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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/02/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Elisabetta Sampaolesi, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1566 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2017 e promossa da
già , con l'avv. Valerio Valseriati Parte_1 Parte_2
ATTRICE contro con l'avv. Andrea Paolucci CP_1
CONVENUTA
Con le seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attrice
“Contrariis reiectis , NEL MERITO: In via principale: accertata la sussistenza dei gravi vizi e difetti nell'opera realizzata da per come richiamati in narrativa CP_1
e per come analiticamente descritti nella perizia dell'Ing. del 30.09.2016 nel Per_1 procedimento ex art. 696 n. 18570/2015 RG Tribunale di Brescia, e accertata la sostanziale inutilizzabilità dell'opera ai fini cui era destinata;
Voglia il Giudice dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto intercorso tra le parti e prodotto sub doc. 1 ex art. 1668, II co. c.c. e dichiarare che nulla è ulteriormente dovuto a CP_1
[...]
Accertata la mancata esecuzione da parte di di ogni adempimento CP_1 necessario all'esecuzione del collaudo strutturale ed il mancato ottenimento del pagina 1 di 13 certificato di agibilità da cui è derivata l'inutilizzabilità fabbricato;
accertato l'ulteriore danno derivante per da tale inadempimento quantificato in narrativa come Pt_1 segue: danno emergente per mancato guadagno relativamente alla linea produttiva
4000t per come verrà accertato in corso di causa;
relativamente alla linea 700t si quantifica il danno emergente per spese sostenute come da fatture;
danno emergente per costi sostenuti per produzione particolari sulle linee produttive già esistenti per €
71.791,18 e spese aggiuntive sostenute per € 11.277,97; il tutto come analiticamente specificato in narrativa e che si proverà ulteriormente in corso di causa. Voglia il
Giudice condannare C.A.P.I. al risarcimento del danno suddetto o di quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta a titolo di risarcimento del danno a seguito delle risultanze del giudizio effettuate le eventuali e opportune compensazioni;
dei danni derivanti dall'inadempimento di si chiede il risarcimento anche ex CP_1 art. 2043 c.c. e si richiede che, laddove necessario, venga esperita consulenza tecnica
d'ufficio al fine di quantificare tale ulteriore danno derivante dall'inutilizzabilità per finalità produttive del bene oggetto d'appalto;
Voglia inoltre il Giudice condannare alla refusione delle spese sostenute CP_1 dall'odierna attrice nel procedimento di A.T.P. n. 18570/2015 RG Tribunale di Brescia rispettivamente per € 6921,30 relativamente alla liquidazione delle spese di CTU come liquidate dal giudice Dott.ssa Fedele e corrisposte dall'odierna attrice ed € 2.239,20 per spese legali come da fattura prodotta n. 133-15 Avv. Valerio Valseriati.
In subordine: accertata la sussistenza dei gravi vizi e difetti nell'opera realizzata da
per come richiamati in narrativa e per come analiticamente descritti nella CP_1 perizia dell'Ing. Provezza del 30.09.2016 nel procedimento ex art. 696 n. 18570/2015
RG Tribunale di Brescia, quantificati in € 60.500,00 oltre IVA;
Voglia il Giudice ridurre ex art. 1668, I co. c.c. il prezzo concordato per il contratto d'appalto ed in ogni caso ridurre il prezzo dovuto sulla base della disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale.
Voglia quindi il Giudice accertare e dichiarare il reale valore dell'opera realizzata e accertare i rapporti di debito credito tra le parti tenuto in ogni caso conto dei costi sostenuti da nel procedimento di ATP per come richiesti al punto 3 ed i danni Pt_1 subiti, dei quali si chiede in ogni caso il risarcimento anche ex art. 2043 c.c., di cui al punto 2.
pagina 2 di 13 IN VIA ISTRUTTORIA: Si indicano i seguenti capitoli di prova: 1) Vero che….”.
Per la convenuta
“Per i motivi svolti, previi gli ulteriori accertamenti e declaratorie del caso, accertarsi e dichiararsi (in via concorrente e/o subordinata) che: L'atto di citazione avversario difetta di valida procura ed è quindi inesistente o nullo e comunque illegittimo ed inefficace. La perizia svolta nel procedimento per ATP n. 18570/2015 non è opponibile alla società convenuta per difetto di valida notifica del relativo ricorso ex art. 696 e
696 bis c.p.c. Non sussistono comunque i vizi, difetti, ritardi e gli stessi (se esistenti – fatto che si nega) non sono imputabili alla società convenuta.
1 Fermo quanto sopra detto, per i motivi svolti la società attrice è comunque incorsa in decadenza ex art. 1667 c.c. 2° comma per mancata tempestiva denuncia.
2 Non sussistono i presupposti per la richiesta dichiarazione di risoluzione del contratto d'appalto ex art. 1668 comma 2 c.c., né per una dichiarazione di risoluzione sotto diverso profilo. Non sussistono i presupposti per la richiesta riduzione del prezzo ex art. 1668 1° comma c.c. Non può dirsi applicabile, a favore della società attrice, la norma di cui all'art. 1461 c.c. Non può dirsi applicabile, a favore della società attrice, la norma di cui all'art. 1460 c.c. I danni lamentati da controparte non sono provati e comunque non sono oggettivamente riconducibili alle vicende per cui causa né sono riconducibili a presunti ed in realtà inesistenti inadempimenti della società convenuta.
3 Nella denegata ipotesi di accoglimento delle tesi avversarie, esiste quantomeno corresponsabilità dell'attrice.
Per tutti tali motivi, rigettarsi tutte le domande avanzate dalla società attrice (sia in via principale che in subordine) perché infondate in fatto ed in diritto.
Con spese di lite integralmente rifuse.
In via subordinata di merito:
Per i motivi svolti, nella denegata ipotesi di accoglimento (totale o parziale) delle tesi e domande attrici, nella denegata ipotesi quindi in cui non venisse accertata una esclusiva responsabilità della società attrice in relazione al mancato collaudo, accertarsi e dichiararsi quantomeno la corresponsabilità della medesima società attrice con conseguente proporzionale diminuzione di una (denegata) condanna della società convenuta.
pagina 3 di 13 In via riconvenzionale:
Per i motivi svolti, previi gli eventuali ulteriori accertamenti e le declaratorie del caso, dirsi tenuta la società attrice (in persona del Parte_3 rappresentante legale pro-tempore) al pagamento, a favore della società convenuta
dell'importo portato dalla fattura n. 43 del 2.11.2016 e conseguentemente CP_1 condannarsi la medesima società (in persona del Parte_3 rappresentante legale pro-tempore) al pagamento, a favore della della CP_1 somma di € 323.910,00.= (o – in subordine – del diverso importo – maggiore o minore - se del caso ritenuto dal Tribunale dovuto), in ogni caso con interessi moratori ex D.Lgs.
