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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 806/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AG PE, Presidente
GENTILE MARIA TERESA, Relatore
SCORTECCI ANTONIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3794/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Studio Legale Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Tripepi N. 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249017354507000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012124061000 TASSA AUTOMOBIL 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012124061000 TASSA AUTOMOBIL 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012124061000 TASSA AUTOMOBIL 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012124061000 TASSA AUTOMOBIL 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012124061000 TASSA AUTOMOBIL 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012124061000 TASSA AUTOMOBIL 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012124061000 TASSA AUTOMOBIL 2013 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012124061000 TASSA AUTOMOBIL 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012124061000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012124061000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012124061000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012124061000 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7605/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato al concessionario Agenzia delle Entrate Riscossione, lo Studio Legale Ricorrente_1
propone opposizione avverso due distinte intimazione di pagamento, entrambe notificate il
3.3.2025, e precisamente quella identificata dal n. 09420249017354507000, importo euro 11.859,81, relativa alla sottesa la cartella n. 09420230011705584000 (Iva 2018) e quella n.
09420249012124061000, importo euro 54.971,25, relativa a dodici cartelle esattoriali presupposte, identificate dai seguenti dati:
1) 09420110029939266000 ente creditore Regione Calabria, Tassa automobilistica 2005;
2) 09420140014580059000 ente creditore Regione Calabria, Tassa automobilistica 2008;
3) 09420140025831140000 ente creditore Regione Calabria, Tassa automobilistica 2009;
4) 09420150010882278000 ente creditore Regione Calabria, Tassa automobilistica 2010;
5) 09420160017429057000 ente creditore Regione Calabria, Tassa automobilistica 2011;
6) 09420170003609038000 ente creditore Agenzia Entrate dir. Provinciale di Reggio Cal.,
per Iva riferita all'anno 2012;
7) 09420170004260644000 ente creditore dir. Provinciale di Reggio Cal., spese di giudizio riferita all'anno
2010;
8) 09420180002438534000 ente creditore dir. Provinciale di Reggio Cal., canone radioaudizioni riferito all'anno 2013;
9) 09420180004882212000 ente creditore Agenzia Entrate dir. Provinciale di Reggio Cal., Iva riferita all'anno 2012;
10) 09420180009571634000 ente creditore Regione Calabria, Tassa automobilistica 2013;
11) 09420190012622623000 ente creditore Agenzia Entrate dir. Provinciale di Reggio Cal., Iva riferita all'anno 2014;
12) 09420190014565111000 ente creditore Agenzia Entrate dir. Provinciale di Reggio Cal.,
Iva riferita all'anno 2013;
13) 09420190019445179000 ente creditore Agenzia Entrate dir. Provinciale di Reggio Cal.,
Iva riferita all'anno 2017.
Chiede annullarsi gli atti impugnati, illustrando i seguenti motivi di illegittimità: 1) nullità per mancanza di elementi essenziali, quali: a) l'indicazione dell'autorità competente a ricevere il ricorso ed i termini per proporre opposizione;
b) l'indicazione delle fattispecie da cui derivano gli importi intimati con conseguente impossibilità di individuare l'autorità giurisdizionalmente competente a ricevere e trattare il ricorso;
c) l'allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art.3 L. 241/90 e dell'art.7 della L. 212/2000; d) l'indicazione e il computo delle somme a titolo di sorte capitale, spese e calcolo degli interessi;
2) mancata notifica delle cartelle e degli avvisi d'accertamento presupposti;
3) prescrizione dei crediti;
4)
annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo compreso tra l'1.1.2000
e il 31.12.2015, per tutti i debiti residui fino a 5.000 euro, ex art. 4 del Decreto Sostegni (D.L. 22.3.2021 n.
41); 5) illegittimità della voce di comunicazione “spese esecutive”.
Agenzia delle Entrate Riscossione, nelle controdeduzioni depositate, rileva l'inammissibilità del ricorso, per violazione dell'art. 14 comma 6 bis del D.Lgs nr. 546/92, in mancanza di notificazione agli enti creditori.
