CA
Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/04/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 605 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno
2019 e trattenuta in decisione all'udienza del 3 dicembre 2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente di
Sezione del 11 novembre 2024, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Castrovillari n. 119 del 2019, depositata in data 18.02.2019 vertente,
TRA
( ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Dorotea De Stefano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Basile sito in Sersale (CZ) alla via Conte Cavour, 183;
-APPELLANTE=
CONTRO
( ) rappresentato e difeso, in virtù di procura in Controparte_1 C.F._2 atti, dall'avv. Alfonso Locco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Spezzano Albanese alla via A. Gucci, 39;
-APPELLATO=
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante, rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, per tutte le ragioni
1 esposte, contrariis reiectis, previa conferma della revoca dell'opposto decreto ingiuntivo,
1) Accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare parzialmente
l'impugnata sentenza n. 119/2019 emessa dal Tribunale di Castrovillari in data
15.02.2019 nella parte in cui condanna al pagamento nei Parte_1
confronti del Sig. della somma di euro 15.808,47 (10.026,47 + Controparte_1
5.782,00), oltre interessi legali dall'1.03.2008 (data della notifica del D.I.) sino al soddisfo, poiché infondata in fatto ed in diritto, in virtù di quanto esposto in narrativa, e di conseguenza dichiarare che nessuna somma deve essere corrisposta in pagamento dalla Sig. al Sig. Parte_1 Controparte_1 per non aver l'appellante ricevuto alcun importo in prestito dall'appellato.
2) Condannare al pagamento delle spese, diritti ed onorari del Controparte_1
presente giudizio di appello e del giudizio di primo grado, oltre rimborso forfettario, Iva e Cap come per legge. Con distrazione.
Per l'appellato, rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, alla quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, previo rigetto della richiesta ex art. 283 c.p.c. per totale assenza di presupposti di legge, rigettare l'appello perché infondato in fatto e diritto, con integrale conferma della sentenza impugnata. Condannare parte appellante a spese e competenze del presente grado di giudizio.”
PREMESSA IN FATTO
Con monitorio n. 77/2008 il Tribunale di Castrovillari ingiungeva a il Parte_1
pagamento, in favore di , di euro 32.400,00 oltre interessi legali, in Controparte_1 virtù di una scrittura privata datata 2.5.2007 in cui l'intimata si impegnava a restituire, con cadenza mensile, a mezzo bonifico sul conto corrente di , figlio del Persona_1 ricorrente, la somma di euro 33.000 da quest'ultimo corrispostale a titolo di prestito, detratta la minor somma di euro 600,00, già pagata.
proponeva opposizione avverso il suddetto decreto e disconosceva la Parte_1
sottoscrizione apposta in calce alla scrittura posta a fondamento del monitorio opposto.
Deduceva, infatti, di non aver mai ricevuto alcun prestito dal . CP_1
Si costituiva resistendo alla spiegata opposizione e chiedendo la Controparte_1
conferma del decreto ingiuntivo. Deduceva, in particolare, che le somme domandate in
2 restituzione erano state prestate all'opponente in varie soluzioni nel corso del biennio
2004-2005. Chiedeva, infine, la verificazione dell'autenticità della firma disconosciuta mediante c.t.u..
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale sui capitoli indicati nelle memorie di parte e c.t.u. grafologica sulla firma in calce alla scrittura privata del 2.5.2007.
All'esito dell'istruttoria, con sentenza n. 119/2019, emessa in data 15.2.2019, pubblicata in data 18.2.2019, il Tribunale di Castrovillari revocava il decreto ingiuntivo e condannava parte opponente al pagamento della minor somma di euro 15.208,47 oltre interessi legali dall'emissione del decreto ingiuntivo fino all'effettivo soddisfo.
Accertava, infatti, l'obbligo, da parte dell'opponente, di restituire gli importi di due versamenti eseguiti a suo favore, avvenuti, rispettivamente, l'uno (per euro 10.026,47) mediante cinque rimesse postali da - a sua volta debitore del e Controparte_2 CP_1 nipote dello stesso - e l'altro (per euro 5.782,00) dallo stesso a mezzo Controparte_1
di bonifico bancario;
le restanti somme asseritamente prestate dal alla CP_1 Pt_1
sarebbero state corrisposte in contanti e, pertanto, restavano escluse dalla condanna, in quanto avvenuti con modalità non tracciabile. Compensava le spese di lite nella misura della metà e condannava parte opponente al pagamento del residuo. Poneva le spese di c.t.u. per metà a carico di entrambe le parti.
Alle predette conclusioni il Tribunale perveniva muovendo dall'inutilizzabilità della scrittura privata allegata dal a sostegno della propria pretesa creditoria: a parere CP_1
del giudicante, infatti, le conclusioni cui era giunto il c.t.u. in sede di verifica dell'autenticità della firma ivi apposta non erano sufficientemente persuasive, oltre ad essere puntualmente contraddette dalle osservazioni del consulente di parte opponente, con conseguente impossibilità di trarre, dall'esame delle perizie, risultati certi né in un senso né nell'altro.
Ciò nondimeno – proseguiva il Tribunale – la sussistenza del dedotto prestito di somme era predicabile per altra via, ossia sulla scorta degli esiti delle prove orali (per testi e per interpello), che rendevano maggiormente “plausibile” la tesi della riconducibilità dei pagamenti dimostrati dal alla causa del mutuo infruttifero concluso dalle parti. CP_1
La da parte sua, non aveva, invece, assolto all'onere di dimostrare che i Pt_1
pagamenti ricevuti, rispettivamente, da e da fossero Controparte_2 Controparte_1
riconducibili a titoli diversi.
