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Ordinanza 10 aprile 2025
Ordinanza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, ordinanza 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Spoleto
n. 83/2025 r.g. in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Trabalza Presidente dott. Paolo Mariotti Giudice Relatore dott. Federico Falfari Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12/03/2025 ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Letto il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza del G.E.; letta la memoria di costituzione del reclamato e le note delle parti,
OSSERVA
1. È bene procedere ad una sintesi delle vicende processuali che hanno caratterizzato il procedimento cautelare su sui s'innesta il reclamo oggetto di analisi.
1.1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c. e esponevano di essere proprietari di Parte_1 CP_1 fabbricato sito in Norcia, Via Foscolo n. 32, dichiarato inagibile a seguito del sisma del 2016 e demolito in vista della successiva ricostruzione.
I medesimi ricorrenti avevano rilevato che il perimetro del fabbricato confina per due lati con il giardino dell'abitazione di e e che, al fine di effettuare lavori di ricostruzione del Parte_2 Parte_3 fabbricato di proprietà dei ricorrenti, avevano la necessità di delimitare un'area di cantiere nel giardino di proprietà dei vicini, e in particolare di innalzare nel giardino di proprietà di e Parte_2 Pt_3 un ponteggio di lunghezza pari ai due lati del fabbricato (per complessivi 23 metri lineari) e di
[...] larghezza pari a 1,3 metri, per una superficie di circa 30 metri quadrati.
I ricorrenti avevano affermato che e non avrebbero autorizzato Parte_2 Parte_3
l'installazione, dopo avere “indicato, unilateralmente, senza possibilità di discussione e senza alcuna trattativa, le condizioni economiche” alle quali avrebbero subordinato “la possibilità di realizzare il ponteggio”.
Pertanto, i ricorrenti chiedevano, ai sensi dell'art. 843 c.c., l'accesso al fondo del vicino al fine erigere e conservare, per il tempo strettamente necessario, il ponteggio necessario alla ricostruzione dell'immobile.
1.2. Nel procedimento cautelare si costituivano e i quali deducevano di Parte_2 Parte_3 non essersi opposti in modo assoluto all'installazione di ponteggio sul loro giardino, ma di avere chiesto
1 chiarimenti circa la praticabilità di soluzioni tecniche alternative, o quantomeno di definire congiuntamente termini e condizioni dell'installazione.
I medesimi resistenti avevano manifestato piena disponibilità ad accordarsi con i reclamanti, i quali, invece, avevano dapprima pronunciato vaghe promesse e rassicurazioni, poi seguite da minacce di azioni legali e, in ultimo, da offese personali.
I resistenti avevano quindi richiesto, in primo luogo, il rigetto della domanda cautelare;
in via subordinata, ove ritenuti sussistenti i presupposti per l'accoglimento del ricorso, i resistenti avevano richiesto: “i)
l'apposizione del cartello di cantiere;
(ii) la riconduzione del cantiere al rispetto della normativa vigente;
(iii) la preventiva comunicazione scritta ai Sig.ri Gentili di tempistiche precise circa l'interessamento del loro giardino;
(iv) una periodica e puntuale informativa scritta sull'evoluzione del cantiere e sulla situazione relativa al ponteggio;
(v) il pagamento di un'adeguata indennità; (vi) la dotazione di tele/rete/tavole per evitare la caduta di materiali al di fuori dell'area di cantiere, il rispetto degli orari di lavoro prescritti e il rispetto di tutte le norme poste a tutela delle esigenze dei Resistenti;
(vii) ogni altro provvedimento ritenuto opportuno”.
1.3. Con ordinanza del 3/1/2025, il giudice di prime cure rigettava il ricorso, individuando sinteticamente, nel modo che segue, le tappe del proprio percorso logico-giuridico: “Tirando le fila del ragionamento, appare dunque potersi affermare che:
• per le attività prospettate un indennizzo era dovuto ex art. 843 c.c.;
• nessun indennizzo è mai stato offerto dai ricorrenti, che peraltro, a fronte di una proposta economica formulata su loro propria richiesta, si sono sottratti a ogni trattativa sul punto, ribadendo la propria originaria posizione di volere un accesso gratuito;
• alla luce di ciò, appare, quindi, anzitutto non sussistere un elemento necessario per ottenere una tutela ex art. 700 c.p.c.,
e cioè l'impossibilità altrimenti, non avendo mai seriamente negoziato con i vicini circa le condizioni dell'accesso e la quantificazione dell'indennizzo (mentre, di contro, i resistenti hanno sempre mantenuto una posizione di apertura, come si evince dalle comunicazioni mail prodotte dalla parte);
• in ogni caso, non appare sussistere il fumus della cautela richiesta, giacché il diritto di cui all'art. 834 c.c., nella specie, può essere esercitato soltanto dietro il pagamento di un indennizzo, e invece in sede di ricorso cautelare questo non è stato offerto, in nessuna forma;
e neanche tra le conclusioni subordinate è stato chiesto l'accoglimento del ricorso (mentre lo era stato, subordinatamente, richiesto dai resistenti).
2.5. Non appare dunque sussistere il fumus della cautela richiesta, per le ragioni anzidette, di talché il ricorso deve essere rigettato, assorbita ogni valutazione inerente altri profili (presenza di modalità alternative di ricostruzione;
sussistenza del periculum;
eventuale quantificazione dell'indennizzo)”.
2. Con reclamo (che consta di n. 28 pagine, redatto con scarsa sensibilità verso i principi di sinteticità e chiarezza dettati dall'art. 121 c.p.c.), le parti che avevano attivato il giudizio cautelare hanno censurato le
2 motivazioni elaborate dal giudice di prime cure, evidenziando che il ragionamento giudiziale in relazione ai presupposti di applicabilità dell'art. 843 c.c. avrebbe dovuto riguardare unicamente l'eventuale effettiva necessità di accesso al fondo, costituendo invece l'indennizzo, nella ricostruzione patrocinata dai reclamanti, elemento esterno alla valutazione del fumus e alla concessione della tutela richiesta.