9.10.2002, n. 231 (o in subordine interessi al tasso legale) dalla data di emissione della fattura e quindi dal 2.11.2016 (o in subordine dalla data del deposito del presente atto) al saldo.
Con spese di lite integralmente rifuse.
In conseguenza della suddetta domanda riconvenzionale:
Nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale delle domande attrici, operate le riduzioni di cui alla suddetta domanda subordinata, nell'auspicato caso di accoglimento della domanda riconvenzionale, operare la compensazione tra i rispettivi debiti delle parti;
condannare quindi l'attrice al pagamento, a favore della convenuta, della somma conseguentemente dovuta. Con spese di lite rifuse”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La conveniva in giudizio la ed Parte_2 CP_1 esponeva che il 19.6.2014 le parti avevano concluso un contratto di appalto in forza del quale la si era impegnata a realizzare opere edilizie di ampliamento del CP_1 capannone di proprietà della sito a Leno via Strada Striaga n. 4; che le parti Pt_2 avevano convenuto quale data di ultimazione dei lavori quella del 15.10.2014; che l'appaltatrice era stata inadempiente avendo realizzato l'opera appaltatale in ritardo, in spregio dei disegni esecutivi e soltanto in parte;
che quanto realizzato presentava numerosi vizi e difetti;
che addirittura a fine 2015 non era stato ancora rilasciato il certificato di agibilità del manufatto, la convenuta non aveva presentato la denuncia
C.A. e la dichiarazione di inizio lavori;
che in più occasioni la committente aveva pagina 4 di 13 contestato a controparte i vizi e chiesto di verificare, in contraddittorio tra le parti, quali lavori fossero stati effettivamente svolti;
che la non era intervenuta in CP_1 alcun modo e, pertanto, la committente aveva dovuto depositare, in data
13.11.2015, ricorso per accertamento tecnico preventivo, all'esito del quale il ctu aveva accertato l'esistenza di vizi per eliminare i quali sarebbe stato necessario impiegare la somma di euro 60.500,00 più iva e il mancato deposito presso gli uffici pubblici della denuncia delle strutture prefabbricate con conseguente impossibilità di procedere al collaudo strutturale, di ottenere il certificato di agibilità e di utilizzare l'opera per i fini a cui era destinata.
Tutto ciò premesso, l'attrice, che eccepiva di aver legittimamente interrotto i pagamenti in ragione del ritardo e dei vizi contestati, domandava la risoluzione del contratto ex art. 1668 II comma cc o, in subordine, la riduzione del prezzo ex art. 1668 I comma cc e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni.
La si costituiva in giudizio, eccependo, in primo luogo, la mancanza di CP_1 valida procura a margine dell'atto di citazione e l'inopponibilità ad essa dell'ATP, svolto in sua contumacia, in assenza di regolare notifica, e sostenendo la decadenza della committente dalla garanzia per vizi. Allegava, in proposito, la convenuta che la prima denuncia era avvenuta con pec del 9.10.2015 e, quindi, tardivamente dal momento che, a suo dire, i lavori sarebbero stati terminati in data 30.7.2015.
Quanto al resto la contestava l'esistenza dei vizi, come accertati dal ctu in sede CP_1 di ATP e all'uopo offriva in comunicazione la relazione redatta dal perito di parte ing.
rilevava che non vi erano stati ritardi, atteso che il permesso di costruire Per_2 era stato rilasciato soltanto in data 15.10.2014, e che tutti i documenti necessari per il deposito della denuncia delle strutture in cemento armato era stata predisposta ma non ritirata dalla committente che avrebbe dovuto provvedere al deposito.
Parte convenuta contestava, comunque, l'esistenza dei presupposti per l'applicabilità del II comma dell'art. 1668 cc e sosteneva l'assenza della prova del danno.
Respinte le richieste di prova orale e disposta ctu, all'udienza del 14.11.2024 la causa era posta in decisione sulle conclusioni come sopra riportate.
- - - - - -
pagina 5 di 13 Parte convenuta ha ribadito, in sede di precisazione delle conclusioni, le eccezioni di nullità della procura e di inopponibilità a sè degli esiti della ctu svolta in sede di
ATP, sulle quali il giudice istruttore si è già pronunciato con ordinanza del
17.9.2018.
In questa sede, il tribunale non può che richiamare la motivazione riportata in quel provvedimento, che condivide e con il quale è stato respinto il rilievo relativo alla procura alle liti.
Dal doc. n. 5 di parte convenuta risulta, infatti, che era socia Controparte_2 amministratrice della società attrice (unitamente a , ma unica Controparte_3 rappresentante legale della stessa e, pertanto, munita ella solo del potere di conferire procura alle liti senza necessità di firma congiunta dell'altro socio, il quale non era rappresentante.
E', infatti, da escludere che il rilascio di procura per agire in giudizio costituisca atto di straordinaria amministrazione.
D'altro canto, unico legittimato a rilasciare le procure alle liti è il soggetto che ha la rappresentanza della società e, nella fattispecie de qua, per l'appunto, CP_2
.
[...]
Quanto alla questione riguardante l'inopponibilità alla -per vizio di notifica- CP_1 della ctu svolta in sede di ATP, si rileva come l'eccezione sia fondata, volta che la notificazione del ricorso introduttivo di quel procedimento, celebrato nella contumacia dell'odierna convenuta, era avvenuta a mezzo servizio postale presso la sede della società, con immissione del plico nella cassetta dello stabile, deposito presso l'ufficio postale e mancato ritiro dello stesso nei dieci giorni successivi.
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che, “in tema di notificazioni ad una persona giuridica, è valida quella eseguita presso la sede a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., non essendovi alcuna previsione di legge ostativa al riguardo, con la precisazione che, laddove l'art. 145, comma 3, c.p.c. consente la notifica alla società con le modalità previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c., deve ritenersi parimenti ammissibile la notifica compiuta con gli avvisi di deposito di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 890 del 1982, che costituiscono modalità sostanzialmente equivalenti alla notificazione ex art. 140 c.p.c., ovvero solo nei casi in cui sia specificato il nominativo ed il recapito del legale rappresentante e risulti pagina 6 di 13 impossibile poterlo consegnare presso la sede legale della società per l'assenza di persone che possano riceverlo” (Cass. 16.3.2018 n. 6654).
Ed ancora, “in tema di notificazione degli atti processuali ad una società, il vano esperimento delle forme previste dall'art. 145, commi 1 e 2, c.p.c. consente l'utilizzazione di quelle previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c., purché la notifica sia fatta alla persona fisica che rappresenta l'ente e non già all'ente in forma impersonale” (Cass. 30.1.2017 n. 2232).
