di compravendita sig. CP 1
del 20.1.2014 per il mancato avveramento della condizione sospensiva cui restava subordinata la sua efficacia (ossia la tempestiva denuntiatio della compravendita al Controparte_4 [...] ed il successivo mancato esercizio, nel termine di sessanta giorni dalla denuncia,
del diritto di prelazione di cui agli artt. 59, 60 e 61 del D.Lgs. n.42/2004) non ne avrebbe compromesso la perdurante validità, non essendo stato dichiarato l'annullamento del contratto nella sentenza del Tribunale di MA, n. 8812 del 2017 ed essendo, peraltro, addebitabile il mancato avveramento della condizione sospensiva anche al comportamento omissivo della stessa attrice, che non si attivava per effettuare la prevista denuncia al Ministero competente.
La situazione giuridica, ormai definitivamente cristallizzatasi per effetto del giudicato di cui alla menzionata sentenza n. 8812/2017 in ordine alle conseguenze giuridiche del contratto di compravendita del 20.1.2014, certifica la definitiva inefficacia, ossia la totale improduttività di effetti negoziali, del contratto in questione;
a prescindere dalla formale declaratoria di annullamento, è evidente che l'inefficacia del contratto conseguita al mancato avveramento della condizione sospensiva allo stesso apposta, priva il contratto in parola della possibilità di produrre gli effetti negoziali che ne sarebbero conseguiti per il caso di avveramento della condizione e ne inibisce qualsivoglia possibilità di operatività nella sfera giuridica degli odierni contendenti.
A fronte, pertanto, di un contratto totalmente improduttivo di effetti (ossia del trasferimento della proprietà dell'immobile nella sfera giuridica della odierna attrice), la cui inefficacia è stata definitivamente e giudizialmente accertata e dichiarata con sentenza ormai passata in giudicato,
risulta venuta meno ogni possibile giustificazione causale della perdurante detenzione, da parte del sig. CP 1, del prezzo d'acquisto corrisposto dalla sig.ra Parte_1 per l'importo di €
250.000,00, alla cui restituzione, pertanto, dev'essere pronunciata condanna del predetto oltre agli accessori di legge.
Né potrebbe in alcun modo rilevare la questione, prospettata dal convenuto, della inerzia della stessa acquirente, sig.ra Parte_1 in ordine alla denuncia della compravendita al Ministero
competente ai fini dell'avveramento della condizione sospensiva, dal momento che il giudicato formatosi per effetto della menzionata sentenza copre definitivamente ogni questione inerente all'accertamento della possibilità di avveramento della condizione cui restava sospensivamente condizionata l'efficacia del contratto ed al comportamento tenuto, a tal fine, dalle parti;
in altre parole, accertata giudizialmente (e non più revocabile in discussione) la definitiva inefficacia del contratto, risultano del tutto irrilevanti le ragioni per la quali la condizione sospensiva non si è
avverata, mentre resta definitivamente cristallizzata la totale inoperatività giuridica del contratto di compravendita del 20.1.2014 che, se non è stato idoneo (in quanto inefficace ed improduttivo di effetti) a produrre l'effetto traslativo della proprietà dell'immobile nella sfera giuridica dell'acquirente, neppure può essere idoneo a giustificare l'indebito e perdurante trattenimento del prezzo da parte del venditore.
Dev'essere, pertanto, pronunciata condanna del sig. CP 1 alla restituzione, in favore di parte attrice, del complessivo importo di € 250.000,00 dallo stesso percepito in esecuzione del contratto di compravendita del 20.1.2014, oltre agli interessi legali a far data da pagamento e fino all'effettivo soddisfo, in ragione della sua conclamata e grave malafede (riveniente dalle false dichiarazioni rese in sede di stipula circa l'esclusiva titolarità dell'immobile e la sua esclusione dalla comunione legale con la sig.ra CP 2 come da lui stesso dichiarata in
sede di udienza presidenziale del 25.3.2013).
Per le medesime ragioni, sopra ampiamente esposte in ordine al difetto di legittimazione passiva del sig. CP 1 rispetto alla domanda di condanna della convenuta CP 3 alla restituzione della
somma di € 50.000,00, dev'essere rigettata la domanda di condanna della sig.ra CP_2
alla restituzione, in favore dell'attrice ed in solido con il sig. CP 1, dell'importo di € 250.000,00
corrisposto per l'acquisto dell'immobile oggetto di causa;
è evidente come il prezzo d'acquisto sia stato pagato in favore del solo sig. CP 1 mentre il ritorno dell'immobile nella comunione legale dei coniugi non ha implicato alcun arricchimento della sig.ra CP 2 che non ha mai
ricevuto il contestato pagamento da parte dell'attrice e che risulta, pertanto, sfornita di legittimazione passiva in ordine alla sua pretesa restitutoria, come formulata al secondo capo di domanda, ai sensi dell'art. 2033 c.c.