3 Avverso la sentenza n. 119/2019 proponeva impugnazione , svolgendo Parte_1
i seguenti motivi di appello:
1. errata e falsa valutazione dei fatti: i pagamenti ricevuti sarebbero da ricondurre a titoli diversi da quello assunto a fondamento del decreto opposto e poi revocato. Del resto,
l'odierno appellato non avrebbe fornito la prova del titolo del proprio diritto, pur essendone onerato;
2. errata e falsa valutazione delle prove testimoniali: le deposizioni dei testi, de
relato, contraddittorie e inattendibili, sarebbero state rese su capitoli formulati in violazione di quanto disposto dall'art. 244 c.p.c.; inoltre, il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la prova - di cui l'appellante chiede dichiararsi, pertanto, la nullità - anche perché ammessa in violazione degli artt.
2721 e seguenti c.c., tenuto conto che essa verteva sul contenuto di un contratto;
3. violazione del divieto di mutatio libelli: nel passaggio dal giudizio monitorio a quello di opposizione, la domanda di parte opposta sarebbe stata modificata nell'oggetto; infatti, l'importo sarebbe stato modificato da 33.000,00 euro a
33.308,47 euro, con allegazione di fatti parzialmente diversi.
Si costituiva in giudizio , il quale resisteva all'appello ex adverso Controparte_1
spiegato e chiedeva la conferma della sentenza impugnata.
Rinviato più volte il giudizio per la precisazione delle conclusioni in ragione dell'elevato numero di procedimenti trattenuti in decisione e della priorità nella trattazione di cause più risalenti, all'udienza del 4.12.2024, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È opportuno procedere al partito esame dei singoli motivi di censura principiando da quello che, per ragioni di ordine logico, afferendo a profili processuali, assume portata potenzialmente assorbente.
Il riferimento corre al motivo di appello relativo alla presunta violazione del divieto di mutatio libelli. Parte appellante deduce che, in sede di giudizio di opposizione, la domanda dell'opposto avrebbe subito un'indebita modifica, avendo quest'ultimo
4 allegato circostanze diverse da quelle poste a base del decreto ingiuntivo, con l'effetto di domandare in restituzione un importo superiore a quello ingiunto con il provvedimento monitorio e fondato su diversi fatti costitutivi.
Il motivo è infondato e, prima ancora, ininfluente ai fini della riforma o conferma della sentenza gravata.
In punto di diritto si rammenta che, secondo il più recente orientamento della Suprema
Corte, sono ammesse quelle modifiche che, pur incidendo sugli elementi costitutivi della domanda, non introducano una domanda “nuova”, nel senso di ulteriore ed aggiuntiva rispetto a quella iniziale (in questo senso, Cass. civ., sez. III, ord. n. 7592 del 21 marzo 2024, a mente della quale “[…] con particolare riferimento al procedimento di opposizione a decreto monitorio, al creditore opposto - a fronte dell'opposizione del debitore opponente - è consentito di modificare la propria domanda originaria ai sensi dell'art. 183 c.p.c. nel senso di specificare e meglio chiarire e persino mutare, causa petendi e petitum al fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria”).
Il precedente citato è conforme, peraltro, al pronunciamento delle Sezioni Unite della
S.C. n. 12310 del 15 giugno 2015, che afferma che “La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali”.
In punto di fatto, in sintesi dagli atti si riscontra quanto segue:
- con il ricorso per decreto ingiuntivo, il , deducendo di avere concesso alla CP_1
un prestito di euro 33.000,00, riconosciuto dalla debitrice con scrittura Pt_1 privata di “modulazione pagamento debito” del 2.5.2007 (trattasi della scrittura di cui, come si vedrà, venne disconosciuta la sottoscrizione), nella quale ella si impegnava alla restituzione secondo gli importi e le cadenze ivi stabiliti e premesso di avere ricevuto la restituzione di soli euro 600,00, chiedeva emettersi ingiunzione di pagamento per il residuo importo di euro 32.400,00;
- con la comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo –
a fronte del disconoscimento, da parte dell'opponente, del debito e dell'autenticità
5 della firma apposta in calce alla predetta scrittura di ricognizione di debito – il precisava le modalità attraverso cui aveva elargito la somma, nel complesso CP_1
pari ad euro 33.308,47 (euro 10.026,47 mediante 5 rimesse postali di CP_2
, nipote di esso ingiungente, a sua volta debitore dello zio di pari somma;
[...]
euro 5.500,00 in contanti da parte del figlio di esso esponente, , che Persona_2
prelevò la somma da un proprio libretto bancario;
euro 12.000,00 per contanti in data 8 e 9 agosto 2005; euro 5.782,00 a mezzo bonifico bancario), dimostrando documentalmente i pagamenti tracciabili e chiarendo che, in relazione alla somma di euro 12.000,00 versata in contanti, pur essendo la l'unica debitrice, ella Pt_1
e il di lei marito si erano impegnati a restituire, rispettivamente, euro 7.000,00 ed euro 5.000,00 con scritture dai medesimi sottoscritte, che venivano, quindi, prodotte (e le cui sottoscrizioni non sono state disconosciute); chiariva anche che la scrittura di “modulazione pagamento debito” del 2.5.2007, venne consegnata ad esso creditore, già corredata dalla sottoscrizione della (che, quindi, non Pt_1 appose la sottoscrizione alla presenza del ), dall'avv. il quale, CP_1 CP_3 nell'occasione, giustificò la mancata presenza della moglie alla luce del suo avanzato stato di gravidanza.
