Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 806
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Vizi formali dell'intimazione

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione fosse sufficientemente motivata per relationem alle cartelle presupposte, indicando la causale, la data di notifica, l'importo richiesto e un dettaglio del debito, inclusi imposta, addizionali, sanzioni e interessi. La motivazione sugli interessi è considerata adeguata sia per quelli maturati prima della notifica della cartella, sia per quelli successivi, determinati secondo norme vincolanti. È stata altresì ritenuta presente l'indicazione del Responsabile del procedimento e dell'Autorità Giudiziaria competente.

  • Rigettato
    Mancata notifica degli atti presupposti

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto prova della notifica della cartella n. 09420230011705584000 (IVA 2018) tramite raccomandata postale con deposito presso il comune e invio di CAD. Per le altre cartelle, sono state notificate successive intimazioni di pagamento che, se non impugnate, precludono la contestazione di vizi relativi agli atti presupposti, inclusa la prescrizione.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    La Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione delle successive intimazioni di pagamento, regolarmente notificate, impedisce di far valere nel presente giudizio vizi come la prescrizione antecedente. Inoltre, per la tassa auto, il termine triennale è stato sospeso durante il periodo emergenziale COVID-19.

  • Rigettato
    Vizi formali dell'intimazione

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione fosse sufficientemente motivata per relationem alle cartelle presupposte, indicando la causale, la data di notifica, l'importo richiesto e un dettaglio del debito, inclusi imposta, addizionali, sanzioni e interessi. La motivazione sugli interessi è considerata adeguata sia per quelli maturati prima della notifica della cartella, sia per quelli successivi, determinati secondo norme vincolanti. È stata altresì ritenuta presente l'indicazione del Responsabile del procedimento e dell'Autorità Giudiziaria competente.

  • Rigettato
    Mancata notifica degli atti presupposti

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto prova della notifica di successive intimazioni di pagamento relative alle cartelle presupposte, che, se non impugnate, precludono la contestazione di vizi relativi agli atti presupposti, inclusa la prescrizione. Nello specifico, sono state indicate le notifiche delle intimazioni 09420199004213086000, 0942019901223569000 e 09420239002548924000.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    La Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione delle successive intimazioni di pagamento, regolarmente notificate, impedisce di far valere nel presente giudizio vizi come la prescrizione antecedente. Inoltre, per la tassa auto, il termine triennale è stato sospeso durante il periodo emergenziale COVID-19.

  • Rigettato
    Applicabilità dell'art. 4 D.L. 41/2021

    La Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 4 del D.L. 41/2021 poiché i crediti azionati sono stati iscritti a ruolo dopo il 2010. Il ricorrente ha dichiarato un reddito di € 4.400,00 nel 2019, ma tale requisito reddituale è irrilevante data la decorrenza temporale dei crediti.

  • Rigettato
    Applicabilità Legge 197/2022

    Non specificato nella sentenza, ma implicitamente rigettato in quanto la domanda principale è stata rigettata.

  • Rigettato
    Legittimità delle spese esecutive

    Le spese esecutive sono previste dalla legge (art. 17 del d. lgs. 112/1999, come modificato dalla L. 234/2021) e sono dovute in caso di attivazione di procedure esecutive o cautelari. La loro misura è conoscibile dal contribuente in quanto determinata con decreto ministeriale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 806
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 806
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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