1discende la suaDal grave inadempimento contrattuale della parte venditrice, sig. CP_1
correlata responsabilità risarcitoria in riferimento ai danni, patrimoniali e non patrimoniali,
effettivamente subiti dalla odierna attrice per effetto di tale condotta;
occorre precisare sul punto che l'inadempimento contrattuale dell'odierno convenuto si articola nel duplice profilo del mancato assolvimento dell'obbligo di denuncia della compravendita al Controparte_4 [...] a suo carico gravante sia ai sensi dell'art. 59, n. 2, lett. A) del d.lgs n. 42/2004
che ai sensi dell'art. 5 del contratto di compravendita del 20.1.2014 (obbligo non gravante a carico dell'acquirente, non rientrando la fattispecie in esame nella previsione di cui alla lettera b) della medesima disposizione) e della mancata dichiarazione circa lo status del bene oggetto di contratto, come rientrante nella comunione legale con la sig.ra Controparte_2
Se, sotto il primo profilo (mancato adempimento dell'onere di denuncia della compravendita)
può ravvisarsi, nella eziologia del danno patito dalla sig.ra Parte 1 una concorrente
responsabilità della stessa (che bene avrebbe potuto costituire l'importo esborsato per il pagamento del prezzo d'acquisto dell'immobile in deposito fiduciario presso il notaio rogante,
prevedendone lo svincolo soltanto in caso di avveramento della condizione sospensiva cui era subordinata l'efficacia del contratto), alcuna responsabilità dell'acquirente si ravvisa in ordine alla mancata dichiarazione dell'appartenenza del bene alla comunione legale tra i coniugi,
ascrivibile alla responsabilità della sola parte venditrice.
E pertanto, in ogni caso (anche laddove si volesse ascrivere, almeno in parte, la produzione del danno alla stessa responsabilità della danneggiata ai sensi dell'art. 1227 c.c. in riferimento alla sopravvenuta inefficacia del contratto per il mancato avveramento della condizione sospensiva),
il pregiudizio patito dalla odierna attrice si sarebbe comunque ed integralmente prodotto in ragione della mancata dichiarazione, da parte del venditore, della ascrivibilità dell'immobile alla comunione legale tra i coniugi, con la conseguenza che il giudicato formatosi sulla pronuncia giudiziale di cui alla sentenza n. 8812/2017 avrebbe comunque travolto e determinato l'annullamento del contratto di compravendita per cui è causa;
ed infatti, sebbene detta sentenza si sia limitata a dichiarare la sola inefficacia dell'atto di compravendita in ragione del mancato avveramento della condizione sospensiva, è evidente che, per l'ampia operatività del giudicato e la sua idoneità a coprire il dedotto ed il deducibile, la pronuncia di annullamento, ai sensi dell'art. 184 c.c., del contratto preliminare del 11.7.2013 (poi ceduto in favore della sig.ra
Parte 1 con atto del 6.11.2013) non può che travolgere ed includere anche quella di (implicito)
annullamento del successivo contratto di compravendita del 20.1.2014 che di quel contratto preliminare (come ceduto in favore dell'attrice) costituisce l'esecuzione ed il definitivo adempimento. Risulta, pertanto, sussistente la responsabilità risarcitoria del sig. CP 1 in riferimento ai danni,
patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attrice per effetto del suo grave inadempimento contrattuale;
sotto il profilo del danno patrimoniale, risulta sicuramente dovuto il rimborso delle spese sostenute dalla sig.ra Parte 1 per il pagamento del compenso del notaio Per 1 ,
incaricato della stipula del contratto, per il complessivo importo di € 6.000,00, di cui agli assegni,
rispettivamente dell'importo di € 4.000,00 e di € 2.000,00, allegati alla produzione documentale di cui alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice;
risulta poi dovuto il rimborso della somma di € 3.294,00 corrisposta dall'attrice in data 8.5.2018 alla ditta Parte 2 per il trasloco effettuato dall'immobile di via Passo del Lupo, n. 70; non consta, invece, agli atti del presente giudizio, alcuna prova circa la reale esecuzione e l'effettivo pagamento dei lavori di cui al preventivo (del quale non si conosce nemmeno la provenienza) allegato sub 17 alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice.
All'importo di € 9.294,00 spettante all'attrice a ristoro del danno patrimoniale, come comprovato in atti, subito per effetto del grave inadempimento contrattuale del suo dante causa, dev'essere
sommato il danno non patrimoniale sicuramente patito dalla sig.ra Parte 1 in conseguenza dei fatti di causa;
detto profilo di danno, da intendersi quale danno esistenziale, ravvisabile nel grave turbamento, nel radicale cambiamento di vita e nello sconvolgimento dell'esistenza della danneggiata, pur non potendo essere specificamente comprovato nei suoi aspetti pratici e concreti, è desumibile, anche in via presuntiva, dalla ricostruzione dei fatti di causa e dalla disamina della situazione in cui la sig.ra Parte 1 è venuta a trovarsi a seguito e per effetto dello svolgimento dei fatti di causa: risulta, infatti, agevole ricostruire la cronologia degli eventi e rilevare che, a seguito della stipula dell'atto di cessione del contatto preliminare del 6.11.2013,
la sig.ra Parte 1 al fine di procurarsi la provvista necessaria all'acquisto dell'immobile di via di
Passo del Lupo, n. 70, ebbe ad alienare l'immobile di sua proprietà (sito in MA, alla via Fontana
Liri, n. 27) con atto del 14.1.2014 e, successivamente, ad acquistare l'immobile oggetto del presente giudizio, ad effettuarvi il trasloco per poi, a seguito della pronuncia di cui alla sentenza n. 8812/2017, veder dichiarata l'inefficacia del contratto di acquisto del bene e provvedere al rilascio dello stesso in favore dei coniugi Controparte_5 Sebbene sia stato ripetutamente espresso il principio secondo cui "...anche in caso di lesione di valori della persona il danno non può considerarsi in re ipsa, risultando altrimenti snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (v. Corte di cassazione, Sez. Un., 11/11/2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975), ma va provato dal danneggiato secondo la regola generale ex art. 2697 c.c..." (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ord. n. 2056
del 29.1.2018), è pur vero che il danno esistenziale patito dalla sig.ra Parte 1 risulta
ampiamente dimostrato, anche in via presuntiva, agli atti del presente giudizio;
ricorrono, infatti,
tutti i presupposti necessari alla risarcibilità di un “...danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona... risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile,
ovvero non consista in meri disagi o fastidi e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno "in re ipsa"..." (Cass. Civ. Sez. 6,
Ord. n. 92206 del 12.11.2019).