Nel merito, contesta la domanda, deducendo che le intimazioni sono ampiamente motivate e che eventuali vizi di merito avrebbero dovuto essere rilevati con tempestiva impugnazione delle cartelle presupposte, tutte regolarmente notificate, eccependo comunque l'inammissibilità della domanda anche perchè, dopo la notifica delle cartelle, sono stati notificati ulteriori atti interruttivi, analiticamente indicati, la cui mancata impugnazione preclude il rilievo di vizi, che avrebbero dovuto essere fatti valere in quella sede. Invoca infine la sospensione dei termini di prescrizione nel periodo emergenziale e contesta il motivo sull'annullamento ope legis ex art.4 del D.L.22.03.21 nr. 41, osservando che il ricorrente non ha dimostrato di possedere il requisito reddituale
(reddito inferiore, per il periodo di imposta relativo all'anno 2019 ad € 30.000,00.
Conclude per il rigetto.
Con successive memorie illustrative, parte ricorrente prende atto della prova sull'avvenuta notifica di cinque delle cartelle sottese alle intimazioni opposte, e chiede un rinvio del giudizio al fine di potere formalizzare adesione alla rottamazione quinquies presente nel Disegno di Legge di Bilancio 2026, approvato dal Consiglio dei Ministri. Insiste sul motivo di ricorso inerente l'annullamento automatico dei crediti, disposto dall'art. 4 del Decreto Sostegni (D.L. 22.3.2021 n. 41), chiarendo di aver dichiarato, nel 2019, un reddito di euro
4.400,00, inferiore ad 30.000,00 euro, come certificato dal Modello unico 2020, e sostenendo che la maggiorparte dei crediti sono stati annullati ope legis ex Legge 197/2022, “che ha disposto l'annullamento di tutti i carichi inferiori ad euro 1.000,00 sino al luglio 2022”. Insiste in tutti gli altri motivi di ricorso, formulando contestazioni specifiche sui documenti prodotti dalla controparte a dimostrazione delle notifiche delle cartelle.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Quanto ai denunciati vizi formali, non sussiste il difetto di motivazione, in quanto l'intimazione impugnata correttamente indica la causale (numero dell'atto presupposto e sua data di notifica, nonché importo richiesto in pagamento) e riporta anche un dettaglio del debito, ove è specificata l'imposta richiesta e sono separatamente riportati gli importi per addizionale, sanzioni e interessi, considerato che i predetti contenuti consentono di riferirsi anche per relationem alla motivazione delle cartelle già notificate.
Analoghe considerazioni valgono per la motivazione sugli interessi, considerato che – per quelli già maturati prima della notifica della cartelle presupposte – è sufficiente il rinvio per relationem alla cartella notificata e non opposta, mentre - quanto agli interessi moratori dovuti successivamente alla notificazione della cartella- essi sono determinati con applicazione di norme vincolanti (art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973: "Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica dello cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi") e sono quindi conoscibili dal contribuente.
Le conclusioni che precedono sono avallate dal costante orientamento della S.C., la quale, anche recentemente, ha ritenuto che “L'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990” (Cass. civile, sez. V, Ordinanza n. 27504 del 23/10/2024).
Infine, l'intimazione contiene il riferimento al Responsabile del procedimento e l'indicazione dell'Autorità
Giudiziaria cui presentare ricorso, diritto peraltro esercitato con l'introduzione del presente giudizio.
1.2. Quanto ai rimanenti motivi, deve osservarsi che Agenzia delle Entrate Riscossione, nel costituirsi in giudizio, ha dimostrato che la cartella n. 09420230011705584000 (Iva 2018), sottesa alla prima delle due intimazioni opposte, è stata notifica a mezzo raccomandata postale, depositata presso il comune in data
11.8.2023, a seguito di accessi infruttuosi presso il domicilio del contribuente, con l'osservanza di tutte le formalità previste, compreso l'invio di CAD successiva (v. documenti nel fascicolo di AdER): dalla data di notifica, non è spirato il termine decennale, applicabile ex art. 2946 c.c. in ragione della natura dell'imposta richiesta.