Ebbene, a fronte di simili ricostruzioni in fatto, per un verso, non è seguita la modifica del petitum della domanda in termini quantitativi (la domanda è rimasta sempre limitata alla condanna al pagamento della somma di euro 32.400,00) e, per altro verso, neppure vi è stata modifica della causa petendi, posto che il titolo dedotto – ossia un mutuo infruttifero – è stato solo meglio precisato con riferimento ai fatti nel loro concreto svolgersi. Il fatto che dalle scritture dell'8 e del 9 agosto 2005 emergerebbe la dazione della somma di euro 5.000,00 (all'interno dei 12.000,00 euro asseritamente consegnati in contanti) incide non in termini di modifica della domanda, bensì in termini di sua fondatezza in relazione a quella somma che sembrerebbe – dalla documentazione prodotta – essere stata versata non alla bensì al di lei Pt_1
coniuge, avv. ST De MO.
E, tuttavia, il profilo risulta irrilevante in questa sede, dal momento che la sentenza impugnata, nel sostituire il decreto ingiuntivo, previa revoca dello stesso, ha escluso l'intera somma di euro 12.000,00 (in cui è compresa quella oggetto di ricognizione di debito sottoscritta dall'avv. , di cui è stato dedotto il pagamento in CP_3
6 contanti, accertando la debenza di una somma inferiore finanche a quella originariamente domandata.
Anche i residui motivi di appello sono infondati.
Occorre dare atto che il profilo dell'inutilizzabilità della scrittura privata oggetto di c.t.u. in primo grado, da cui muove il percorso motivazionale seguito dal giudice di prime cure, non è stato fatto oggetto di appello incidentale, né di argomentazioni difensive tese, quantomeno, ad ottenere una revisione di quella motivazione e della ritenuta inutilizzabilità della scrittura;
l'appellato si è limitato a chiedere la conferma della sentenza impugnata, senza contestare, neppure, il quantum della condanna che trova fondamento proprio nella ridetta inutilizzabilità della scrittura. Tanto comporta che l'inutilizzabilità della scrittura del 2007 è dato non più contestabile né rivedibile.
L'incontestata inutilizzabilità della scrittura conduce al ripristino del normale riparto dell'onere della prova, in base al quale chi chiede la tutela di un diritto deve dimostrare l'esistenza del titolo ed allegare l'inadempimento: infatti, non si è prodotto il tipico effetto di astrazione processuale dal rapporto sostanziale che la legge ricollega al negozio di riconoscimento – o ricognizione – del debito, con inversione dell'onere della prova, che si sposterebbe in capo al debitore.
Ebbene, nel caso di specie, l'odierno appellante ha fornito la prova del titolo del diritto alla restituzione delle somme prestate a tramite prova testimoniale Parte_1
supportata dalle risultanze documentali.
In primo luogo, la censura di inammissibilità (ex ante) e di nullità (ex post) delle testimonianze, tempestivamente sollevata e poi reiterata dall'appellante in sede di impugnazione, dev'essere disattesa in quanto assolutamente generica: in disparte il ritenuto carattere non circostanziato e valutativo dei capitoli di prova, in violazione del disposto dell'art. 244 c.p.c., che non si ritiene di condividere (avendo il Tribunale espunto dai capitoli articolati le “osservazioni valutative”, sicché la prova è stata assunta esclusivamente sui fatti storici indicati nei capitoli), la ricorrente invoca gli artt. 2721 e seguenti c.c., senza meglio specificare, peraltro, i motivi di inammissibilità della prova testimoniale e/o la violazione di una specifica disposizione, ma limitandosi ad utilizzare una formula di stile.
Nel merito, dal quadro probatorio risultante dai documenti acquisiti e dall'istruttoria svolta in primo grado emerge con chiarezza che la ha ricevuto, in più Pt_1
7 soluzioni, da , una somma in prestito, sicché il rapporto è Controparte_1
riconducibile ad un contratto di mutuo infruttifero.
Le deposizioni dei testi, infatti, sia pure (solo) in parte de relato, hanno riferito fatti che trovano riscontro esterno nella documentazione prodotta. Prima di esaminare le deposizioni occorre, però chiarire che, se la scrittura ricognitiva del 2007 non può valere quale documento, essendone disconosciuta la sottoscrizione e non essendo stata ritenuta sufficientemente risolutiva la c.t.u. grafologica espletata, tanto non significa che la prova per testi articolata in ordine al rilascio e alla sottoscrizione dell'atto non possa essere valutata e sia, essa stessa, inutilizzabile, atteso che tale è solo il documento. La prova testimoniale, quindi, rileva anche in ordine ai fatti in esame, ancorché un suo eventuale apprezzamento in chiave positiva per l'appellato non possa condurre alla riforma della sentenza in punto di quantum della condanna, in mancanza di appello incidentale.
