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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/11/2025, n. 1576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1576 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Rossana Guzzo Presidente rel. est.
2) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
3) Dott. Alfonso Pinto Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 947/2023 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) e
[...] C.F._2 [...]
, nata a [...] il [...] (C.F.: - tutti quali Parte_3 C.F._3
eredi di , nato a [...] l'[...] ed ivi deceduto il Persona_1
23/11/2017 (C.F.: ), e anche in proprio, C.F._4 Parte_3
rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Agnello;
attori in riassunzione
E 2
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), n.q. di Controparte_1 C.F._5
erede di , nata a [...] il [...] e deceduta a Barcellona Pozzo Persona_2
di Gotto il 12.09.2018, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Alosi;
convenuto in riassunzione
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_2 C.F._6
n.q. di erede di nata a [...] il [...] e deceduta in Barcellona Persona_2
Pozzo di Gotto il 12.09.2018;
, nato a [...] il [...] (C.F.: ); Parte_2 C.F._7
convenuti in riassunzione, contumaci
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Appare opportuno premettere una sintesi dello sviluppo del processo:
- con citazione notificata l'8.9.1983 conveniva in giudizio innanzi al Persona_2
Tribunale di Termini Imerese il fratello e la di lui figlia, Persona_1 [...]
, chiedendo che, previa declaratoria di invalidità, per incapacità di Parte_3
intendere e di volere del disponente, sia del testamento pubblico del 3.4.1979 del padre, , deceduto il 26.3.1982, che delle donazioni da costui Persona_3
fatte ai convenuti, fosse dichiarata aperta la successione legittima del de cuius, con inclusione nell'asse ereditario anche dei beni donati;
in subordine, chiedeva la collazione di tutte le anzidette donazioni e, in via ulteriormente gradata, la reintegrazione della sua quota di eredità; resistevano i convenuti;
interveniva in giudizio il terzo germano, , aderendo alle domande della sorella ma chiedendo Controparte_3
l'annullamento anche di una donazione fatta a costei dal padre;
3
- il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza non definitiva n.ro 300/1992 e con sentenza definitiva n.ro 418/2002, disponeva l'annullamento del testamento e di tutte le anzidette donazioni e procedeva allo scioglimento della comunione tra i tre eredi in forza di successione legittima, formando tre porzioni di beni immobili, comprensive anche dei cespiti già oggetto degli atti dispositivi annullati, da assegnare a ciascuno dei condividenti mediante sorteggio;
condannava inoltre a Persona_1
corrispondere a ciascuno degli altri eredi l'importo di euro 241.967,30, quale quota di rispettiva spettanza (1/3), dei frutti civili da lui percepiti sia sui beni ricevuti in donazione sia su quelli, facenti parte del relictum, che aveva amministrato dopo la morte del padre;
condannava a corrispondere all'attrice e all'interveniente i frutti Parte_3
percepiti sul bene ricevuto in donazione;
compensava integralmente tra le parti le spese di lite;
- e proponevano appello, contestando Persona_1 Parte_3
l'annullamento del testamento e delle donazioni;
resistevano le controparti;
questa Corte, in riforma delle pronunce emesse in primo grado: a) con sentenza non definitiva n.ro
1163/2008 dichiarava la validità dell'atto mortis causa e degli atti di liberalità, decisione che trovava sugello nella pronuncia n.ro 22014/22 della Suprema Corte;
b) con altra decisione non definitiva, la n.ro 338/2015, ricostruiva nuovamente l'asse ereditario, procedendo alle operazioni di collazione/prelevamento e determinando i beni immobili residui da dividere;
c)
con pronuncia definitiva n.ro 1766/2015 stabiliva la divisione dei beni in questione mediante vendita all'incanto, regolava i conguagli in denaro nascenti dalle operazioni di collazione e
“confermava nel resto” la sentenza n.ro 418/2002, ponendo le spese occorse per la divisione a carico della massa e compensando integralmente quelle residue;
rigettava la 4
domanda proposta dagli appellanti di condanna della originaria attrice ai sensi dell'art.96
c.p.c.;
- e adivano la Cassazione istando per la Persona_1 Parte_3
riforma della sentenza n.ro 338/2015; resisteva chiedendo la conferma Persona_2
della sentenza impugnata;
rimaneva intimato;
con ordinanza n.ro Parte_2
14193/22 la Suprema Corte, accogliendo il primo motivo del ricorso e dichiarando inammissibili i restanti, ha cassato “in relazione al motivo accolto” la anzidetta sentenza e,
per l'effetto, anche la n.ro 1766/2015, rinviando a questa Corte, in diversa composizione,
per nuovo giudizio anche in relazione alla regolamentazione delle spese di lite.
Il processo è stato tempestivamente riassunto da , e Parte_1 Parte_2
, tutti quali eredi di , nelle more deceduto, e Parte_3 Persona_1
l'ultima anche in proprio.
Si è costituito , co-erede di . Sono rimasti contumaci Controparte_1 Persona_2
, citato quale altro erede della originaria attrice, e . Controparte_2 Parte_2
La causa, dopo il supplemento di c.t.u. richiesto all' arch. , già nominato come Per_4
ausiliario nel giudizio di appello, è stata assunta in decisione in data 10-11 aprile 2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
*******************
Il rinvio del giudizio disposto dalla Suprema Corte è finalizzato, innanzitutto, a procedere ex novo alle operazioni di collazione/prelevamento sulla scorta dei principi da essa indicati e, quindi, alla divisione dei beni residui tra gli eredi testamentari.
L'ordinanza remittente, dando per assodata la definitività dell'accertamento della validità
del testamento e delle donazioni, ha richiamato alcuni passaggi valutativi della sentenza 5
impugnata ritenuti coperti da giudicato interno in quanto non fatti oggetto di censura, che posso sintetizzarsi nei termini che seguono: 1) la azione di riduzione proposta in origine da doveva considerarsi “abbandonata”; 2) tutte le donazioni fatte dal Persona_2
padre al figlio erano state dispensate dalla collazione, a differenza della Per_1
donazione effettuata a favore di;
3) il testatore aveva inteso attribuire ai tre figli la Per_2
quota di legittima e, in aggiunta, a anche la disponibile. Ha accertato, tuttavia, Per_1
che i giudici di appello della sentenza n.ro 388/2015 avevano calcolato in modo erroneo la quota disponibile, operando in modo non corretto la riunione fittizia prevista dall'art.556
c.c., la quale andava curata in conformità ai seguenti principi: “la riunione fittizia, prevista dall'art. 556 c.c., non è necessariamente legata all'esperimento dell'azione di riduzione,
ma è operazione sempre necessaria, nel concorso con eredi legittimari, ogni qual volta sia
rilevante stabilire quale sia nel caso la disponibile, come nel caso di concorso di legittimari
con uno di essi, al quale il testatore abbia lasciato genericamente la stessa disponibile “; “
ai fini del calcolo della disponibile ex art. 556 c.c. sono sempre assoggettate a riunione
fittizia tutte le donazioni, a chiunque fatte, indipendentemente dalla qualità di congiunto, di
erede o di estraneo del donatario “; “ la dispensa dalla collazione sottrae il donatario dal
conferimento ma non importa l'esclusione del bene donato dalla riunione fittizia ai fini
della determinazione della porzione disponibile“.
