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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/10/2025, n. 2308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2308 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7526/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
V SEZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei magistrati
Dott. RI TR RA Presidente,
Dott.ssa Lorenza Calcagno Giudice
Dott.ssa Francesca IP Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7526/2023 promossa dalla con sede in Lussemburgo, Rue Joseph Junck n. 13, in persona Parte_1 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Dott. rappresentata, assistita e difesa Parte_2 ai fini del presente procedimento dagli avvocati Pietro Buccarelli, Riccardo Toni ed Anselmo Sovieni
-attrice- nei confronti di
, con sede in Collecchio, Strada Nazionale 18, Lemignano, in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore Ing. rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Controparte_2
ET e JO SH
-convenuta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale intestato, rigettata ogni contraria istanza eccezione e deduzione,
- annullare e dichiarare invalida la delibera assembleare di assunta dall'assemblea dei Controparte_1 soci in data 14.04.023, depositata presso il registro delle imprese il successivo 5.5.2023, con la quale è stato approvato il bilancio dell'esercizio 2022, per contrarietà alla legge e segnatamente, per violazione delle regole volte a tutelare i principi di chiarezza, verità e correttezza sottesi alla redazione del bilancio per le ragioni indicate in atti, nonché per l'omissione delle formalità prescritte pagina 1 di 6 dall'art.2429 c.c., ordinando all'organo amministrativo della società di adottare tutti i conseguenti provvedimenti
Con vittoria di onorari e spese.
Per parte convenuta CP_1
Piaccia all'On.le Tribunale adito, premessa ogni necessaria od opportuna declaratoria, respinta ogni contraria istanza, deduzione domanda od eccezione, assunto ogni opportuno provvedimento in merito alla violazione dei principi di chiarezza e sinteticità della domanda, così giudicare: nel merito
- rigettare la domanda attorea siccome infondata in fatto e in diritto;
MOTIVI DELLA DECISIONE
è una società dedita alla “produzione, assemblaggio, assistenza tecnica, noleggio Controparte_1 operativo e/o commercio all'ingrosso ed al minuto, importazione ed esportazione di prodotti, attrezzature, apparecchiature e generi per la medicina, farmaceutici ed articoli comunque collegati con il campo medico e/o sanitario”, come da visura risultante dal Registro delle Imprese (attrice prod. doc. n. 1).
La compagine sociale risulta oggi così formata:
titolare di n.6.682.020,00 azioni pari al 51% del capitale sociale;
(cfr. doc. n. 2). Controparte_3
2 - titolare di n.6.419.980,00 azioni pari al 49% del capitale sociale, (cfr. doc. n. Parte_1
3).
che sino a luglio 2022 possedeva interamente le azioni della ha Parte_1 Controparte_1 esposto, nella parte introduttiva dell'atto di citazione, le circostanze che hanno portato ad una situazione di tensione con il nuovo socio di maggioranza, il quale, secondo la CP_3 prospettazione attorea, si troverebbe in una situazione di conflitto di interessi, palesatasi anche nella assemblea del 14.4.2023, convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2022.
Nel presente giudizio l'attrice ha impugnato la delibera di approvazione del bilancio di Controparte_1 al 31.12.2022, assunta in data 14.04.2023 e depositata presso il registro delle imprese il successivo 05.05.2023, (doc. 1) per due ordini di motivi:
1) violazione delle regole procedurali per la formazione del bilancio per violazione dell'art. 2429 c.c
2) violazione delle regole di redazione del bilancio relative allo stanziamento fondo rischi relativamente agli effetti del c.d. PayBack, mancata contabilizzazione delle dichiarazioni integrative 2017 – 2018 e delle imposte anticipate relative alla perdita di bilancio della annualità del 2016 e del 2022 ed errata contabilizzazione del debito relativo al finanziamento fruttifero della Parte_1
[...
.
pagina 2 di 6 Nel costituirsi ha contestato in fatto e in diritto le pretese attoree, sostenendo CP_1 l'insussistenza delle violazioni procedurali e il pieno rispetto delle regole di redazione del bilancio, e ha chiesto la totale reiezione delle domande.
