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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/12/2025, n. 1500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1500 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Giudice del Lavoro, dr. Marco Bottino – in applicazione presso il Tribunale ordinario di Brescia ex art 3, comma 9 D.L. 117/25 convertito con legge n. 148/25, previo decreto presidenziale n. 87/25 – all'esito del deposito e scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 15 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 845/2025 vertente tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Berruti, Vera Chiozzi e Parte_1
EA LI
RICORRENTE
c o n t r o in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_1
RO EC
CONVENUTO
Oggetto: impugnativa di licenziamento individuale
Conclusioni per parte ricorrente: “Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità
e/o illegittimità e/o inefficacia del licenziamento per cui è giudizio.
Dichiarare risolto il rapporto di lavoro.
1 Condannare al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità Controparte_1
risarcitoria pari ad € 12.078,18 (equivalente a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto) ovvero pari alla minor somma commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad € 2.013,03).
Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e/o inefficacia delle trattenute denominate “trattenuta sul netto corso ADR” per € 1.337,00 e “trattenuta sul netto” per € 481,35, così per complessivi € 1.818,35.
Per l'effetto, Condannare al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1
della somma di € 1.683,69 ovvero della diversa somma ritenuta dovuta all'esito del giudizio, risultante dalla detrazione dalle competenze dovute in base alla busta paga di ottobre 2024 dell'importo a titolo di trattenuta effettivamente documentato, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Con rifusione di spese oltre IVA e CAP e spese generali e oltre c.u. versato (118,50 €), con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”
Conclusioni per la convenuta: rigetto delle domande in quanto infondate. Con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 9.4.25 parte ricorrente indicata in epigrafe impugnava il licenziamento disciplinare di cui alla missiva datata 31 ottobre 2024, comminato a causa delle assenze ingiustificate dal 28 ottobre 2024 in quanto carente dei requisiti di cui all'art. 7 L.
300/70 concludendo come in epigrafe.
Esponeva parte ricorrente che la convenuta aveva irrogato un licenziamento per giusta causa senza previamente contestargli i fatti posti a fondamento del licenziamento stesso in palese violazione dell'art. 7 della L. 300/1970, pertanto il licenziamento era viziato dalla totale omissione della procedura ex art. 7 L. 300/1970.
2 Il ricorrente allegava di aver contestato ed impugnato il licenziamento per cui è giudizio con lettera raccomandata e via PEC del 23 dicembre 2024, contenente altresì l'offerta della sua prestazione e che l'ultima retribuzione globale di fatto del ricorrente era pari ad
€ 2.013,03 (€ 1.725,46 * 14 / 12).
Allegava parte ricorrente che sulla busta paga di ottobre la società resistente aveva operato due trattenute, contenute nel corpo della busta paga e denominate “trattenuta sul netto corso ADR” per € 1.337,00 e “trattenuta sul netto” per € 481,35, così per complessivi € 1.818,35. Dette trattenute, poi, venivano quantificate nella parte bassa del cedolino paga addirittura in € 2.363,69.
Nella prospettazione di parte ricorrente tali trattenute erano illegittime, non documentate e strumentalmente calcolate da parte convenuta al solo ed evidente fine di azzerare il valore delle competenze finali dovute al ricorrente.
Parte ricorrente allegava che le stesse ammontavano effettivamente ad € 680,00 con conseguente diritto alla corresponsione in favore del sig. del residuo importo di Pt_1
cui alla busta paga di ottobre 2024 pari ad € 1.683,69. 32.
Costituitasi in giudizio la resistente allegava di aver assunto il ricorrente in data
19/09/2024, come autista-operaio di 4° livello, con contratto a tempo pieno, indeterminato con periodo di prova previsto in 60 giorni di effettivo lavoro, entro il quale era facoltà delle parti di recedere dal contratto senza preavviso.
