Sentenza 9 gennaio 2007
Massime • 1
Con riferimento alla contribuzione figurativa per disoccupazione involontaria, la base di calcolo della retribuzione pensionabile, nella quale devono essere inclusi gli emolumenti extramensili (quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive di ferie non godute) rientranti nell'ampia nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi ex art. 12 legge n. 153 del 1969 e successive modifiche, è costituita, per le settimane coperte da contribuzione effettiva e per quelle che non lo sono, dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2007, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. MONACI Stefano - rel. Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH RI MA NT, DI LA, DI NA, AN RO, TO RA, EN AN, AN EN, TT AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ASSENNATO SANTE G., che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 448/03 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 11/12/03 r.g.n. 102/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/06 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito l'Avvocato TODDE MICHELE per delega ASSENNATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia ha per oggetto il ricalcolo delle pensioni dei ricorrenti includendo nella retribuzione annua pensionabile - e specificamente in quella corrispondente al valore retributivo della contribuzione figurativa per disoccupazione - tutti gli emolumenti percepiti in costanza di rapporto di lavoro anche a titolo di compensi extra-mensili.
Il giudice di primo grado accoglieva le domande dei lavoratori interessati.
La Corte d'Appello di Bologna andava in contrario avviso, e, con sentenza n. 448/2003, in data 20 novembre/11 dicembre 2003, accoglieva l'impugnazione dell'Inps e respingeva le domande dei lavoratori.
Avverso la sentenza, notificata, il 20 gennaio 2004, i ricorrenti CH ER MA TO, AS FL, AS IN, NI AN, TO CO, EN NN, AN NZ e TT NN hanno proposto ricorso per cassazione, con un motivo, notificato a mezzo del servizio postale, con due plichi inviati, in termine il 18 marzo 2004.
Resisteva l'Inps con controricorso notificato, in termine, il 27 aprile 2004.
I ricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico articolato motivo di impugnazione i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione della L. n. 155 del 1981, art. 8 e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
Contestano l'opinione espressa dalla sentenza impugnata secondo cui il valore contributivo della contribuzione figurativa non poteva essere determinato sulla media delle retribuzioni settimanali e con esclusione dei compensi che restano fuori da questa scansione periodica.
Secondo i ricorrenti la norma dell'art. 8 faceva riferimento alla media delle retribuzioni mensili pertinenti all'anno oppure al periodo immediatamente precedente al trattamento pensionistico, e dovevano essere inserite nel calcolo tutte le voci salariali che il lavoratore aveva diritto di ricevere nel corso dell'anno con esclusione soltanto delle retribuzioni ridotte e delle integrazioni salariali.
Il legislatore non aveva voluto escludere dalla retribuzione annua pensionabile l'indennità di disoccupazione o, comunque, le "extramensilità" diverse da quelle correnti.
Era esatta perciò l'interpretazione del giudice di primo grado che aveva incluso nella retribuzione annua pensionabile tutti gli emolumenti percepiti in costanza di rapporto di lavoro, anche in relazione alle settimane riconosciute figurativamente per disoccupazione.
Dovevano essere inserite nel calcolo della retribuzione pensionabile la 13 e la 14 mensilità e l'indennità feriale.
I ricorrenti contestano, perciò, l'interpretazione della sentenza d'appello, secondo cui il valore delle settimane figurative per disoccupazione doveva essere determinato sulla base dei soli emolumenti correnti.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Nella base di calcolo della retribuzione annua pensionabile debbono essere inseriti, anche per la parte corrispondente al valore retributivo della contribuzione figurativa per disoccupazione, tutti gli emolumenti percepiti in costanza di rapporto di lavoro anche a titolo di compensi extra mensili.
La materia è regolata della L. 23 aprile 1981, n. 155, art. 8, in base al quale:
"Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per ali eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale.
Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire è determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione.
Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al comma 1 sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell'anno solare è determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta è integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi.
I periodi di sospensione, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale.
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa relativamente ai periodi di sospensione e di riduzione d'orario, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (...)".