Sulla scorta di tali argomentazioni i reclamanti hanno insistito evidenziando la sussistenza del fumus, collegato alla necessità di accedere al fondo dei vicini per la corretta esecuzione dei lavori (considerando il ponteggio quale elemento necessario per garantire la sicurezza dei lavoratori coinvolti nella esecuzione delle opere), e alla sussistenza del periculum, correlato alla potenziale perdita dei benefici fiscali ove i lavori non vengano ultimati entro l'anno 2025.
2.1. Con memoria di costituzione e difesa (parimenti scarsamente attenta al rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza che dovrebbero caratterizzare tutti gli atti processuali), i reclamati hanno sostenuto che l'ordinanza del giudice di prime cure sarebbe corretta in quanto avrebbe correttamente preso atto della sostanziale indisponibilità dei reclamanti alla trattativa, congruamente ritenendo che nel caso di specie l'indennizzo sarebbe elemento imprescindibile rispetto all'esercizio del diritto di cui all'art. 843 c.c.
Inoltre, è stato segnalato che il rifiuto a corrispondere indennizzo (così come il mancato rispetto degli
“obblighi di dimostrare l'assenza di soluzioni alternative, di rispettare la normativa, di fornire garanzie circa modi e tempi dell'utilizzo della proprietà altrui” si veda memoria di costituzione dei reclamati, pag. 8) costituiscono violazioni delle modalità vincolate dell'esercizio del diritto, che giustificherebbero il rigetto della tutela giudiziale.
3.1. Così sintetizzate le argomentazioni delle parti, appare corretto procedere alla loro trattazione.
3.1.1. In primo luogo, appare corretto accogliere l'argomentazione della parte reclamante laddove viene censurata la decisività, attribuita dal giudice di prime cure alla mancanza di disponibilità alla trattativa per eventuale corresponsione e quantificazione dell'indennizzo.
A tal proposito deve in primo luogo ritenersi che nell'ambito dei procedimenti cautelari non è ammessa la proposizione di domande di condanna al pagamento di somme di danaro, salvo che sia strumentale ad evitare all'istante di subire un pregiudizio irreparabile, in questo caso ampiamente escluso.
Inoltre, l'indennizzo di cui all'art. 843 co. 2 c.c. ha la funzione di compensare il soggetto obbligato a consentire il passaggio dei danni, rappresentando, dunque, uno strumento rimediale che suppone l'avvenuta occupazione del fondo altrui e la prova della verificazione dei danni materiali.
3.1.2. Perciò l'omessa (preventiva) corresponsione di un'indennità a quest'ultima non può giustificare il diniego dell'accesso consentito ex art. 843 c.c., né tantomeno (e conseguentemente) la reiezione della domanda cautelare.
3 Invero, ove le parti non convergano in ordine all'entità ed alla misura dell'indennità de qua, l'ammontare della stessa potrà, ove dovesse occorrere, essere determinata accertata in sede di giudizio di merito – nel contesto del quale essa potrà essere adeguatamente essere quantificata avuto riguardo alla verifica dell'effettiva durata e consistenza dei lavori e, di conseguenza, del sacrificio imposto alla resistente - non già nel corso del presente procedimento cautelare, non riferendosi evidentemente il periculum in mora dedotto a sostegno dell'azione all'ipotetico rischio di non conseguire il pagamento dell'indennità in parola, bensì – specificamente ed in via esclusiva – all'omessa o ritardata esecuzione dell'intervento edilizio.
Il comma 2 dell'art. 843 c.c., del resto, subordina esplicitamente il riconoscimento della richiamata indennità alla sussistenza di un “danno” in concreto subito dal proprietario del fondo nel quale venga eseguito l'accesso, danno che, nel caso di specie, non essendosi ancora realizzato (in ragione del diniego espresso dalla reclamata), non si è evidentemente ancora verificato e ciò, di per sé solo, preclude nella presente sede cautelare la determinazione in misura congrua dell'equità che sarà dovuta (soltanto) quando
(e nella misura in cui) quel paventato “danno” si dovesse configurare.
3.1.3. Deve pertanto rilevarsi che la criticità non risiede tanto nella individuazione dei criteri di determinazione del danno (che, per ipotesi, potrebbero anche essere individuati nella possibilità di ricorrere a meccanismi presuntivi), quanto piuttosto nella incompatibilità della liquidazione dell'indennità di cui all'art. 843 c.c. con la funzione del giudizio cautelare, cui la stessa indennità rimane estranea.
3.1.4. Si evidenzia che, ad ogni modo, sarebbe auspicabile che le parti, all'esito del presente pronunciamento, concordassero eventuale misura dell'indennizzo, al fine di scongiurare ulteriore proliferazione di giudizi.
4. Ciò posto, deve osservarsi quanto segue.
4.1. In particolare, circa il profilo tematico della verosimiglianza dell'esistenza del diritto di cui la ricorrente ha preteso la tutela in via d'urgenza, si osserva, in linea teorica, che l'obbligo del proprietario di permettere, ai sensi del già citato art. 843 c.c., l'accesso e il passaggio nel suo fondo, quando dette attività siano necessarie per la costruzione o la riparazione di un muro od altra opera propria del vicino o comune, non si ricollega ad una servitù a carico della proprietà esclusiva ma presenta i caratteri di obbligazione “propter rem”, che si risolve in una limitazione legale del diritto del titolare del fondo per un'utilità occasionale e transeunte del vicino e che ha per contenuto la prestazione del consenso all'accesso e al passaggio (si confrontino Cass. n. 3422 del 1978; Cass. 3222 del 1982; Cass. n. 2274 del
1995; Cass. n. 7694 del 1997).
Sulla scorta dell'esplicita previsione del comma primo dell'art. 843 c.c. si desume che sono, fondamentalmente, due i presupposti essenziali che ne consentono l'applicabilità: il primo è costituito
4 dall'assoluta necessità di accedere al fondo altrui per compiere le opere indispensabili;
l'altro è rappresentato dalla proporzionalità del danno che il proprietario subisce per l'accesso altrui e il vantaggio che ne ricava il vicino.
