Articolo 2 della Legge 12 novembre 1968, n. 1201
Articolo 1Articolo 3
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21 dicembre 1968
Art. 2.
L'equiparazione alle ferrovie private di seconda categoria, stabilita dall' articolo 6 della legge 30 giugno 1906, n. 272 , riportato all' articolo 55 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 , per i binari di raccordo e gli allacciamenti destinati a servire stabilimenti commerciali e industriali, qualora debbano attraversare terreni di proprieta' di terzi, non sussiste per i raccordi ed allacciamenti attraversanti terreni di terzi che si diramano da impianti delle ferrovie dello Stato.
Spetta, in tal caso, all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato promuovere, per le espropriazioni che si rendessero necessarie, la dichiarazione di pubblica utilita' delle opere, da farsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.
Per i detti raccordi resta applicabile la disposizione dell' articolo 5 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 , concernente la servitu' del passaggio coattivo per le ferrovie private di seconda categoria.
Entrata in vigore il 21 dicembre 1968