Risulta ampiamente dimostrato, agli atti del presente giudizio, il danno patito dalla odierna attrice che, per effetto della condotta della controparte, è venuta a trovarsi estromessa dall'immobile acquistato come casa di abitazione propria e per il proprio nucleo familiare nonché,
al contempo, privata del denaro esborsato per il relativo acquisto;
è intuibile il grave turbamento patito dal soggetto in conseguenza della privazione della propria casa familiare, la lesione del suo interesse all'abitazione ed i profili di "...sofferenza di natura interiore e non relazionale,
meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico-relazionali della vita individuale"..." (cfr. Cass.
Civ., n. 12943 del 13.5.2024).
Per quanto attiene alla natura ed alla liquidabilità del danno morale, scisso dal danno biologico,
si richiamano i principi espressi dalla S.C. che hanno ripetutamente ribadito la piena
"...autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma 'danno morale'
allude a una realtà che (diversamente dal danno biologico) rimane in sé insuscettibile di alcun accertamento medico-legale, e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (v. Sez. 3, Sentenza n. 25164 del 10/11/2020)..."
(cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ord. n. 15733 del 17.5.2022); ed ancora "...la liquidazione del danno morale, pur conservando piena autonomia e successività rispetto al danno biologico, non è del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinarne l'insorgenza ed è, quindi,
ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari attraverso la sua identificazione in una percentuale del danno biologico complessivamente determinato;
la dimensione eminentemente soggettiva e interiore del danno morale comporta che la sua esistenza non corrisponde sempre a una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e,
quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato, con la conseguente necessità di una più articolata considerazione degli oneri di allegazione imposti alla parte, ai quali si accompagna la doverosa utilizzazione, da parte del giudice, della categoria delle massime di esperienza, le quali possono, da sole, fondarne il convincimento..." (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ord.
n. 20661 del 24.7.2024).
Pare, pertanto, equo sulla base dei principi sopra richiamati e tenuto conto della gravità del danno esistenziale patito dalla sig.ra Parte 1 in ragione dei fatti di causa (danno non rapportabile a quello biologico), commisurarne il risarcimento al complessivo importo di €
50.000,00 al cui pagamento, in accoglimento del quarto e quinto capo di domanda, unitamente al ristoro del danno patrimoniale per l'importo di € 9.294,00, dev'essere pronunciata condanna del convenuto, sig. oltre agli accessori di legge.CP 1
Nel rigetto della domanda proposta dall'attrice nei confronti della convenuta, sig.ra CP 2
resta assorbita la disamina della subordinata domanda di garanzia e manleva da quest'ultima proposta, in via trasversale, nei confronti degli altri due convenuti.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, sono poste a carico delle parti in ragione delle rispettive soccombenze.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1
con atto di citazione notificato in data 13.2.2018 nei confronti di CP 1 e Controparte 2 ogni altra istanza ed eccezione Controparte_3
disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda condanna la convenuta, sig.ra [...]
CP al pagamento, in favore di parte attrice, del complessivo importo di € 50.000,00
per i titoli di cui in atto di citazione, oltre agli interessi legali a far data dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo;
---
condanna il convenuto, sig. CP 1 al pagamento, in favore di parte attrice, del complessivo importo di € 250.000,00 per i titoli di cui in atto di citazione, oltre agli interessi legali a far data dal pagamento (20.1.2014) e fino all'effettivo soddisfo;
-
condanna il convenuto, sig. CP 1 'al pagamento, in favore di parte attrice, del complessivo importo di € 59.294,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre agli accessori di legge;
---
- rigetta per il resto la domanda;
---
- condanna l'attrice al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 7.052,00
in favore della convenuta, sig.ra Controparte_2 oltre spese generali, IVA e CPA,
come per legge;
---
- condanna il convenuto, sig. CP 1 al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 14.103,00 in favore di parte attrice, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- condanna la convenuta, sig.ra Controparte_3 , al pagamento delle spese di giudizio,
che liquida in complessivi € 7.616,00 in favore di parte attrice, oltre spese generali, IVA e CPA,
come per legge.---
MA, 28.9.2025
Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE OTTAVA CIVILE
in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. 10374/2018 R.G. il 16.2.2018 e vertente tra
Parte 1 , rappresentata e difesa dagli avv.ti Michela Scafetta e Salvatore Pesce,
giusta mandato in calce all'atto di citazione
ATTRICE
e
CP 1 , rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Smargiassi e Pasquale Lo Cane,
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Pisani, giusta procura in calceControparte_2
alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
nonché
Controparte_3
CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 13.2.2018, la sig.ra Parte 1 premesso di aver acquistato dal sig. CP 1 le unità immobiliari site in MA, alla via Passo del Lupo, n.