Nel rispetto di tali premesse e avvalendosi delle incontroverse valutazioni estimative dei vari cespiti che aveva già compiuto nel grado di appello, il c.t.u. ha quindi determinato in €
525.535,99 il valore complessivo, all'epoca della apertura della successione, degli immobili oggetto della riunione fittizia. 6
Per completezza, va precisato che il riferimento, ribadito nel conclusum dell'atto di citazione in riassunzione, a “spese di manutenzione straordinaria e migliorie”
asseritamente effettuate da su taluni dei beni oggetto della riunione Persona_1
fittizia e che sarebbero da detrarre dal valore complessivo, non ha trovato alcun riscontro nel compendio processuale.
Il c.t.u. ha poi individuato, applicando il disposto dell'art. 537 co.2 c.c., la quota disponibile, dell'importo di € 175.178,66, e la quota di legittima, ammontante ad €
116.785,78. (oggi i suoi eredi) ha, quindi, diritto alla sua quota di Persona_1
legittima e alla quota di disponibile da calcolarsi, però, come parimenti precisato nella ordinanza remittente, al netto del valore, pari ad € 33.205,60, del bene donato all'estraneo
(ossia alla di lui figlia, , non chiamata alla successione) che grava Parte_3
“per definizione” sulla disponibile. La quota spettante al predetto è, quindi, pari a: €
116.785,78 + (€ 175.178,66 - € 33.205,60) = € 258.758,84.
Poiché il valore dei beni che ha ricevuto in donazione – pari Persona_1
complessivamente ad € 195.875,88 - è inferiore alla quota di legittima a lui riservata ed alla quota disponibile al netto della donazione fatta dal de cuius alla nipote, il predetto erede deve ricevere beni per il valore di € 62.882,96 (€ 258.758,84 - € 195.875,88).
Al contrario, (oggi gli eredi) ha ricevuto in donazione dal de cuius beni di Persona_2
valore complessivo, pari ad € 122.592,40, maggiore rispetto alla quota di legittima a lei riservata, ed essendo costei tenuta anche alla collazione, da effettuarsi per “imputazione”,
dovrà versare alla massa l'eccedenza pecuniaria di € 5.806,62 (€ 122.592,40 - €
116.785,78). 7
, che non ha ricevuto dal padre alcun bene in donazione, ha diritto a Parte_2
prelevare beni per un valore equivalente alla quota di legittima a lui riservata.
Muovendo da tali premesse, non contestate dalle parti costituite, il c.t.u. ha, quindi,
proposto di attribuire a i seguenti beni, presenti nel relictum: Parte_2
- magazzino sito nel Comune di Cefalù, via L. Pirandello n. 10, piano seminterrato - fg. 6,
p.lla 444, sub 9 (valore 12.425,96);
- magazzino sito nel Comune di Cefalu' via A. Gramsci n. 61/63, piano terra - fg. 6, p.lla
469, sub 55 (valore 11.090,92)
- appartamento sito nel Comune di Cefalu' (PA), C.da Romito, piano seminterrato- fg. 39,
p.lla 936, sub 2 (valore 30.006,15);
- appezzamento di terreno sito nel Comune di Cefalu' (PA), C.da Romito, fg. 39, p.lla 353
(valore 1.639,86);
- appartamento sito nel Comune di Cefalu' (PA), Via Umberto I n. 26, primo piano - fg.
MU, p.lla 757, sub 11 (valore euro 39.003,09);
- appezzamento di terreno sito nel Comune di Cefalu' (PA), C.da Caldura - fg. 7, p.lle
313, 314, 316, 317 (valore 17.959,79);
- una quota parte, pari ad € 4.660,01, della somma del conguaglio dovuto da Per_2
.
[...]
La composizione di tali beni va condivisa, in quanto “mista” (unità immobiliari, di cui due aventi una certa valenza economica, e terreni) e tale da ridurre al minimo il conguaglio in denaro. 8
I beni che residuano all'esito dei prelevamenti in favore di vanno Parte_2
attribuiti a , colmando così la maggior quota di sua spettanza, e sono i Persona_1
seguenti:
1) magazzino sito nel Comune di Cefalù, via A. Gramsci n. 53/55, piano terra – fg. 6, p.lla
469, sub 41;
2) magazzino sito nel Comune di Cefalù, via A. Gramsci n. 35/37, piano terra, fg. 6, p.lla
469, sub 54;
3) magazzino sito nel Comune di Cefalù, via Luigi Capuana snc che fa parte del fabbricato con accesso da via Pirandello n. 23, piano seminterrato – fg. 6, p.lla 90000, sub
21 ;
4) appartamento sito nel Comune di Cefalù ( PA ), via Gioeni n. 16, primo piano – fg. MU,
p.lla 375, sub 3;
5) quota parte della somma di denaro che dovrà essere versata da , Persona_2
quantificata in €. 1.146,62.
Va precisato che sui conguagli in denaro dovuti da ai due fratelli nelle Persona_2
misure appena indicate non va applicata la rivalutazione monetaria, come chiesto dagli attori in riassunzione, non trattandosi di conguagli “divisionali” ma di conguagli sorti a seguito della collazione per imputazione;
tuttavia, trattandosi di debiti di valuta, su di essi vanno riconosciuti, senza necessità di domanda, gli intessi legali con decorrenza dalla apertura della successione (v. Cass. 9177/18, 127755/23).
Occorre dare atto che ha chiesto che nei confronti di Controparte_1 [...]
(oggi i suoi eredi) venga ribadita la condanna, già presente nella sentenza n.ro Per_1
418/2002 conclusiva del primo grado, a versare agli altri due eredi l'importo 9
corrispondente ai frutti riscossi sui beni dell'asse ereditario da lui amministrati dopo la morte del padre, da calcolarsi, ove necessario, mediante richiamo del c.t.u..