In tal senso la giurisprudenza di legittimità assolutamente preponderante ha avuto modo, a più riprese (si vedano, ad es., Cass. n. 3494 del 1975; Cass. n. 3422 del 1978, e, più recentemente, Cass. n. 1801 del
2007), di chiarire che, ai fini della riconosciuta necessità, cui l'art 843 c.c. subordina la concessione dell'accesso sul fondo altrui, occorre che il giudice del merito proceda ad una complessa valutazione della situazione dei luoghi, al fine di accertare se la soluzione prescelta (accesso e passaggio per un determinato fondo altrui) sia l'unica possibile o, tra più soluzioni, sia quella che consente il raggiungimento dello scopo
(riparazione o costruzione) con minor sacrificio sia di chi chiede il passaggio, sia del proprietario del fondo che deve subirlo.
È importante, peraltro, evidenziare come la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 2274 del 1995,
e, da ultimo, Cass. n. 28234 del 2008) abbia espressamente precisato che, in tema di accesso al fondo altrui per l'esecuzione di interventi edilizi, ai fini della verifica delle condizioni di cui all'art. 843 c.c., la valutazione comparativa dei contrapposti interessi delle parti deve essere compiuta con riferimento alla necessità non della costruzione o manutenzione, ma dell'ingresso e del transito, nel senso che l'utilizzazione del fondo del vicino non è consentita ove sia comunque possibile eseguire i lavori sul fondo stesso di chi intende intraprenderli, oppure su quello di un terzo, con minore suo sacrificio.
La norma in discorso consente, peraltro, non solo l'accesso ed il passaggio sul fondo del vicino allo scopo di costruire o riparare opere dello stesso vicino o comuni, ma anche la permanenza o l'occupazione del fondo per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori, quando si tratti di lavori ad esecuzione non istantanea, salvo il riconoscimento dell'indennizzo dovuto (il quale è riconducibile ad un tipo di responsabilità da atto lecito (già Cass. n. 3796 del 1968).
Detto altrimenti, l'accesso è consentito solo ove si riveli necessario per la costruzione della indicata opera, con la conseguenza che, a necessità terminata, deve essere eliminato, a cura e spese del fruitore (per cui, sin dall'inizio, si prospetta a suo carico l'obbligo del ripristino), ogni conseguenza implicante una perdurante diminuzione del diritto del proprietario del fondo vicino, che, invece, deve riprendere la sua originaria ampiezza, salva l'indennità nel caso di danni (Cass. n. 774 del 1982).
Da ciò si inferisce che la inerente limitazione legale in danno del titolare del fondo gravato non può tradursi in termini di permanenza ed essere indirizzata ad imporre una servitù e, quindi, deve intendersi soltanto nel senso - e così effettivamente atteggiarsi in concreto - di costituire un rapporto obbligatorio di natura temporanea, ricorrendo la imprescindibile condizione della necessità.
5 È evidente che la richiesta cautelare urgente diretta ad ottenere l'accesso in questione si prospetta infondata qualora tale accesso non risulti necessario, ovvero sussistano soluzioni tecniche alternative meno gravose per il vicino (si vedano Cass. n. 3494 del 1975; Trib. Udine, 12 luglio 1994).
4.2. Ora, come accennato, risulta corretto affermare che il reclamante ha diritto ad accedere sul fondo altrui per il tempo occorrente alla realizzazione delle opere sul proprio fabbricato.
4.2.1. A tal proposito appaiono convincenti la ricostruzione e le argomentazioni formulate dalla reclamante;
a tal proposito deve rilevarsi che i lavori edilizi riguardano il fabbricato di Norcia, Via Foscolo, dichiarato inagibili in seguito agli eventi sismici del 24 agosto 2016 con ordinanza del Parte_4
n. 468 del 17.10.2016, cui è stato assegnato livello di danno più grave.
Risulta che l'immobile in questione non ha una corte di pertinenza, confina su di un lato con l'immobile di altro privato, su di un lato con la via pubblica e su due lati con la corte di proprietà di Parte_3
e , sulla quale hanno richiesto di accedere per lo svolgimento dei lavori di ricostruzione. Parte_5
Deve rilevarsi che, a seguito alla già avvenuta demolizione dell'immobile dei reclamanti, è rimasta in piedi solo la parete che aveva in comune con il fabbricato dell'altro privato.
Dovrebbero, quindi, essere ricostruite tre mura perimetrali portanti (fontale, laterale e posteriore) su quattro, il solaio che divide il piano terra ed il primo piano ed il tetto.
Per eseguire i lavori in facciata comprensivi di isolanti termici, intonaci, infissi, i reclamanti avrebbero la necessità di accedere al giardino dei resistenti per collocarvi un ponteggio;
i medesimi reclamanti avevano già indicato che tale ponteggio inciderebbe sulla proprietà dei reclamati per una profondità di 1,30 m, rimanendovi per il tempo strettamente necessario all'esecuzione e avendo funzione non solo costruttiva ma tutelando anche la sicurezza sul lavoro delle maestranze.
4.2.2. Al riguarda è bene precisare che è stata prodotta documentazione riguardante i lavori, che attesta la verosimiglianza e concretezza della progettazione delle opere di ricostruzione, non contestata dalla reclamata.
A tal proposito deve rilevarsi che la reclamata, nel proprio atto di costituzione, nell'ambito del procedimento cautelare di fronte al giudice della prima fase, aveva eccepito l'esistenza di tecniche costruttive aventi minore invasività, allegando fotografie di similare cantiere, sprovvisto di ponteggi (pag.
7, memoria di costituzione primo grado, immagini nn. 7, 8, 9).
A tal proposito deve rilevarsi che, come correttamente rilevato dalla reclamante, si tratta di immobile verosimilmente interessato da lavori di minore rilevanza, considerato che lo stesso condivide mura portanti con altri immobili, che non sono invece crollate;
inoltre, parte reclamante ha prodotto immagini in cui si evidenzia che anche nel cantiere che afferisce immobile sito in Norcia, Via Reguardati (lo stesso
6 indicato dalla reclamata), si è fatto ricorso all'utilizzo di ponteggio esterno (si veda documento n. 28, allegato all'atto di reclamo).