Il G.I., esaminate le memorie 171 ter c.p.c., ha licenziato ctu sul seguente quesito:
“Dica il CTU, tenuto conto delle allegazioni ed eccezioni formulate dalle parti, esaminati gli atti di causa e i documenti prodotti, compiuto ogni accertamento del caso, nonché assunte informazioni e richiesti chiarimenti alle parti, se il bilancio di relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2022 CP_1 sia stato redatto in conformità ai principi contabili e segnatamente: i) se sussistessero i requisiti per stanziare un fondo rischi relativamente agli effetti del c.d. “Payback” alla luce della normativa che disciplina l'istituto e dalla sua entrata in vigore ii) si pronunci sulla corretta contabilizzazione o meno degli effetti del “PaybacK” in termini di “fondo rischi” o “debito” con riferimento agli anni 2015-2018 e si pronunci sulla ricaduta che la contabilizzazione come “fondo rischi” o “debito” può avere sul bilancio iii) accerti il Ctu se nel bilancio avrebbero dovuto essere evidenziati gli R.G. 7526/2023 eventuali effetti del D.L. n. 34 del 30 marzo 2023 ivi compreso eventuale scomputo dell'iva; iv) accerti se si sarebbe dovuto iscrivere il credito derivante dalle dichiarazioni integrative 2017 – 2018 trasmesse all'Agenzia delle Entrate in data 27 gennaio 2023 v) accerti se la Società, tenuto conto dei risultati d'esercizio e delle ulteriori informazioni esposte in bilancio e tenuto conto della nota integrativa al bilancio di chiuso al 31.12.2022, avrebbe CP_3 potuto iscrivere crediti per imposte anticipate per un importo superiore a quello già presente nel bilancio al 31 dicembre 2022; vi) accerti il ctu se il finanziamento soci di cui al contratto sottoscritto tra e , Parte_3 CP_1 datato 22 novembre 2018 prodotto da entrambe le parti risulti estinto già alla data del 30 giugno 2021 e, nell'ipotesi negativa, accerti se ricorresse obbligo di iscrivere a bilancio gli interessi.”
Tutto ciò premesso ritiene il Collegio che la delibera assembleare del 14.4.2023 debba essere annullata per violazione dell'art. 2429 comma 3 c.c. secondo cui: “Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.”
Risulta, invero, che la delibera impugnata non è stata preceduta dal deposito presso la sede sociale del bilancio della società controllata “DI S.r.l.”, e dei dati della collegata “UL Biotech Sc a r.l.”.
Tale circostanza risulta provata dalla dichiarazione del sig. (doc.17 attrice) Persona_1
pagina 3 di 6 6
nonché dalla verbalizzazione delle eccezioni svolte nel corso dell'assemblea del 14 aprile 2023 da parte dell'avv.to Sovieni intervenuto su delega di 3. Parte_1
Si trascrivono qui di seguito i passaggi più significativi del verbale riportati a pag.43 del fascicolo del bilancio prodotto dall'attrice come documento n. 16:
“Si apre la discussione e prende la parola l'avv.to Sovieni il quale rileva innanzitutto che la presente la presente assemblea non è atta a deliberare in ordine all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 in quanto non sono stati depositati presso la sede sociale durante i 15 giorni che precedono l'assemblea i bilanci della controllata DI Srl e della collegata UL Biotech sc a r.l. ai sensi dell'art. 2429 codice civile. Rileva infatti che nel corso dell'accesso alla sede sociale avvenuto in data 31 marzo 2023 detti bilanci non risultavano presenti presso la sede sociale come comprovato documentalmente.
Interviene il consigliere che rileva che il bilancio della DI srl chiuso al 31 dicembre CP_4 2021 era parte del fascicolo dell'esercizio scorso essendo stato approvato ad aprile 2022, quando il bilancio al 31 dicembre 2021 di era stato deliberato dal Cda del 28 giugno 2022 e Controparte_1 approvato in assemblea in pari data. Per quanto riguarda la società collegata UL Biotech scarl il codice civile richiede un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio e non una copia integrale dello stesso, pertanto quanto richiesto dal socio non è tra i documenti richiesti dall'art. 2429 del codice civile. In aggiunta si rileva che nel documento di accesso agli atti non è stato specificato l'esercizio dei bilanci richiesti. Si rammenta che i bilanci al 31 dicembre 2022 di entrambe le società alla data di accesso agli atti non sono stati ancora approvati in assemblea.
