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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/12/2024, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 460/2023 (che riunisce R.G. N. 461/2023)
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Gianluca ALESSIO Presidente
Paolo TALAMO Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite promosse con ricorso in appello da
(P.IVA ), in persona dell'Institore Avv. Patrizia Tessitore, Parte_1 P.IVA_1
corrente in Roma, P.zza della Croce Rossa 1, a mezzo dei suoi difensori e procuratori Avv. Marco
Cappelletto (C.F. ) e Avv. Maria Giovanna Conti (C.F. C.F._1
, pec: , i quali dichiarano di voler ricevere le C.F._2 Email_1
comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo in Email_2
Venezia-Mestre, Via G. Pepe n. 6, giusta mandato in atti
Parte appellante contro
, c.f. , nato a [...] il [...] e residente in 31100 CP_1 CodiceFiscale_3
Treviso alla via Caduti di Cefalonia n. 5/A; , c.f. , nato a [...] CP_2 CodiceFiscale_4
NÀ di AV (VE) il 06/03/1967 e residente in [...];
, c.f. , nato a [...] il [...] e residente in 30020 CP_3 CodiceFiscale_5
1 MA (VE) alla via F.lli Cervi n. 12; , c.f. , nato Controparte_4 CodiceFiscale_6
a Venezia il 27/01/1998 e residente in 30173 Venezia Carpenedo alla A. Camporese n. 77;
, c.f. , nato a [...] il [...] e residente in 31100 Controparte_5 CodiceFiscale_7
Treviso alla via P. Tron n. 28/A; , c.f. , nato a [...] Controparte_6 CodiceFiscale_8
il 29/07/1990 e residente in [...];
, c.f. , nato a [...] il [...] e residente in 30031 Controparte_7 CodiceFiscale_9
Dolo alla via Monte Asolone n. 14; , c.f. , nato a [...] il CP_8 CodiceFiscale_10
10/01/1989 e residente in [...]; , c.f. Controparte_9 [...]
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
n. 25; , c.f. , nato a [...] il [...] e residente CP_10 CodiceFiscale_12
in 31050 Vedelago (TV) alla via Montello n. 62 D;
, c.f. , nato CP_11 CodiceFiscale_13
a EN (TV) il 23/01/1982 e residente in [...];
, c.f. , nato a [...] NÀ di AV (VE) il 20/03/1980 e residente in CP_12 CodiceFiscale_14
30022 Ceggia (VE) in vicolo Veronese n. 23; , c.f. , nato a Controparte_13 CodiceFiscale_15
NC EN (TV) il 24/03/1975 e residente in [...];
tutti rappresentati, difesi ed assistiti dall'avvocato Domenico Nastari, c.f. e tutti CodiceFiscale_16
domiciliati presso lo studio dell'avvocato Domenico Nastari sito in 30174 Venezia Mestre, Calle del Gambero
n. 6, giuste procure in atti
Parti appellate
OGGETTO: appello avverso le sentenze n. 79/2023 e n. 80/2023 del Tribunale di VENEZIA –
sezione lavoro
IN PUNTO: trattamento retributivo delle ferie
Conclusioni:
Per parte appellante:
“In riforma della sentenza …. resa inter partes dal Giudice Unico del Lavoro di Venezia all'esito del
giudizio … accogliersi il presente appello, con ogni conseguente statuizione di legge.”
Per parti appellate:
“- nel merito:
rigettare in quanto infondati, in fatto e in diritto, per le ragioni meglio esposte in narrativa, tutti i motivi
2 di appello proposti da Parte_1
- in ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite oltre al rimborso forfetario delle spese
generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, per entrambi i gradi di giudizio”.
Svolgimento del processo
1. Con le sopra indicate sentenze il primo giudice ha accolto le domande dei lavoratori, volte all'accertamento del diritto a ricevere per i giorni di ferie fruiti un trattamento retributivo equiparabile a quello previsto per i giorni di attività lavorativa. Ha, altresì, compensato le spese di lite nella misura di un terzo, e condannato la società per la restante parte.