Allegava parte resistente che dall'inizio del rapporto di lavoro, il ricorrente aveva lavorato soltanto nelle seguenti giornate: 19-20-27-30 settembre 2024, dal 5 al 9 e dal 14 al 25 ottobre 2024 come evincibile dal registro presenze in atti e che dal 28.110.24 il ricorrente si assentava dal lavoro, senza alcuna giustificazione, a partire dal 28/10/2024, pertanto, trascorsi quattro giorni dall'assenza ingiustificata, in data 31/10/2024, la resistente trasmetteva la risoluzione del contratto di lavoro a mezzo raccomandata a/r, ricevuta dal ricorrente il 06/11/2024.
3 La resistente allegava di aver valutato la non idoneità del ricorrente e di aver esercitato la legittima facoltà di risolvere il rapporto di dipendenza nel corso del periodo di prova ai sensi e per gli effetti dell'art. 2096 del Codice civile, che prevede che “durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o di indennità”
Quanto alla regolarità delle trattenute operate nella busta paga di ottobre 2024 la resistente allegava che la somma detratta era stata anticipata dall'azienda per consentire la partecipazione del ad un corso di formazione professionale. Pt_1
Nel corso del rapporto di lavoro, il ricorrente si era recato in Slovenia dal 10 al 13 ottobre per frequentare il corso “ADR primo rilascio base e cisterna” presso l'azienda
Marc Transport d.o.o.
Parte resistente allegava di aver sostenuto tutti i costi per la partecipazione, tra i quali: -
€ 503,50 Corso ADR;
- € 285,50 vitto e alloggio;
- € 48,00 pedaggi;
- € 100,00 carburante (euro 937,00 complessivi), nonché gli ulteriori costi sostenuti dalla stessa
(pari a € 881,35) per coprire i giorni di assenza ingiustificati, dovendo necessariamente chiamare altri dipendenti per garantire la continuità delle forniture di gpl.
Chiedeva pertanto, il rigetto del ricorso in quanto inammissibile, con vittoria di spese.
Veniva disposta trattazione scritta del procedimento e all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente va rilevato in fatto che il licenziamento del 31.10.24 non risulta preceduto dalla comunicazione di cui all'art 7 dello statuto dei lavoratori. Ciò non è contestato tra le parti.
Risulta parimenti non oggetto di contestazione tra le parti l'esistenza di un patto di prova di 60 giorni effettivi di lavoro dalla data di assunzione del 19.9.24 e che il licenziamento sia stato effettuato nel periodo di prova.
Il temha decidendum della domanda inerente il licenziamento del 31.10.24 riguarda essenzialmente la applicabilità della procedura ex art 7 dello statuto dei lavoratori
4 riguardante la necessità di preventiva comunicazione delle ragioni del licenziamento disciplinare ai fini della sua validità, nel periodo di prova, periodo nel quale ai sensi dell'art. 2096 c.c. le parti possono recedere senza motivazione.
Opina questo giudice che il licenziamento disciplinare comminato durante il periodo di prova è soggetto alle stesse regole del licenziamento disciplinare ordinario compreso la procedura ex articolo 7 dello statuto dei lavoratori. Nella fattispecie in esame la società convenuta non ha inviato la procedura ex articolo 7 statuto dei lavoratori quindi licenziamento presenta un vizio di forma.
Il fatto che il lavoratore fosse in periodo di prova non giustifica l'omissione della procedura poiché il licenziamento è stato intimato per un motivo disciplinare e non in ragione del cattivo esito della prova, tuttavia, è necessario che tenere presente che il licenziamento è stato irrogato nel periodo di prova, nel quale vi era libera recedibilità per il datore di lavoro;
pertanto, il risarcimento del danno a cui ha diritto il lavoratore non può andare oltre il periodo di prova.
Nel caso specifico il lavoratore è stato licenziato il 31 ottobre durante il periodo di prova che avrebbe avuto naturale scadenza il 19 novembre 2024 entro tale data la società avrebbe comunque potuto licenziare senza alcuna motivazione il lavoratore adducendo quale ragione il cattivo esito della prova, pertanto, l'entità del risarcimento deve essere contenuta nel periodo che va dal 31 ottobre 2024 data del licenziamento fino al 19 novembre 2024 fine del periodo di prova.