L'avv.to Sovieni ribadisce di aver fatto richiesta al momento dell'accesso degli ultimi bilanci depositati di controllate e collegate e che non è stato consegnato alcun bilancio né prospetto. pagina 4 di 6 Ribadisce il consigliere che dal documento rilasciato in sede di accesso agli atti non è stato CP_4 chiesto l'ultimo bilancio ma il bilancio senza specificare la data e non è stato chiesto il prospetto dei dati essenziali ma il bilancio della collegata, come scritto nel testo firmato in fede dal responsabile amministrativo . Per_1 Per_1
L'avv.to Sovieni eccepisce che il Dott. affermò non esservi alcunché presso la sede sociale Per_1 relativamente ai bilanci.”
Si osserva che la resistente, con il documento n.11, ha fornito la prova che in data 11.4.2023 parte della documentazione è stata inviata via mail all' Avv. Anselmo Sovieni.
Parte attrice, oltre ad eccepire la tardività della trasmissione e l'incompletezza della documentazione inviata, ha osservato che il legale era stato delegato da solo per il sopralluogo del Parte_1 giorno 31 Marzo 2022 e non per ricevere successivamente la documentazione.
Per completare il quadro si osserva che nel fascicolo del bilancio 2021 depositato presso la Camera di Commercio (doc.18 attrice) non si trova riscontro alle affermazioni del consigliere in quanto CP_4 in tale fascicolo non è presente una copia integrale del bilancio della controllata né il prospetto riepilogativo dei dati, ma solo l'indicazione del patrimonio netto e dell'utile di esercizio (pag.17 del doc.18).
Al riguardo osserva il Collegio che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità la ratio dell'art. 2429 c.c., è quella di tutelare il diritto di partecipazione del socio all'assemblea di approvazione del bilancio, esercitabile proficuamente a condizione che il titolare abbia avuto a disposizione un periodo di tempo ragionevole per l'esame completo del bilancio da approvare in sede assembleare. Il termine del quale deve disporre il socio per l'esame del bilancio prima dell'assemblea è definito dal legislatore in quindici giorni e la sua violazione, comportando un'illegittima compressione del diritto di partecipazione del socio, costituisce un vizio che di per sé rende annullabile la deliberazione di approvazione del bilancio. Conseguentemente non solo il mancato deposito ma anche il tardivo deposito della documentazione integra violazione della disposizione dell'art. 2429 c.c. in quanto tale disposizione costituisce un presidio informativo inderogabile, tale per cui il deposito stesso e il suo termine quindicinale di durata a ritroso può essere compresso soltanto ove tutti i soci espressamente vi acconsentano. In tal senso si vedano Cassazione civile sez. I n.4734/1998
, Cassazione civile n.16047/2024, Tribunale di Napoli 29.2.2024, Tribunale Catanzaro 30.10.2024.
Non è condivisibile la tesi difensiva della convenuta secondo cui bisognerebbe guardare alla sostanza dei diritti informativi del socio, cosicché nel caso in esame l'indisponibilità delle informazioni della controllata DI non avrebbe prodotto alcun pregiudizio in quanto la società attrice è stata sino al 23 luglio 2022 socio unico di e quindi il bilancio al 31.12.2021 le era perfettamente noto. CP_1
Come già evidenziato il bilancio al 31.12.2021 di non includeva il bilancio della CP_1 controllata DI e l'interpretazione propugnata dalla resistente sacrificherebbe il diritto del socio ad esprimere il c.d. “consenso informato”, che è assicurato solo se viene consentito l'esame della documentazione nel termine di legge.
L'accoglimento del primo motivo di impugnazione è dirimente e comporta l'annullamento della delibera impugnata, di tal ché diventa superflua la trattazione delle ulteriori complesse questioni pagina 5 di 6 sottoposte al vaglio del Tribunale, che sono state approfondite tramite il licenziamento, da parte del G.I., di ctu.
Le spese processuali, comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio già liquidate in atti, devono essere poste a carico della società convenuta in virtù del principio di causalità secondo il Parte_4 prospetto qui di seguito riportato:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: indeterminabile - complessità alta
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.103,00
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Annulla la delibera assembleare di assunta dall'assemblea dei soci in data 14.04.023, Controparte_1 depositata presso il registro delle imprese il successivo 5.5.2023, con la quale è stato approvato il bilancio dell'esercizio 2022.
Dichiara tenuta e condanna a rimborsare alla società attrice le Controparte_1 Parte_1 spese processuali che liquida in € 14.103,00 oltre accessori di legge ed esborsi.