Con riferimento alla seconda intimazione, il concessionario ha poi dimostrato la notifica (non solo delle cartelle, sottese alle intimazioni opposte, ma anche) dei seguenti atti, tutti riferiti ai crediti portati dalle tredici cartelle oggetto di causa, e precisamente:
l'intimazione di pagamento 09420199004213086000, notificata mediante deposito presso il comune a seguito di accessi infruttuosi, con l'osservanza di tutte le formalità prescritte, compreso l'invio di raccomandata informativa (CAD) il 3.7.2019 (tornata al mittente per compiuta giacenza il 7.8.2019), relativa alla cartella meglio indicata nell'elenco che precede al n. 5;
intimazione di pagamento 0942019901223569000, notificata mediante deposito presso il comune a seguito di accessi infruttuosi, con l'osservanza di tutte le formalità prescritte, compreso l'invio di raccomandata informativa (CAD) il 25.2.2020 (tornata al mittente per compiuta giacenza l'11.5.2020), relativa alle cartelle meglio indicate nell'elenco che precede ai nn. 2 e 4;
intimazione di pagamento 09420239002548924000 notificata in data 12.06.2023, per tutte le ulteriori residue cartelle, meglio indicate nell'elenco che precede.
Pertanto, con riferimento a tutti gli atti presupposti di cui ai nn. da 1 a 13 della parte narrativa, la mancata impugnazione delle successive intimazioni di pagamento, emesse ai sensi dell'art. 50 del d.P.R. 602/73, impedisce la possibilità di far valere nel presente giudizio qualsiasi vizio, come la prescrizione, che avrebbe potuto essere fatto valere con la tempestiva opposizione alle intimazioni stesse (cfr., in motivazione, Cass., Sez. V, Ordinanza n. 22108 del 05/08/2024, secondo la quale “per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato…; si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
(a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultimo:
Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736)”.
Peraltro, le medesime considerazioni la S.C. ha applicato anche in relazione a cartelle di pagamento per le quali manchi la prova della regolare notificazione, sostenendo che “l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento ad essa seguita ha determinato la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta” (v. sempre la motivazione della citata Ordinanza n. 22108 del 05/08/2024, che rinvia anche a Cass., Sez. Un., 18 febbraio
2014, n. 3773).
Ritiene la Corte di dover dar seguito all'indirizzo giurisprudenziale sopra illustrato: pertanto, dal momento che l'atto opposto è stato preceduto dalla rituale notifica delle intimazioni sopra citate, riferite a tutte le cartelle oggetto del presente giudizio, eventuali censure di prescrizione antecedente avrebbero dovuto essere sollevate nel giudizio d'impugnazione di quegli atti e non nella presente sede, che riguarda unicamente motivi che non potevano essere dedotti prima.
Né si è verificata prescrizione dopo la notifica delle intimazioni che precedono, perché il termine triennale per tassa auto, decorrente dal precedente atto interruttivo, è stato sospeso, durante il periodo dell'emergenza
COVID, per effetto della disposizione di cui all'art. 68, primo comma, del D.L. n. 18/2020 (che rinvia al comma
1 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015), per tutto il periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (542 giorni),
e non era quindi scaduto all'atto della notifica della intimazione opposta.
1.3. I crediti portati dalle cartelle azionate sono tutti iscritti a ruolo dopo il 2010, e pertanto ad essi non è applicabile l'art. 4 del d.l. n. 41 del 2021 (norma che prevede l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, dei soggetti che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro: comma 4).
1.4. Le spese esecutive sono quelle disciplinate dall'articolo 17 del d. lgs. 13 aprile 1999, n. 112, come modificato dall'art. 1, comma 15, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio per il 2022), che al comma terzo prevede “3. Sono riversate ed acquisite all'entrata del bilancio dello Stato: a) una quota,
a carico del debitore, denominata “spese esecutive”, correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'agente della riscossione, nella misura fissata con decreto non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso…”.
Le spese esecutive, dunque, sono dovute per legge nel caso di attivazione di procedure esecutive
(pignoramento) o cautelari (fermo, ipoteca) e loro misura è conoscibile dal contribuente, in quanto determinata con decreto ministeriale.
La domanda va quindi rigettata.