In ordine a tale richiesta, occorre muovere dalle seguenti considerazioni:
a) la statuizione a carico di contenuta nella sentenza n.ro 418/2022 Persona_1
afferente al rimborso ai co-eredi dei frutti è stata certamente travolta, in base al principio generale desumibile dall'art.336 c.p.c. e seppure in assenza di specifica impugnazione, dalla sentenza non definitiva n.ro 1163/2008 della Corte di Appello,
confermata dalla Cassazione, che, ribaltando il decisum del giudice di prime cure,
ebbe a dichiarare la validità del testamento del 3.4.1979 e di tutte le donazioni effettuate dal de cuius;
in conseguenza di tale pronunciamento, infatti, non solo veniva meno l'obbligo dei donatari (in particolare, lui e la figlia) di corrispondere i frutti sui beni ricevuti in donazione, ma anche per quelli rimasti nel relictum e asseritamente amministrati dal solo veniva radicalmente a mutare il criterio di Persona_1
ripartizione, dovendosi le quote degli eredi individuare non più applicando le norme della successione legittima ma aderendo alla volontà del testatore il quale aveva assegnato al predetto figlio la quota di disponibile. Si presentano sul punto pienamente condivisibili le argomentazioni spese nei provvedimenti giudiziari emessi in sede di opposizione al precetto, allorché tentò di mettere in Persona_2
esecuzione la statuizione del primo grado (v. le sentenze di questa Corte n.ri 120/21 e
1494/21 prodotte dagli attori in riassunzione);
b) va poi rilevato che le ulteriori sentenze della Corte di Appello, incentrate sulla ri-
effettuazione delle operazioni divisionali a cominciare da quelle di collazione/imputazione, individuarono una massa costituita esclusivamente da beni 10
immobili; né a diverse considerazioni conduce l'inciso contenuto nel dispositivo della sentenza n.ro 1766/2015 di “conferma nel resto” della sentenza n.ro 418/2012, che concerne, come si ricava dalla lettura della parte espositiva, il mantenimento della statuizione di compensazione delle spese di lite del primo grado;
c) il decisum della sentenza di appello n.ro 338/15 (e, conseguentemente, della n.ro
1776/15) fu oggetto di ricorso in Cassazione da parte esclusivamente di
[...]
e mentre in fase di legittimità si Per_1 Parte_3 Persona_2
limitò a chiedere la conferma del provvedimento impugnato (v. il controricorso) e rimase intimato;
la Suprema Corte ha poi cassato le predette Parte_2
pronunce solo “in relazione al motivo accolto”.
Va poi evidenziato che i frutti, ove non distribuiti fra i coeredi, formano una massa indivisa sulla quale ciascun partecipante ha un diritto in natura e consistenza identiche a quelle del diritto sui beni della comunione che si traduce, a carico del co-erede che se ne sia appropriato durante la comunione, in un debito verso gli altri co-eredi ai sensi dell'art.724
co.2 c.c. (in questi termini, la recentissima Cass. 9362/2025), norma che impone all'erede di imputare alla sua quota le somme di cui è debitore verso gli altri condividenti in dipendenza dei rapporti di comunione.
Alla luce dei profili processuali e dei dati giuridici fin qui esposti, deve concludersi che la omessa adozione da parte del giudice di appello, in sede di ricostruzione ex novo dell'asse ereditario e di definitivo scioglimento della divisione (la sentenza n.ro 1766/15
precisava di avere provveduto a risolvere “tutte le questioni sorte tra i condividenti,
rimettendo alla successiva fase esclusivamente le materiali operazioni di vendita e la
conseguente concreta attribuzione delle somme a ciascuno spettanti”), di qualsivoglia 11
statuizione afferente al rimborso dei frutti avrebbe imposto una specifica impugnazione da parte dei condividenti a ciò interessati che, come detto, è mancata, con la conseguenza che la pretesa non è più riproponibile in questa fase “chiusa” del giudizio che deve limitarsi ad esaminare il motivo accolto dalla Suprema Corte (afferente al calcolo della disponibile) e quelli “assorbiti” all'esito del vaglio effettuato in sede di legittimità.
A tale ultimo riguardo, infatti, in relazione ai motivi del ricorso in Cassazione di
[...]
e incentrati sulla sentenza definitiva - in particolare Per_1 Parte_3
sulla decisione di compensazione integrale delle spese di lite aggiuntive rispetto a quelle connesse al giudizio divisorio in senso stretto e sul rigetto della domanda di condanna di e ai sensi dell'art.96 c.p.c. - va preliminarmente Persona_2 Parte_2
disatteso l'assunto della difesa di secondo cui si tratterebbe di censure Controparte_1
che, in quanto dichiarate “inammissibili” dalla ordinanza remittente, non sarebbero più
esaminabili, essendosi formato il giudicato interno sulle anzidette statuizioni.
L'ordinanza ha precisato infatti, nella parte motivazionale, il senso di tale declaratoria di
“inammissibilità”, che va intesa come mero assorbimento delle anzidette doglianze alla luce del fatto che la cassazione della sentenza n.ro 338/15 ha necessariamente “travolto”
tutte le statuizioni della sentenza definitiva n.ro 1766/2015. Del resto, nel dispositivo dell'ordinanza il rinvio a nuovo giudizio è stato espressamente esteso anche alla definitiva regolamentazione delle spese del processo, che non può che compiersi da parte alla luce del suo esito globale (Cass. 13356/21, 23769/24) e, in caso di riforma, anche senza necessità di apposita domanda.
Nella vicenda in esame tale esito, da un lato, giustifica di porre le spese occorse per la divisione, e in particolare i costi delle c.t.u. volte alla stima e alla formazione di progetti 12
divisionali svolte nei vari gradi del giudizio, a carico dei tre eredi in ragione delle rispettive quote di eredità (2/9 ciascuno e , 5/9 Persona_2 Parte_2 [...]
), dall'altro rende necessario, in applicazione della regola della soccombenza, Per_1
la condanna di (ora i di lei eredi) e di a rifondere le Persona_2 Parte_2
spese di lite sostenute dalle controparti.
Non sfugge, infatti, che sia risultata pienamente vittoriosa e che Parte_3
, che si è sempre difeso congiuntamente alla figlia, sia risultato Persona_1
vittorioso rispetto alla domanda principale avanzata nei suoi confronti dai germani, quella volta all'annullamento del testamento e delle donazioni da lui ricevute (senza aggiungere dell'abbandono da parte di della azione di riduzione e del riconoscimento Persona_2
del fatto che le donazioni in favore di erano state dispensate dalla collazione), Per_1
subendo anche un consistente allungamento dei tempi processuali onde pervenire alla divisione del relictum in conseguenza delle non fondate pretese e resistenze delle controparti (v. Cass. 1635/2020).