In ossequio ai principi appena riportati, va dichiarata la nullità della notificazione degli atti introduttivi del procedimento di ATP e di tutti gli atti a questa conseguenti e, pertanto, l'inopponibilità alla convenuta degli esiti degli accertamenti in quella sede compiuti.
La ora ha agito in giudizio per Parte_2 Parte_1 ottenere, in via principale, la risoluzione, ex art. 1668, II comma, cc, del contratto di appalto concluso tra le parti in data 19.6.2014 e, in via subordinata, la riduzione del prezzo convenuto ex art. 1668, I comma, cc, oltre al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante.
Va preliminarmente osservato come la giurisprudenza sia ormai concorde nel ritenere che, “in tema di appalto, le domande di risoluzione del contratto e quelle di riduzione del prezzo o di eliminazione dei vizi non sono tra loro incompatibili, con la conseguenza che ne è ammesso il cumulo in un unico giudizio, non ostandovi il disposto dell'art. 1453, comma 2, c.c., che, per i contratti con prestazioni corrispettive, impedisce di chiedere l'adempimento dopo che sia stata domandata la risoluzione del contratto” (Cass. 14.5.2019 n. 2037).
Entrambe le azioni potevano, quindi, essere promosse dall'attrice.
La a eccepito la decadenza di controparte dalla garanzia per vizi. CP_1
Il rilievo è infondato.
Dai documenti offerti in comunicazione da parte attrice risulta, infatti, che, anche ammesso che le strutture principali fossero state terminate a fine giugno 2015 e le opere il 30.7.2015, come sostenuto dalla convenuta, peraltro smentita dalla mail inviata il 15.10.2015 dalla stessa al direttore lavori e alla in cui la CP_1 Pt_2 prima aveva dichiarato che la fine dei lavori del montaggio non è ancora stata effettuata e pertanto il cantiere è a nostra disposizione (doc. 17), il 22 maggio 2015
pagina 7 di 13 era stato dato atto di un incontro fissato per il 6.5.2015 per discutere sulle varie anomalie del cantiere, annullato per indisposizione del Sig, (doc. 2) e il 15.9.2015 Pt_4 erano state denunciate infiltrazioni d'acqua proveniente dalla copertura della palazzina uffici (doc. 2 e 18 attrice).
Sarebbe sufficiente ciò per far presumere e quindi ritenere provato che della presenza di vizi parte convenuta era stata portata a conoscenza tempestivamente, altrimenti nel maggio 2015 non si sarebbe parlato di anomalie su cui occorreva discutere in occasione dell'incontro del 6.5.15.
Ma vi è di più, in quanto, se per ammissione della convenuta il cantiere era ancora in essere a metà ottobre 2015 (va ricordato che la dichiarazione di fine lavori reca la data del 7.3.2016), anche la denuncia dettagliata dei vizi trasmessa via pec il
9.10.2015 va considerata senz'altro in termini.
Ciò posto, ai sensi del II comma dell'art. 1668 cc il committente può domandare la risoluzione del contratto solo nel caso in cui le difformità o i vizi dell'opera siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione.
E' fuori discussione che l'inadeguatezza totale del risultato debba essere valutata alla stregua della normale funzione che l'opera deve svolgere.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, “a differenza della vendita, di cui può essere chiesta la risoluzione, ex art. 1490 c.c., quando i vizi della cosa venduta siano tali da diminuire in modo apprezzabile il suo valore, la disciplina dettata dell'art. 1668 c.c., in materia di appalto, consente al committente di chiedere la risoluzione del contratto soltanto nel caso in cui i difetti dell'opera, incidendo in modo notevole sulla struttura e sulla funzionalità della stessa, siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione oggettiva ovvero all'uso particolare cui debba essere specificamente destinata in base al contratto, autorizzandolo, invece, a richiedere a sua scelta uno dei provvedimenti di cui al primo comma dell'art. 1668
c.c. nel caso in cui i vizi e le difformità siano facilmente eliminabili, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore” (Cass.
5.7.22 n. 21188).
Nella fattispecie in esame, alla luce degli accertamenti svolti dal ctu, non si ritiene che l'opera fosse inadatta alla sua destinazione, tanto è vero che, alla data del primo sopralluogo del ctu (agosto 2020), essa era utilizzata da parte attrice.
pagina 8 di 13 Nella relazione redatta dal tecnico, che questo giudice reputa di condividere nelle conclusioni sostenute da argomenti logici anche nelle parti in replica ai rilievi dei ctp, si legge, infatti, che “i vizi,……, non compromettono l'utilizzo del capannone che alla data del sopralluogo era in attività. Nel caso del punto 9) ad oggi le fessure visibili sui pannelli prefabbricati lato nord-est non hanno compromesso l'utilizzo del capannone, tuttavia occorre intervenire per ripristinare la protezione delle armature dagli agenti atmosferici” (pag. 46).
In mancanza di vizi tali da rendere l'opera realizzata del tutto inadatta alla sua destinazione, la domanda di risoluzione del contratto ex art. 1668 II comma cc non può che essere respinta.
Viceversa, la domanda di riduzione del prezzo è fondata.
La disciplina della garanzia per vizi e difformità dell'opera prevista agli artt. 1667 e
1668 I comma cc ha ad oggetto l'obbligo gravante sull'appaltatore di consegnare al committente l'opera commissionata conforme a quanto pattuito ed esente da vizi.
In caso di consegna di un'opera gravata da vizi, il committente ha diritto alla riduzione proporzionale del prezzo oltre al risarcimento del danno ulteriore.
Riguardo alla prova dell'esistenza delle difformità e dei vizi lamentati da parte attrice, assume rilevanza dirimente quanto accertato dal ctu ing. Per_3
Quest'ultimo ha concluso le sue indagini affermando che hanno natura di vizi rilevanti in questa sede soltanto quelli che seguono: i. le infiltrazioni dalla copertura uffici al sottostante piano secondo;
ii. le fessurazioni sulla superficie esterna dei pannelli prefabbricati lato nord-est del capannone;
iii. la spanciatura verso l'esterno di alcuni pannelli prefabbricati;
iv. le infiltrazioni su alcuni punti dei pannelli prefabbricati.