1.1. I ricorrenti sono dipendenti di , assunti con mansione di macchinista e Parte_1
inquadramento nel livello B – Tecnici Specializzati del CCNL Attività Ferroviarie 2016. Negli anni hanno usufruito dei giorni di ferie risultanti in atti. Hanno instaurato la presente causa lamentando che durante i periodi di ferie fruiti non sono state loro riconosciute – o non sono state riconosciute integralmente - alcune indennità (c.d. IUP e indennità di assenza dalla residenza) e dunque hanno percepito un trattamento economico inferiore rispetto al trattamento economico corrisposto nei periodi lavorati.
Il primo giudice, rigettata l'eccezione di nullità/inammissibilità del ricorso per carenza di sufficiente allegazione e prova, ha accolto le domande dei lavoratori nei limiti della prescrizione (per le differenze retributive maturate prima del 18.7.2007), richiamando in particolare la giurisprudenza sovranazionale e la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione e ritenendo che, nell'ambito delle voci, pur variabili, da prendere in considerazione anche per la retribuzione spettante nelle giornate di ferie deve aversi riferimento, in particolare, a quelle che sono intrinsecamente legate alle mansioni affidate, sulla premessa che la retribuzione spettante per i giorni di ferie debba tendenzialmente garantire il mantenimento di quanto percepito nei periodi di presenza al lavoro,
altrimenti il lavoratore potrebbe essere disincentivato dal fruirne ed in questo modo rinunciare ad un diritto che è invece irrinunciabile.
Sicchè il primo giudice ha ritenuto che ai fini della retribuzione c.d. feriale debba tenersi conto anche dell'integrale indennità di utilizzazione professionale (IUP), e dell' indennità di assenza dalla residenza.
3 2. Per la riforma delle sentenze ha proposto appello la soc. sulla base di Parte_1
quattro motivi di appello.
2.1. Con il primo motivo di appello la società ha impugnato la sentenza nella parte in cui il primo giudice non ha accolto l'eccezione di genericità del ricorso introduttivo.
2.2. Con il secondo motivo di appello la società ha impugnato la sentenza nella parte in cui il giudice non ha accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale delle differenze retributive maturate antecedentemente al quinquennio calcolato a ritroso dalla notifica del ricorso.
L'appellante afferma che non pare accoglibile l'orientamento espresso da Cass. n.
26246/2022 e la sospensione della prescrizione sino alla cessazione del rapporto di lavoro deve ritenersi applicabile soltanto per i dipendenti aventi mera “tutela obbligatoria” ex art. 18 L. 300/1970
come da giurisprudenza di merito richiamata.
L'appellante precisa poi che nel caso di specie il CCNL (artt. 72 e 81) prevede un aumento della “paga base” mediante ulteriori elementi della retribuzione quali il salario professionale e l'indennità di turno, garantiti nelle giornate di ferie. Le voci che compongono la retribuzione nelle giornate di ferie sono altresì disciplinate dal contratto aziendale 2016 (artt. 14 e 31).
2.3. Con il terzo motivo di appello la società ha impugnato la sentenza per aver ritenuto nulle le disposizioni contrattuali che limitano o escludono le indennità IUP e di assenza dalla residenza dalla c.d. retribuzione feriale.
La società evidenzia che il primo giudice non ha applicato correttamente al caso concreto i princìpi indicati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea né ha considerato che le specifiche indennità richieste ex adverso non hanno i requisiti per essere retribuite durante le ferie ai sensi della medesima giurisprudenza.
2.4. Con il quarto motivo di appello la società ha impugnato la sentenza con riguardo al calcolo delle differenze retributive.
Evidenzia che la retribuzione si basa su 26 giorni mensili e pertanto la retribuzione delle ferie deve essere calcolata con l'applicazione di tale divisore per determinare il valore giornaliero delle pretese indennità. Sostiene che il diritto preteso dai lavoratori deve essere limitato a 4 settimane
(corrispondenti a 20 giorni lavorativi).
4 3. Si sono costituiti i lavoratori contestando l'appello e chiedendone il rigetto.
3.1. Quanto al primo motivo di appello, i lavoratori ribadiscono che l'eccezione di inammissibilità è infondata ed evidenziano che le attività svolte risultano dal contratto aziendale e dalle buste paga allegate.