Come già sottolineai:o da questa Corte, "con riferimento alla contribuzione figurativa per disoccupazione involontaria, nella retribuzione pensionabile devono essere inclusi gli emolumenti extramensili (quali i ratei di mensilità aggiuntive e di indennità sostitutive di ferie non godute), atteso che rientrano nell'ampia nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi prevista dalla L. n. 153 del 1969, art. 12 (in seguito modificata dal D.Lgs. n. 314 del 1997) e come tali concorrono ad integrare la base di calcolo del "valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente", cui fa riferimento, ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, la L. n. 155 del 1981, art. 8." (Cass. Civ., 19 agosto 2004, n. 16313).
In realtà, infatti, "il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente" deve essere determinato "sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro" nello stesso anno solare oppure in quello immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro.
La base di calcolo della retribuzione pensionabile, in sostanza, è costituita, sia per le settimane coperte da retribuzione effettiva che, attraverso il riferimento ad esse, per quelle che invece non lo sono, dalla retribuzione imponibile a fini contributivi. La contribuzione effettiva è commisurata alla retribuzione effettiva, e perciò all'insieme delle poste contabili che la compongono (comprese quelle riferite al controvalore della retribuzione in natura).
Le poste retributive di base sono correlate alle modalità di valutazione e di pagamento del lavoro previste dalle contrattazione collettiva o individuale, e possono essere determinate perciò secondo modalità differenti, a tempo variamente suddiviso (ad ora, giorno, settimana, mese, ecc.) oppure a cottimo, ma, in ogni caso, debbono essere integrate da quelle relative ai vari istituti retributivi aggiuntivi (ferie, tredicesima mensilità, ecc.). Per esigenze contabili ai fini previdenziali le retribuzioni effettive vanno rapportate a settimana, ma ciascuna di esse comprende sia la paga base rapportata a settimana, sia la quota parte, pure rapportata a settimana, degli istituti contrattuali. Proprio perché le contribuzioni figurative fanno riferimento a quelle effettive, il meccanismo di calcolo rimane in linea di principio il medesimo anche per le contribuzioni figurative: anche queste ultime debbono essere rapportate, secondo le modalità previste e con i dovuti proporzionamenti, non solo ai compensi settimanali di base, ma anche alle quote rapportate a settimana degli istituti contrattuali.
3. Il ricorso, perciò, è fondato e deve essere accolto, mentre la sentenza deve essere cassata.
Dato che la controversia ha per oggetto l'inserimento, nella base di calcolo della retribuzione annua pensionabile - e specificamente in quella corrispondente al valore retributivo della contribuzione figurativa per disoccupazione - di tutti gli emolumenti percepiti in costanza di rapporto di lavoro anche a titolo di compensi extra- mensili, ma non la determinazione in concreto della predetta base di calcolo, non sono necessari particolari accertamenti di fatto, e perciò la Corte può, e deve, decidere la causa nel merito, in applicazione dell'art. 384 c.p.c., comma 1, ultima parte, condannando - così come aveva fatto, del resto, il giudice di primo grado nella pronunzia riformata da quella di appello - l'Istituto assicuratore a ricalcolare le pensioni dei ricorrenti includendo nella base di calcolo tutti gli emolumenti percepiti.
La sentenza, di conseguenza, deve essere cassata senza rinvio. Ai sensi dell'art. 385 c.p.c., comma 2, la Corte deve provvedere anche sulle spese dei vari gradi del giudizio.
L'Istituto assicuratore resistente deve essere condannato al pagamento delle spese di questa fase di legittimità, liquidate nella misura indicata nel dispositivo, mentre per quelle delle fasi di merito debbono essere confermate le statuizioni adottate nelle rispettive sentenze di merito, che avevano comportato la condanna dell'ente nella pronunzia di primo grado, e la compensazione delle spese in quella di appello.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, e, decidendo nel merito, condanna l'Inps a ricalcolare le pensioni dei ricorrenti includendo nella base di calcolo tutti gli emolumenti percepiti.
Condanna l'Inps al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 10,00, oltre ad Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorali, oltre a spese generali, IVA e CPA.
Conferma le statuizioni sulle spese contenute nelle sentenze di merito.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2007