In merito alle cause delle infiltrazioni, non rilevate dal tecnico nella zona ascensore ma dalla copertura uffici, il consulente del giudice ha verificato che “i cappellotti di lamiera copripannello (colore marrone testa di moro) posati sui pannelli prefabbricati perimetrali del capannone non sono stati realizzati in fase di esecuzione dell'opera con risvolti in testata tali da garantire la tenuta all'acqua nel tempo, mentre tali giunzioni sui copripannello dei pannelli prefabbricati della zona uffici (colore grigio) presentano adeguati risvolti a tenuta. Inoltre, i cappellotti copripannello del capannone non sono correttamente pendenziati per lo smaltimento trasversale delle acque meteoriche (vi
pagina 9 di 13 sono evidenti ristagni)”; riguardo alle fessurazioni, che “le fessure sono legate ad una combinazione di possibili fattori, tra cui produttivi (geometrici, di maturazione del calcestruzzo, di stoccaggio, di trasporto ecc.), di montaggio (movimentazione, fissaggio ecc.) e di vita del pannello (dilatazione termica, agenti atmosferici ecc.). La continua esposizione agli agenti atmosferici peggiora la situazione causando infiltrazioni che ammalorano i pannelli: la continuità delle superfici va quindi ripristinata….. Non si può escludere che imateriali interni ai pannelli, quali ad esempio le armature in acciaio interne al calcestruzzo, siano state ammalorate dalle infiltrazioni di acque meteoriche”; quanto allo spanciamento, che questo “dipende da differenti contributi legati alla fase di produzione, installazione, dilatazione termica, agenti atmosferici ecc”; relativamente alle infiltrazioni d'acqua dalle sigillature dei pannelli orizzontali lato nord, che la causa può essere riferibile alla sigillatura dei pannelli prefabbricati, ma soprattutto alle scossaline copripannello in copertura…. Si nota infatti che sopra le scossaline vi sono ristagni d'acqua e quindi le infiltrazioni potrebbero avvenire all'interno del pannello prefabbricato…”.
I costi per il ripristino di questi vizi sono stati quantificati dal ctu in complessivi euro
64.838,00 (euro 1560 per infiltrazioni acqua copertura uffici;
euro 61.628,00 per le fessurazioni e lo spanciamento;
euro 750,00+900,00 per infiltrazioni acqua dalle sigillature dei pannelli).
Il Tribunale reputa non sussistere alcun vizio con riguardo alla mancata esecuzione della 'mensole carroponte' nella porzione di fabbricato a porticato, dal momento che queste non erano più presenti nel disegno esecutivo firmato dalle parti il 21.1.2015
(doc. 11 convenuta).
Quanto alla questione riguardante i pannelli lato nord non allineati, si ritiene corretto considerare, ai fini che rilevano in questa sede, i soli costi per la loro protezione esterna (euro 61.628,00 sopra indicati) e non quelli per la loro sostituzione, atteso che, quanto allo spanciamento, solo alcuni pannelli presentavano questo difetto in misura superiore ai limiti di tolleranza indicati dal ctu e che a causare il vizio in questione, accertato a distanza di qualche anno dalla posa, potevano aver concorso anche la “dilatazione termica” e gli “agenti atmosferici
(pag. 45 relazione).
pagina 10 di 13 Occorre, a questo punto, sgomberare il campo dall'eccezione di inadempimento dell'appaltatrice per violazione dell'obbligo di conclusione delle opere entro la data del 15 ottobre 2014. Questa deve essere disattesa, in quanto l'assunto di parte attrice è smentito dalla circostanza pacifica e non contestata che il permesso di costruire fosse stato ritirato dalla committente soltanto in data 16.10.14 (doc. 9 convenuta). Ciò che induce a ritenere provato che vi fosse stato tacito accordo sul necessario slittamento dei termini di consegna previsti nel contratto.
In proposito, va anche ricordato che il direttore dei lavori, geom. aveva CP_4 depositato la pratica dei cementi armati presso il comune di Leno il 14.1.2015 (doc.
10 convenuta) e che il 21.1.2015 le parti in causa avevano sottoscritto un nuovo disegno esecutivo il 21.1.2015 (doc. 11 convenuta).
Ciò posto e considerato che il contratto di appalto concluso tra le parti prevedeva un corrispettivo di euro 295.000,00, oltre iva, e che non è in contestazione che l'attrice avesse versato la somma di euro 35.990,0, la domanda di riduzione del prezzo va accolta sulla base della quantificazione dell'ammontare complessivo dei costi di ripristino pari, per le ragioni anzidette, alla minor somma di euro 64.838,00.
Il corrispettivo ancora dovuto all'appaltatrice è, quindi, di euro 259.072,00, iva compresa (all'importo della fattura di cui doc. 2 convenuta va sottratta la somma di euro 64.838).
Parte attrice ha anche svolto domanda di risarcimento dei danni.
Questa deve essere, al contrario, respinta.
Richiamato quanto sopra deciso in merito all'inadempimento da ritardo nella consegna dell'opera, si rileva, innanzitutto, come l'attrice non abbia né allegato nè provato l'esistenza di nesso eziologico tra i vizi come sopra accertati e il danno ulteriore.
La ha, infatti, dedotto che i danni sarebbero stati determinati dalla consegna Pt_2 da parte della soltanto in corso di lite, dei documenti necessari all'ottenimento CP_1 del certificato di agibilità.
L'azione di risarcimento danni promossa da parte attrice non è, pertanto, quella dell'art. 1668 cc, bensì quella da inadempimento contrattuale.
pagina 11 di 13 Agli atti non vi è, però, la prova che il ritardo in questione abbia provocato danni, volta che l'attrice non ha dimostrato che l'assenza di tale certificazione le avesse in qualche modo limitato il godimento del bene o la sua commerciabilità.
In via riconvenzionale, la convenuta ha domandato che l'attrice fosse condanna al pagamento di quanto ancora dovutole.
La domanda merita di essere accolta per l'importo di euro 259.072,00, oltre interessi ex D.lvo n. 231/02 dalla data della fattura al saldo.
Le spese del procedimento di ATP rimangono tutte per intero in capo a parte attrice, stante la nullità della notificazione dell'atto introduttivo di quel procedimento.
Le spese della ctu svolta in questa sede, stante la soccombenza sul punto della convenuta, vanno poste per intero a carico di quest'ultima.
Visto l'esito della lite, le spese di lite vanno compensate per la metà e poste per l'altra metà a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e respinta, rigetta la domanda di risoluzione formulata dall'attrice; in accoglimento della domanda di riduzione del prezzo del contratto di appalto stipulato tra le parti, accerta che il credito della convenuta, per effetto della riduzione, è pari ad euro
259.072,00; condanna l'attrice a pagare alla convenuta l'importo predetto oltre interessi ex D.lvo n. 231/02 dalla data della fattura al saldo;
rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata da parte attrice;
Pone le spese della fase di ATP in via definitiva a carico dell'attrice;
Pone le spese di ctu di questa fase in via definitiva a carico di parte convenuta;
compensa per la metà le spese di lite tra le parti;
pagina 12 di 13 condanna l'attrice a rifondere alla convenuta la rimanente metà di dette spese, che si liquidano per l'intero in euro 20.240,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al
15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso a Brescia il 14.2.2025.