4.2.2. Pertanto, considerata la significanza dei lavori programmati, l'effettivo crollo che ha interessato l'immobile dei reclamanti, la estensione comunque limitata dei ponteggi, la finalità dei ponteggi, indirizzata anche ad assicurare la sicurezza sul lavoro dei soggetti impiegati nelle lavorazioni, la planimetria, gli spazi disponibili e l'individuazione degli spazi oggetto delle principali lavorazioni, deve ritenersi sussistente il fumus boni iuris in relazione alla domanda cautelare presentata dai reclamati ai sensi dell'art. 700 c.p.c., considerato che non appare possibile svolgere le opere indicate utilizzando, con minore sacrificio, il fondo di un terzo ovvero diverse modalità.
4.3. Invero, ai fini dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 843 c.c., nessun rilievo può essere ascritto all'integrazione dei requisiti amministrativi, che, a ben vedere, afferiscono al (diverso e parallelo) rapporto tra il privato e la pubblica amministrazione.
È noto al collegio che la Corte di cassazione ha affermato che colui contro il quale si chiede l'accesso può opporre a difesa del diritto di proprietà anche la deduzione dell'illiceità dell'opera (già Cass. n. 2249 del
1957). Tuttavia, la valutazione di liceità va condotta, chiaramente, secondo le norme e i principi posti a governo dei rapporti tra privati, in relazione, ad esempio, al profilo dell'appartenenza del fondo destinato ad accogliere l'opera.
5. Appurata la verosimiglianza del diritto a cautela del quale è stato depositato il ricorso d'urgenza
(rigettato in prima battuta), occorre interrogarsi sul requisito del cd. periculum in mora, identificantesi col rischio di verificazione di un pregiudizio imminente e irreparabile.
Ora, venendo in rilievo un diritto a contenuto e a funzione patrimoniale, ai fini della valutazione d'irreparabilità, è necessario accertare che il protrarsi della situazione lesiva per la durata del processo di merito lasci prevedere uno scarto eccessivo tra danno subito e danno risarcito, nonché una notevole complessità dell'accertamento stesso del danno.
In definitiva, quando il diritto che si assume violato è a contenuto e funzione esclusivamente patrimoniale il requisito dell'irreparabilità del pregiudizio ex art. 700 c.p.c. può essere ravvisato solamente nell'ipotesi in cui la durata del processo di merito lasci prevedere uno scarto eccessivo tra danno subito e danno risarcito, nonché una notevole complessità dell'accertamento stesso del danno (vedasi Trib. Nola, 11 febbraio 2014; Trib. Lecce, 8 gennaio 2013; Trib. Bari, 15 luglio 2010; Trib. Nocera Inferiore, 30 settembre 2004, Trib. Firenze 19 febbraio 2003).
Il concetto di irreparabilità del pregiudizio, quale requisito indispensabile per la concessione della misura cautelare atipica, non è dunque più ancorato a quello di irrisarcibilità poiché sussiste anche allorquando,
7 pur astrattamente configurabile il risarcimento del danno, emerge l'insufficienza di tale rimedio surrogatorio o succedaneo.
5.1. Sulla base di queste generali coordinate ermeneutiche non può che riscontrarsi l'integrazione del requisito in discorso, considerato che, dati i termini per l'avvalimento del beneficio fiscale, la durata del giudizio ordinario sarebbe incompatibile con tali termini, con conseguente pregiudizio dei reclamanti;
a ben vedere si tratterebbe di pregiudizio non meramente economico e non ristorabile per equivalente, in ragione della straordinarietà degli incentivi previsti.
5.2. In tema, neppure potrebbe sostenersi, come ha evidenziato la parte reclamata, che il periculm risulta determinato dall'inerzia del reclamato, già ricorrente, al cospetto delle richieste di documentazione espresse dal confinante.
Richiamando quanto già evidenziato circa l'irrilevanza dei requisiti amministrativi dell'attività edilizia ai fini del riconoscimento del diritto di cui all'art. 843 c.c., deve anche soggiungersi che la tipologia e le modalità dell'intervento per cui è stato chiesto l'accesso erano state già rese note e la parte reclamata aveva fornito la descrizione degli aspetti essenziali dei lavori, considerato che i dissidi sorgevano nel momento in cui si è discusso della eventuale corresponsione di indennizzo.
6. In definitiva, per tutte queste ragioni, il reclamo va accolto, dovendosi riformare l'ordinanza pronunciata dal giudice della prima fase, con conseguente accoglimento della domanda cautelare formulata ex art. 700 c.p.c.
7. Le spese relative alla fase cautelare seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/2022.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso cautelare, ordina in via d'urgenza, ex art. 700 c.p.c., a e Parte_2 di consentire immediatamente l'accesso, il transito e l'occupazione della corte (distinta al Parte_3 fg 120, part.lle 248 e 298) al fine erigere e conservare per il tempo strettamente necessario il ponteggio necessario alla ricostruzione dell'immobile distinto al NCEU del Comune di Norcia al fg 120, part.lle 285 sub 2, 4 e 5, autorizzando fin d'ora l'Ufficiale Giudiziario competente per il Comune di Norcia ai fini dell'eventuale esecuzione coattiva del presente provvedimento, anche attraverso l'uso della forza pubblica, ove necessario.
- condanna e al pagamento in favore di e Parte_2 Parte_3 Parte_1 CP_1 delle spese della due fasi cautelari, che liquida in complessivi € 4.257,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
8 - condanna e alla restituzione, in favore di e Parte_2 Parte_3 Parte_1 CP_1 delle spese di giudizio afferenti la precedente fase cautelare, ove già corrisposte;
[...]