2. Attesa la soccombenza, la parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa: rigetta la domanda. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge. Reggio Calabria, 12 dicembre 2025 Il Giudice relatore Il Presidente Maria Teresa Gentile Giuseppe Campagna
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AG PE, Presidente
GENTILE MARIA TERESA, Relatore
SCORTECCI ANTONIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3794/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Studio Legale Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Tripepi N. 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249017354507000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012124061000 TASSA AUTOMOBIL 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012124061000 TASSA AUTOMOBIL 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012124061000 TASSA AUTOMOBIL 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012124061000 TASSA AUTOMOBIL 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012124061000 TASSA AUTOMOBIL 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012124061000 TASSA AUTOMOBIL 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012124061000 TASSA AUTOMOBIL 2013 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012124061000 TASSA AUTOMOBIL 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012124061000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012124061000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012124061000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012124061000 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7605/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato al concessionario Agenzia delle Entrate Riscossione, lo Studio Legale Ricorrente_1
propone opposizione avverso due distinte intimazione di pagamento, entrambe notificate il
3.3.2025, e precisamente quella identificata dal n. 09420249017354507000, importo euro 11.859,81, relativa alla sottesa la cartella n. 09420230011705584000 (Iva 2018) e quella n.
09420249012124061000, importo euro 54.971,25, relativa a dodici cartelle esattoriali presupposte, identificate dai seguenti dati:
1) 09420110029939266000 ente creditore Regione Calabria, Tassa automobilistica 2005;
2) 09420140014580059000 ente creditore Regione Calabria, Tassa automobilistica 2008;
3) 09420140025831140000 ente creditore Regione Calabria, Tassa automobilistica 2009;
4) 09420150010882278000 ente creditore Regione Calabria, Tassa automobilistica 2010;
5) 09420160017429057000 ente creditore Regione Calabria, Tassa automobilistica 2011;
6) 09420170003609038000 ente creditore Agenzia Entrate dir. Provinciale di Reggio Cal.,
per Iva riferita all'anno 2012;
7) 09420170004260644000 ente creditore dir. Provinciale di Reggio Cal., spese di giudizio riferita all'anno
2010;
8) 09420180002438534000 ente creditore dir. Provinciale di Reggio Cal., canone radioaudizioni riferito all'anno 2013;
9) 09420180004882212000 ente creditore Agenzia Entrate dir. Provinciale di Reggio Cal., Iva riferita all'anno 2012;
10) 09420180009571634000 ente creditore Regione Calabria, Tassa automobilistica 2013;
11) 09420190012622623000 ente creditore Agenzia Entrate dir. Provinciale di Reggio Cal., Iva riferita all'anno 2014;
12) 09420190014565111000 ente creditore Agenzia Entrate dir. Provinciale di Reggio Cal.,
Iva riferita all'anno 2013;
13) 09420190019445179000 ente creditore Agenzia Entrate dir. Provinciale di Reggio Cal.,
Iva riferita all'anno 2017.
Chiede annullarsi gli atti impugnati, illustrando i seguenti motivi di illegittimità: 1) nullità per mancanza di elementi essenziali, quali: a) l'indicazione dell'autorità competente a ricevere il ricorso ed i termini per proporre opposizione;
b) l'indicazione delle fattispecie da cui derivano gli importi intimati con conseguente impossibilità di individuare l'autorità giurisdizionalmente competente a ricevere e trattare il ricorso;
c) l'allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art.3 L. 241/90 e dell'art.7 della L. 212/2000; d) l'indicazione e il computo delle somme a titolo di sorte capitale, spese e calcolo degli interessi;
2) mancata notifica delle cartelle e degli avvisi d'accertamento presupposti;
3) prescrizione dei crediti;
4)
annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo compreso tra l'1.1.2000
e il 31.12.2015, per tutti i debiti residui fino a 5.000 euro, ex art. 4 del Decreto Sostegni (D.L. 22.3.2021 n.
41); 5) illegittimità della voce di comunicazione “spese esecutive”.
Agenzia delle Entrate Riscossione, nelle controdeduzioni depositate, rileva l'inammissibilità del ricorso, per violazione dell'art. 14 comma 6 bis del D.Lgs nr. 546/92, in mancanza di notificazione agli enti creditori.