Persona 1 del 20.1.2014 (Rep. n. 78698, Racc. n. 26583), di cui70, con atto per notaio veniva dichiarata l'inefficacia con sentenza n. 8812/2017, emessa in data 5.5.2017 dal Tribunale alla restituzione in suodi MA, chiedeva condannarsi i convenuti, sigg.ri CP 1 e CP 2
favore dell'importo di € 250.000,00 pagato per l'acquisto del bene;
chiedeva inoltre condannarsi
Controparte_3 alla restituzione dell'importo di € 50.000,00, dalla stessa incassatola sig.ra in occasione della cessione del contratto preliminare di vendita del 6.11.2023, in ragione dell'annullamento dell'originario contratto preliminare (intercorso tra i sigg.ri CP_1 е CP 3 ),
come dichiarato nella menzionata sentenza n. 8812/2017 del Tribunale di MA;
chiedeva,
infine, condannarsi il sig. CP 1 al rimborso delle spese sostenute (€ 6.000,00) per la stipula del contratto di compravendita ed al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza dei fatti di causa;
si costituiva in giudizio il sig. CP 1 che, nel contestare l'avversa domanda, ne chiedeva l'integrale rigetto;
si costituiva, altresì, in giudizio la sig.ra che, nell'eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla Controparte_2
domanda ex art. 2033 c.c. proposta da parte attrice, chiedeva il rigetto della domanda attorea e formulava, in via subordinata, domanda di garanzia e manleva nei confronti dei sigg.ri CP 1
CP in ordine a quanto oggetto di eventuale condanna in favore dell'attrice nonché, per il e caso di riforma della sentenza n. 8812/2017 nel giudizio di appello, domanda di declaratoria di nullità del contratto di compravendita ai sensi dell'art. 40, comma 2, L. n. 47/1985 e 29, comma
Controparte_3 non si 1 bis, della L. n. 122/2010; nonostante regolare notifica, la sig.ra costituiva in giudizio e, previa notifica della domanda riconvenzionale trasversale proposta nei suoi confronti dalla sig.ra CP 2 all'udienza del 6.12.2019, veniva disposta la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del procedimento d'appello (n. R.G. 5590/2017)
all'epoca pendente dinanzi alla Corte d'Appello di MA avverso la sentenza n. 8812/2017.
Successivamente, riassunto il presente giudizio con ricorso del 23.1.2023 di parte attrice (a richiamando le seguito del quale si costituivano i sigg.ri CP 1 Controparte_2 e '
precedenti richieste e conclusioni, ad eccezione della domanda di declaratoria di nullità del contratto di compravendita ai sensi dell'art. 40, comma 2, L. n. 47/1985 e 29, comma 1 bis, della L. n. 122/2010, rinunciata dalla sig.ra CP 2 a seguito del rigetto del gravame e del passaggio in giudicato della sentenza n. 8812/2017 del Tribunale di MA) e concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie, venivano disattese le istanze istruttorie di parte attrice e precisate le conclusioni all'udienza del 7.3.2025 (svoltasi in modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) allorquando la causa, assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., a seguito dello scambio degli scritti conclusionali tra le parti, è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
La domanda formulata dalla sig.ra Parte 1 nell'ambito del presente giudizio perviene alla decisione nelle conclusioni ritualmente precisate e modificate in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c. (e successivamente ribadite in sede di precisazione delle conclusioni ed ancora negli scritti conclusionali) e si articola in quattro distinti capi, che formeranno oggetto di distinta trattazione;
in particolare, con il primo capo di domanda, parte attrice chiede condannarsi i convenuti, sigg.ri CP 1 e CP 3 , alla restituzione, in suo favore ed in solido tra loro,
dell'importo di € 50.000,00 incassato dalla sig.ra CP 3 in occasione della cessione, stipulata in data 6.11.2013, del contratto preliminare di vendita dalla stessa originariamente sottoscritto in data 11.7.2013 con il promittente alienante, sig. CP 1 in ragione della sopravvenuta '
natura indebita del pagamento in questione, per effetto dell'annullamento dell'originario contratto preliminare di cui alla sentenza n. 8812/2017, emessa dal Tribunale di MA in data
5.5.2017; con il secondo capo di domanda, parte attrice chiede la condanna solidale dei sigg.ri e Controparte 2 alla restituzione in suo favore dell'importo di € 250.000,00, CP 1
versato per l'acquisto dell'unità immobiliare sita in MA, alla via Passo del Lupo, n. 70 con atto a rogito del notaio del 20.1.2014, Rep. n. 78698, Racc. n. 26583, dichiarato Persona 1
inefficace con sentenza n. 8812/2017 del Tribunale di MA, ormai passata in giudicato, in sopravvenuta natura indebita del pagamento predetto;
con il terzo capo di ragione della al rimborso in suo 'domanda, parte attrice chiede condannarsi il convenuto, sig. CP 1
favore delle spese (€ 6.000,00) sostenute per il pagamento degli oneri notarili in occasione della stipula del contratto di compravendita del 20.1.2014; con il quarto capo di domanda, la sig.ra
Parte 1 chiede la condanna del convenuto, sig. CP 1 al risarcimento dei danni, I patrimoniali e non patrimoniali, derivati dalla declaratoria di inefficacia del contratto di compravendita del 20.1.2014.
La domanda è parzialmente fondata e, come tale, risulta meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Il primo capo di domanda, avente ad oggetto la condanna solidale dei convenuti, sigg.ri CP 3
e CP 1, alla restituzione dell'importo di € 50.000,00 incassato dalla prima in occasione della cessione del contratto preliminare del 6.11.2013, trova fondamento nella sopravvenuta natura indebita della detta attribuzione patrimoniale per effetto delle statuizioni di cui alla sentenza n.