Spoleto, 9 aprile 2025
Il Giudice estensore
Dott. Paolo Mariotti
Il Presidente
dott.ssa Sara Trabalza
9
n. 83/2025 r.g. in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Trabalza Presidente dott. Paolo Mariotti Giudice Relatore dott. Federico Falfari Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12/03/2025 ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Letto il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza del G.E.; letta la memoria di costituzione del reclamato e le note delle parti,
OSSERVA
1. È bene procedere ad una sintesi delle vicende processuali che hanno caratterizzato il procedimento cautelare su sui s'innesta il reclamo oggetto di analisi.
1.1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c. e esponevano di essere proprietari di Parte_1 CP_1 fabbricato sito in Norcia, Via Foscolo n. 32, dichiarato inagibile a seguito del sisma del 2016 e demolito in vista della successiva ricostruzione.
I medesimi ricorrenti avevano rilevato che il perimetro del fabbricato confina per due lati con il giardino dell'abitazione di e e che, al fine di effettuare lavori di ricostruzione del Parte_2 Parte_3 fabbricato di proprietà dei ricorrenti, avevano la necessità di delimitare un'area di cantiere nel giardino di proprietà dei vicini, e in particolare di innalzare nel giardino di proprietà di e Parte_2 Pt_3 un ponteggio di lunghezza pari ai due lati del fabbricato (per complessivi 23 metri lineari) e di
[...] larghezza pari a 1,3 metri, per una superficie di circa 30 metri quadrati.
I ricorrenti avevano affermato che e non avrebbero autorizzato Parte_2 Parte_3
l'installazione, dopo avere “indicato, unilateralmente, senza possibilità di discussione e senza alcuna trattativa, le condizioni economiche” alle quali avrebbero subordinato “la possibilità di realizzare il ponteggio”.
Pertanto, i ricorrenti chiedevano, ai sensi dell'art. 843 c.c., l'accesso al fondo del vicino al fine erigere e conservare, per il tempo strettamente necessario, il ponteggio necessario alla ricostruzione dell'immobile.
1.2. Nel procedimento cautelare si costituivano e i quali deducevano di Parte_2 Parte_3 non essersi opposti in modo assoluto all'installazione di ponteggio sul loro giardino, ma di avere chiesto
1 chiarimenti circa la praticabilità di soluzioni tecniche alternative, o quantomeno di definire congiuntamente termini e condizioni dell'installazione.
I medesimi resistenti avevano manifestato piena disponibilità ad accordarsi con i reclamanti, i quali, invece, avevano dapprima pronunciato vaghe promesse e rassicurazioni, poi seguite da minacce di azioni legali e, in ultimo, da offese personali.
I resistenti avevano quindi richiesto, in primo luogo, il rigetto della domanda cautelare;
in via subordinata, ove ritenuti sussistenti i presupposti per l'accoglimento del ricorso, i resistenti avevano richiesto: “i)
l'apposizione del cartello di cantiere;
(ii) la riconduzione del cantiere al rispetto della normativa vigente;
(iii) la preventiva comunicazione scritta ai Sig.ri Gentili di tempistiche precise circa l'interessamento del loro giardino;
(iv) una periodica e puntuale informativa scritta sull'evoluzione del cantiere e sulla situazione relativa al ponteggio;
(v) il pagamento di un'adeguata indennità; (vi) la dotazione di tele/rete/tavole per evitare la caduta di materiali al di fuori dell'area di cantiere, il rispetto degli orari di lavoro prescritti e il rispetto di tutte le norme poste a tutela delle esigenze dei Resistenti;
(vii) ogni altro provvedimento ritenuto opportuno”.
1.3. Con ordinanza del 3/1/2025, il giudice di prime cure rigettava il ricorso, individuando sinteticamente, nel modo che segue, le tappe del proprio percorso logico-giuridico: “Tirando le fila del ragionamento, appare dunque potersi affermare che:
• per le attività prospettate un indennizzo era dovuto ex art. 843 c.c.;
• nessun indennizzo è mai stato offerto dai ricorrenti, che peraltro, a fronte di una proposta economica formulata su loro propria richiesta, si sono sottratti a ogni trattativa sul punto, ribadendo la propria originaria posizione di volere un accesso gratuito;
• alla luce di ciò, appare, quindi, anzitutto non sussistere un elemento necessario per ottenere una tutela ex art. 700 c.p.c.,
e cioè l'impossibilità altrimenti, non avendo mai seriamente negoziato con i vicini circa le condizioni dell'accesso e la quantificazione dell'indennizzo (mentre, di contro, i resistenti hanno sempre mantenuto una posizione di apertura, come si evince dalle comunicazioni mail prodotte dalla parte);
• in ogni caso, non appare sussistere il fumus della cautela richiesta, giacché il diritto di cui all'art. 834 c.c., nella specie, può essere esercitato soltanto dietro il pagamento di un indennizzo, e invece in sede di ricorso cautelare questo non è stato offerto, in nessuna forma;
e neanche tra le conclusioni subordinate è stato chiesto l'accoglimento del ricorso (mentre lo era stato, subordinatamente, richiesto dai resistenti).
2.5. Non appare dunque sussistere il fumus della cautela richiesta, per le ragioni anzidette, di talché il ricorso deve essere rigettato, assorbita ogni valutazione inerente altri profili (presenza di modalità alternative di ricostruzione;
sussistenza del periculum;
eventuale quantificazione dell'indennizzo)”.
2. Con reclamo (che consta di n. 28 pagine, redatto con scarsa sensibilità verso i principi di sinteticità e chiarezza dettati dall'art. 121 c.p.c.), le parti che avevano attivato il giudizio cautelare hanno censurato le
2 motivazioni elaborate dal giudice di prime cure, evidenziando che il ragionamento giudiziale in relazione ai presupposti di applicabilità dell'art. 843 c.c. avrebbe dovuto riguardare unicamente l'eventuale effettiva necessità di accesso al fondo, costituendo invece l'indennizzo, nella ricostruzione patrocinata dai reclamanti, elemento esterno alla valutazione del fumus e alla concessione della tutela richiesta.