Il Giudice
Elisabetta Sampaolesi
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Elisabetta Sampaolesi, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1566 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2017 e promossa da
già , con l'avv. Valerio Valseriati Parte_1 Parte_2
ATTRICE contro con l'avv. Andrea Paolucci CP_1
CONVENUTA
Con le seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attrice
“Contrariis reiectis , NEL MERITO: In via principale: accertata la sussistenza dei gravi vizi e difetti nell'opera realizzata da per come richiamati in narrativa CP_1
e per come analiticamente descritti nella perizia dell'Ing. del 30.09.2016 nel Per_1 procedimento ex art. 696 n. 18570/2015 RG Tribunale di Brescia, e accertata la sostanziale inutilizzabilità dell'opera ai fini cui era destinata;
Voglia il Giudice dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto intercorso tra le parti e prodotto sub doc. 1 ex art. 1668, II co. c.c. e dichiarare che nulla è ulteriormente dovuto a CP_1
[...]
Accertata la mancata esecuzione da parte di di ogni adempimento CP_1 necessario all'esecuzione del collaudo strutturale ed il mancato ottenimento del pagina 1 di 13 certificato di agibilità da cui è derivata l'inutilizzabilità fabbricato;
accertato l'ulteriore danno derivante per da tale inadempimento quantificato in narrativa come Pt_1 segue: danno emergente per mancato guadagno relativamente alla linea produttiva
4000t per come verrà accertato in corso di causa;
relativamente alla linea 700t si quantifica il danno emergente per spese sostenute come da fatture;
danno emergente per costi sostenuti per produzione particolari sulle linee produttive già esistenti per €
71.791,18 e spese aggiuntive sostenute per € 11.277,97; il tutto come analiticamente specificato in narrativa e che si proverà ulteriormente in corso di causa. Voglia il
Giudice condannare C.A.P.I. al risarcimento del danno suddetto o di quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta a titolo di risarcimento del danno a seguito delle risultanze del giudizio effettuate le eventuali e opportune compensazioni;
dei danni derivanti dall'inadempimento di si chiede il risarcimento anche ex CP_1 art. 2043 c.c. e si richiede che, laddove necessario, venga esperita consulenza tecnica
d'ufficio al fine di quantificare tale ulteriore danno derivante dall'inutilizzabilità per finalità produttive del bene oggetto d'appalto;
Voglia inoltre il Giudice condannare alla refusione delle spese sostenute CP_1 dall'odierna attrice nel procedimento di A.T.P. n. 18570/2015 RG Tribunale di Brescia rispettivamente per € 6921,30 relativamente alla liquidazione delle spese di CTU come liquidate dal giudice Dott.ssa Fedele e corrisposte dall'odierna attrice ed € 2.239,20 per spese legali come da fattura prodotta n. 133-15 Avv. Valerio Valseriati.
In subordine: accertata la sussistenza dei gravi vizi e difetti nell'opera realizzata da
per come richiamati in narrativa e per come analiticamente descritti nella CP_1 perizia dell'Ing. Provezza del 30.09.2016 nel procedimento ex art. 696 n. 18570/2015
RG Tribunale di Brescia, quantificati in € 60.500,00 oltre IVA;
Voglia il Giudice ridurre ex art. 1668, I co. c.c. il prezzo concordato per il contratto d'appalto ed in ogni caso ridurre il prezzo dovuto sulla base della disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale.
Voglia quindi il Giudice accertare e dichiarare il reale valore dell'opera realizzata e accertare i rapporti di debito credito tra le parti tenuto in ogni caso conto dei costi sostenuti da nel procedimento di ATP per come richiesti al punto 3 ed i danni Pt_1 subiti, dei quali si chiede in ogni caso il risarcimento anche ex art. 2043 c.c., di cui al punto 2.
pagina 2 di 13 IN VIA ISTRUTTORIA: Si indicano i seguenti capitoli di prova: 1) Vero che….”.
Per la convenuta
“Per i motivi svolti, previi gli ulteriori accertamenti e declaratorie del caso, accertarsi e dichiararsi (in via concorrente e/o subordinata) che: L'atto di citazione avversario difetta di valida procura ed è quindi inesistente o nullo e comunque illegittimo ed inefficace. La perizia svolta nel procedimento per ATP n. 18570/2015 non è opponibile alla società convenuta per difetto di valida notifica del relativo ricorso ex art. 696 e
696 bis c.p.c. Non sussistono comunque i vizi, difetti, ritardi e gli stessi (se esistenti – fatto che si nega) non sono imputabili alla società convenuta.
1 Fermo quanto sopra detto, per i motivi svolti la società attrice è comunque incorsa in decadenza ex art. 1667 c.c. 2° comma per mancata tempestiva denuncia.
2 Non sussistono i presupposti per la richiesta dichiarazione di risoluzione del contratto d'appalto ex art. 1668 comma 2 c.c., né per una dichiarazione di risoluzione sotto diverso profilo. Non sussistono i presupposti per la richiesta riduzione del prezzo ex art. 1668 1° comma c.c. Non può dirsi applicabile, a favore della società attrice, la norma di cui all'art. 1461 c.c. Non può dirsi applicabile, a favore della società attrice, la norma di cui all'art. 1460 c.c. I danni lamentati da controparte non sono provati e comunque non sono oggettivamente riconducibili alle vicende per cui causa né sono riconducibili a presunti ed in realtà inesistenti inadempimenti della società convenuta.
3 Nella denegata ipotesi di accoglimento delle tesi avversarie, esiste quantomeno corresponsabilità dell'attrice.
Per tutti tali motivi, rigettarsi tutte le domande avanzate dalla società attrice (sia in via principale che in subordine) perché infondate in fatto ed in diritto.
Con spese di lite integralmente rifuse.
In via subordinata di merito:
Per i motivi svolti, nella denegata ipotesi di accoglimento (totale o parziale) delle tesi e domande attrici, nella denegata ipotesi quindi in cui non venisse accertata una esclusiva responsabilità della società attrice in relazione al mancato collaudo, accertarsi e dichiararsi quantomeno la corresponsabilità della medesima società attrice con conseguente proporzionale diminuzione di una (denegata) condanna della società convenuta.
pagina 3 di 13 In via riconvenzionale:
Per i motivi svolti, previi gli eventuali ulteriori accertamenti e le declaratorie del caso, dirsi tenuta la società attrice (in persona del Parte_3 rappresentante legale pro-tempore) al pagamento, a favore della società convenuta
dell'importo portato dalla fattura n. 43 del 2.11.2016 e conseguentemente CP_1 condannarsi la medesima società (in persona del Parte_3 rappresentante legale pro-tempore) al pagamento, a favore della della CP_1 somma di € 323.910,00.= (o – in subordine – del diverso importo – maggiore o minore - se del caso ritenuto dal Tribunale dovuto), in ogni caso con interessi moratori ex D.Lgs.