Pone le spese di ctu già liquidate in atti a carico della convenuta CP_1
Così deciso nella cdc del 3.7.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Francesca IP RI TR RA
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
V SEZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei magistrati
Dott. RI TR RA Presidente,
Dott.ssa Lorenza Calcagno Giudice
Dott.ssa Francesca IP Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7526/2023 promossa dalla con sede in Lussemburgo, Rue Joseph Junck n. 13, in persona Parte_1 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Dott. rappresentata, assistita e difesa Parte_2 ai fini del presente procedimento dagli avvocati Pietro Buccarelli, Riccardo Toni ed Anselmo Sovieni
-attrice- nei confronti di
, con sede in Collecchio, Strada Nazionale 18, Lemignano, in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore Ing. rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Controparte_2
ET e JO SH
-convenuta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale intestato, rigettata ogni contraria istanza eccezione e deduzione,
- annullare e dichiarare invalida la delibera assembleare di assunta dall'assemblea dei Controparte_1 soci in data 14.04.023, depositata presso il registro delle imprese il successivo 5.5.2023, con la quale è stato approvato il bilancio dell'esercizio 2022, per contrarietà alla legge e segnatamente, per violazione delle regole volte a tutelare i principi di chiarezza, verità e correttezza sottesi alla redazione del bilancio per le ragioni indicate in atti, nonché per l'omissione delle formalità prescritte pagina 1 di 6 dall'art.2429 c.c., ordinando all'organo amministrativo della società di adottare tutti i conseguenti provvedimenti
Con vittoria di onorari e spese.
Per parte convenuta CP_1
Piaccia all'On.le Tribunale adito, premessa ogni necessaria od opportuna declaratoria, respinta ogni contraria istanza, deduzione domanda od eccezione, assunto ogni opportuno provvedimento in merito alla violazione dei principi di chiarezza e sinteticità della domanda, così giudicare: nel merito
- rigettare la domanda attorea siccome infondata in fatto e in diritto;
MOTIVI DELLA DECISIONE
è una società dedita alla “produzione, assemblaggio, assistenza tecnica, noleggio Controparte_1 operativo e/o commercio all'ingrosso ed al minuto, importazione ed esportazione di prodotti, attrezzature, apparecchiature e generi per la medicina, farmaceutici ed articoli comunque collegati con il campo medico e/o sanitario”, come da visura risultante dal Registro delle Imprese (attrice prod. doc. n. 1).
La compagine sociale risulta oggi così formata:
titolare di n.6.682.020,00 azioni pari al 51% del capitale sociale;
(cfr. doc. n. 2). Controparte_3
2 - titolare di n.6.419.980,00 azioni pari al 49% del capitale sociale, (cfr. doc. n. Parte_1
3).
che sino a luglio 2022 possedeva interamente le azioni della ha Parte_1 Controparte_1 esposto, nella parte introduttiva dell'atto di citazione, le circostanze che hanno portato ad una situazione di tensione con il nuovo socio di maggioranza, il quale, secondo la CP_3 prospettazione attorea, si troverebbe in una situazione di conflitto di interessi, palesatasi anche nella assemblea del 14.4.2023, convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2022.
Nel presente giudizio l'attrice ha impugnato la delibera di approvazione del bilancio di Controparte_1 al 31.12.2022, assunta in data 14.04.2023 e depositata presso il registro delle imprese il successivo 05.05.2023, (doc. 1) per due ordini di motivi:
1) violazione delle regole procedurali per la formazione del bilancio per violazione dell'art. 2429 c.c
2) violazione delle regole di redazione del bilancio relative allo stanziamento fondo rischi relativamente agli effetti del c.d. PayBack, mancata contabilizzazione delle dichiarazioni integrative 2017 – 2018 e delle imposte anticipate relative alla perdita di bilancio della annualità del 2016 e del 2022 ed errata contabilizzazione del debito relativo al finanziamento fruttifero della Parte_1
[...
.
pagina 2 di 6 Nel costituirsi ha contestato in fatto e in diritto le pretese attoree, sostenendo CP_1 l'insussistenza delle violazioni procedurali e il pieno rispetto delle regole di redazione del bilancio, e ha chiesto la totale reiezione delle domande.