Le suddette spese si liquidano applicando le tariffe attualmente vigenti in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art.336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sua decisione, atteso che “l'accezione omnicomprensiva di “compenso”
evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza”
(Cass,31884/2018, 19984/2021).
La liquidazione degli onorari va compiuta in base al valore della controversia determinato ai sensi dell'art.5 D.M. n. 55/2014, parametrato all'ammontare complessivo dei beni 13
oggetto della riunione fittizia, comprensivo anche di quello delle donazioni oggetto della domanda di annullamento, e, dunque applicando la fascia delle cause ricomprese tra euro
520.001,00 ed euro 1.000.000,00, con applicazione: a) per il primo grado e per il secondo grado dei parametri massimi per la fase decisoria, tenuto conto della rinnovazione di tale fase in presenza di ogni passaggio decisorio, e medi per le altre fasi, per un importo finale di euro 33.200,00 per il primo grado e di euro 30.899,00 per il secondo;
b) per la fase di legittimità definita con la ordinanza 14193/22 e per la presente fase nei valori medi. Non si ritiene di applicare la maggiorazione di cui al comma 2 dell'art.4 del D.M. n.55/2014 in considerazione del fatto che la assistenza congiunta fornita a Parte_3
non ha comportato alcuna difesa differenziata né attività supplementare.
Per le ragioni fin qui esposte, vanno posti a carico di e degli eredi di Parte_2
i costi delle c.t.u. medico-legali afferenti alla valutazione della capacità di Persona_2
intendere e di volere del de cuius.
Va, da ultimo, rigettato il motivo, riproposto dagli appellanti in riassunzione, volto a sollecitare la condanna della originaria attrice e dell'interveniente a sensi dell'art.96 c.p.c.,
incentrato sull'assunto di avere i predetti chiesto l'annullamento del testamento e delle donazioni pur essendo consapevoli che il genitore fosse compos sui all'epoca di compimento di tali negozi giuridici. Al riguardo basti solo osservare che la non univocità
del compendio probatorio e degli stessi risultati degli accertamenti medico-legali svolti sia in primo che in secondo grado – della quale danno chiara illustrazione le motivazioni della sentenza non definitiva n.ro 1163/2008 - non consente di ravvisare l'evidenza di condotte processuali connotate da mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
14
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando in sede di rinvio disposto dalla
Cassazione con ordinanza n.ro 14193/2022 depositata il 5.5.2022,
in ulteriore ed integrale riforma della sentenza n.ro 418/2002 del Tribunale di Termini
Imerese, pubblicata il 4.10.2002,
dispone lo scioglimento della comunione sui beni della eredità di Persona_3
nato a [...] il [...] e ivi deceduto il 26.3.1982, in forza di successione
[...]
testamentaria giusta testamento pubblico del 3.4.1979;
assegna, all'esito della collazione per imputazione dei beni ricevuti in donazione da e, nei termini di cui in motivazione, da : Persona_2 Persona_1
- a , ai sensi dell'art.725 c.p.c., i seguenti beni: Parte_2
a) magazzino sito nel Comune di Cefalù, via L. Pirandello n. 10, piano seminterrato - fg. 6, p.lla 444, sub 9;
b) magazzino sito nel Comune di Cefalu', via A. Gramsci n. 61/63, piano terra - fg. 6,
p.lla 469, sub 55;
c) appartamento sito nel Comune di Cefalu' (PA), C.da Romito, piano seminterrato-
fg. 39, p.lla 936, sub 2;
d) appezzamento di terreno sito nel Comune di Cefalu' (PA), C.da Romito, fg. 39,
p.lla 353;
e) appartamento sito nel Comune di Cefalu' (PA), Via Umberto I n. 26, primo piano -
fg. MU, p.lla 757, sub 11;
f) appezzamento di terreno sito nel Comune di Cefalu' (PA), C.da Caldura - fg. 7,
p.lle 313, 314, 316, 317; 15
a – e ora ai suoi eredi, ossia , e Persona_1 Parte_1 Parte_2
- i beni residui, costituti da: Parte_3
1) magazzino sito nel Comune di Cefalù, via A. Gramsci n. 53/55, piano terra – fg. 6, p.lla
469, sub 41;
2) magazzino sito nel Comune di Cefalù, via A. Gramsci n. 35/37, piano terra, fg. 6, p.lla
469, sub 54;
3) magazzino sito nel Comune di Cefalù, via Luigi Capuana snc che fa parte del fabbricato con accesso da via Pirandello n. 23, piano seminterrato – fg. 6, p.lla 90000, sub
21;
4) appartamento sito nel Comune di Cefalù ( PA ), via Gioeni n. 16, primo piano – fg. MU,
p.lla 375, sub 3.
Condanna gli eredi di , ossia e , a Persona_2 Controparte_2 Controparte_1
corrispondere a l'importo di € 4.660,01, su cui interessi legali dal Parte_2
26.3.1982 al soddisfo;
Condanna gli eredi di Ranzino a corrispondere agli eredi di Per_2 Persona_1
l'importo di €. 1.146,62, su cui interessi legali dal 26.3.1982 al soddisfo.
Pone a carico dei condividenti, in ragione delle rispettive quote di eredità, i costi delle c.t.u. svolte nei vari gradi del giudizio afferenti alla stima dei beni e alla formazione delle porzioni, per come quantificati nei provvedimenti di liquidazione in atti.
Condanna e gli eredi di a rimborsare agli eredi di Parte_2 Persona_2
e a in proprio, unitariamente considerati, le Persona_1 Parte_3
spese di lite del primo grado del giudizio - che si liquidano nell'importo di euro 33.200,00,
per onorari, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/2014, c.p.a. ed I.V.A. 16
come per legge – e del secondo grado del giudizio – che si liquidano nell'importo di euro
30.899,00 per onorari ed euro 930,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2
D.M. n. 55/2014, c.p.a. ed I.V.A. come per legge.
Condanna e gli eredi di a rimborsare agli eredi di Parte_2 Persona_2
a in proprio, unitariamente considerati, le Persona_1 Parte_3
spese del giudizio di legittimità – che liquida nell'importo di euro 14.005,00 per onorari ed euro 3.572,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/2014, c.p.a.
ed I.V.A. come per legge – e quelle del presente giudizio di rinvio – che liquida nell'importo di euro 26.155,00 per onorari ed euro 1.686,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/2014, c.p.a. ed I.V.A. come per legge.
Pone definitivamente a carico di e degli eredi di i costi Parte_2 Persona_2
delle c.t.u. medico-legali svolte nel corso del processo, per come quantificati nei provvedimenti di liquidazione in atti.
Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Palermo in data 28.10.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Rossana Guzzo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Rossana Guzzo Presidente rel. est.
2) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
3) Dott. Alfonso Pinto Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 947/2023 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) e
[...] C.F._2 [...]
, nata a [...] il [...] (C.F.: - tutti quali Parte_3 C.F._3
eredi di , nato a [...] l'[...] ed ivi deceduto il Persona_1
23/11/2017 (C.F.: ), e anche in proprio, C.F._4 Parte_3
rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Agnello;
attori in riassunzione
E 2
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), n.q. di Controparte_1 C.F._5
erede di , nata a [...] il [...] e deceduta a Barcellona Pozzo Persona_2
di Gotto il 12.09.2018, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Alosi;
convenuto in riassunzione
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_2 C.F._6
n.q. di erede di nata a [...] il [...] e deceduta in Barcellona Persona_2
Pozzo di Gotto il 12.09.2018;
, nato a [...] il [...] (C.F.: ); Parte_2 C.F._7
convenuti in riassunzione, contumaci
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Appare opportuno premettere una sintesi dello sviluppo del processo:
- con citazione notificata l'8.9.1983 conveniva in giudizio innanzi al Persona_2
Tribunale di Termini Imerese il fratello e la di lui figlia, Persona_1 [...]
, chiedendo che, previa declaratoria di invalidità, per incapacità di Parte_3
intendere e di volere del disponente, sia del testamento pubblico del 3.4.1979 del padre, , deceduto il 26.3.1982, che delle donazioni da costui Persona_3
fatte ai convenuti, fosse dichiarata aperta la successione legittima del de cuius, con inclusione nell'asse ereditario anche dei beni donati;
in subordine, chiedeva la collazione di tutte le anzidette donazioni e, in via ulteriormente gradata, la reintegrazione della sua quota di eredità; resistevano i convenuti;
interveniva in giudizio il terzo germano, , aderendo alle domande della sorella ma chiedendo Controparte_3
l'annullamento anche di una donazione fatta a costei dal padre;
3
- il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza non definitiva n.ro 300/1992 e con sentenza definitiva n.ro 418/2002, disponeva l'annullamento del testamento e di tutte le anzidette donazioni e procedeva allo scioglimento della comunione tra i tre eredi in forza di successione legittima, formando tre porzioni di beni immobili, comprensive anche dei cespiti già oggetto degli atti dispositivi annullati, da assegnare a ciascuno dei condividenti mediante sorteggio;
condannava inoltre a Persona_1
corrispondere a ciascuno degli altri eredi l'importo di euro 241.967,30, quale quota di rispettiva spettanza (1/3), dei frutti civili da lui percepiti sia sui beni ricevuti in donazione sia su quelli, facenti parte del relictum, che aveva amministrato dopo la morte del padre;
condannava a corrispondere all'attrice e all'interveniente i frutti Parte_3
percepiti sul bene ricevuto in donazione;
compensava integralmente tra le parti le spese di lite;
- e proponevano appello, contestando Persona_1 Parte_3
l'annullamento del testamento e delle donazioni;
resistevano le controparti;
questa Corte, in riforma delle pronunce emesse in primo grado: a) con sentenza non definitiva n.ro
1163/2008 dichiarava la validità dell'atto mortis causa e degli atti di liberalità, decisione che trovava sugello nella pronuncia n.ro 22014/22 della Suprema Corte;
b) con altra decisione non definitiva, la n.ro 338/2015, ricostruiva nuovamente l'asse ereditario, procedendo alle operazioni di collazione/prelevamento e determinando i beni immobili residui da dividere;
c)
con pronuncia definitiva n.ro 1766/2015 stabiliva la divisione dei beni in questione mediante vendita all'incanto, regolava i conguagli in denaro nascenti dalle operazioni di collazione e
“confermava nel resto” la sentenza n.ro 418/2002, ponendo le spese occorse per la divisione a carico della massa e compensando integralmente quelle residue;
rigettava la 4
domanda proposta dagli appellanti di condanna della originaria attrice ai sensi dell'art.96
c.p.c.;
- e adivano la Cassazione istando per la Persona_1 Parte_3
riforma della sentenza n.ro 338/2015; resisteva chiedendo la conferma Persona_2
della sentenza impugnata;
rimaneva intimato;
con ordinanza n.ro Parte_2
14193/22 la Suprema Corte, accogliendo il primo motivo del ricorso e dichiarando inammissibili i restanti, ha cassato “in relazione al motivo accolto” la anzidetta sentenza e,
per l'effetto, anche la n.ro 1766/2015, rinviando a questa Corte, in diversa composizione,
per nuovo giudizio anche in relazione alla regolamentazione delle spese di lite.
Il processo è stato tempestivamente riassunto da , e Parte_1 Parte_2
, tutti quali eredi di , nelle more deceduto, e Parte_3 Persona_1
l'ultima anche in proprio.
Si è costituito , co-erede di . Sono rimasti contumaci Controparte_1 Persona_2
, citato quale altro erede della originaria attrice, e . Controparte_2 Parte_2
La causa, dopo il supplemento di c.t.u. richiesto all' arch. , già nominato come Per_4
ausiliario nel giudizio di appello, è stata assunta in decisione in data 10-11 aprile 2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
*******************
Il rinvio del giudizio disposto dalla Suprema Corte è finalizzato, innanzitutto, a procedere ex novo alle operazioni di collazione/prelevamento sulla scorta dei principi da essa indicati e, quindi, alla divisione dei beni residui tra gli eredi testamentari.
L'ordinanza remittente, dando per assodata la definitività dell'accertamento della validità
del testamento e delle donazioni, ha richiamato alcuni passaggi valutativi della sentenza 5
impugnata ritenuti coperti da giudicato interno in quanto non fatti oggetto di censura, che posso sintetizzarsi nei termini che seguono: 1) la azione di riduzione proposta in origine da doveva considerarsi “abbandonata”; 2) tutte le donazioni fatte dal Persona_2
padre al figlio erano state dispensate dalla collazione, a differenza della Per_1
donazione effettuata a favore di;
3) il testatore aveva inteso attribuire ai tre figli la Per_2
quota di legittima e, in aggiunta, a anche la disponibile. Ha accertato, tuttavia, Per_1
che i giudici di appello della sentenza n.ro 388/2015 avevano calcolato in modo erroneo la quota disponibile, operando in modo non corretto la riunione fittizia prevista dall'art.556
c.c., la quale andava curata in conformità ai seguenti principi: “la riunione fittizia, prevista dall'art. 556 c.c., non è necessariamente legata all'esperimento dell'azione di riduzione,
ma è operazione sempre necessaria, nel concorso con eredi legittimari, ogni qual volta sia
rilevante stabilire quale sia nel caso la disponibile, come nel caso di concorso di legittimari
con uno di essi, al quale il testatore abbia lasciato genericamente la stessa disponibile “; “
ai fini del calcolo della disponibile ex art. 556 c.c. sono sempre assoggettate a riunione
fittizia tutte le donazioni, a chiunque fatte, indipendentemente dalla qualità di congiunto, di
erede o di estraneo del donatario “; “ la dispensa dalla collazione sottrae il donatario dal
conferimento ma non importa l'esclusione del bene donato dalla riunione fittizia ai fini
della determinazione della porzione disponibile“.