Ebbene, tanto chiarito, va rilevato che i testi ed – Persona_2 Testimone_1 rispettivamente figlio e nuora dell'odierno appellato – hanno riferito che, nel corso del biennio 2004-2005, aveva chiesto ed ottenuto da Parte_1 Controparte_1 un prestito di complessivi euro 33.308,47 per l'acquisto di un magazzino sito in Tarsia al fine di avviare un'attività commerciale in Castrovillari, impegnandosi oralmente a restituire le somme mutuate;
hanno confermato, inoltre, tra le altre circostanze, che, nelle date dell'8 e del 9.08.2005, e il di lei coniuge De MO Parte_1
ST avevano rilasciato ricevuta di due degli svariati pagamenti ricevuti dal . CP_1
Più nel dettaglio, ha confermato l'esistenza del prestito per essere stato Persona_2
presente o meglio – per come chiarito nel prosieguo della deposizione – per avere accompagnato egli stesso il padre con la macchina a Castrovillari quando i coniugi
[...]
e sottoscrissero l'impegno alla restituzione delle somme, CP_3 Pt_1
rispettivamente, di euro 7.000,00 e euro 5.000,00 come da dichiarazione prodotta in atti;
ha confermato anche di avere personalmente consegnato in contanti alla Pt_1
la somma di euro 5.500,00 prelevandola da un libretto bancario a sé intestato;
ha ricordato che, effettivamente, nell'anno 2007 egli andò a Castrovillari con il padre in quanto quest'ultimo era preoccupato della mancata restituzione e che il giorno dopo, alla presenza del teste stesso, si presentò il marito della che portò la Pt_1 dichiarazione con cui quest'ultima si impegnava alla restituzione rateale delle somme
8 ricevute;
ha, infine, confermato che il restituì, tramite versato sul conto CP_3
corrente dello stesso teste, la sola somma di euro 600,00.
Dunque, il teste ha riferito, per la maggior parte, fatti a cui ha assistito personalmente.
Peraltro, la sua deposizione è confermata anche dai testi e Tes_1 CP_2
La prima ha confermato la dazione del prestito, riferendo di esserne a conoscenza sia in quanto riferitole dal suocero, sia per avere assistito personalmente alle telefonate che il proprio marito effettuava per conto dell'appellato al fine di sollecitare la restituzione delle somme. Ha ricordato che il proprio marito andò personalmente in banca per ritirare la somma di euro 5.500,00 che poi egli riferì alla moglie di avere consegnato alla mentre, in relazione alle altre somme ha riferito di avere Pt_1
appreso della relativa dazione dal proprio suocero ma anche di avere personalmente visto le ricevute postali dei pagamenti eseguiti da alla Ha Controparte_2 Pt_1 ricordato, per essere stata presenta, che l'avv. si recò a casa di essa teste e CP_3
del marito portando due scritture con cui lui e sua moglie – che il riferì CP_3
trovarsi in gravidanza – si impegnavano a restituire certe somme, ricordando che, nell'occasione, erano presenti anche i suoceri di essa teste;
più nel dettaglio ha chiarito che il marito della portò una scrittura già firmata dalla signora e che Pt_1 Pt_1 loro in buona fede si fidarono. Nel confermare che l'impegno assunto dai coniugi
[...]
venne disatteso, nonostante le sollecitazioni effettuate anche tramite i CP_4 familiari della la teste ha precisato “mia suocera mi ha riferito che era Pt_1
andata dalla sorella di e lei aveva chiamato Parte_1 Parte_1 minacciando di farle causa se non avesse restituito le somme”.
Il teste (in ordine al quale non può profilarsi alcuna incapacità a Controparte_2
testimoniare, posto che non si vede di quale interesse egli possa essere portatore tale da legittimarlo a partecipare al giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 246
c.p.c.) ha confermato di aver ricevuto un prestito da pari ad euro Controparte_1
10.026,47: dal momento che lo zio gli aveva fatto presente che avrebbe dovuto erogare un prestito a , veniva incaricato di eseguire il pagamento Parte_1
direttamente nei confronti di questa;
quindi, provvedeva ad erogare in suo favore la somma di euro 10.026,47.
Le predette deposizioni sono supportate, poi, dalla documentazione acquisita.
9 Infatti, risulta documentalmente dimostrato il pagamento, da parte di Persona_2
della somma di euro 5.500,00 in favore della il pagamento, in più trances, tra Pt_1
febbraio e marzo 2004, della somma di euro 10.026,47 in favore della medesima appellante da parte di e anche il pregresso prestito di analoga somma Controparte_2
da parte di al Infatti, risulta, come da ricevuta prodotta, Controparte_1 CP_2
che il abbia eseguito, in data 8.10.2002, un bonifico bancario HSBC della CP_1
somma di Gbp 6980, ossia proprio euro 10.026,47 in favore di , che Persona_3
appare essere la moglie del per come risulta dalla missiva inviata da CP_2 quest'ultimo allo zio, firmata , , , con la quale il CP_2 Per_3 Per_4 Persona_5
ringrazia lo zio e la zia e dà atto che la somma da questi versata in suo CP_2 favore è pari a “6.980 GBP ₌ 10.026,47 EUROS”. Risulta documentalmente dimostrato anche il pagamento della somma di euro 600,00 eseguito da sul CP_3
conto corrente di . Risultano, infine, prodotte le ricognizioni di debito (le Persona_2 cui sottoscrizioni non sono state mai contestate) dell'agosto 2005, con cui l'appellante e De MO ST dichiaravano di avere ricevuto da la somma, Controparte_1
rispettivamente, di euro 7.000,00 e di euro 5.000,00, impegnandosi a restituirle a far data dal mese di novembre 2005: queste ultime risultano rilevanti perché idonee a corroborare la tesi dell'esistenza di un rapporto obbligatorio tra le parti riconducibile ad un mutuo verbale e di una consuetudine, tra loro, di prestiti erogati in contanti, ancorché esse attestino il pagamento di somme che non hanno formato oggetto di condanna da parte del Tribunale con statuizione non impugnata in sede di appello.