Il G.I., esaminate le memorie 171 ter c.p.c., ha licenziato ctu sul seguente quesito:
“Dica il CTU, tenuto conto delle allegazioni ed eccezioni formulate dalle parti, esaminati gli atti di causa e i documenti prodotti, compiuto ogni accertamento del caso, nonché assunte informazioni e richiesti chiarimenti alle parti, se il bilancio di relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2022 CP_1 sia stato redatto in conformità ai principi contabili e segnatamente: i) se sussistessero i requisiti per stanziare un fondo rischi relativamente agli effetti del c.d. “Payback” alla luce della normativa che disciplina l'istituto e dalla sua entrata in vigore ii) si pronunci sulla corretta contabilizzazione o meno degli effetti del “PaybacK” in termini di “fondo rischi” o “debito” con riferimento agli anni 2015-2018 e si pronunci sulla ricaduta che la contabilizzazione come “fondo rischi” o “debito” può avere sul bilancio iii) accerti il Ctu se nel bilancio avrebbero dovuto essere evidenziati gli R.G. 7526/2023 eventuali effetti del D.L. n. 34 del 30 marzo 2023 ivi compreso eventuale scomputo dell'iva; iv) accerti se si sarebbe dovuto iscrivere il credito derivante dalle dichiarazioni integrative 2017 – 2018 trasmesse all'Agenzia delle Entrate in data 27 gennaio 2023 v) accerti se la Società, tenuto conto dei risultati d'esercizio e delle ulteriori informazioni esposte in bilancio e tenuto conto della nota integrativa al bilancio di chiuso al 31.12.2022, avrebbe CP_3 potuto iscrivere crediti per imposte anticipate per un importo superiore a quello già presente nel bilancio al 31 dicembre 2022; vi) accerti il ctu se il finanziamento soci di cui al contratto sottoscritto tra e , Parte_3 CP_1 datato 22 novembre 2018 prodotto da entrambe le parti risulti estinto già alla data del 30 giugno 2021 e, nell'ipotesi negativa, accerti se ricorresse obbligo di iscrivere a bilancio gli interessi.”
Tutto ciò premesso ritiene il Collegio che la delibera assembleare del 14.4.2023 debba essere annullata per violazione dell'art. 2429 comma 3 c.c. secondo cui: “Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.”
Risulta, invero, che la delibera impugnata non è stata preceduta dal deposito presso la sede sociale del bilancio della società controllata “DI S.r.l.”, e dei dati della collegata “UL Biotech Sc a r.l.”.
Tale circostanza risulta provata dalla dichiarazione del sig. (doc.17 attrice) Persona_1
pagina 3 di 6 6
nonché dalla verbalizzazione delle eccezioni svolte nel corso dell'assemblea del 14 aprile 2023 da parte dell'avv.to Sovieni intervenuto su delega di 3. Parte_1
Si trascrivono qui di seguito i passaggi più significativi del verbale riportati a pag.43 del fascicolo del bilancio prodotto dall'attrice come documento n. 16:
“Si apre la discussione e prende la parola l'avv.to Sovieni il quale rileva innanzitutto che la presente la presente assemblea non è atta a deliberare in ordine all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 in quanto non sono stati depositati presso la sede sociale durante i 15 giorni che precedono l'assemblea i bilanci della controllata DI Srl e della collegata UL Biotech sc a r.l. ai sensi dell'art. 2429 codice civile. Rileva infatti che nel corso dell'accesso alla sede sociale avvenuto in data 31 marzo 2023 detti bilanci non risultavano presenti presso la sede sociale come comprovato documentalmente.
Interviene il consigliere che rileva che il bilancio della DI srl chiuso al 31 dicembre CP_4 2021 era parte del fascicolo dell'esercizio scorso essendo stato approvato ad aprile 2022, quando il bilancio al 31 dicembre 2021 di era stato deliberato dal Cda del 28 giugno 2022 e Controparte_1 approvato in assemblea in pari data. Per quanto riguarda la società collegata UL Biotech scarl il codice civile richiede un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio e non una copia integrale dello stesso, pertanto quanto richiesto dal socio non è tra i documenti richiesti dall'art. 2429 del codice civile. In aggiunta si rileva che nel documento di accesso agli atti non è stato specificato l'esercizio dei bilanci richiesti. Si rammenta che i bilanci al 31 dicembre 2022 di entrambe le società alla data di accesso agli atti non sono stati ancora approvati in assemblea.