Nel merito, contesta la domanda, deducendo che le intimazioni sono ampiamente motivate e che eventuali vizi di merito avrebbero dovuto essere rilevati con tempestiva impugnazione delle cartelle presupposte, tutte regolarmente notificate, eccependo comunque l'inammissibilità della domanda anche perchè, dopo la notifica delle cartelle, sono stati notificati ulteriori atti interruttivi, analiticamente indicati, la cui mancata impugnazione preclude il rilievo di vizi, che avrebbero dovuto essere fatti valere in quella sede. Invoca infine la sospensione dei termini di prescrizione nel periodo emergenziale e contesta il motivo sull'annullamento ope legis ex art.4 del D.L.22.03.21 nr. 41, osservando che il ricorrente non ha dimostrato di possedere il requisito reddituale
(reddito inferiore, per il periodo di imposta relativo all'anno 2019 ad € 30.000,00.
Conclude per il rigetto.
Con successive memorie illustrative, parte ricorrente prende atto della prova sull'avvenuta notifica di cinque delle cartelle sottese alle intimazioni opposte, e chiede un rinvio del giudizio al fine di potere formalizzare adesione alla rottamazione quinquies presente nel Disegno di Legge di Bilancio 2026, approvato dal Consiglio dei Ministri. Insiste sul motivo di ricorso inerente l'annullamento automatico dei crediti, disposto dall'art. 4 del Decreto Sostegni (D.L. 22.3.2021 n. 41), chiarendo di aver dichiarato, nel 2019, un reddito di euro
4.400,00, inferiore ad 30.000,00 euro, come certificato dal Modello unico 2020, e sostenendo che la maggiorparte dei crediti sono stati annullati ope legis ex Legge 197/2022, “che ha disposto l'annullamento di tutti i carichi inferiori ad euro 1.000,00 sino al luglio 2022”. Insiste in tutti gli altri motivi di ricorso, formulando contestazioni specifiche sui documenti prodotti dalla controparte a dimostrazione delle notifiche delle cartelle.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Quanto ai denunciati vizi formali, non sussiste il difetto di motivazione, in quanto l'intimazione impugnata correttamente indica la causale (numero dell'atto presupposto e sua data di notifica, nonché importo richiesto in pagamento) e riporta anche un dettaglio del debito, ove è specificata l'imposta richiesta e sono separatamente riportati gli importi per addizionale, sanzioni e interessi, considerato che i predetti contenuti consentono di riferirsi anche per relationem alla motivazione delle cartelle già notificate.
Analoghe considerazioni valgono per la motivazione sugli interessi, considerato che – per quelli già maturati prima della notifica della cartelle presupposte – è sufficiente il rinvio per relationem alla cartella notificata e non opposta, mentre - quanto agli interessi moratori dovuti successivamente alla notificazione della cartella- essi sono determinati con applicazione di norme vincolanti (art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973: "Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica dello cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi") e sono quindi conoscibili dal contribuente.
Le conclusioni che precedono sono avallate dal costante orientamento della S.C., la quale, anche recentemente, ha ritenuto che “L'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990” (Cass. civile, sez. V, Ordinanza n. 27504 del 23/10/2024).
Infine, l'intimazione contiene il riferimento al Responsabile del procedimento e l'indicazione dell'Autorità
Giudiziaria cui presentare ricorso, diritto peraltro esercitato con l'introduzione del presente giudizio.
1.2. Quanto ai rimanenti motivi, deve osservarsi che Agenzia delle Entrate Riscossione, nel costituirsi in giudizio, ha dimostrato che la cartella n. 09420230011705584000 (Iva 2018), sottesa alla prima delle due intimazioni opposte, è stata notifica a mezzo raccomandata postale, depositata presso il comune in data
11.8.2023, a seguito di accessi infruttuosi presso il domicilio del contribuente, con l'osservanza di tutte le formalità previste, compreso l'invio di CAD successiva (v. documenti nel fascicolo di AdER): dalla data di notifica, non è spirato il termine decennale, applicabile ex art. 2946 c.c. in ragione della natura dell'imposta richiesta.