La stessa oralità del contratto concluso dalle parti, ragionevolmente, si giustifica in ragione del legame di parentela tra le parti, nonché del fatto che il mutuo è stato erogato in più tranches.
Il complesso degli esiti istruttori sin qui riassunti consente di ritenere, secondo il criterio del più probabile che non, raggiunta la prova del titolo dedotto in giudizio e della prestazione delle somme, accompagnati dall'allegazione dell'altrui inadempimento.
Di contro, non ha trovato conforto probatorio l'esistenza, allegata dall'appellante, dei dedotti titoli delle dazioni diversi dal prestito, ossia l'assistenza prestata in favore di quanto alle somme ricevute dal di lei nipote Persona_6 CP_2
10 , e il prezzo di merce acquistata presso la sua gioielleria, per quelle corrisposte CP_2
dallo stesso . CP_1
Sul punto va premesso che nessun rilievo probatorio hanno le dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio formale, che è mezzo di prova destinato a stimolare la confessione, sicché, ove non si pervenga a simile risultato, le dichiarazioni a sé favorevoli, rese dell'interpellato, assumono lo stesso rilievo di una qualunque difesa e affermazione di parte e sono soggette al libero apprezzamento del giudice, il quale può trarne argomenti di prova solo nel contesto della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie (tra le tante Cass. n. 24799 del 16/09/2024).
Il teste madre dell'appellante, nel negare l'esistenza di un prestito da Testimone_2 parte del alla propria figlia, ha precisato che quest'ultima avviò l'attività CP_1
commerciale a Castrovillari con un finanziamento regionale e acquistò il magazzino in
Tarsia con i soldi datile da suo padre. Il narrato, per un verso, si pone in contraddizione con una prova documentale certa (l'esistenza del prestito è, infatti, attestata, almeno in parte, dalle ricognizioni di debito sottoscritte dall'appellante e dal di lei marito) e, per altro verso, non consente di escludere che, oltre al finanziamento regionale e alla dazione di denaro da parte del padre, l'appellante abbia avuto la necessità di ulteriore finanza per coprire tutti i costi.
Scarsamente utile è, poi, la deposizione della sorella dell'appellante, Parte_2
in disparte i dubbi che sorgono sulla sua attendibilità alla luce del contegno
[...] serbato durante l'escussione (nel verbale dell'udienza del 12.4.2018, si legge “il
Giudice dà atto che il teste non è chiaro nelle risposte e tende a ripetere che
[...]
non ha prestato alcunché a ”), ella ha negato l'esistenza di CP_1 Parte_1 qualsivoglia prestito dal all'appellante, dichiarando testualmente “se fossero CP_1 accaduti tali fatti lo avrei saputo in quanto sto in continuo contatto con mia sorella”: al di là della scarsa valenza di tale ultimo ragionamento, anche detta negazione si pone in contrasto con le evidenze documentali e, in particolare, con le ricognizioni di debito del 2005. Inoltre, il teste, sempre nel negare l'esistenza di un prestito, ha riferito
“sapevo che suocera di , ha dato € Persona_6 Controparte_1
10.000,00 a mia sorella perché mia sorella ha assistito per tanti anni la predetta e il marito”: simile affermazione, tuttavia, non consente di ricondurre con ragionevole certezza la somma, alla quale ha fatto riferimento il teste, a quella versata da CP_2
11 tanto più che, secondo il narrato del teste, la somma alla quale quest'ultima CP_2
ha fatto riferimento venne versata da e non dal nipote di Persona_6 questa, il quale, peraltro, ebbe a pagare non una cifra “tonda” (come è logico che avvenga ove la somma costituisca una remunerazione per gratitudine) bensì euro
10.026,47, somma incoerente con la sua riconducibilità ad una dazione per gratitudine e che, invece, trova piena giustificazione alla luce della sua derivazione dalla conversione di Gbp in euro.
Inoltre, i testi alcun cenno hanno operato ad un acquisto di merce da parte del , CP_1
pagato con la somma di euro 5.500,00 né è stata mai offerta spiegazione alcuna in ordine alle ricognizioni di debito sottoscritte dai coniugi Controparte_5 nell'agosto 2005 né in ordine al pagamento eseguito dal coniuge dell'appellante sul conto corrente di . Persona_2
In conclusione, l'appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147 del 13/08/2022 secondo lo scaglione da euro 5.201,00 a euro
26.000,00, applicati i valori minimi di liquidazione (attesa la semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate e l'assenza di attività istruttoria in senso stretto), riconosciute tutte le fasi.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, sezione prima civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di avverso Parte_1 Controparte_1
la sentenza n. 119/2019 del Tribunale di Castrovillari, pubblicata in data 18.2.2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
12 2. condanna alla rifusione in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
del presente grado, che liquida in euro 2.906,00, per onorari oltre rimb. forf. spese gen., c.p.a. e iva;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR
115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 16.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 605 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno
2019 e trattenuta in decisione all'udienza del 3 dicembre 2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente di
Sezione del 11 novembre 2024, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Castrovillari n. 119 del 2019, depositata in data 18.02.2019 vertente,
TRA
( ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Dorotea De Stefano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Basile sito in Sersale (CZ) alla via Conte Cavour, 183;
-APPELLANTE=
CONTRO
( ) rappresentato e difeso, in virtù di procura in Controparte_1 C.F._2 atti, dall'avv. Alfonso Locco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Spezzano Albanese alla via A. Gucci, 39;
-APPELLATO=
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante, rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, per tutte le ragioni
1 esposte, contrariis reiectis, previa conferma della revoca dell'opposto decreto ingiuntivo,
1) Accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare parzialmente
l'impugnata sentenza n. 119/2019 emessa dal Tribunale di Castrovillari in data
15.02.2019 nella parte in cui condanna al pagamento nei Parte_1
confronti del Sig. della somma di euro 15.808,47 (10.026,47 + Controparte_1
5.782,00), oltre interessi legali dall'1.03.2008 (data della notifica del D.I.) sino al soddisfo, poiché infondata in fatto ed in diritto, in virtù di quanto esposto in narrativa, e di conseguenza dichiarare che nessuna somma deve essere corrisposta in pagamento dalla Sig. al Sig. Parte_1 Controparte_1 per non aver l'appellante ricevuto alcun importo in prestito dall'appellato.