L'avv.to Sovieni ribadisce di aver fatto richiesta al momento dell'accesso degli ultimi bilanci depositati di controllate e collegate e che non è stato consegnato alcun bilancio né prospetto. pagina 4 di 6 Ribadisce il consigliere che dal documento rilasciato in sede di accesso agli atti non è stato CP_4 chiesto l'ultimo bilancio ma il bilancio senza specificare la data e non è stato chiesto il prospetto dei dati essenziali ma il bilancio della collegata, come scritto nel testo firmato in fede dal responsabile amministrativo . Per_1 Per_1
L'avv.to Sovieni eccepisce che il Dott. affermò non esservi alcunché presso la sede sociale Per_1 relativamente ai bilanci.”
Si osserva che la resistente, con il documento n.11, ha fornito la prova che in data 11.4.2023 parte della documentazione è stata inviata via mail all' Avv. Anselmo Sovieni.
Parte attrice, oltre ad eccepire la tardività della trasmissione e l'incompletezza della documentazione inviata, ha osservato che il legale era stato delegato da solo per il sopralluogo del Parte_1 giorno 31 Marzo 2022 e non per ricevere successivamente la documentazione.
Per completare il quadro si osserva che nel fascicolo del bilancio 2021 depositato presso la Camera di Commercio (doc.18 attrice) non si trova riscontro alle affermazioni del consigliere in quanto CP_4 in tale fascicolo non è presente una copia integrale del bilancio della controllata né il prospetto riepilogativo dei dati, ma solo l'indicazione del patrimonio netto e dell'utile di esercizio (pag.17 del doc.18).
Al riguardo osserva il Collegio che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità la ratio dell'art. 2429 c.c., è quella di tutelare il diritto di partecipazione del socio all'assemblea di approvazione del bilancio, esercitabile proficuamente a condizione che il titolare abbia avuto a disposizione un periodo di tempo ragionevole per l'esame completo del bilancio da approvare in sede assembleare. Il termine del quale deve disporre il socio per l'esame del bilancio prima dell'assemblea è definito dal legislatore in quindici giorni e la sua violazione, comportando un'illegittima compressione del diritto di partecipazione del socio, costituisce un vizio che di per sé rende annullabile la deliberazione di approvazione del bilancio. Conseguentemente non solo il mancato deposito ma anche il tardivo deposito della documentazione integra violazione della disposizione dell'art. 2429 c.c. in quanto tale disposizione costituisce un presidio informativo inderogabile, tale per cui il deposito stesso e il suo termine quindicinale di durata a ritroso può essere compresso soltanto ove tutti i soci espressamente vi acconsentano. In tal senso si vedano Cassazione civile sez. I n.4734/1998
, Cassazione civile n.16047/2024, Tribunale di Napoli 29.2.2024, Tribunale Catanzaro 30.10.2024.
Non è condivisibile la tesi difensiva della convenuta secondo cui bisognerebbe guardare alla sostanza dei diritti informativi del socio, cosicché nel caso in esame l'indisponibilità delle informazioni della controllata DI non avrebbe prodotto alcun pregiudizio in quanto la società attrice è stata sino al 23 luglio 2022 socio unico di e quindi il bilancio al 31.12.2021 le era perfettamente noto. CP_1
Come già evidenziato il bilancio al 31.12.2021 di non includeva il bilancio della CP_1 controllata DI e l'interpretazione propugnata dalla resistente sacrificherebbe il diritto del socio ad esprimere il c.d. “consenso informato”, che è assicurato solo se viene consentito l'esame della documentazione nel termine di legge.
L'accoglimento del primo motivo di impugnazione è dirimente e comporta l'annullamento della delibera impugnata, di tal ché diventa superflua la trattazione delle ulteriori complesse questioni pagina 5 di 6 sottoposte al vaglio del Tribunale, che sono state approfondite tramite il licenziamento, da parte del G.I., di ctu.
Le spese processuali, comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio già liquidate in atti, devono essere poste a carico della società convenuta in virtù del principio di causalità secondo il Parte_4 prospetto qui di seguito riportato:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: indeterminabile - complessità alta
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.103,00
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Annulla la delibera assembleare di assunta dall'assemblea dei soci in data 14.04.023, Controparte_1 depositata presso il registro delle imprese il successivo 5.5.2023, con la quale è stato approvato il bilancio dell'esercizio 2022.
Dichiara tenuta e condanna a rimborsare alla società attrice le Controparte_1 Parte_1 spese processuali che liquida in € 14.103,00 oltre accessori di legge ed esborsi.
Pone le spese di ctu già liquidate in atti a carico della convenuta CP_1
Così deciso nella cdc del 3.7.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Francesca IP RI TR RA
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