Nel rispetto di tali premesse e avvalendosi delle incontroverse valutazioni estimative dei vari cespiti che aveva già compiuto nel grado di appello, il c.t.u. ha quindi determinato in €
525.535,99 il valore complessivo, all'epoca della apertura della successione, degli immobili oggetto della riunione fittizia. 6
Per completezza, va precisato che il riferimento, ribadito nel conclusum dell'atto di citazione in riassunzione, a “spese di manutenzione straordinaria e migliorie”
asseritamente effettuate da su taluni dei beni oggetto della riunione Persona_1
fittizia e che sarebbero da detrarre dal valore complessivo, non ha trovato alcun riscontro nel compendio processuale.
Il c.t.u. ha poi individuato, applicando il disposto dell'art. 537 co.2 c.c., la quota disponibile, dell'importo di € 175.178,66, e la quota di legittima, ammontante ad €
116.785,78. (oggi i suoi eredi) ha, quindi, diritto alla sua quota di Persona_1
legittima e alla quota di disponibile da calcolarsi, però, come parimenti precisato nella ordinanza remittente, al netto del valore, pari ad € 33.205,60, del bene donato all'estraneo
(ossia alla di lui figlia, , non chiamata alla successione) che grava Parte_3
“per definizione” sulla disponibile. La quota spettante al predetto è, quindi, pari a: €
116.785,78 + (€ 175.178,66 - € 33.205,60) = € 258.758,84.
Poiché il valore dei beni che ha ricevuto in donazione – pari Persona_1
complessivamente ad € 195.875,88 - è inferiore alla quota di legittima a lui riservata ed alla quota disponibile al netto della donazione fatta dal de cuius alla nipote, il predetto erede deve ricevere beni per il valore di € 62.882,96 (€ 258.758,84 - € 195.875,88).
Al contrario, (oggi gli eredi) ha ricevuto in donazione dal de cuius beni di Persona_2
valore complessivo, pari ad € 122.592,40, maggiore rispetto alla quota di legittima a lei riservata, ed essendo costei tenuta anche alla collazione, da effettuarsi per “imputazione”,
dovrà versare alla massa l'eccedenza pecuniaria di € 5.806,62 (€ 122.592,40 - €
116.785,78). 7
, che non ha ricevuto dal padre alcun bene in donazione, ha diritto a Parte_2
prelevare beni per un valore equivalente alla quota di legittima a lui riservata.
Muovendo da tali premesse, non contestate dalle parti costituite, il c.t.u. ha, quindi,
proposto di attribuire a i seguenti beni, presenti nel relictum: Parte_2
- magazzino sito nel Comune di Cefalù, via L. Pirandello n. 10, piano seminterrato - fg. 6,
p.lla 444, sub 9 (valore 12.425,96);
- magazzino sito nel Comune di Cefalu' via A. Gramsci n. 61/63, piano terra - fg. 6, p.lla
469, sub 55 (valore 11.090,92)
- appartamento sito nel Comune di Cefalu' (PA), C.da Romito, piano seminterrato- fg. 39,
p.lla 936, sub 2 (valore 30.006,15);
- appezzamento di terreno sito nel Comune di Cefalu' (PA), C.da Romito, fg. 39, p.lla 353
(valore 1.639,86);
- appartamento sito nel Comune di Cefalu' (PA), Via Umberto I n. 26, primo piano - fg.
MU, p.lla 757, sub 11 (valore euro 39.003,09);
- appezzamento di terreno sito nel Comune di Cefalu' (PA), C.da Caldura - fg. 7, p.lle
313, 314, 316, 317 (valore 17.959,79);
- una quota parte, pari ad € 4.660,01, della somma del conguaglio dovuto da Per_2
.
[...]
La composizione di tali beni va condivisa, in quanto “mista” (unità immobiliari, di cui due aventi una certa valenza economica, e terreni) e tale da ridurre al minimo il conguaglio in denaro. 8
I beni che residuano all'esito dei prelevamenti in favore di vanno Parte_2
attribuiti a , colmando così la maggior quota di sua spettanza, e sono i Persona_1
seguenti:
1) magazzino sito nel Comune di Cefalù, via A. Gramsci n. 53/55, piano terra – fg. 6, p.lla
469, sub 41;
2) magazzino sito nel Comune di Cefalù, via A. Gramsci n. 35/37, piano terra, fg. 6, p.lla
469, sub 54;
3) magazzino sito nel Comune di Cefalù, via Luigi Capuana snc che fa parte del fabbricato con accesso da via Pirandello n. 23, piano seminterrato – fg. 6, p.lla 90000, sub
21 ;
4) appartamento sito nel Comune di Cefalù ( PA ), via Gioeni n. 16, primo piano – fg. MU,
p.lla 375, sub 3;
5) quota parte della somma di denaro che dovrà essere versata da , Persona_2
quantificata in €. 1.146,62.
Va precisato che sui conguagli in denaro dovuti da ai due fratelli nelle Persona_2
misure appena indicate non va applicata la rivalutazione monetaria, come chiesto dagli attori in riassunzione, non trattandosi di conguagli “divisionali” ma di conguagli sorti a seguito della collazione per imputazione;
tuttavia, trattandosi di debiti di valuta, su di essi vanno riconosciuti, senza necessità di domanda, gli intessi legali con decorrenza dalla apertura della successione (v. Cass. 9177/18, 127755/23).
Occorre dare atto che ha chiesto che nei confronti di Controparte_1 [...]
(oggi i suoi eredi) venga ribadita la condanna, già presente nella sentenza n.ro Per_1
418/2002 conclusiva del primo grado, a versare agli altri due eredi l'importo 9
corrispondente ai frutti riscossi sui beni dell'asse ereditario da lui amministrati dopo la morte del padre, da calcolarsi, ove necessario, mediante richiamo del c.t.u..