3.2. Quanto al secondo motivo di appello, i lavoratori sostengono che l'eccezione di prescrizione è infondata e richiamano al riguardo Cass. n. 26246/2022 secondo cui il termine di prescrizione decorre dalla fine del rapporto lavorativo.
3.3. Quanto al terzo motivo di appello, i lavoratori rilevano che non hanno invocato il principio di onnicomprensività della retribuzione e che Cass. 37589/2021 conferma la legittimità delle loro pretese, riconoscendo che ai sensi dell'art. 7 n. 1 Direttiva 2003/88/CE la retribuzione delle ferie deve essere “sostanzialmente equiparabile” alla retribuzione ordinaria.
I lavoratori affermano la correttezza della sentenza impugnata che ha incluso nella retribuzione delle ferie le indennità pretese, in quanto voci rientranti nella normale retribuzione e intrinsecamente collegate alle mansioni svolte, e sul punto richiamano giurisprudenza di legittimità
(Cass. nn. 13425/2019, 22401/2020, 13932/2024) e di merito.
3.4. Quanto al quarto motivo di appello, i lavoratori sostengono la correttezza della sentenza impugnata circa i criteri di calcolo delle differenze retributive e richiamano giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass. 14089/2024).
4. All'udienza del 28.11.2024 le cause indicate in epigrafe sono state riunite e discusse dalle parti. All'esito della camera di consiglio il Collegio ha pronunciato il dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Gli appelli riuniti sono infondati e devono essere rigettati per le dirimenti ragioni che seguono, che assorbono ogni ulteriore questione.
6. Deve essere rigettato il primo motivo di appello: eccezione di nullità per genericità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Osserva il Collegio come, nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda, o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è
5 sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, eventualmente anche alla luce della documentazione allegata al ricorso e in questo indicata, pur se non notificata unitamente al ricorso stesso.
La nullità sussiste allorquando, attraverso l'esame complessivo dell'atto, non sia assolutamente possibile l'individuazione dell'oggetto della domanda o delle ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda, perché in tal caso il convenuto non è messo in grado di predisporre le necessarie difese e il giudice non è posto in condizione di conoscere l'esatto oggetto del giudizio ai fini dell'esercizio dei suoi poteri di indagine e di decisione (cfr. Cass. n. 3143/2019).
Tali ipotesi di nullità non sussistevano nel caso di specie, poiché il ricorso di primo grado contiene la domanda di condanna generica di pagamento durante il godimento delle ferie di somme a titolo di retribuzione comprensiva dell'integrale IUP e dell'indennità di assenza dalla residenza, con indicazione delle norme di legge e contrattuali sulle quali la domanda stessa era fondata, e dunque con sufficiente allegazione del petitum e della causa petendi.
7. Il Collegio ritiene, altresì, infondato il secondo motivo di appello, con cui l'appellante contesta il rigetto dell'eccezione di prescrizione da parte del primo giudice.
A tale proposito va richiamato l'orientamento già espresso dalla Sezione Lavoro con pronunce di questa Corte territoriale invocate dagli appellati (sentenza n. 588/2021 nonché n.
673/2022 della Corte di Appello Venezia, Sezione Lavoro), questione peraltro esaminata in termini assolutamente conformi nel costrutto argomentativo anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 26246/2022 (recentemente confermata da Cass. n. 11766/2024).
La Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015,
mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro
tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano
prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a
norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di
lavoro.”.
6 Nemmeno giova all'appellante il richiamo alle recenti sentenze della Corte Costituzionale n.
128/2024 e 129/2024 laddove non solo le pronunce si riferiscono a tutele diverse da quelle di cui all'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, ma anche perché anche nella disciplina del c.d. job act cui al
Dlgs n. 23/2025 (c.d. tutele crescenti) risultante dagli interventi del giudice delle leggi non è prevista un'esclusiva tutela reintegratoria avverso i licenziamenti illegittimi.
8. L'appello risulta, altresì, infondato con riferimento al terzo motivo, con cui l'appellante contesta l'inclusione delle voci retributive per cui è causa nella retribuzione da corrispondersi in relazione alle giornate di ferie.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. n. 13428/2019, Cass. n. 22401/2020) ha elaborato il concetto di “nozione europea di retribuzione" riferita alla retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, così come interpretata dalle pronunzie della Corte di Giustizia dell'Unione europea.