Con riferimento alla seconda intimazione, il concessionario ha poi dimostrato la notifica (non solo delle cartelle, sottese alle intimazioni opposte, ma anche) dei seguenti atti, tutti riferiti ai crediti portati dalle tredici cartelle oggetto di causa, e precisamente:
l'intimazione di pagamento 09420199004213086000, notificata mediante deposito presso il comune a seguito di accessi infruttuosi, con l'osservanza di tutte le formalità prescritte, compreso l'invio di raccomandata informativa (CAD) il 3.7.2019 (tornata al mittente per compiuta giacenza il 7.8.2019), relativa alla cartella meglio indicata nell'elenco che precede al n. 5;
intimazione di pagamento 0942019901223569000, notificata mediante deposito presso il comune a seguito di accessi infruttuosi, con l'osservanza di tutte le formalità prescritte, compreso l'invio di raccomandata informativa (CAD) il 25.2.2020 (tornata al mittente per compiuta giacenza l'11.5.2020), relativa alle cartelle meglio indicate nell'elenco che precede ai nn. 2 e 4;
intimazione di pagamento 09420239002548924000 notificata in data 12.06.2023, per tutte le ulteriori residue cartelle, meglio indicate nell'elenco che precede.
Pertanto, con riferimento a tutti gli atti presupposti di cui ai nn. da 1 a 13 della parte narrativa, la mancata impugnazione delle successive intimazioni di pagamento, emesse ai sensi dell'art. 50 del d.P.R. 602/73, impedisce la possibilità di far valere nel presente giudizio qualsiasi vizio, come la prescrizione, che avrebbe potuto essere fatto valere con la tempestiva opposizione alle intimazioni stesse (cfr., in motivazione, Cass., Sez. V, Ordinanza n. 22108 del 05/08/2024, secondo la quale “per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato…; si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
(a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultimo:
Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736)”.
Peraltro, le medesime considerazioni la S.C. ha applicato anche in relazione a cartelle di pagamento per le quali manchi la prova della regolare notificazione, sostenendo che “l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento ad essa seguita ha determinato la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta” (v. sempre la motivazione della citata Ordinanza n. 22108 del 05/08/2024, che rinvia anche a Cass., Sez. Un., 18 febbraio
2014, n. 3773).
Ritiene la Corte di dover dar seguito all'indirizzo giurisprudenziale sopra illustrato: pertanto, dal momento che l'atto opposto è stato preceduto dalla rituale notifica delle intimazioni sopra citate, riferite a tutte le cartelle oggetto del presente giudizio, eventuali censure di prescrizione antecedente avrebbero dovuto essere sollevate nel giudizio d'impugnazione di quegli atti e non nella presente sede, che riguarda unicamente motivi che non potevano essere dedotti prima.
Né si è verificata prescrizione dopo la notifica delle intimazioni che precedono, perché il termine triennale per tassa auto, decorrente dal precedente atto interruttivo, è stato sospeso, durante il periodo dell'emergenza
COVID, per effetto della disposizione di cui all'art. 68, primo comma, del D.L. n. 18/2020 (che rinvia al comma
1 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015), per tutto il periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (542 giorni),
e non era quindi scaduto all'atto della notifica della intimazione opposta.
1.3. I crediti portati dalle cartelle azionate sono tutti iscritti a ruolo dopo il 2010, e pertanto ad essi non è applicabile l'art. 4 del d.l. n. 41 del 2021 (norma che prevede l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, dei soggetti che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro: comma 4).
1.4. Le spese esecutive sono quelle disciplinate dall'articolo 17 del d. lgs. 13 aprile 1999, n. 112, come modificato dall'art. 1, comma 15, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio per il 2022), che al comma terzo prevede “3. Sono riversate ed acquisite all'entrata del bilancio dello Stato: a) una quota,
a carico del debitore, denominata “spese esecutive”, correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'agente della riscossione, nella misura fissata con decreto non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso…”.
Le spese esecutive, dunque, sono dovute per legge nel caso di attivazione di procedure esecutive
(pignoramento) o cautelari (fermo, ipoteca) e loro misura è conoscibile dal contribuente, in quanto determinata con decreto ministeriale.
La domanda va quindi rigettata.
2. Attesa la soccombenza, la parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa: rigetta la domanda. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge. Reggio Calabria, 12 dicembre 2025 Il Giudice relatore Il Presidente Maria Teresa Gentile Giuseppe Campagna