9.10.2002, n. 231 (o in subordine interessi al tasso legale) dalla data di emissione della fattura e quindi dal 2.11.2016 (o in subordine dalla data del deposito del presente atto) al saldo.
Con spese di lite integralmente rifuse.
In conseguenza della suddetta domanda riconvenzionale:
Nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale delle domande attrici, operate le riduzioni di cui alla suddetta domanda subordinata, nell'auspicato caso di accoglimento della domanda riconvenzionale, operare la compensazione tra i rispettivi debiti delle parti;
condannare quindi l'attrice al pagamento, a favore della convenuta, della somma conseguentemente dovuta. Con spese di lite rifuse”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La conveniva in giudizio la ed Parte_2 CP_1 esponeva che il 19.6.2014 le parti avevano concluso un contratto di appalto in forza del quale la si era impegnata a realizzare opere edilizie di ampliamento del CP_1 capannone di proprietà della sito a Leno via Strada Striaga n. 4; che le parti Pt_2 avevano convenuto quale data di ultimazione dei lavori quella del 15.10.2014; che l'appaltatrice era stata inadempiente avendo realizzato l'opera appaltatale in ritardo, in spregio dei disegni esecutivi e soltanto in parte;
che quanto realizzato presentava numerosi vizi e difetti;
che addirittura a fine 2015 non era stato ancora rilasciato il certificato di agibilità del manufatto, la convenuta non aveva presentato la denuncia
C.A. e la dichiarazione di inizio lavori;
che in più occasioni la committente aveva pagina 4 di 13 contestato a controparte i vizi e chiesto di verificare, in contraddittorio tra le parti, quali lavori fossero stati effettivamente svolti;
che la non era intervenuta in CP_1 alcun modo e, pertanto, la committente aveva dovuto depositare, in data
13.11.2015, ricorso per accertamento tecnico preventivo, all'esito del quale il ctu aveva accertato l'esistenza di vizi per eliminare i quali sarebbe stato necessario impiegare la somma di euro 60.500,00 più iva e il mancato deposito presso gli uffici pubblici della denuncia delle strutture prefabbricate con conseguente impossibilità di procedere al collaudo strutturale, di ottenere il certificato di agibilità e di utilizzare l'opera per i fini a cui era destinata.
Tutto ciò premesso, l'attrice, che eccepiva di aver legittimamente interrotto i pagamenti in ragione del ritardo e dei vizi contestati, domandava la risoluzione del contratto ex art. 1668 II comma cc o, in subordine, la riduzione del prezzo ex art. 1668 I comma cc e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni.
La si costituiva in giudizio, eccependo, in primo luogo, la mancanza di CP_1 valida procura a margine dell'atto di citazione e l'inopponibilità ad essa dell'ATP, svolto in sua contumacia, in assenza di regolare notifica, e sostenendo la decadenza della committente dalla garanzia per vizi. Allegava, in proposito, la convenuta che la prima denuncia era avvenuta con pec del 9.10.2015 e, quindi, tardivamente dal momento che, a suo dire, i lavori sarebbero stati terminati in data 30.7.2015.
Quanto al resto la contestava l'esistenza dei vizi, come accertati dal ctu in sede CP_1 di ATP e all'uopo offriva in comunicazione la relazione redatta dal perito di parte ing.
rilevava che non vi erano stati ritardi, atteso che il permesso di costruire Per_2 era stato rilasciato soltanto in data 15.10.2014, e che tutti i documenti necessari per il deposito della denuncia delle strutture in cemento armato era stata predisposta ma non ritirata dalla committente che avrebbe dovuto provvedere al deposito.
Parte convenuta contestava, comunque, l'esistenza dei presupposti per l'applicabilità del II comma dell'art. 1668 cc e sosteneva l'assenza della prova del danno.
Respinte le richieste di prova orale e disposta ctu, all'udienza del 14.11.2024 la causa era posta in decisione sulle conclusioni come sopra riportate.
- - - - - -
pagina 5 di 13 Parte convenuta ha ribadito, in sede di precisazione delle conclusioni, le eccezioni di nullità della procura e di inopponibilità a sè degli esiti della ctu svolta in sede di
ATP, sulle quali il giudice istruttore si è già pronunciato con ordinanza del
17.9.2018.
In questa sede, il tribunale non può che richiamare la motivazione riportata in quel provvedimento, che condivide e con il quale è stato respinto il rilievo relativo alla procura alle liti.
Dal doc. n. 5 di parte convenuta risulta, infatti, che era socia Controparte_2 amministratrice della società attrice (unitamente a , ma unica Controparte_3 rappresentante legale della stessa e, pertanto, munita ella solo del potere di conferire procura alle liti senza necessità di firma congiunta dell'altro socio, il quale non era rappresentante.
E', infatti, da escludere che il rilascio di procura per agire in giudizio costituisca atto di straordinaria amministrazione.
D'altro canto, unico legittimato a rilasciare le procure alle liti è il soggetto che ha la rappresentanza della società e, nella fattispecie de qua, per l'appunto, CP_2
.
[...]
Quanto alla questione riguardante l'inopponibilità alla -per vizio di notifica- CP_1 della ctu svolta in sede di ATP, si rileva come l'eccezione sia fondata, volta che la notificazione del ricorso introduttivo di quel procedimento, celebrato nella contumacia dell'odierna convenuta, era avvenuta a mezzo servizio postale presso la sede della società, con immissione del plico nella cassetta dello stabile, deposito presso l'ufficio postale e mancato ritiro dello stesso nei dieci giorni successivi.
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che, “in tema di notificazioni ad una persona giuridica, è valida quella eseguita presso la sede a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., non essendovi alcuna previsione di legge ostativa al riguardo, con la precisazione che, laddove l'art. 145, comma 3, c.p.c. consente la notifica alla società con le modalità previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c., deve ritenersi parimenti ammissibile la notifica compiuta con gli avvisi di deposito di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 890 del 1982, che costituiscono modalità sostanzialmente equivalenti alla notificazione ex art. 140 c.p.c., ovvero solo nei casi in cui sia specificato il nominativo ed il recapito del legale rappresentante e risulti pagina 6 di 13 impossibile poterlo consegnare presso la sede legale della società per l'assenza di persone che possano riceverlo” (Cass. 16.3.2018 n. 6654).
Ed ancora, “in tema di notificazione degli atti processuali ad una società, il vano esperimento delle forme previste dall'art. 145, commi 1 e 2, c.p.c. consente l'utilizzazione di quelle previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c., purché la notifica sia fatta alla persona fisica che rappresenta l'ente e non già all'ente in forma impersonale” (Cass. 30.1.2017 n. 2232).