2) Condannare al pagamento delle spese, diritti ed onorari del Controparte_1
presente giudizio di appello e del giudizio di primo grado, oltre rimborso forfettario, Iva e Cap come per legge. Con distrazione.
Per l'appellato, rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, alla quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, previo rigetto della richiesta ex art. 283 c.p.c. per totale assenza di presupposti di legge, rigettare l'appello perché infondato in fatto e diritto, con integrale conferma della sentenza impugnata. Condannare parte appellante a spese e competenze del presente grado di giudizio.”
PREMESSA IN FATTO
Con monitorio n. 77/2008 il Tribunale di Castrovillari ingiungeva a il Parte_1
pagamento, in favore di , di euro 32.400,00 oltre interessi legali, in Controparte_1 virtù di una scrittura privata datata 2.5.2007 in cui l'intimata si impegnava a restituire, con cadenza mensile, a mezzo bonifico sul conto corrente di , figlio del Persona_1 ricorrente, la somma di euro 33.000 da quest'ultimo corrispostale a titolo di prestito, detratta la minor somma di euro 600,00, già pagata.
proponeva opposizione avverso il suddetto decreto e disconosceva la Parte_1
sottoscrizione apposta in calce alla scrittura posta a fondamento del monitorio opposto.
Deduceva, infatti, di non aver mai ricevuto alcun prestito dal . CP_1
Si costituiva resistendo alla spiegata opposizione e chiedendo la Controparte_1
conferma del decreto ingiuntivo. Deduceva, in particolare, che le somme domandate in
2 restituzione erano state prestate all'opponente in varie soluzioni nel corso del biennio
2004-2005. Chiedeva, infine, la verificazione dell'autenticità della firma disconosciuta mediante c.t.u..
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale sui capitoli indicati nelle memorie di parte e c.t.u. grafologica sulla firma in calce alla scrittura privata del 2.5.2007.
All'esito dell'istruttoria, con sentenza n. 119/2019, emessa in data 15.2.2019, pubblicata in data 18.2.2019, il Tribunale di Castrovillari revocava il decreto ingiuntivo e condannava parte opponente al pagamento della minor somma di euro 15.208,47 oltre interessi legali dall'emissione del decreto ingiuntivo fino all'effettivo soddisfo.
Accertava, infatti, l'obbligo, da parte dell'opponente, di restituire gli importi di due versamenti eseguiti a suo favore, avvenuti, rispettivamente, l'uno (per euro 10.026,47) mediante cinque rimesse postali da - a sua volta debitore del e Controparte_2 CP_1 nipote dello stesso - e l'altro (per euro 5.782,00) dallo stesso a mezzo Controparte_1
di bonifico bancario;
le restanti somme asseritamente prestate dal alla CP_1 Pt_1
sarebbero state corrisposte in contanti e, pertanto, restavano escluse dalla condanna, in quanto avvenuti con modalità non tracciabile. Compensava le spese di lite nella misura della metà e condannava parte opponente al pagamento del residuo. Poneva le spese di c.t.u. per metà a carico di entrambe le parti.
Alle predette conclusioni il Tribunale perveniva muovendo dall'inutilizzabilità della scrittura privata allegata dal a sostegno della propria pretesa creditoria: a parere CP_1
del giudicante, infatti, le conclusioni cui era giunto il c.t.u. in sede di verifica dell'autenticità della firma ivi apposta non erano sufficientemente persuasive, oltre ad essere puntualmente contraddette dalle osservazioni del consulente di parte opponente, con conseguente impossibilità di trarre, dall'esame delle perizie, risultati certi né in un senso né nell'altro.
Ciò nondimeno – proseguiva il Tribunale – la sussistenza del dedotto prestito di somme era predicabile per altra via, ossia sulla scorta degli esiti delle prove orali (per testi e per interpello), che rendevano maggiormente “plausibile” la tesi della riconducibilità dei pagamenti dimostrati dal alla causa del mutuo infruttifero concluso dalle parti. CP_1
La da parte sua, non aveva, invece, assolto all'onere di dimostrare che i Pt_1
pagamenti ricevuti, rispettivamente, da e da fossero Controparte_2 Controparte_1
riconducibili a titoli diversi.
3 Avverso la sentenza n. 119/2019 proponeva impugnazione , svolgendo Parte_1
i seguenti motivi di appello:
1. errata e falsa valutazione dei fatti: i pagamenti ricevuti sarebbero da ricondurre a titoli diversi da quello assunto a fondamento del decreto opposto e poi revocato. Del resto,
l'odierno appellato non avrebbe fornito la prova del titolo del proprio diritto, pur essendone onerato;
2. errata e falsa valutazione delle prove testimoniali: le deposizioni dei testi, de
relato, contraddittorie e inattendibili, sarebbero state rese su capitoli formulati in violazione di quanto disposto dall'art. 244 c.p.c.; inoltre, il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la prova - di cui l'appellante chiede dichiararsi, pertanto, la nullità - anche perché ammessa in violazione degli artt.