Sulla scorta di tali argomentazioni i reclamanti hanno insistito evidenziando la sussistenza del fumus, collegato alla necessità di accedere al fondo dei vicini per la corretta esecuzione dei lavori (considerando il ponteggio quale elemento necessario per garantire la sicurezza dei lavoratori coinvolti nella esecuzione delle opere), e alla sussistenza del periculum, correlato alla potenziale perdita dei benefici fiscali ove i lavori non vengano ultimati entro l'anno 2025.
2.1. Con memoria di costituzione e difesa (parimenti scarsamente attenta al rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza che dovrebbero caratterizzare tutti gli atti processuali), i reclamati hanno sostenuto che l'ordinanza del giudice di prime cure sarebbe corretta in quanto avrebbe correttamente preso atto della sostanziale indisponibilità dei reclamanti alla trattativa, congruamente ritenendo che nel caso di specie l'indennizzo sarebbe elemento imprescindibile rispetto all'esercizio del diritto di cui all'art. 843 c.c.
Inoltre, è stato segnalato che il rifiuto a corrispondere indennizzo (così come il mancato rispetto degli
“obblighi di dimostrare l'assenza di soluzioni alternative, di rispettare la normativa, di fornire garanzie circa modi e tempi dell'utilizzo della proprietà altrui” si veda memoria di costituzione dei reclamati, pag. 8) costituiscono violazioni delle modalità vincolate dell'esercizio del diritto, che giustificherebbero il rigetto della tutela giudiziale.
3.1. Così sintetizzate le argomentazioni delle parti, appare corretto procedere alla loro trattazione.
3.1.1. In primo luogo, appare corretto accogliere l'argomentazione della parte reclamante laddove viene censurata la decisività, attribuita dal giudice di prime cure alla mancanza di disponibilità alla trattativa per eventuale corresponsione e quantificazione dell'indennizzo.
A tal proposito deve in primo luogo ritenersi che nell'ambito dei procedimenti cautelari non è ammessa la proposizione di domande di condanna al pagamento di somme di danaro, salvo che sia strumentale ad evitare all'istante di subire un pregiudizio irreparabile, in questo caso ampiamente escluso.
Inoltre, l'indennizzo di cui all'art. 843 co. 2 c.c. ha la funzione di compensare il soggetto obbligato a consentire il passaggio dei danni, rappresentando, dunque, uno strumento rimediale che suppone l'avvenuta occupazione del fondo altrui e la prova della verificazione dei danni materiali.
3.1.2. Perciò l'omessa (preventiva) corresponsione di un'indennità a quest'ultima non può giustificare il diniego dell'accesso consentito ex art. 843 c.c., né tantomeno (e conseguentemente) la reiezione della domanda cautelare.
3 Invero, ove le parti non convergano in ordine all'entità ed alla misura dell'indennità de qua, l'ammontare della stessa potrà, ove dovesse occorrere, essere determinata accertata in sede di giudizio di merito – nel contesto del quale essa potrà essere adeguatamente essere quantificata avuto riguardo alla verifica dell'effettiva durata e consistenza dei lavori e, di conseguenza, del sacrificio imposto alla resistente - non già nel corso del presente procedimento cautelare, non riferendosi evidentemente il periculum in mora dedotto a sostegno dell'azione all'ipotetico rischio di non conseguire il pagamento dell'indennità in parola, bensì – specificamente ed in via esclusiva – all'omessa o ritardata esecuzione dell'intervento edilizio.
Il comma 2 dell'art. 843 c.c., del resto, subordina esplicitamente il riconoscimento della richiamata indennità alla sussistenza di un “danno” in concreto subito dal proprietario del fondo nel quale venga eseguito l'accesso, danno che, nel caso di specie, non essendosi ancora realizzato (in ragione del diniego espresso dalla reclamata), non si è evidentemente ancora verificato e ciò, di per sé solo, preclude nella presente sede cautelare la determinazione in misura congrua dell'equità che sarà dovuta (soltanto) quando
(e nella misura in cui) quel paventato “danno” si dovesse configurare.
3.1.3. Deve pertanto rilevarsi che la criticità non risiede tanto nella individuazione dei criteri di determinazione del danno (che, per ipotesi, potrebbero anche essere individuati nella possibilità di ricorrere a meccanismi presuntivi), quanto piuttosto nella incompatibilità della liquidazione dell'indennità di cui all'art. 843 c.c. con la funzione del giudizio cautelare, cui la stessa indennità rimane estranea.
3.1.4. Si evidenzia che, ad ogni modo, sarebbe auspicabile che le parti, all'esito del presente pronunciamento, concordassero eventuale misura dell'indennizzo, al fine di scongiurare ulteriore proliferazione di giudizi.
4. Ciò posto, deve osservarsi quanto segue.
4.1. In particolare, circa il profilo tematico della verosimiglianza dell'esistenza del diritto di cui la ricorrente ha preteso la tutela in via d'urgenza, si osserva, in linea teorica, che l'obbligo del proprietario di permettere, ai sensi del già citato art. 843 c.c., l'accesso e il passaggio nel suo fondo, quando dette attività siano necessarie per la costruzione o la riparazione di un muro od altra opera propria del vicino o comune, non si ricollega ad una servitù a carico della proprietà esclusiva ma presenta i caratteri di obbligazione “propter rem”, che si risolve in una limitazione legale del diritto del titolare del fondo per un'utilità occasionale e transeunte del vicino e che ha per contenuto la prestazione del consenso all'accesso e al passaggio (si confrontino Cass. n. 3422 del 1978; Cass. 3222 del 1982; Cass. n. 2274 del
1995; Cass. n. 7694 del 1997).
Sulla scorta dell'esplicita previsione del comma primo dell'art. 843 c.c. si desume che sono, fondamentalmente, due i presupposti essenziali che ne consentono l'applicabilità: il primo è costituito
4 dall'assoluta necessità di accedere al fondo altrui per compiere le opere indispensabili;
l'altro è rappresentato dalla proporzionalità del danno che il proprietario subisce per l'accesso altrui e il vantaggio che ne ricava il vicino.