In ordine a tale richiesta, occorre muovere dalle seguenti considerazioni:
a) la statuizione a carico di contenuta nella sentenza n.ro 418/2022 Persona_1
afferente al rimborso ai co-eredi dei frutti è stata certamente travolta, in base al principio generale desumibile dall'art.336 c.p.c. e seppure in assenza di specifica impugnazione, dalla sentenza non definitiva n.ro 1163/2008 della Corte di Appello,
confermata dalla Cassazione, che, ribaltando il decisum del giudice di prime cure,
ebbe a dichiarare la validità del testamento del 3.4.1979 e di tutte le donazioni effettuate dal de cuius;
in conseguenza di tale pronunciamento, infatti, non solo veniva meno l'obbligo dei donatari (in particolare, lui e la figlia) di corrispondere i frutti sui beni ricevuti in donazione, ma anche per quelli rimasti nel relictum e asseritamente amministrati dal solo veniva radicalmente a mutare il criterio di Persona_1
ripartizione, dovendosi le quote degli eredi individuare non più applicando le norme della successione legittima ma aderendo alla volontà del testatore il quale aveva assegnato al predetto figlio la quota di disponibile. Si presentano sul punto pienamente condivisibili le argomentazioni spese nei provvedimenti giudiziari emessi in sede di opposizione al precetto, allorché tentò di mettere in Persona_2
esecuzione la statuizione del primo grado (v. le sentenze di questa Corte n.ri 120/21 e
1494/21 prodotte dagli attori in riassunzione);
b) va poi rilevato che le ulteriori sentenze della Corte di Appello, incentrate sulla ri-
effettuazione delle operazioni divisionali a cominciare da quelle di collazione/imputazione, individuarono una massa costituita esclusivamente da beni 10
immobili; né a diverse considerazioni conduce l'inciso contenuto nel dispositivo della sentenza n.ro 1766/2015 di “conferma nel resto” della sentenza n.ro 418/2012, che concerne, come si ricava dalla lettura della parte espositiva, il mantenimento della statuizione di compensazione delle spese di lite del primo grado;
c) il decisum della sentenza di appello n.ro 338/15 (e, conseguentemente, della n.ro
1776/15) fu oggetto di ricorso in Cassazione da parte esclusivamente di
[...]
e mentre in fase di legittimità si Per_1 Parte_3 Persona_2
limitò a chiedere la conferma del provvedimento impugnato (v. il controricorso) e rimase intimato;
la Suprema Corte ha poi cassato le predette Parte_2
pronunce solo “in relazione al motivo accolto”.
Va poi evidenziato che i frutti, ove non distribuiti fra i coeredi, formano una massa indivisa sulla quale ciascun partecipante ha un diritto in natura e consistenza identiche a quelle del diritto sui beni della comunione che si traduce, a carico del co-erede che se ne sia appropriato durante la comunione, in un debito verso gli altri co-eredi ai sensi dell'art.724
co.2 c.c. (in questi termini, la recentissima Cass. 9362/2025), norma che impone all'erede di imputare alla sua quota le somme di cui è debitore verso gli altri condividenti in dipendenza dei rapporti di comunione.
Alla luce dei profili processuali e dei dati giuridici fin qui esposti, deve concludersi che la omessa adozione da parte del giudice di appello, in sede di ricostruzione ex novo dell'asse ereditario e di definitivo scioglimento della divisione (la sentenza n.ro 1766/15
precisava di avere provveduto a risolvere “tutte le questioni sorte tra i condividenti,
rimettendo alla successiva fase esclusivamente le materiali operazioni di vendita e la
conseguente concreta attribuzione delle somme a ciascuno spettanti”), di qualsivoglia 11
statuizione afferente al rimborso dei frutti avrebbe imposto una specifica impugnazione da parte dei condividenti a ciò interessati che, come detto, è mancata, con la conseguenza che la pretesa non è più riproponibile in questa fase “chiusa” del giudizio che deve limitarsi ad esaminare il motivo accolto dalla Suprema Corte (afferente al calcolo della disponibile) e quelli “assorbiti” all'esito del vaglio effettuato in sede di legittimità.
A tale ultimo riguardo, infatti, in relazione ai motivi del ricorso in Cassazione di
[...]
e incentrati sulla sentenza definitiva - in particolare Per_1 Parte_3
sulla decisione di compensazione integrale delle spese di lite aggiuntive rispetto a quelle connesse al giudizio divisorio in senso stretto e sul rigetto della domanda di condanna di e ai sensi dell'art.96 c.p.c. - va preliminarmente Persona_2 Parte_2
disatteso l'assunto della difesa di secondo cui si tratterebbe di censure Controparte_1
che, in quanto dichiarate “inammissibili” dalla ordinanza remittente, non sarebbero più
esaminabili, essendosi formato il giudicato interno sulle anzidette statuizioni.
L'ordinanza ha precisato infatti, nella parte motivazionale, il senso di tale declaratoria di
“inammissibilità”, che va intesa come mero assorbimento delle anzidette doglianze alla luce del fatto che la cassazione della sentenza n.ro 338/15 ha necessariamente “travolto”
tutte le statuizioni della sentenza definitiva n.ro 1766/2015. Del resto, nel dispositivo dell'ordinanza il rinvio a nuovo giudizio è stato espressamente esteso anche alla definitiva regolamentazione delle spese del processo, che non può che compiersi da parte alla luce del suo esito globale (Cass. 13356/21, 23769/24) e, in caso di riforma, anche senza necessità di apposita domanda.
Nella vicenda in esame tale esito, da un lato, giustifica di porre le spese occorse per la divisione, e in particolare i costi delle c.t.u. volte alla stima e alla formazione di progetti 12
divisionali svolte nei vari gradi del giudizio, a carico dei tre eredi in ragione delle rispettive quote di eredità (2/9 ciascuno e , 5/9 Persona_2 Parte_2 [...]
), dall'altro rende necessario, in applicazione della regola della soccombenza, Per_1
la condanna di (ora i di lei eredi) e di a rifondere le Persona_2 Parte_2
spese di lite sostenute dalle controparti.
Non sfugge, infatti, che sia risultata pienamente vittoriosa e che Parte_3
, che si è sempre difeso congiuntamente alla figlia, sia risultato Persona_1
vittorioso rispetto alla domanda principale avanzata nei suoi confronti dai germani, quella volta all'annullamento del testamento e delle donazioni da lui ricevute (senza aggiungere dell'abbandono da parte di della azione di riduzione e del riconoscimento Persona_2
del fatto che le donazioni in favore di erano state dispensate dalla collazione), Per_1
subendo anche un consistente allungamento dei tempi processuali onde pervenire alla divisione del relictum in conseguenza delle non fondate pretese e resistenze delle controparti (v. Cass. 1635/2020).