2721 e seguenti c.c., tenuto conto che essa verteva sul contenuto di un contratto;
3. violazione del divieto di mutatio libelli: nel passaggio dal giudizio monitorio a quello di opposizione, la domanda di parte opposta sarebbe stata modificata nell'oggetto; infatti, l'importo sarebbe stato modificato da 33.000,00 euro a
33.308,47 euro, con allegazione di fatti parzialmente diversi.
Si costituiva in giudizio , il quale resisteva all'appello ex adverso Controparte_1
spiegato e chiedeva la conferma della sentenza impugnata.
Rinviato più volte il giudizio per la precisazione delle conclusioni in ragione dell'elevato numero di procedimenti trattenuti in decisione e della priorità nella trattazione di cause più risalenti, all'udienza del 4.12.2024, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È opportuno procedere al partito esame dei singoli motivi di censura principiando da quello che, per ragioni di ordine logico, afferendo a profili processuali, assume portata potenzialmente assorbente.
Il riferimento corre al motivo di appello relativo alla presunta violazione del divieto di mutatio libelli. Parte appellante deduce che, in sede di giudizio di opposizione, la domanda dell'opposto avrebbe subito un'indebita modifica, avendo quest'ultimo
4 allegato circostanze diverse da quelle poste a base del decreto ingiuntivo, con l'effetto di domandare in restituzione un importo superiore a quello ingiunto con il provvedimento monitorio e fondato su diversi fatti costitutivi.
Il motivo è infondato e, prima ancora, ininfluente ai fini della riforma o conferma della sentenza gravata.
In punto di diritto si rammenta che, secondo il più recente orientamento della Suprema
Corte, sono ammesse quelle modifiche che, pur incidendo sugli elementi costitutivi della domanda, non introducano una domanda “nuova”, nel senso di ulteriore ed aggiuntiva rispetto a quella iniziale (in questo senso, Cass. civ., sez. III, ord. n. 7592 del 21 marzo 2024, a mente della quale “[…] con particolare riferimento al procedimento di opposizione a decreto monitorio, al creditore opposto - a fronte dell'opposizione del debitore opponente - è consentito di modificare la propria domanda originaria ai sensi dell'art. 183 c.p.c. nel senso di specificare e meglio chiarire e persino mutare, causa petendi e petitum al fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria”).
Il precedente citato è conforme, peraltro, al pronunciamento delle Sezioni Unite della
S.C. n. 12310 del 15 giugno 2015, che afferma che “La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali”.
In punto di fatto, in sintesi dagli atti si riscontra quanto segue:
- con il ricorso per decreto ingiuntivo, il , deducendo di avere concesso alla CP_1
un prestito di euro 33.000,00, riconosciuto dalla debitrice con scrittura Pt_1 privata di “modulazione pagamento debito” del 2.5.2007 (trattasi della scrittura di cui, come si vedrà, venne disconosciuta la sottoscrizione), nella quale ella si impegnava alla restituzione secondo gli importi e le cadenze ivi stabiliti e premesso di avere ricevuto la restituzione di soli euro 600,00, chiedeva emettersi ingiunzione di pagamento per il residuo importo di euro 32.400,00;
- con la comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo –
a fronte del disconoscimento, da parte dell'opponente, del debito e dell'autenticità
5 della firma apposta in calce alla predetta scrittura di ricognizione di debito – il precisava le modalità attraverso cui aveva elargito la somma, nel complesso CP_1
pari ad euro 33.308,47 (euro 10.026,47 mediante 5 rimesse postali di CP_2
, nipote di esso ingiungente, a sua volta debitore dello zio di pari somma;
[...]
euro 5.500,00 in contanti da parte del figlio di esso esponente, , che Persona_2
prelevò la somma da un proprio libretto bancario;
euro 12.000,00 per contanti in data 8 e 9 agosto 2005; euro 5.782,00 a mezzo bonifico bancario), dimostrando documentalmente i pagamenti tracciabili e chiarendo che, in relazione alla somma di euro 12.000,00 versata in contanti, pur essendo la l'unica debitrice, ella Pt_1
e il di lei marito si erano impegnati a restituire, rispettivamente, euro 7.000,00 ed euro 5.000,00 con scritture dai medesimi sottoscritte, che venivano, quindi, prodotte (e le cui sottoscrizioni non sono state disconosciute); chiariva anche che la scrittura di “modulazione pagamento debito” del 2.5.2007, venne consegnata ad esso creditore, già corredata dalla sottoscrizione della (che, quindi, non Pt_1 appose la sottoscrizione alla presenza del ), dall'avv. il quale, CP_1 CP_3 nell'occasione, giustificò la mancata presenza della moglie alla luce del suo avanzato stato di gravidanza.
Ebbene, a fronte di simili ricostruzioni in fatto, per un verso, non è seguita la modifica del petitum della domanda in termini quantitativi (la domanda è rimasta sempre limitata alla condanna al pagamento della somma di euro 32.400,00) e, per altro verso, neppure vi è stata modifica della causa petendi, posto che il titolo dedotto – ossia un mutuo infruttifero – è stato solo meglio precisato con riferimento ai fatti nel loro concreto svolgersi. Il fatto che dalle scritture dell'8 e del 9 agosto 2005 emergerebbe la dazione della somma di euro 5.000,00 (all'interno dei 12.000,00 euro asseritamente consegnati in contanti) incide non in termini di modifica della domanda, bensì in termini di sua fondatezza in relazione a quella somma che sembrerebbe – dalla documentazione prodotta – essere stata versata non alla bensì al di lei Pt_1
coniuge, avv. ST De MO.