8812/2017 del Tribunale di MA che, dichiarando l'annullamento dell'originario contratto preliminare di compravendita del 11.7.2013 stipulato tra i sigg.ri CP 1 e CP (peraltro già
consensualmente risolto in sede di atto pubblico del 20.1.2014) ai sensi dell'art. 184 c.c. (in quanto atto eccedente l'ordinaria amministrazione e stipulato senza il consenso della sig.ra coniuge del sig. CP 1 in regime di comunione legale dei beni), travolgeva anche CP_2
la validità del successivo atto del 6.11.2013, avente ad oggetto la cessione del detto contratto in favore della odierna attrice;
detto capo di domanda, formulato ai sensi dell'art. 2033 c.c.,
risulta parzialmente fondato e meritevole di accoglimento in riferimento alla sola richiesta di condanna della sig.ra CP (effettiva accipiens del relativo pagamento) alla restituzione del detto importo.
Risultano documentalmente comprovate (oltre che incontestate tra le parti) le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda: è in atti la cessione del 6.11.2013 del contratto preliminare originariamente stipulato tra i sigg.ri CP 1 e CP 3 in data 11.7.2013; è in atti l'assegno bancario non trasferibile tratto dalla odierna attrice su Banca Intesa Sanpaolo, n.
8253083811-11 per il pagamento dell'importo di € 50.000,00 in favore della sig.ra CP 3 .
E' noto che l'ipotesi di indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. ricorre nel caso in cui manchi una originaria causa contrattuale giustificativa del pagamento o quando la causa,
originariamente esistente, sia successivamente venuta meno, dal momento che, secondo i principi espressi sul punto dalla S.C. "...l'indebito oggettivo si verifica o perché manca la causa originaria giustificativa del pagamento ("conditio indebiti sine causa") o perché la causa originaria del rapporto originariamente esistente è poi venuta meno in virtù di eventi successivi che hanno posto nel nulla o reso inefficace il rapporto medesimo ("conditio ob causam finitam")..." (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, n 14084 del 1.7.2005).
Nella fattispecie in esame, la dazione dell'importo di € 50.000,00 in favore della sig.ra CP 3
(cedente del detto contratto preliminare in favore della odierna attrice), pur a fronte della risoluzione consensuale del contratto preliminare del 11.7.2013 negoziata nell'atto pubblico di compravendita del 20.1.2014, restava comunque sorretta da una sua valida giustificazione causale, ravvisabile nella decurtazione del complessivo prezzo d'acquisto dovuto dalla odierna attrice in favore della parte alienante, sig. CP 1 in occasione della stipula dell'atto '
pubblico del 20.1.2014 (€ 290.000,00 a fronte di € 340.000,00); detta causa giustificativa dello spostamento patrimoniale in favore della sig.ra CP 3 è, invece, definitivamente venuta meno per effetto della declaratoria di annullamento, ai sensi dell'art. 184 c.c., dell'originario contratto preliminare del 11.7.2013, di cui alla sentenza n. 8812/2017 del Tribunale di MA (che ne comprende e travolge la successiva cessione a terzi del 6.11.2013), sicché, all'attualità, non si ravvisa più alcun titolo giustificativo della perdurante detenzione, da parte della sig.ra CP
della somma di € 50.000,00 incassata per la cessione di un contratto preliminare poi definitivamente annullato da sentenza ormai passata in giudicato.
Dev'essere, pertanto, in parziale accoglimento del primo capo di domanda attorea, essere pronunciata condanna della convenuta, sig.ra CP alla restituzione, in favore di parte '
attrice ed ai sensi dell'art. 2033 c.c., dell'importo di € 50.000,00, oltre agli interessi legali a far data dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo (non ravvisandosi, e non essendo stata comunque dimostrata, alcuna ipotesi di malafede dell'accipiens in occasione della stipula della cessione del contratto preliminare del 6.11.2013).
CP 1Non sussiste, invece, alcuna responsabilità solidale del sig. per la restituzione, in favore dell'attrice, dell'importo di € 50.000,00 percepito da altro soggetto (ossia dalla sig.ra
CP 3 ); com'è noto "...la ripetizione dell'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 cod. civ.,
costituisce, infatti, un'azione restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, che riflette l'obbligazione che insorge tra il solvens ed il destinatario del pagamento privo di causa adquirendi..." (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, n. 13829 del 23.7.2004), con la conseguenza che l'unico legittimato passivo non possa che essere l'effettivo accipiens del pagamento "...dal momento che l'azione restitutoria ex art. 2033 c.c., avendo carattere personale, può essere esperita solo nei rapporti fra il solvens e il destinatario del pagamento che abbia incassato, personalmente o per mezzo di terzi, la somma non dovuta..." (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ord. n. 27421 del 26.9.2023).
Né rileva la circostanza che l'importo di € 50.000,00 (effettivamente incassato dalla sig.ra
CP 3 ) sia stato portato in detrazione dell'ammontare complessivo del prezzo d'acquisto dovuto dall'attrice in favore del sig. CP_1, non avendo lo stesso, materialmente, appreso ed incassato detta somma da parte della sig.ra Parte 1 e del resto, bene avrebbe potuto la sig.ra
CP 3 qualora si fosse costituita nell'ambito del presente giudizio, chiederne la restituzione,
per gli stessi titoli, al sig. CP 1, promittente alienante nell'ambito del contratto preliminare del
11.7.2013, di cui è stato dichiarato l'annullamento con sentenza n. 8812/2017 del Tribunale di
MA.