Tale norma dispone che “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni
lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di
ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di
ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del
rapporto di lavoro”.
La CGUE, con le sentenze Wi. (C-155/10) e Lock (C-539/12), in sede di rinvio pregiudiziale,
ha interpretato tale norma nel senso che l'espressione “ferie annuali retribuite” comporta non solo che per la durata delle ferie annuali la retribuzione deve essere mantenuta, ma che al lavoratore deve essere assicurata “una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro”,
con la conseguenza che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio,
in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” e ciò al fine di evitare “un
serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie”, in quanto una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie.
Nel caso in cui la retribuzione complessiva del lavoratore sia composta di diversi elementi,
per determinare il trattamento retributivo spettante durante le ferie annuali è necessario considerare ogni importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva che sia diretto a
7 compensare qualsiasi disagio intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere nonché quegli elementi della retribuzione che si ricollegano allo status personale e professionale del lavoratore (ad es. anzianità, qualità di superiore gerarchico,
qualifiche professionali).
Devono, invece, essere esclusi quegli elementi della retribuzione globale che sono esclusivamente diretti a coprire i costi occasionali o accessori che insorgono in occasione dell'esecuzione della prestazione lavorativa.
Secondo la giurisprudenza di legittimità dai principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria si desume una “nozione europea di retribuzione”, dovuta al lavoratore durante il periodo delle ferie annuali ai sensi dell'art. 7 della direttiva 88/2003/CE, vincolante “ultra partes” in considerazione del
“valore di ulteriore fonte del diritto comunitario” che deve essere riconosciuto all'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE (cfr. Cass. civ. n. 13428/2019 cit.).
Tale nozione europea di retribuzione è stata funzionalmente collegata alla effettività del diritto al godimento delle ferie, che nell'ordinamento italiano è qualificato come “irrinunciabile” da una norma di rango costituzionale (art. 36, comma 3, Cost.) e trova una disciplina interna, a livello di fonti primarie, nell'art. 2109 c.c. e nell'art. 10 del Dlgs. n. 66/2003 ed è inderogabile dalle fonti negoziali/collettive in ossequio al principio di primazia del diritto UE.
Sulle questioni oggetto di controversia la Suprema Corte si è già espressa con plurime pronunce (cfr. da ultimo Cass. n. 14089/2024, Cass. n. 13932/2024 in contenzioso
[...]
relative alle cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP), l'indennità per Controparte_14
assenza dalla residenza, l'indennità di scorta vetture eccedenti a favore) le cui motivazioni sono condivise dal Collegio e qui richiamate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.
La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, infatti, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale.
Tale vaglio, da compiere secondo il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale così tracciato, appare quello di una omogeneità tendenziale fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore e prevale certamente sulla
8 determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie –
se accertato nel caso concreto – ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente.
In tale ottica risulta infatti decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì
la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. Contrariamente
a quanto sostenuto dall'appellante, tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva.
Sotto entrambi gli aspetti l'impugnata decisione risulta pienamente condivisibile.
In particolare, il primo giudice ha ritenuto decisiva la circostanza che le voci per cui è causa sono voci intrinsecamente collegate allo stato professionale del lavoratore e all'esecuzione delle mansioni che lo stesso è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, in quanto correlate
- sia l'indennità per assenza dalla residenza, sia quella di utilizzazione - , agli orari effettuati e all'attività effettivamente prestata. Ne consegue la loro inclusione, in base al diritto comunitario di cui sopra, nel trattamento retributivo del periodo di ferie annuali.
L'appello non contiene una puntuale confutazione dell'assunto del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto le voci in questione intrinsecamente collegate allo stato professionale dei lavoratori.
Quanto all'indennità di utilizzazione professionale, dopo aver riassunto la sua evoluzione nel tempo, parte appellante si è concentrata sulla circostanza che tale indennità viene comunque riconosciuta per una quota durante le giornate di ferie. Si tratta di rilievo non decisivo nel senso di escludere la portata dissuasiva di tale decurtazione (l'appellante non offre alcun elemento tale da indurre a ritenere che la decurtazione non sia dissuasiva).