In ossequio ai principi appena riportati, va dichiarata la nullità della notificazione degli atti introduttivi del procedimento di ATP e di tutti gli atti a questa conseguenti e, pertanto, l'inopponibilità alla convenuta degli esiti degli accertamenti in quella sede compiuti.
La ora ha agito in giudizio per Parte_2 Parte_1 ottenere, in via principale, la risoluzione, ex art. 1668, II comma, cc, del contratto di appalto concluso tra le parti in data 19.6.2014 e, in via subordinata, la riduzione del prezzo convenuto ex art. 1668, I comma, cc, oltre al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante.
Va preliminarmente osservato come la giurisprudenza sia ormai concorde nel ritenere che, “in tema di appalto, le domande di risoluzione del contratto e quelle di riduzione del prezzo o di eliminazione dei vizi non sono tra loro incompatibili, con la conseguenza che ne è ammesso il cumulo in un unico giudizio, non ostandovi il disposto dell'art. 1453, comma 2, c.c., che, per i contratti con prestazioni corrispettive, impedisce di chiedere l'adempimento dopo che sia stata domandata la risoluzione del contratto” (Cass. 14.5.2019 n. 2037).
Entrambe le azioni potevano, quindi, essere promosse dall'attrice.
La a eccepito la decadenza di controparte dalla garanzia per vizi. CP_1
Il rilievo è infondato.
Dai documenti offerti in comunicazione da parte attrice risulta, infatti, che, anche ammesso che le strutture principali fossero state terminate a fine giugno 2015 e le opere il 30.7.2015, come sostenuto dalla convenuta, peraltro smentita dalla mail inviata il 15.10.2015 dalla stessa al direttore lavori e alla in cui la CP_1 Pt_2 prima aveva dichiarato che la fine dei lavori del montaggio non è ancora stata effettuata e pertanto il cantiere è a nostra disposizione (doc. 17), il 22 maggio 2015
pagina 7 di 13 era stato dato atto di un incontro fissato per il 6.5.2015 per discutere sulle varie anomalie del cantiere, annullato per indisposizione del Sig, (doc. 2) e il 15.9.2015 Pt_4 erano state denunciate infiltrazioni d'acqua proveniente dalla copertura della palazzina uffici (doc. 2 e 18 attrice).
Sarebbe sufficiente ciò per far presumere e quindi ritenere provato che della presenza di vizi parte convenuta era stata portata a conoscenza tempestivamente, altrimenti nel maggio 2015 non si sarebbe parlato di anomalie su cui occorreva discutere in occasione dell'incontro del 6.5.15.
Ma vi è di più, in quanto, se per ammissione della convenuta il cantiere era ancora in essere a metà ottobre 2015 (va ricordato che la dichiarazione di fine lavori reca la data del 7.3.2016), anche la denuncia dettagliata dei vizi trasmessa via pec il
9.10.2015 va considerata senz'altro in termini.
Ciò posto, ai sensi del II comma dell'art. 1668 cc il committente può domandare la risoluzione del contratto solo nel caso in cui le difformità o i vizi dell'opera siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione.
E' fuori discussione che l'inadeguatezza totale del risultato debba essere valutata alla stregua della normale funzione che l'opera deve svolgere.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, “a differenza della vendita, di cui può essere chiesta la risoluzione, ex art. 1490 c.c., quando i vizi della cosa venduta siano tali da diminuire in modo apprezzabile il suo valore, la disciplina dettata dell'art. 1668 c.c., in materia di appalto, consente al committente di chiedere la risoluzione del contratto soltanto nel caso in cui i difetti dell'opera, incidendo in modo notevole sulla struttura e sulla funzionalità della stessa, siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione oggettiva ovvero all'uso particolare cui debba essere specificamente destinata in base al contratto, autorizzandolo, invece, a richiedere a sua scelta uno dei provvedimenti di cui al primo comma dell'art. 1668
c.c. nel caso in cui i vizi e le difformità siano facilmente eliminabili, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore” (Cass.
5.7.22 n. 21188).
Nella fattispecie in esame, alla luce degli accertamenti svolti dal ctu, non si ritiene che l'opera fosse inadatta alla sua destinazione, tanto è vero che, alla data del primo sopralluogo del ctu (agosto 2020), essa era utilizzata da parte attrice.
pagina 8 di 13 Nella relazione redatta dal tecnico, che questo giudice reputa di condividere nelle conclusioni sostenute da argomenti logici anche nelle parti in replica ai rilievi dei ctp, si legge, infatti, che “i vizi,……, non compromettono l'utilizzo del capannone che alla data del sopralluogo era in attività. Nel caso del punto 9) ad oggi le fessure visibili sui pannelli prefabbricati lato nord-est non hanno compromesso l'utilizzo del capannone, tuttavia occorre intervenire per ripristinare la protezione delle armature dagli agenti atmosferici” (pag. 46).
In mancanza di vizi tali da rendere l'opera realizzata del tutto inadatta alla sua destinazione, la domanda di risoluzione del contratto ex art. 1668 II comma cc non può che essere respinta.
Viceversa, la domanda di riduzione del prezzo è fondata.
La disciplina della garanzia per vizi e difformità dell'opera prevista agli artt. 1667 e
1668 I comma cc ha ad oggetto l'obbligo gravante sull'appaltatore di consegnare al committente l'opera commissionata conforme a quanto pattuito ed esente da vizi.
In caso di consegna di un'opera gravata da vizi, il committente ha diritto alla riduzione proporzionale del prezzo oltre al risarcimento del danno ulteriore.
Riguardo alla prova dell'esistenza delle difformità e dei vizi lamentati da parte attrice, assume rilevanza dirimente quanto accertato dal ctu ing. Per_3
Quest'ultimo ha concluso le sue indagini affermando che hanno natura di vizi rilevanti in questa sede soltanto quelli che seguono: i. le infiltrazioni dalla copertura uffici al sottostante piano secondo;
ii. le fessurazioni sulla superficie esterna dei pannelli prefabbricati lato nord-est del capannone;
iii. la spanciatura verso l'esterno di alcuni pannelli prefabbricati;
iv. le infiltrazioni su alcuni punti dei pannelli prefabbricati.