La declaratoria di inefficacia del contratto di compravendita del 20.1.2014 (con cui l'odierna attrice acquistava dal sig. CP 1 la proprietà delle unità immobiliari site in MA, alla via Passo
del Lupo, n. 70), ormai coperta dal giudicato formatosi sulla sentenza n. 8812/2017 del Tribunale
di MA, priva di qualsivoglia efficacia causale il pagamento del prezzo d'acquisto dell'immobile predetto, effettuato dalla sig.ra Parte 1 per il complessivo ammontare di € 250.000,00 (di cui
€ 226.807,32 con assegno circolare non trasferibile n. 340032326-07 del 20.1.2014 tratto su banca Intesa Sanpaolo e con assegno circolare non trasferibile n. 330388076-08 del 20.1.2014
tratto su banca Intesa Sanpaolo per l'importo di € 23.187,16) in favore del venditore, sig. CP 1
[...] e fonda la domanda ex art. 2033 c.c. proposta dall'attrice per la sua restituzione, essendo venuta definitivamente meno l'originaria causa giustificativa della detta attribuzione patrimoniale.
Del tutto infondata e non condivisibile appare la prospettazione difensiva svolta dal convenuto,
'secondo cui la mera declaratoria di inefficacia del contratto di compravendita sig. CP 1
del 20.1.2014 per il mancato avveramento della condizione sospensiva cui restava subordinata la sua efficacia (ossia la tempestiva denuntiatio della compravendita al Controparte_4 [...] ed il successivo mancato esercizio, nel termine di sessanta giorni dalla denuncia,
del diritto di prelazione di cui agli artt. 59, 60 e 61 del D.Lgs. n.42/2004) non ne avrebbe compromesso la perdurante validità, non essendo stato dichiarato l'annullamento del contratto nella sentenza del Tribunale di MA, n. 8812 del 2017 ed essendo, peraltro, addebitabile il mancato avveramento della condizione sospensiva anche al comportamento omissivo della stessa attrice, che non si attivava per effettuare la prevista denuncia al Ministero competente.
La situazione giuridica, ormai definitivamente cristallizzatasi per effetto del giudicato di cui alla menzionata sentenza n. 8812/2017 in ordine alle conseguenze giuridiche del contratto di compravendita del 20.1.2014, certifica la definitiva inefficacia, ossia la totale improduttività di effetti negoziali, del contratto in questione;
a prescindere dalla formale declaratoria di annullamento, è evidente che l'inefficacia del contratto conseguita al mancato avveramento della condizione sospensiva allo stesso apposta, priva il contratto in parola della possibilità di produrre gli effetti negoziali che ne sarebbero conseguiti per il caso di avveramento della condizione e ne inibisce qualsivoglia possibilità di operatività nella sfera giuridica degli odierni contendenti.
A fronte, pertanto, di un contratto totalmente improduttivo di effetti (ossia del trasferimento della proprietà dell'immobile nella sfera giuridica della odierna attrice), la cui inefficacia è stata definitivamente e giudizialmente accertata e dichiarata con sentenza ormai passata in giudicato,
risulta venuta meno ogni possibile giustificazione causale della perdurante detenzione, da parte del sig. CP 1, del prezzo d'acquisto corrisposto dalla sig.ra Parte_1 per l'importo di €
250.000,00, alla cui restituzione, pertanto, dev'essere pronunciata condanna del predetto oltre agli accessori di legge.
Né potrebbe in alcun modo rilevare la questione, prospettata dal convenuto, della inerzia della stessa acquirente, sig.ra Parte_1 in ordine alla denuncia della compravendita al Ministero
competente ai fini dell'avveramento della condizione sospensiva, dal momento che il giudicato formatosi per effetto della menzionata sentenza copre definitivamente ogni questione inerente all'accertamento della possibilità di avveramento della condizione cui restava sospensivamente condizionata l'efficacia del contratto ed al comportamento tenuto, a tal fine, dalle parti;
in altre parole, accertata giudizialmente (e non più revocabile in discussione) la definitiva inefficacia del contratto, risultano del tutto irrilevanti le ragioni per la quali la condizione sospensiva non si è
avverata, mentre resta definitivamente cristallizzata la totale inoperatività giuridica del contratto di compravendita del 20.1.2014 che, se non è stato idoneo (in quanto inefficace ed improduttivo di effetti) a produrre l'effetto traslativo della proprietà dell'immobile nella sfera giuridica dell'acquirente, neppure può essere idoneo a giustificare l'indebito e perdurante trattenimento del prezzo da parte del venditore.
Dev'essere, pertanto, pronunciata condanna del sig. CP 1 alla restituzione, in favore di parte attrice, del complessivo importo di € 250.000,00 dallo stesso percepito in esecuzione del contratto di compravendita del 20.1.2014, oltre agli interessi legali a far data da pagamento e fino all'effettivo soddisfo, in ragione della sua conclamata e grave malafede (riveniente dalle false dichiarazioni rese in sede di stipula circa l'esclusiva titolarità dell'immobile e la sua esclusione dalla comunione legale con la sig.ra CP 2 come da lui stesso dichiarata in
sede di udienza presidenziale del 25.3.2013).
Per le medesime ragioni, sopra ampiamente esposte in ordine al difetto di legittimazione passiva del sig. CP 1 rispetto alla domanda di condanna della convenuta CP 3 alla restituzione della
somma di € 50.000,00, dev'essere rigettata la domanda di condanna della sig.ra CP_2
alla restituzione, in favore dell'attrice ed in solido con il sig. CP 1, dell'importo di € 250.000,00
corrisposto per l'acquisto dell'immobile oggetto di causa;
è evidente come il prezzo d'acquisto sia stato pagato in favore del solo sig. CP 1 mentre il ritorno dell'immobile nella comunione legale dei coniugi non ha implicato alcun arricchimento della sig.ra CP 2 che non ha mai
ricevuto il contestato pagamento da parte dell'attrice e che risulta, pertanto, sfornita di legittimazione passiva in ordine alla sua pretesa restitutoria, come formulata al secondo capo di domanda, ai sensi dell'art. 2033 c.c.