A fortiori le predette considerazioni valgono per l'indennità di assenza dalla residenza,
integralmente esclusa dal calcolo della retribuzione feriale.
9 Dunque, non è condivisibile la prospettazione dell'appellante per la quale la giurisprudenza comunitaria si limiterebbe a una più limitata nozione di “paragonabilità”, come condiviso dalla Corte
d'Appello di Torino con la sentenza n. 457/2022 (annullata con rinvio da Cass. n. 14089/2024 cit.).
Osserva la Corte, infine, che l'art. 10 del Dlgs. n. 66/2003 delega alla contrattazione collettiva solo l'introduzione di disposizioni di miglior favore o la disciplina della fruizione delle ferie, null'altro.
Di conseguenza, stante la natura imperativa ed incondizionata delle disposizioni contenute nell'articolo 31, paragrafo 2, della CDFUE. e nell'art. 7 c. 1 Dir. 2003/88, come interpretate dalla
Corte di Giustizia, le stesse si sostituiscono automaticamente ex art. 1419 co. 2 c.c. a tutte le norme in contrasto, senza che la nullità possa estendersi all'intero testo contrattuale o alla intera clausola regolatrice dell'istituto.
9. La Corte ritiene infondato anche il quarto motivo di appello, nella parte in cui contesta il metodo di calcolo adottato dal primo giudice.
Il divisore 26, invocato dall'appellante, si applica solo a fini convenzionali ed alle competenze fisse, mentre per le competenze variabili– quali quelle oggetto di causa– che sono legate alle effettive presenze in servizio, il divisore convenzionale non è utilizzabile essendo a tal fine idoneo un divisore basato sulle presenze reali, al fine di individuare una retribuzione media basata sul periodo di lavoro effettivo, come richiesto dalla giurisprudenza GCUE (cfr. C-385/17, TORSTEN
HEIN, punto 37).
Osserva, infine, la Corte che nel caso concreto il primo giudice si è limitato a statuire il diritto di cui si discorre “per ciascuna giornata di quattro settimane di ferie retribuite”: 4 settimane sono pacificamente il periodo di ferie minimo preso a riferimento dalla giurisprudenza UE.
Parte appellante sostiene che le 4 settimane devono corrispondere a 20 giorni, essendo l'orario di lavoro articolato su 5 giorni lavorativi. Si tratta di una doglianza del tutto generica, in quanto non chiarisce le ragioni di diritto o di fatto per le quali 4 settimane di ferie retribuite dovrebbero corrispondere a 20 giorni lavorativi e non a 28 giorni, come sostenuto dai lavoratori.
Come detto, i principi desumibili dalla giurisprudenza UE portano a ritenere non solo che per la durata delle ferie annuali la retribuzione deve essere mantenuta, ma che al lavoratore deve essere assicurata “una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro”, con la
10 conseguenza che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in
modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore”.
L'appellante non ha dedotto in modo specifico per quali ragioni la statuizione del primo giudice è erronea sul punto (in violazione dell'art. 434 c.p.c.).
Peraltro, come già statuito da questa Corte, il Collegio rileva che nella direttiva 2003/88, non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre,
nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 20216/2022, punto 30), si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le 4 settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28.
10. Per tutto quanto precede, che assorbe ogni ulteriore questione, l'appello deve essere rigettato.
11. Quanto alle spese di lite del grado di giudizio, per il principio della soccombenza, esse devono essere poste a carico di parte appellante.
Sicché parte appellante deve essere condannata alla rifusione in favore degli appellati, in solido tra loro, delle spese di lite del grado, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod. in un importo pari ai minimi dello scaglione di riferimento per valore della causa con un lieve incremento per tener conto della pluralità di appellati, le cui posizioni, tuttavia, non presentano significativi profili di differenziazione, oltre al 15% per rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge.
12. Considerato che l'appello è stato rigettato ed è stato depositato dopo il 31.01.13 - data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012), che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 - deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta gli appelli riuniti;
11 2) condanna l'appellante alla refusione in favore degli appellati, in solido tra loro, delle spese di lite del grado che liquida in euro 4.000,00 oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 28.11.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Gianluca Alessio
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