In merito alle cause delle infiltrazioni, non rilevate dal tecnico nella zona ascensore ma dalla copertura uffici, il consulente del giudice ha verificato che “i cappellotti di lamiera copripannello (colore marrone testa di moro) posati sui pannelli prefabbricati perimetrali del capannone non sono stati realizzati in fase di esecuzione dell'opera con risvolti in testata tali da garantire la tenuta all'acqua nel tempo, mentre tali giunzioni sui copripannello dei pannelli prefabbricati della zona uffici (colore grigio) presentano adeguati risvolti a tenuta. Inoltre, i cappellotti copripannello del capannone non sono correttamente pendenziati per lo smaltimento trasversale delle acque meteoriche (vi
pagina 9 di 13 sono evidenti ristagni)”; riguardo alle fessurazioni, che “le fessure sono legate ad una combinazione di possibili fattori, tra cui produttivi (geometrici, di maturazione del calcestruzzo, di stoccaggio, di trasporto ecc.), di montaggio (movimentazione, fissaggio ecc.) e di vita del pannello (dilatazione termica, agenti atmosferici ecc.). La continua esposizione agli agenti atmosferici peggiora la situazione causando infiltrazioni che ammalorano i pannelli: la continuità delle superfici va quindi ripristinata….. Non si può escludere che imateriali interni ai pannelli, quali ad esempio le armature in acciaio interne al calcestruzzo, siano state ammalorate dalle infiltrazioni di acque meteoriche”; quanto allo spanciamento, che questo “dipende da differenti contributi legati alla fase di produzione, installazione, dilatazione termica, agenti atmosferici ecc”; relativamente alle infiltrazioni d'acqua dalle sigillature dei pannelli orizzontali lato nord, che la causa può essere riferibile alla sigillatura dei pannelli prefabbricati, ma soprattutto alle scossaline copripannello in copertura…. Si nota infatti che sopra le scossaline vi sono ristagni d'acqua e quindi le infiltrazioni potrebbero avvenire all'interno del pannello prefabbricato…”.
I costi per il ripristino di questi vizi sono stati quantificati dal ctu in complessivi euro
64.838,00 (euro 1560 per infiltrazioni acqua copertura uffici;
euro 61.628,00 per le fessurazioni e lo spanciamento;
euro 750,00+900,00 per infiltrazioni acqua dalle sigillature dei pannelli).
Il Tribunale reputa non sussistere alcun vizio con riguardo alla mancata esecuzione della 'mensole carroponte' nella porzione di fabbricato a porticato, dal momento che queste non erano più presenti nel disegno esecutivo firmato dalle parti il 21.1.2015
(doc. 11 convenuta).
Quanto alla questione riguardante i pannelli lato nord non allineati, si ritiene corretto considerare, ai fini che rilevano in questa sede, i soli costi per la loro protezione esterna (euro 61.628,00 sopra indicati) e non quelli per la loro sostituzione, atteso che, quanto allo spanciamento, solo alcuni pannelli presentavano questo difetto in misura superiore ai limiti di tolleranza indicati dal ctu e che a causare il vizio in questione, accertato a distanza di qualche anno dalla posa, potevano aver concorso anche la “dilatazione termica” e gli “agenti atmosferici
(pag. 45 relazione).
pagina 10 di 13 Occorre, a questo punto, sgomberare il campo dall'eccezione di inadempimento dell'appaltatrice per violazione dell'obbligo di conclusione delle opere entro la data del 15 ottobre 2014. Questa deve essere disattesa, in quanto l'assunto di parte attrice è smentito dalla circostanza pacifica e non contestata che il permesso di costruire fosse stato ritirato dalla committente soltanto in data 16.10.14 (doc. 9 convenuta). Ciò che induce a ritenere provato che vi fosse stato tacito accordo sul necessario slittamento dei termini di consegna previsti nel contratto.
In proposito, va anche ricordato che il direttore dei lavori, geom. aveva CP_4 depositato la pratica dei cementi armati presso il comune di Leno il 14.1.2015 (doc.
10 convenuta) e che il 21.1.2015 le parti in causa avevano sottoscritto un nuovo disegno esecutivo il 21.1.2015 (doc. 11 convenuta).
Ciò posto e considerato che il contratto di appalto concluso tra le parti prevedeva un corrispettivo di euro 295.000,00, oltre iva, e che non è in contestazione che l'attrice avesse versato la somma di euro 35.990,0, la domanda di riduzione del prezzo va accolta sulla base della quantificazione dell'ammontare complessivo dei costi di ripristino pari, per le ragioni anzidette, alla minor somma di euro 64.838,00.
Il corrispettivo ancora dovuto all'appaltatrice è, quindi, di euro 259.072,00, iva compresa (all'importo della fattura di cui doc. 2 convenuta va sottratta la somma di euro 64.838).
Parte attrice ha anche svolto domanda di risarcimento dei danni.
Questa deve essere, al contrario, respinta.
Richiamato quanto sopra deciso in merito all'inadempimento da ritardo nella consegna dell'opera, si rileva, innanzitutto, come l'attrice non abbia né allegato nè provato l'esistenza di nesso eziologico tra i vizi come sopra accertati e il danno ulteriore.
La ha, infatti, dedotto che i danni sarebbero stati determinati dalla consegna Pt_2 da parte della soltanto in corso di lite, dei documenti necessari all'ottenimento CP_1 del certificato di agibilità.
L'azione di risarcimento danni promossa da parte attrice non è, pertanto, quella dell'art. 1668 cc, bensì quella da inadempimento contrattuale.
pagina 11 di 13 Agli atti non vi è, però, la prova che il ritardo in questione abbia provocato danni, volta che l'attrice non ha dimostrato che l'assenza di tale certificazione le avesse in qualche modo limitato il godimento del bene o la sua commerciabilità.
In via riconvenzionale, la convenuta ha domandato che l'attrice fosse condanna al pagamento di quanto ancora dovutole.
La domanda merita di essere accolta per l'importo di euro 259.072,00, oltre interessi ex D.lvo n. 231/02 dalla data della fattura al saldo.
Le spese del procedimento di ATP rimangono tutte per intero in capo a parte attrice, stante la nullità della notificazione dell'atto introduttivo di quel procedimento.
Le spese della ctu svolta in questa sede, stante la soccombenza sul punto della convenuta, vanno poste per intero a carico di quest'ultima.
Visto l'esito della lite, le spese di lite vanno compensate per la metà e poste per l'altra metà a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e respinta, rigetta la domanda di risoluzione formulata dall'attrice; in accoglimento della domanda di riduzione del prezzo del contratto di appalto stipulato tra le parti, accerta che il credito della convenuta, per effetto della riduzione, è pari ad euro
259.072,00; condanna l'attrice a pagare alla convenuta l'importo predetto oltre interessi ex D.lvo n. 231/02 dalla data della fattura al saldo;
rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata da parte attrice;
Pone le spese della fase di ATP in via definitiva a carico dell'attrice;
Pone le spese di ctu di questa fase in via definitiva a carico di parte convenuta;
compensa per la metà le spese di lite tra le parti;
pagina 12 di 13 condanna l'attrice a rifondere alla convenuta la rimanente metà di dette spese, che si liquidano per l'intero in euro 20.240,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al
15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso a Brescia il 14.2.2025.
Il Giudice
Elisabetta Sampaolesi
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