1discende la suaDal grave inadempimento contrattuale della parte venditrice, sig. CP_1
correlata responsabilità risarcitoria in riferimento ai danni, patrimoniali e non patrimoniali,
effettivamente subiti dalla odierna attrice per effetto di tale condotta;
occorre precisare sul punto che l'inadempimento contrattuale dell'odierno convenuto si articola nel duplice profilo del mancato assolvimento dell'obbligo di denuncia della compravendita al Controparte_4 [...] a suo carico gravante sia ai sensi dell'art. 59, n. 2, lett. A) del d.lgs n. 42/2004
che ai sensi dell'art. 5 del contratto di compravendita del 20.1.2014 (obbligo non gravante a carico dell'acquirente, non rientrando la fattispecie in esame nella previsione di cui alla lettera b) della medesima disposizione) e della mancata dichiarazione circa lo status del bene oggetto di contratto, come rientrante nella comunione legale con la sig.ra Controparte_2
Se, sotto il primo profilo (mancato adempimento dell'onere di denuncia della compravendita)
può ravvisarsi, nella eziologia del danno patito dalla sig.ra Parte 1 una concorrente
responsabilità della stessa (che bene avrebbe potuto costituire l'importo esborsato per il pagamento del prezzo d'acquisto dell'immobile in deposito fiduciario presso il notaio rogante,
prevedendone lo svincolo soltanto in caso di avveramento della condizione sospensiva cui era subordinata l'efficacia del contratto), alcuna responsabilità dell'acquirente si ravvisa in ordine alla mancata dichiarazione dell'appartenenza del bene alla comunione legale tra i coniugi,
ascrivibile alla responsabilità della sola parte venditrice.
E pertanto, in ogni caso (anche laddove si volesse ascrivere, almeno in parte, la produzione del danno alla stessa responsabilità della danneggiata ai sensi dell'art. 1227 c.c. in riferimento alla sopravvenuta inefficacia del contratto per il mancato avveramento della condizione sospensiva),
il pregiudizio patito dalla odierna attrice si sarebbe comunque ed integralmente prodotto in ragione della mancata dichiarazione, da parte del venditore, della ascrivibilità dell'immobile alla comunione legale tra i coniugi, con la conseguenza che il giudicato formatosi sulla pronuncia giudiziale di cui alla sentenza n. 8812/2017 avrebbe comunque travolto e determinato l'annullamento del contratto di compravendita per cui è causa;
ed infatti, sebbene detta sentenza si sia limitata a dichiarare la sola inefficacia dell'atto di compravendita in ragione del mancato avveramento della condizione sospensiva, è evidente che, per l'ampia operatività del giudicato e la sua idoneità a coprire il dedotto ed il deducibile, la pronuncia di annullamento, ai sensi dell'art. 184 c.c., del contratto preliminare del 11.7.2013 (poi ceduto in favore della sig.ra
Parte 1 con atto del 6.11.2013) non può che travolgere ed includere anche quella di (implicito)
annullamento del successivo contratto di compravendita del 20.1.2014 che di quel contratto preliminare (come ceduto in favore dell'attrice) costituisce l'esecuzione ed il definitivo adempimento. Risulta, pertanto, sussistente la responsabilità risarcitoria del sig. CP 1 in riferimento ai danni,
patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attrice per effetto del suo grave inadempimento contrattuale;
sotto il profilo del danno patrimoniale, risulta sicuramente dovuto il rimborso delle spese sostenute dalla sig.ra Parte 1 per il pagamento del compenso del notaio Per 1 ,
incaricato della stipula del contratto, per il complessivo importo di € 6.000,00, di cui agli assegni,
rispettivamente dell'importo di € 4.000,00 e di € 2.000,00, allegati alla produzione documentale di cui alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice;
risulta poi dovuto il rimborso della somma di € 3.294,00 corrisposta dall'attrice in data 8.5.2018 alla ditta Parte 2 per il trasloco effettuato dall'immobile di via Passo del Lupo, n. 70; non consta, invece, agli atti del presente giudizio, alcuna prova circa la reale esecuzione e l'effettivo pagamento dei lavori di cui al preventivo (del quale non si conosce nemmeno la provenienza) allegato sub 17 alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice.
