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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 26/06/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 26/06/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3856/2024 R.G., promossa da: nato il [...] a [...], c.f , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difesa dall'avv. BONINA CARMELA , giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.NIEDDU MARIA ADELAIDE;
- resistente -
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/12/2024, impugnava gli avvisi di Parte_1
addebito n.ri 59320240006053238000, 59320240006053137000, 59320240006053036000,
59320240006052935000, 59320240006052834000, aventi ad oggetto l'indennità di disoccupazione agricola erogata per gli anni dal 2013 al 2017.
Lamentandone l'illegittimità, ne chiedeva l'annullamento con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L' si costituiva in giudizio segnalando di aver annullato i provvedimenti di indebito CP_1
relativi alle annualità dal 2013 al 2017, sottesi agli avvisi di addebito gli avvisi addebito oggetto di causa, chiedeva dunque che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, a seguito del deposito di note ex art.127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Ora, lo stesso ricorrente, avendo avuto contezza dell'avvenuto annullamento degli avvisi di addebito impugnati da parte dell' , ha chiesto a verbale che sia dichiarata la cessata materia del CP_1 contendere, insistendo per la vittoria delle spese, visto l'annullamento comunque successivo alla instaurazione del presente giudizio.
Esaminati gli atti di causa, e ritenuto che non permanga alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, ritiene questo decidente che non vi siano ragioni ostative alla pronunzia anzidetta, essendo palesemente venuto meno ogni interesse della ricorrente alla naturale prosecuzione del presente giudizio con una sentenza di accertamento/condanna ad un bene della vita, di fatto, già ottenuto in via amministrativa con l'annullamento del provvedimento impugnato e, per converso, non risultando alcun interesse da parte dell'Istituto a resistere.
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Va precisato che, nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, le spese giudiziarie debbono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” salvo espressa richiesta delle parti di procedere alla compensazione.
Nel caso che occupa, parte ricorrente insiste nella condanna alle spese.
Orbene, facendo corretta applicazione, al caso odierno, del principio della soccombenza virtuale, deve evidenziarsi che il presente giudizio è stato incardinato in data 19/12/2024.
Ora, è pur vero che l' ha annullatogli avvisi di addebito, ma è altresì vero che, di fatto, CP_1
come riscontrabile dalla lettura degli atti processuali, oltre che dalle dichiarazioni e dalla documentazione prodotta dall' , ciò è avvenuto successivamente alla data del deposito del CP_1
ricorso introduttivo del presente giudizio.
A questo punto, appare evidente che l' , al momento della pendenza del giudizio era CP_1
inadempiente, ragion per cui ritiene questo decidente che, in applicazione del principio della soccombenza virtuale lo stesso debba essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, spese che si liquidano in dispositivo ex DM n. 147/2022, parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale rappresentante Parte_1 CP_1
p.t., con ricorso depositato il 19/12/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che CP_1
liquida in euro 1.865,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Patti, 26/06/2025. Il Giudice
Pietro Paolo Arena