In tal senso la giurisprudenza di legittimità assolutamente preponderante ha avuto modo, a più riprese (si vedano, ad es., Cass. n. 3494 del 1975; Cass. n. 3422 del 1978, e, più recentemente, Cass. n. 1801 del
2007), di chiarire che, ai fini della riconosciuta necessità, cui l'art 843 c.c. subordina la concessione dell'accesso sul fondo altrui, occorre che il giudice del merito proceda ad una complessa valutazione della situazione dei luoghi, al fine di accertare se la soluzione prescelta (accesso e passaggio per un determinato fondo altrui) sia l'unica possibile o, tra più soluzioni, sia quella che consente il raggiungimento dello scopo
(riparazione o costruzione) con minor sacrificio sia di chi chiede il passaggio, sia del proprietario del fondo che deve subirlo.
È importante, peraltro, evidenziare come la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 2274 del 1995,
e, da ultimo, Cass. n. 28234 del 2008) abbia espressamente precisato che, in tema di accesso al fondo altrui per l'esecuzione di interventi edilizi, ai fini della verifica delle condizioni di cui all'art. 843 c.c., la valutazione comparativa dei contrapposti interessi delle parti deve essere compiuta con riferimento alla necessità non della costruzione o manutenzione, ma dell'ingresso e del transito, nel senso che l'utilizzazione del fondo del vicino non è consentita ove sia comunque possibile eseguire i lavori sul fondo stesso di chi intende intraprenderli, oppure su quello di un terzo, con minore suo sacrificio.
La norma in discorso consente, peraltro, non solo l'accesso ed il passaggio sul fondo del vicino allo scopo di costruire o riparare opere dello stesso vicino o comuni, ma anche la permanenza o l'occupazione del fondo per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori, quando si tratti di lavori ad esecuzione non istantanea, salvo il riconoscimento dell'indennizzo dovuto (il quale è riconducibile ad un tipo di responsabilità da atto lecito (già Cass. n. 3796 del 1968).
Detto altrimenti, l'accesso è consentito solo ove si riveli necessario per la costruzione della indicata opera, con la conseguenza che, a necessità terminata, deve essere eliminato, a cura e spese del fruitore (per cui, sin dall'inizio, si prospetta a suo carico l'obbligo del ripristino), ogni conseguenza implicante una perdurante diminuzione del diritto del proprietario del fondo vicino, che, invece, deve riprendere la sua originaria ampiezza, salva l'indennità nel caso di danni (Cass. n. 774 del 1982).
Da ciò si inferisce che la inerente limitazione legale in danno del titolare del fondo gravato non può tradursi in termini di permanenza ed essere indirizzata ad imporre una servitù e, quindi, deve intendersi soltanto nel senso - e così effettivamente atteggiarsi in concreto - di costituire un rapporto obbligatorio di natura temporanea, ricorrendo la imprescindibile condizione della necessità.
5 È evidente che la richiesta cautelare urgente diretta ad ottenere l'accesso in questione si prospetta infondata qualora tale accesso non risulti necessario, ovvero sussistano soluzioni tecniche alternative meno gravose per il vicino (si vedano Cass. n. 3494 del 1975; Trib. Udine, 12 luglio 1994).
4.2. Ora, come accennato, risulta corretto affermare che il reclamante ha diritto ad accedere sul fondo altrui per il tempo occorrente alla realizzazione delle opere sul proprio fabbricato.
4.2.1. A tal proposito appaiono convincenti la ricostruzione e le argomentazioni formulate dalla reclamante;
a tal proposito deve rilevarsi che i lavori edilizi riguardano il fabbricato di Norcia, Via Foscolo, dichiarato inagibili in seguito agli eventi sismici del 24 agosto 2016 con ordinanza del Parte_4
n. 468 del 17.10.2016, cui è stato assegnato livello di danno più grave.
Risulta che l'immobile in questione non ha una corte di pertinenza, confina su di un lato con l'immobile di altro privato, su di un lato con la via pubblica e su due lati con la corte di proprietà di Parte_3
e , sulla quale hanno richiesto di accedere per lo svolgimento dei lavori di ricostruzione. Parte_5
Deve rilevarsi che, a seguito alla già avvenuta demolizione dell'immobile dei reclamanti, è rimasta in piedi solo la parete che aveva in comune con il fabbricato dell'altro privato.
Dovrebbero, quindi, essere ricostruite tre mura perimetrali portanti (fontale, laterale e posteriore) su quattro, il solaio che divide il piano terra ed il primo piano ed il tetto.
Per eseguire i lavori in facciata comprensivi di isolanti termici, intonaci, infissi, i reclamanti avrebbero la necessità di accedere al giardino dei resistenti per collocarvi un ponteggio;
i medesimi reclamanti avevano già indicato che tale ponteggio inciderebbe sulla proprietà dei reclamati per una profondità di 1,30 m, rimanendovi per il tempo strettamente necessario all'esecuzione e avendo funzione non solo costruttiva ma tutelando anche la sicurezza sul lavoro delle maestranze.
4.2.2. Al riguarda è bene precisare che è stata prodotta documentazione riguardante i lavori, che attesta la verosimiglianza e concretezza della progettazione delle opere di ricostruzione, non contestata dalla reclamata.
A tal proposito deve rilevarsi che la reclamata, nel proprio atto di costituzione, nell'ambito del procedimento cautelare di fronte al giudice della prima fase, aveva eccepito l'esistenza di tecniche costruttive aventi minore invasività, allegando fotografie di similare cantiere, sprovvisto di ponteggi (pag.
7, memoria di costituzione primo grado, immagini nn. 7, 8, 9).
A tal proposito deve rilevarsi che, come correttamente rilevato dalla reclamante, si tratta di immobile verosimilmente interessato da lavori di minore rilevanza, considerato che lo stesso condivide mura portanti con altri immobili, che non sono invece crollate;
inoltre, parte reclamante ha prodotto immagini in cui si evidenzia che anche nel cantiere che afferisce immobile sito in Norcia, Via Reguardati (lo stesso
6 indicato dalla reclamata), si è fatto ricorso all'utilizzo di ponteggio esterno (si veda documento n. 28, allegato all'atto di reclamo).