Il giudice, pertanto, dichiara il licenziamento illegittimo per violazione della procedura ex articolo 7, dichiara il rapporto risolto alla data del 31.10.24 e condanna la società al pagamento di un'indennità di un risarcimento del danno commisurato nel numero di 19 giorni dal 31 ottobre 2024 al 19 novembre 2024 quantificata in euro 1342,02.
Per quanto riguarda le trattenute operate in busta paga risultano documentate sulla base dell'allegato 9 della memoria di costituzione le spese di vitto alloggio e le spese del corso pari ad euro 937,00 mentre non risultano detraibili le spese relative al pagamento
5 della manodopera derivante dalla sostituzione del lavoratore essendo un pieno diritto del lavoratore anche nel periodo di prova alla formazione senza che tale diritto nel suo concreto esercizio venga deprivato dalla componente economica.
La società va condannata a restituire la somma di euro 1076,03 a titolo di trattenute illegittimamente apposte nella busta paga di ottobre 2024.
Parte resistente va dunque condannata al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di euro 2.418,05, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo.
Attese la peculiarità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare per la metà le spese di lite che vengono poste per la metà a carico di parte resistente.
P.Q.M.
il giudice del lavoro del Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, così decide: dichiara l'illegittimità del licenziamento del 31.10.24 per violazione dell'art 7 L. 300/70; dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna la società resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva, comminata alla residua durata del periodo di prova di giorni 19 pari ad euro 1342,02, oltre interessi dalla maturazione al saldo.
condanna parte resistente, altresì al pagamento in favore del ricorrente per la causale di cui in motivazione della somma di euro 1076,03, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo.
Compensa per metà le spese di lite, condanna parte resistente al pagamento del restante 50%, delle spese di lite che liquida in complessivi €.1.687,81, oltre I.V.A. e cpa con attribuzione.
Brescia, lì 16.12.2025 Il Giudice del Lavoro
dott. Marco Bottino
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Giudice del Lavoro, dr. Marco Bottino – in applicazione presso il Tribunale ordinario di Brescia ex art 3, comma 9 D.L. 117/25 convertito con legge n. 148/25, previo decreto presidenziale n. 87/25 – all'esito del deposito e scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 15 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 845/2025 vertente tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Berruti, Vera Chiozzi e Parte_1
EA LI
RICORRENTE
c o n t r o in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_1
RO EC
CONVENUTO
Oggetto: impugnativa di licenziamento individuale
Conclusioni per parte ricorrente: “Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità
e/o illegittimità e/o inefficacia del licenziamento per cui è giudizio.
Dichiarare risolto il rapporto di lavoro.
1 Condannare al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità Controparte_1
risarcitoria pari ad € 12.078,18 (equivalente a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto) ovvero pari alla minor somma commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad € 2.013,03).
Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e/o inefficacia delle trattenute denominate “trattenuta sul netto corso ADR” per € 1.337,00 e “trattenuta sul netto” per € 481,35, così per complessivi € 1.818,35.
Per l'effetto, Condannare al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1
della somma di € 1.683,69 ovvero della diversa somma ritenuta dovuta all'esito del giudizio, risultante dalla detrazione dalle competenze dovute in base alla busta paga di ottobre 2024 dell'importo a titolo di trattenuta effettivamente documentato, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Con rifusione di spese oltre IVA e CAP e spese generali e oltre c.u. versato (118,50 €), con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”
Conclusioni per la convenuta: rigetto delle domande in quanto infondate. Con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 9.4.25 parte ricorrente indicata in epigrafe impugnava il licenziamento disciplinare di cui alla missiva datata 31 ottobre 2024, comminato a causa delle assenze ingiustificate dal 28 ottobre 2024 in quanto carente dei requisiti di cui all'art. 7 L.
300/70 concludendo come in epigrafe.
Esponeva parte ricorrente che la convenuta aveva irrogato un licenziamento per giusta causa senza previamente contestargli i fatti posti a fondamento del licenziamento stesso in palese violazione dell'art. 7 della L. 300/1970, pertanto il licenziamento era viziato dalla totale omissione della procedura ex art. 7 L. 300/1970.
2 Il ricorrente allegava di aver contestato ed impugnato il licenziamento per cui è giudizio con lettera raccomandata e via PEC del 23 dicembre 2024, contenente altresì l'offerta della sua prestazione e che l'ultima retribuzione globale di fatto del ricorrente era pari ad
€ 2.013,03 (€ 1.725,46 * 14 / 12).
Allegava parte ricorrente che sulla busta paga di ottobre la società resistente aveva operato due trattenute, contenute nel corpo della busta paga e denominate “trattenuta sul netto corso ADR” per € 1.337,00 e “trattenuta sul netto” per € 481,35, così per complessivi € 1.818,35. Dette trattenute, poi, venivano quantificate nella parte bassa del cedolino paga addirittura in € 2.363,69.
Nella prospettazione di parte ricorrente tali trattenute erano illegittime, non documentate e strumentalmente calcolate da parte convenuta al solo ed evidente fine di azzerare il valore delle competenze finali dovute al ricorrente.
Parte ricorrente allegava che le stesse ammontavano effettivamente ad € 680,00 con conseguente diritto alla corresponsione in favore del sig. del residuo importo di Pt_1
cui alla busta paga di ottobre 2024 pari ad € 1.683,69. 32.
Costituitasi in giudizio la resistente allegava di aver assunto il ricorrente in data
19/09/2024, come autista-operaio di 4° livello, con contratto a tempo pieno, indeterminato con periodo di prova previsto in 60 giorni di effettivo lavoro, entro il quale era facoltà delle parti di recedere dal contratto senza preavviso.
Allegava parte resistente che dall'inizio del rapporto di lavoro, il ricorrente aveva lavorato soltanto nelle seguenti giornate: 19-20-27-30 settembre 2024, dal 5 al 9 e dal 14 al 25 ottobre 2024 come evincibile dal registro presenze in atti e che dal 28.110.24 il ricorrente si assentava dal lavoro, senza alcuna giustificazione, a partire dal 28/10/2024, pertanto, trascorsi quattro giorni dall'assenza ingiustificata, in data 31/10/2024, la resistente trasmetteva la risoluzione del contratto di lavoro a mezzo raccomandata a/r, ricevuta dal ricorrente il 06/11/2024.
3 La resistente allegava di aver valutato la non idoneità del ricorrente e di aver esercitato la legittima facoltà di risolvere il rapporto di dipendenza nel corso del periodo di prova ai sensi e per gli effetti dell'art. 2096 del Codice civile, che prevede che “durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o di indennità”
Quanto alla regolarità delle trattenute operate nella busta paga di ottobre 2024 la resistente allegava che la somma detratta era stata anticipata dall'azienda per consentire la partecipazione del ad un corso di formazione professionale. Pt_1
Nel corso del rapporto di lavoro, il ricorrente si era recato in Slovenia dal 10 al 13 ottobre per frequentare il corso “ADR primo rilascio base e cisterna” presso l'azienda
Marc Transport d.o.o.
Parte resistente allegava di aver sostenuto tutti i costi per la partecipazione, tra i quali: -
€ 503,50 Corso ADR;
- € 285,50 vitto e alloggio;
- € 48,00 pedaggi;
- € 100,00 carburante (euro 937,00 complessivi), nonché gli ulteriori costi sostenuti dalla stessa
(pari a € 881,35) per coprire i giorni di assenza ingiustificati, dovendo necessariamente chiamare altri dipendenti per garantire la continuità delle forniture di gpl.
Chiedeva pertanto, il rigetto del ricorso in quanto inammissibile, con vittoria di spese.
Veniva disposta trattazione scritta del procedimento e all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente va rilevato in fatto che il licenziamento del 31.10.24 non risulta preceduto dalla comunicazione di cui all'art 7 dello statuto dei lavoratori. Ciò non è contestato tra le parti.
Risulta parimenti non oggetto di contestazione tra le parti l'esistenza di un patto di prova di 60 giorni effettivi di lavoro dalla data di assunzione del 19.9.24 e che il licenziamento sia stato effettuato nel periodo di prova.
Il temha decidendum della domanda inerente il licenziamento del 31.10.24 riguarda essenzialmente la applicabilità della procedura ex art 7 dello statuto dei lavoratori
4 riguardante la necessità di preventiva comunicazione delle ragioni del licenziamento disciplinare ai fini della sua validità, nel periodo di prova, periodo nel quale ai sensi dell'art. 2096 c.c. le parti possono recedere senza motivazione.
Opina questo giudice che il licenziamento disciplinare comminato durante il periodo di prova è soggetto alle stesse regole del licenziamento disciplinare ordinario compreso la procedura ex articolo 7 dello statuto dei lavoratori. Nella fattispecie in esame la società convenuta non ha inviato la procedura ex articolo 7 statuto dei lavoratori quindi licenziamento presenta un vizio di forma.
Il fatto che il lavoratore fosse in periodo di prova non giustifica l'omissione della procedura poiché il licenziamento è stato intimato per un motivo disciplinare e non in ragione del cattivo esito della prova, tuttavia, è necessario che tenere presente che il licenziamento è stato irrogato nel periodo di prova, nel quale vi era libera recedibilità per il datore di lavoro;
pertanto, il risarcimento del danno a cui ha diritto il lavoratore non può andare oltre il periodo di prova.
Nel caso specifico il lavoratore è stato licenziato il 31 ottobre durante il periodo di prova che avrebbe avuto naturale scadenza il 19 novembre 2024 entro tale data la società avrebbe comunque potuto licenziare senza alcuna motivazione il lavoratore adducendo quale ragione il cattivo esito della prova, pertanto, l'entità del risarcimento deve essere contenuta nel periodo che va dal 31 ottobre 2024 data del licenziamento fino al 19 novembre 2024 fine del periodo di prova.
Il giudice, pertanto, dichiara il licenziamento illegittimo per violazione della procedura ex articolo 7, dichiara il rapporto risolto alla data del 31.10.24 e condanna la società al pagamento di un'indennità di un risarcimento del danno commisurato nel numero di 19 giorni dal 31 ottobre 2024 al 19 novembre 2024 quantificata in euro 1342,02.
Per quanto riguarda le trattenute operate in busta paga risultano documentate sulla base dell'allegato 9 della memoria di costituzione le spese di vitto alloggio e le spese del corso pari ad euro 937,00 mentre non risultano detraibili le spese relative al pagamento
5 della manodopera derivante dalla sostituzione del lavoratore essendo un pieno diritto del lavoratore anche nel periodo di prova alla formazione senza che tale diritto nel suo concreto esercizio venga deprivato dalla componente economica.
La società va condannata a restituire la somma di euro 1076,03 a titolo di trattenute illegittimamente apposte nella busta paga di ottobre 2024.
Parte resistente va dunque condannata al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di euro 2.418,05, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo.
Attese la peculiarità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare per la metà le spese di lite che vengono poste per la metà a carico di parte resistente.
P.Q.M.
il giudice del lavoro del Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, così decide: dichiara l'illegittimità del licenziamento del 31.10.24 per violazione dell'art 7 L. 300/70; dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna la società resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva, comminata alla residua durata del periodo di prova di giorni 19 pari ad euro 1342,02, oltre interessi dalla maturazione al saldo.
condanna parte resistente, altresì al pagamento in favore del ricorrente per la causale di cui in motivazione della somma di euro 1076,03, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo.
Compensa per metà le spese di lite, condanna parte resistente al pagamento del restante 50%, delle spese di lite che liquida in complessivi €.1.687,81, oltre I.V.A. e cpa con attribuzione.
Brescia, lì 16.12.2025 Il Giudice del Lavoro
dott. Marco Bottino
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