Art. 1.
E' concesso al comune di Gorizia un contributo di lire 33.750.000, a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 16 settembre 1968 al 15 settembre 1969.
E' concesso al comune di Gorizia un contributo di lire 33.750.000, a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 16 settembre 1968 al 15 settembre 1969.