All'importo di € 9.294,00 spettante all'attrice a ristoro del danno patrimoniale, come comprovato in atti, subito per effetto del grave inadempimento contrattuale del suo dante causa, dev'essere
sommato il danno non patrimoniale sicuramente patito dalla sig.ra Parte 1 in conseguenza dei fatti di causa;
detto profilo di danno, da intendersi quale danno esistenziale, ravvisabile nel grave turbamento, nel radicale cambiamento di vita e nello sconvolgimento dell'esistenza della danneggiata, pur non potendo essere specificamente comprovato nei suoi aspetti pratici e concreti, è desumibile, anche in via presuntiva, dalla ricostruzione dei fatti di causa e dalla disamina della situazione in cui la sig.ra Parte 1 è venuta a trovarsi a seguito e per effetto dello svolgimento dei fatti di causa: risulta, infatti, agevole ricostruire la cronologia degli eventi e rilevare che, a seguito della stipula dell'atto di cessione del contatto preliminare del 6.11.2013,
la sig.ra Parte 1 al fine di procurarsi la provvista necessaria all'acquisto dell'immobile di via di
Passo del Lupo, n. 70, ebbe ad alienare l'immobile di sua proprietà (sito in MA, alla via Fontana
Liri, n. 27) con atto del 14.1.2014 e, successivamente, ad acquistare l'immobile oggetto del presente giudizio, ad effettuarvi il trasloco per poi, a seguito della pronuncia di cui alla sentenza n. 8812/2017, veder dichiarata l'inefficacia del contratto di acquisto del bene e provvedere al rilascio dello stesso in favore dei coniugi Controparte_5 Sebbene sia stato ripetutamente espresso il principio secondo cui "...anche in caso di lesione di valori della persona il danno non può considerarsi in re ipsa, risultando altrimenti snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (v. Corte di cassazione, Sez. Un., 11/11/2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975), ma va provato dal danneggiato secondo la regola generale ex art. 2697 c.c..." (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ord. n. 2056
del 29.1.2018), è pur vero che il danno esistenziale patito dalla sig.ra Parte 1 risulta
ampiamente dimostrato, anche in via presuntiva, agli atti del presente giudizio;
ricorrono, infatti,
tutti i presupposti necessari alla risarcibilità di un “...danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona... risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile,
ovvero non consista in meri disagi o fastidi e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno "in re ipsa"..." (Cass. Civ. Sez. 6,
Ord. n. 92206 del 12.11.2019).
Risulta ampiamente dimostrato, agli atti del presente giudizio, il danno patito dalla odierna attrice che, per effetto della condotta della controparte, è venuta a trovarsi estromessa dall'immobile acquistato come casa di abitazione propria e per il proprio nucleo familiare nonché,
al contempo, privata del denaro esborsato per il relativo acquisto;
è intuibile il grave turbamento patito dal soggetto in conseguenza della privazione della propria casa familiare, la lesione del suo interesse all'abitazione ed i profili di "...sofferenza di natura interiore e non relazionale,
meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico-relazionali della vita individuale"..." (cfr. Cass.
Civ., n. 12943 del 13.5.2024).
Per quanto attiene alla natura ed alla liquidabilità del danno morale, scisso dal danno biologico,
si richiamano i principi espressi dalla S.C. che hanno ripetutamente ribadito la piena
"...autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma 'danno morale'
allude a una realtà che (diversamente dal danno biologico) rimane in sé insuscettibile di alcun accertamento medico-legale, e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (v. Sez. 3, Sentenza n. 25164 del 10/11/2020)..."
(cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ord. n. 15733 del 17.5.2022); ed ancora "...la liquidazione del danno morale, pur conservando piena autonomia e successività rispetto al danno biologico, non è del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinarne l'insorgenza ed è, quindi,
ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari attraverso la sua identificazione in una percentuale del danno biologico complessivamente determinato;
la dimensione eminentemente soggettiva e interiore del danno morale comporta che la sua esistenza non corrisponde sempre a una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e,
quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato, con la conseguente necessità di una più articolata considerazione degli oneri di allegazione imposti alla parte, ai quali si accompagna la doverosa utilizzazione, da parte del giudice, della categoria delle massime di esperienza, le quali possono, da sole, fondarne il convincimento..." (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ord.
n. 20661 del 24.7.2024).
Pare, pertanto, equo sulla base dei principi sopra richiamati e tenuto conto della gravità del danno esistenziale patito dalla sig.ra Parte 1 in ragione dei fatti di causa (danno non rapportabile a quello biologico), commisurarne il risarcimento al complessivo importo di €
50.000,00 al cui pagamento, in accoglimento del quarto e quinto capo di domanda, unitamente al ristoro del danno patrimoniale per l'importo di € 9.294,00, dev'essere pronunciata condanna del convenuto, sig. oltre agli accessori di legge.CP 1
Nel rigetto della domanda proposta dall'attrice nei confronti della convenuta, sig.ra CP 2
resta assorbita la disamina della subordinata domanda di garanzia e manleva da quest'ultima proposta, in via trasversale, nei confronti degli altri due convenuti.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, sono poste a carico delle parti in ragione delle rispettive soccombenze.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1
con atto di citazione notificato in data 13.2.2018 nei confronti di CP 1 e Controparte 2 ogni altra istanza ed eccezione Controparte_3
disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda condanna la convenuta, sig.ra [...]
CP al pagamento, in favore di parte attrice, del complessivo importo di € 50.000,00
per i titoli di cui in atto di citazione, oltre agli interessi legali a far data dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo;
---
condanna il convenuto, sig. CP 1 al pagamento, in favore di parte attrice, del complessivo importo di € 250.000,00 per i titoli di cui in atto di citazione, oltre agli interessi legali a far data dal pagamento (20.1.2014) e fino all'effettivo soddisfo;
-
condanna il convenuto, sig. CP 1 'al pagamento, in favore di parte attrice, del complessivo importo di € 59.294,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre agli accessori di legge;
---
- rigetta per il resto la domanda;
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- condanna l'attrice al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 7.052,00
in favore della convenuta, sig.ra Controparte_2 oltre spese generali, IVA e CPA,
come per legge;
---
- condanna il convenuto, sig. CP 1 al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 14.103,00 in favore di parte attrice, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- condanna la convenuta, sig.ra Controparte_3 , al pagamento delle spese di giudizio,
che liquida in complessivi € 7.616,00 in favore di parte attrice, oltre spese generali, IVA e CPA,
come per legge.---
MA, 28.9.2025
Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi