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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 05/06/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8111/2022
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8111/2022 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 5 giugno 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8111/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE RIENZO ANDREA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE TRENTO E TRIESTE N. 25 41124 NApresso il difensore avv. DE RIENZO ANDREA
ATTORE Contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PINI MAURO e Controparte_1 C.F._2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO CANALCHIARO N. 65 41100 NA presso il difensore avv. PINI MAURO
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ha convenuto in giudizio per Parte_1 Controparte_1
sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti.
pagina 2 di 7 Esponeva che, in data 7 febbraio 2020, si trovava presso ASD
Taiji Kase di Modena ove praticava la disciplina del karate;
che egli, assieme ad altri compagni di disciplina, tra cui il convenuto,
stava effettuando il normale riscaldamento aerobico che prevedeva semplici movimenti di braccia e gambe in scioltezza;
che improvvisamente il convenuto, che si trovava dietro al poneva Pt_1
in essere un movimento non consono, sferrando un calcio che andava a colpire il pollice della mano sinistra dell'attore; che ciò
determinava la frattura della pollice della mano sx;
che in questa sede egli richiedeva il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti.
Si costituiva in giudizio la convenuta per chiedere il rigetto della domanda,
In corso di causa si dava corso a c.t.u medico legale.
II. Incontestata è la dinamica del sinistro.
Al riguardo si afferma che: “in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo, qualora siano derivate lesioni personali ad un partecipante all'attività a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante, il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso se l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell'attività svolta;
la responsabilità non sussiste invece se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la
pagina 3 di 7 violazione delle regole dell'attività, e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso.
In entrambi i casi, tuttavia il nesso funzionale con l'attività sportiva non è idoneo ad escludere la responsabilità tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano” (Cass. 8 agosto 2002, n.
12.012).
Nel caso di specie, consta che il calcio sferrato da parte del all'attore, nel corso dell'allenamento/riscaldamento per Parte_2 la pratica di karate sia sussumibile nel principio di responsabilità testè affermato dalla nomofilachia;
posto che, in concreto, il medesimo, con tale movimento improvviso, ha “impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge in concreto”.
Consegue quindi la responsabilità del convenuto nell'occorso.
L'an debeatur risulta pertanto acclarato.
III. Passiamo alla liquidazione del danno.
In conseguenza del sinistro, parte attrice ha subito un periodo di malattia rimanendo convalescente, come ha precisato il CTU.
Vanno in particolare riconosciute le conseguenze dannose susseguenti la lesione della salute (c.d. danno biologico) nella misura acclarata dal CTU (4%) ed applicato il criterio tabellare di liquidazione del danno seguito dal Tribunale di Milano versione 2024.
Tale criterio di liquidazione del danno non patrimoniale si sostanzia “in regole integratrici del concetto di equità, atte a
circoscrivere la discrezionalità del giudice, sicchè costituiscono un
pagina 4 di 7 criterio guida” (Cass. 22 gennaio 2019, n. 1553; Cass. 13 maggio
2020, n. 8884).
In particolare, tenuto conto dell'età dell'infortunato, di 40
anni al momento del sinistro, il danno biologico da permanente e quello morale (alla stregua di una valutazione unitaria) va liquidato in € 6659.
Compete pure la liquidazione del danno biologico da temporanea,
liquidato sempre alla stregua dei criteri tabellari meneghini, pari ad € 115 a dì; e perciò, tenuto conto della durata dell'inabilità al
75% per giorni 50, al 50% protrattasi per 40 e al 25% per giorni 80,
il risarcimento va liquidato in complessivi € 8912.
La somma complessiva, dovuta a titolo risarcitorio per danno alla salute non deve essere rivalutata essendo stata calcolata a valori attuali.
Compete pure il ristoro delle spese sostenute che ammontano ad €
1907, ritenute pertinenti dal c.t.u..
Complessivamente, il danno subito dalla danneggiata in seguito al sinistro in oggetto va liquidato nella somma complessiva di €
17.478.
Al versamento di tale importo va condannata parte convenuta.
IV. Sull'importo liquidato decorrono gli interessi.
Relativamente a quest'ultima voce, la Corte Suprema (Cass., Sez.
Unite, 17.2.1995 n. 1712), ha escluso che gli interessi vadano calcolati sulla somma rivalutata, come in precedenza si riteneva pacificamente di dovere fare (c.d. interessi compensativi); ha ribadito che, comunque, il danno da ritardo (sub specie di lucro cessante) deve essere compensato dal debitore moroso, escludendo pagina 5 di 7 comunque l'applicazione dell'art. 1224 c.c. (in quanto dettato solo per le obbligazioni di valuta), e che, in materia di obbligazioni di valore, debba farsi ricorso per tale liquidazione, ai criteri dettati dall'art. 2056 c.c.; che il danno subito dal creditore debba essere allegato e provato con tutti i mezzi, anche presuntivi e mediante l'utilizzo dei criteri equitativi (art. 2056, capoverso e 1226 c.c.),
tra i quali può continuare ad applicarsi quello più semplice degli interessi ad un tasso che non necessariamente è quello legale,
laddove l'equità faccia ritenere eccessivo un saggio del 10%; che pertanto, la più concreta individuazione del più corretto criterio liquidatorio del danno da ritardo subito dal creditore di valore è
lasciato alla prudente valutazione equitativa del giudice di merito,
tenendosi conto della ratio dell'intervento di nomofilachia, volto ad evitare che il creditore riceva di più del danno effettivamente subito;
che il Tribunale, in adesione a quest'insegnamento, ritiene di liquidare in via equitativa il danno da ritardo facendo decorrere gli interessi al saggio legale sempre sulla somma rivalutata, ma con decorrenza da un termine intermedio collocato, grosso modo, a metà
tra la data del fatto illecito e quello della sua liquidazione, allo scopo di evitare la vietata "overcompensation" del creditore.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione in data 12 dicembre Parte_1
2022,
pagina 6 di 7 1. ritenuta la responsabilità del convenuto nella causazione del danno di che trattasi, lo dichiara tenuta e condanna al risarcimento dei danni subiti dall'attore che si liquidano in complessivi €
17.478, a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale, e con gli interessi compensativi, nella misura legale, decorrenti dal 1° settembre 2022 (termine c.d. mediano) e con gli ulteriori interessi, sempre al saggio legale, decorrenti dalla decisione della presente sentenza sulla somma complessiva così determinata;
2. dichiara tenuta e condanna il convenuto al rimborso delle spese processuali che si liquidano in € 4500 per compensi ed € 400 per anticipazioni, oltre accessori di legge. Pone a carico di parte convenuta le spese di c.t.u. e di c.t.p.
Modena, 5 giugno 2025
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 7 di 7
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8111/2022 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 5 giugno 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8111/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE RIENZO ANDREA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE TRENTO E TRIESTE N. 25 41124 NApresso il difensore avv. DE RIENZO ANDREA
ATTORE Contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PINI MAURO e Controparte_1 C.F._2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO CANALCHIARO N. 65 41100 NA presso il difensore avv. PINI MAURO
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ha convenuto in giudizio per Parte_1 Controparte_1
sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti.
pagina 2 di 7 Esponeva che, in data 7 febbraio 2020, si trovava presso ASD
Taiji Kase di Modena ove praticava la disciplina del karate;
che egli, assieme ad altri compagni di disciplina, tra cui il convenuto,
stava effettuando il normale riscaldamento aerobico che prevedeva semplici movimenti di braccia e gambe in scioltezza;
che improvvisamente il convenuto, che si trovava dietro al poneva Pt_1
in essere un movimento non consono, sferrando un calcio che andava a colpire il pollice della mano sinistra dell'attore; che ciò
determinava la frattura della pollice della mano sx;
che in questa sede egli richiedeva il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti.
Si costituiva in giudizio la convenuta per chiedere il rigetto della domanda,
In corso di causa si dava corso a c.t.u medico legale.
II. Incontestata è la dinamica del sinistro.
Al riguardo si afferma che: “in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo, qualora siano derivate lesioni personali ad un partecipante all'attività a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante, il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso se l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell'attività svolta;
la responsabilità non sussiste invece se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la
pagina 3 di 7 violazione delle regole dell'attività, e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso.
In entrambi i casi, tuttavia il nesso funzionale con l'attività sportiva non è idoneo ad escludere la responsabilità tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano” (Cass. 8 agosto 2002, n.
12.012).
Nel caso di specie, consta che il calcio sferrato da parte del all'attore, nel corso dell'allenamento/riscaldamento per Parte_2 la pratica di karate sia sussumibile nel principio di responsabilità testè affermato dalla nomofilachia;
posto che, in concreto, il medesimo, con tale movimento improvviso, ha “impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge in concreto”.
Consegue quindi la responsabilità del convenuto nell'occorso.
L'an debeatur risulta pertanto acclarato.
III. Passiamo alla liquidazione del danno.
In conseguenza del sinistro, parte attrice ha subito un periodo di malattia rimanendo convalescente, come ha precisato il CTU.
Vanno in particolare riconosciute le conseguenze dannose susseguenti la lesione della salute (c.d. danno biologico) nella misura acclarata dal CTU (4%) ed applicato il criterio tabellare di liquidazione del danno seguito dal Tribunale di Milano versione 2024.
Tale criterio di liquidazione del danno non patrimoniale si sostanzia “in regole integratrici del concetto di equità, atte a
circoscrivere la discrezionalità del giudice, sicchè costituiscono un
pagina 4 di 7 criterio guida” (Cass. 22 gennaio 2019, n. 1553; Cass. 13 maggio
2020, n. 8884).
In particolare, tenuto conto dell'età dell'infortunato, di 40
anni al momento del sinistro, il danno biologico da permanente e quello morale (alla stregua di una valutazione unitaria) va liquidato in € 6659.
Compete pure la liquidazione del danno biologico da temporanea,
liquidato sempre alla stregua dei criteri tabellari meneghini, pari ad € 115 a dì; e perciò, tenuto conto della durata dell'inabilità al
75% per giorni 50, al 50% protrattasi per 40 e al 25% per giorni 80,
il risarcimento va liquidato in complessivi € 8912.
La somma complessiva, dovuta a titolo risarcitorio per danno alla salute non deve essere rivalutata essendo stata calcolata a valori attuali.
Compete pure il ristoro delle spese sostenute che ammontano ad €
1907, ritenute pertinenti dal c.t.u..
Complessivamente, il danno subito dalla danneggiata in seguito al sinistro in oggetto va liquidato nella somma complessiva di €
17.478.
Al versamento di tale importo va condannata parte convenuta.
IV. Sull'importo liquidato decorrono gli interessi.
Relativamente a quest'ultima voce, la Corte Suprema (Cass., Sez.
Unite, 17.2.1995 n. 1712), ha escluso che gli interessi vadano calcolati sulla somma rivalutata, come in precedenza si riteneva pacificamente di dovere fare (c.d. interessi compensativi); ha ribadito che, comunque, il danno da ritardo (sub specie di lucro cessante) deve essere compensato dal debitore moroso, escludendo pagina 5 di 7 comunque l'applicazione dell'art. 1224 c.c. (in quanto dettato solo per le obbligazioni di valuta), e che, in materia di obbligazioni di valore, debba farsi ricorso per tale liquidazione, ai criteri dettati dall'art. 2056 c.c.; che il danno subito dal creditore debba essere allegato e provato con tutti i mezzi, anche presuntivi e mediante l'utilizzo dei criteri equitativi (art. 2056, capoverso e 1226 c.c.),
tra i quali può continuare ad applicarsi quello più semplice degli interessi ad un tasso che non necessariamente è quello legale,
laddove l'equità faccia ritenere eccessivo un saggio del 10%; che pertanto, la più concreta individuazione del più corretto criterio liquidatorio del danno da ritardo subito dal creditore di valore è
lasciato alla prudente valutazione equitativa del giudice di merito,
tenendosi conto della ratio dell'intervento di nomofilachia, volto ad evitare che il creditore riceva di più del danno effettivamente subito;
che il Tribunale, in adesione a quest'insegnamento, ritiene di liquidare in via equitativa il danno da ritardo facendo decorrere gli interessi al saggio legale sempre sulla somma rivalutata, ma con decorrenza da un termine intermedio collocato, grosso modo, a metà
tra la data del fatto illecito e quello della sua liquidazione, allo scopo di evitare la vietata "overcompensation" del creditore.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione in data 12 dicembre Parte_1
2022,
pagina 6 di 7 1. ritenuta la responsabilità del convenuto nella causazione del danno di che trattasi, lo dichiara tenuta e condanna al risarcimento dei danni subiti dall'attore che si liquidano in complessivi €
17.478, a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale, e con gli interessi compensativi, nella misura legale, decorrenti dal 1° settembre 2022 (termine c.d. mediano) e con gli ulteriori interessi, sempre al saggio legale, decorrenti dalla decisione della presente sentenza sulla somma complessiva così determinata;
2. dichiara tenuta e condanna il convenuto al rimborso delle spese processuali che si liquidano in € 4500 per compensi ed € 400 per anticipazioni, oltre accessori di legge. Pone a carico di parte convenuta le spese di c.t.u. e di c.t.p.
Modena, 5 giugno 2025
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 7 di 7