4.2.2. Pertanto, considerata la significanza dei lavori programmati, l'effettivo crollo che ha interessato l'immobile dei reclamanti, la estensione comunque limitata dei ponteggi, la finalità dei ponteggi, indirizzata anche ad assicurare la sicurezza sul lavoro dei soggetti impiegati nelle lavorazioni, la planimetria, gli spazi disponibili e l'individuazione degli spazi oggetto delle principali lavorazioni, deve ritenersi sussistente il fumus boni iuris in relazione alla domanda cautelare presentata dai reclamati ai sensi dell'art. 700 c.p.c., considerato che non appare possibile svolgere le opere indicate utilizzando, con minore sacrificio, il fondo di un terzo ovvero diverse modalità.
4.3. Invero, ai fini dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 843 c.c., nessun rilievo può essere ascritto all'integrazione dei requisiti amministrativi, che, a ben vedere, afferiscono al (diverso e parallelo) rapporto tra il privato e la pubblica amministrazione.
È noto al collegio che la Corte di cassazione ha affermato che colui contro il quale si chiede l'accesso può opporre a difesa del diritto di proprietà anche la deduzione dell'illiceità dell'opera (già Cass. n. 2249 del
1957). Tuttavia, la valutazione di liceità va condotta, chiaramente, secondo le norme e i principi posti a governo dei rapporti tra privati, in relazione, ad esempio, al profilo dell'appartenenza del fondo destinato ad accogliere l'opera.
5. Appurata la verosimiglianza del diritto a cautela del quale è stato depositato il ricorso d'urgenza
(rigettato in prima battuta), occorre interrogarsi sul requisito del cd. periculum in mora, identificantesi col rischio di verificazione di un pregiudizio imminente e irreparabile.
Ora, venendo in rilievo un diritto a contenuto e a funzione patrimoniale, ai fini della valutazione d'irreparabilità, è necessario accertare che il protrarsi della situazione lesiva per la durata del processo di merito lasci prevedere uno scarto eccessivo tra danno subito e danno risarcito, nonché una notevole complessità dell'accertamento stesso del danno.
In definitiva, quando il diritto che si assume violato è a contenuto e funzione esclusivamente patrimoniale il requisito dell'irreparabilità del pregiudizio ex art. 700 c.p.c. può essere ravvisato solamente nell'ipotesi in cui la durata del processo di merito lasci prevedere uno scarto eccessivo tra danno subito e danno risarcito, nonché una notevole complessità dell'accertamento stesso del danno (vedasi Trib. Nola, 11 febbraio 2014; Trib. Lecce, 8 gennaio 2013; Trib. Bari, 15 luglio 2010; Trib. Nocera Inferiore, 30 settembre 2004, Trib. Firenze 19 febbraio 2003).
Il concetto di irreparabilità del pregiudizio, quale requisito indispensabile per la concessione della misura cautelare atipica, non è dunque più ancorato a quello di irrisarcibilità poiché sussiste anche allorquando,
7 pur astrattamente configurabile il risarcimento del danno, emerge l'insufficienza di tale rimedio surrogatorio o succedaneo.
5.1. Sulla base di queste generali coordinate ermeneutiche non può che riscontrarsi l'integrazione del requisito in discorso, considerato che, dati i termini per l'avvalimento del beneficio fiscale, la durata del giudizio ordinario sarebbe incompatibile con tali termini, con conseguente pregiudizio dei reclamanti;
a ben vedere si tratterebbe di pregiudizio non meramente economico e non ristorabile per equivalente, in ragione della straordinarietà degli incentivi previsti.
5.2. In tema, neppure potrebbe sostenersi, come ha evidenziato la parte reclamata, che il periculm risulta determinato dall'inerzia del reclamato, già ricorrente, al cospetto delle richieste di documentazione espresse dal confinante.
Richiamando quanto già evidenziato circa l'irrilevanza dei requisiti amministrativi dell'attività edilizia ai fini del riconoscimento del diritto di cui all'art. 843 c.c., deve anche soggiungersi che la tipologia e le modalità dell'intervento per cui è stato chiesto l'accesso erano state già rese note e la parte reclamata aveva fornito la descrizione degli aspetti essenziali dei lavori, considerato che i dissidi sorgevano nel momento in cui si è discusso della eventuale corresponsione di indennizzo.
6. In definitiva, per tutte queste ragioni, il reclamo va accolto, dovendosi riformare l'ordinanza pronunciata dal giudice della prima fase, con conseguente accoglimento della domanda cautelare formulata ex art. 700 c.p.c.
7. Le spese relative alla fase cautelare seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/2022.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso cautelare, ordina in via d'urgenza, ex art. 700 c.p.c., a e Parte_2 di consentire immediatamente l'accesso, il transito e l'occupazione della corte (distinta al Parte_3 fg 120, part.lle 248 e 298) al fine erigere e conservare per il tempo strettamente necessario il ponteggio necessario alla ricostruzione dell'immobile distinto al NCEU del Comune di Norcia al fg 120, part.lle 285 sub 2, 4 e 5, autorizzando fin d'ora l'Ufficiale Giudiziario competente per il Comune di Norcia ai fini dell'eventuale esecuzione coattiva del presente provvedimento, anche attraverso l'uso della forza pubblica, ove necessario.
- condanna e al pagamento in favore di e Parte_2 Parte_3 Parte_1 CP_1 delle spese della due fasi cautelari, che liquida in complessivi € 4.257,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
8 - condanna e alla restituzione, in favore di e Parte_2 Parte_3 Parte_1 CP_1 delle spese di giudizio afferenti la precedente fase cautelare, ove già corrisposte;
[...]
Spoleto, 9 aprile 2025
Il Giudice estensore
Dott. Paolo Mariotti
Il Presidente
dott.ssa Sara Trabalza
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