Le suddette spese si liquidano applicando le tariffe attualmente vigenti in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art.336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sua decisione, atteso che “l'accezione omnicomprensiva di “compenso”
evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza”
(Cass,31884/2018, 19984/2021).
La liquidazione degli onorari va compiuta in base al valore della controversia determinato ai sensi dell'art.5 D.M. n. 55/2014, parametrato all'ammontare complessivo dei beni 13
oggetto della riunione fittizia, comprensivo anche di quello delle donazioni oggetto della domanda di annullamento, e, dunque applicando la fascia delle cause ricomprese tra euro
520.001,00 ed euro 1.000.000,00, con applicazione: a) per il primo grado e per il secondo grado dei parametri massimi per la fase decisoria, tenuto conto della rinnovazione di tale fase in presenza di ogni passaggio decisorio, e medi per le altre fasi, per un importo finale di euro 33.200,00 per il primo grado e di euro 30.899,00 per il secondo;
b) per la fase di legittimità definita con la ordinanza 14193/22 e per la presente fase nei valori medi. Non si ritiene di applicare la maggiorazione di cui al comma 2 dell'art.4 del D.M. n.55/2014 in considerazione del fatto che la assistenza congiunta fornita a Parte_3
non ha comportato alcuna difesa differenziata né attività supplementare.
Per le ragioni fin qui esposte, vanno posti a carico di e degli eredi di Parte_2
i costi delle c.t.u. medico-legali afferenti alla valutazione della capacità di Persona_2
intendere e di volere del de cuius.
Va, da ultimo, rigettato il motivo, riproposto dagli appellanti in riassunzione, volto a sollecitare la condanna della originaria attrice e dell'interveniente a sensi dell'art.96 c.p.c.,
incentrato sull'assunto di avere i predetti chiesto l'annullamento del testamento e delle donazioni pur essendo consapevoli che il genitore fosse compos sui all'epoca di compimento di tali negozi giuridici. Al riguardo basti solo osservare che la non univocità
del compendio probatorio e degli stessi risultati degli accertamenti medico-legali svolti sia in primo che in secondo grado – della quale danno chiara illustrazione le motivazioni della sentenza non definitiva n.ro 1163/2008 - non consente di ravvisare l'evidenza di condotte processuali connotate da mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
14
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando in sede di rinvio disposto dalla
Cassazione con ordinanza n.ro 14193/2022 depositata il 5.5.2022,
in ulteriore ed integrale riforma della sentenza n.ro 418/2002 del Tribunale di Termini
Imerese, pubblicata il 4.10.2002,
dispone lo scioglimento della comunione sui beni della eredità di Persona_3
nato a [...] il [...] e ivi deceduto il 26.3.1982, in forza di successione
[...]
testamentaria giusta testamento pubblico del 3.4.1979;
assegna, all'esito della collazione per imputazione dei beni ricevuti in donazione da e, nei termini di cui in motivazione, da : Persona_2 Persona_1
- a , ai sensi dell'art.725 c.p.c., i seguenti beni: Parte_2
a) magazzino sito nel Comune di Cefalù, via L. Pirandello n. 10, piano seminterrato - fg. 6, p.lla 444, sub 9;
b) magazzino sito nel Comune di Cefalu', via A. Gramsci n. 61/63, piano terra - fg. 6,
p.lla 469, sub 55;
c) appartamento sito nel Comune di Cefalu' (PA), C.da Romito, piano seminterrato-
fg. 39, p.lla 936, sub 2;
d) appezzamento di terreno sito nel Comune di Cefalu' (PA), C.da Romito, fg. 39,
p.lla 353;
e) appartamento sito nel Comune di Cefalu' (PA), Via Umberto I n. 26, primo piano -
fg. MU, p.lla 757, sub 11;
f) appezzamento di terreno sito nel Comune di Cefalu' (PA), C.da Caldura - fg. 7,
p.lle 313, 314, 316, 317; 15
a – e ora ai suoi eredi, ossia , e Persona_1 Parte_1 Parte_2
- i beni residui, costituti da: Parte_3
1) magazzino sito nel Comune di Cefalù, via A. Gramsci n. 53/55, piano terra – fg. 6, p.lla
469, sub 41;
2) magazzino sito nel Comune di Cefalù, via A. Gramsci n. 35/37, piano terra, fg. 6, p.lla
469, sub 54;
3) magazzino sito nel Comune di Cefalù, via Luigi Capuana snc che fa parte del fabbricato con accesso da via Pirandello n. 23, piano seminterrato – fg. 6, p.lla 90000, sub
21;
4) appartamento sito nel Comune di Cefalù ( PA ), via Gioeni n. 16, primo piano – fg. MU,
p.lla 375, sub 3.
Condanna gli eredi di , ossia e , a Persona_2 Controparte_2 Controparte_1
corrispondere a l'importo di € 4.660,01, su cui interessi legali dal Parte_2
26.3.1982 al soddisfo;
Condanna gli eredi di Ranzino a corrispondere agli eredi di Per_2 Persona_1
l'importo di €. 1.146,62, su cui interessi legali dal 26.3.1982 al soddisfo.
Pone a carico dei condividenti, in ragione delle rispettive quote di eredità, i costi delle c.t.u. svolte nei vari gradi del giudizio afferenti alla stima dei beni e alla formazione delle porzioni, per come quantificati nei provvedimenti di liquidazione in atti.
Condanna e gli eredi di a rimborsare agli eredi di Parte_2 Persona_2
e a in proprio, unitariamente considerati, le Persona_1 Parte_3
spese di lite del primo grado del giudizio - che si liquidano nell'importo di euro 33.200,00,
per onorari, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/2014, c.p.a. ed I.V.A. 16
come per legge – e del secondo grado del giudizio – che si liquidano nell'importo di euro
30.899,00 per onorari ed euro 930,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2
D.M. n. 55/2014, c.p.a. ed I.V.A. come per legge.
Condanna e gli eredi di a rimborsare agli eredi di Parte_2 Persona_2
a in proprio, unitariamente considerati, le Persona_1 Parte_3
spese del giudizio di legittimità – che liquida nell'importo di euro 14.005,00 per onorari ed euro 3.572,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/2014, c.p.a.
ed I.V.A. come per legge – e quelle del presente giudizio di rinvio – che liquida nell'importo di euro 26.155,00 per onorari ed euro 1.686,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/2014, c.p.a. ed I.V.A. come per legge.
Pone definitivamente a carico di e degli eredi di i costi Parte_2 Persona_2
delle c.t.u. medico-legali svolte nel corso del processo, per come quantificati nei provvedimenti di liquidazione in atti.
Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Palermo in data 28.10.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Rossana Guzzo