E, tuttavia, il profilo risulta irrilevante in questa sede, dal momento che la sentenza impugnata, nel sostituire il decreto ingiuntivo, previa revoca dello stesso, ha escluso l'intera somma di euro 12.000,00 (in cui è compresa quella oggetto di ricognizione di debito sottoscritta dall'avv. , di cui è stato dedotto il pagamento in CP_3
6 contanti, accertando la debenza di una somma inferiore finanche a quella originariamente domandata.
Anche i residui motivi di appello sono infondati.
Occorre dare atto che il profilo dell'inutilizzabilità della scrittura privata oggetto di c.t.u. in primo grado, da cui muove il percorso motivazionale seguito dal giudice di prime cure, non è stato fatto oggetto di appello incidentale, né di argomentazioni difensive tese, quantomeno, ad ottenere una revisione di quella motivazione e della ritenuta inutilizzabilità della scrittura;
l'appellato si è limitato a chiedere la conferma della sentenza impugnata, senza contestare, neppure, il quantum della condanna che trova fondamento proprio nella ridetta inutilizzabilità della scrittura. Tanto comporta che l'inutilizzabilità della scrittura del 2007 è dato non più contestabile né rivedibile.
L'incontestata inutilizzabilità della scrittura conduce al ripristino del normale riparto dell'onere della prova, in base al quale chi chiede la tutela di un diritto deve dimostrare l'esistenza del titolo ed allegare l'inadempimento: infatti, non si è prodotto il tipico effetto di astrazione processuale dal rapporto sostanziale che la legge ricollega al negozio di riconoscimento – o ricognizione – del debito, con inversione dell'onere della prova, che si sposterebbe in capo al debitore.
Ebbene, nel caso di specie, l'odierno appellante ha fornito la prova del titolo del diritto alla restituzione delle somme prestate a tramite prova testimoniale Parte_1
supportata dalle risultanze documentali.
In primo luogo, la censura di inammissibilità (ex ante) e di nullità (ex post) delle testimonianze, tempestivamente sollevata e poi reiterata dall'appellante in sede di impugnazione, dev'essere disattesa in quanto assolutamente generica: in disparte il ritenuto carattere non circostanziato e valutativo dei capitoli di prova, in violazione del disposto dell'art. 244 c.p.c., che non si ritiene di condividere (avendo il Tribunale espunto dai capitoli articolati le “osservazioni valutative”, sicché la prova è stata assunta esclusivamente sui fatti storici indicati nei capitoli), la ricorrente invoca gli artt. 2721 e seguenti c.c., senza meglio specificare, peraltro, i motivi di inammissibilità della prova testimoniale e/o la violazione di una specifica disposizione, ma limitandosi ad utilizzare una formula di stile.
Nel merito, dal quadro probatorio risultante dai documenti acquisiti e dall'istruttoria svolta in primo grado emerge con chiarezza che la ha ricevuto, in più Pt_1
7 soluzioni, da , una somma in prestito, sicché il rapporto è Controparte_1
riconducibile ad un contratto di mutuo infruttifero.
Le deposizioni dei testi, infatti, sia pure (solo) in parte de relato, hanno riferito fatti che trovano riscontro esterno nella documentazione prodotta. Prima di esaminare le deposizioni occorre, però chiarire che, se la scrittura ricognitiva del 2007 non può valere quale documento, essendone disconosciuta la sottoscrizione e non essendo stata ritenuta sufficientemente risolutiva la c.t.u. grafologica espletata, tanto non significa che la prova per testi articolata in ordine al rilascio e alla sottoscrizione dell'atto non possa essere valutata e sia, essa stessa, inutilizzabile, atteso che tale è solo il documento. La prova testimoniale, quindi, rileva anche in ordine ai fatti in esame, ancorché un suo eventuale apprezzamento in chiave positiva per l'appellato non possa condurre alla riforma della sentenza in punto di quantum della condanna, in mancanza di appello incidentale.
Ebbene, tanto chiarito, va rilevato che i testi ed – Persona_2 Testimone_1 rispettivamente figlio e nuora dell'odierno appellato – hanno riferito che, nel corso del biennio 2004-2005, aveva chiesto ed ottenuto da Parte_1 Controparte_1 un prestito di complessivi euro 33.308,47 per l'acquisto di un magazzino sito in Tarsia al fine di avviare un'attività commerciale in Castrovillari, impegnandosi oralmente a restituire le somme mutuate;
hanno confermato, inoltre, tra le altre circostanze, che, nelle date dell'8 e del 9.08.2005, e il di lei coniuge De MO Parte_1
ST avevano rilasciato ricevuta di due degli svariati pagamenti ricevuti dal . CP_1
Più nel dettaglio, ha confermato l'esistenza del prestito per essere stato Persona_2
presente o meglio – per come chiarito nel prosieguo della deposizione – per avere accompagnato egli stesso il padre con la macchina a Castrovillari quando i coniugi
[...]
e sottoscrissero l'impegno alla restituzione delle somme, CP_3 Pt_1
rispettivamente, di euro 7.000,00 e euro 5.000,00 come da dichiarazione prodotta in atti;
ha confermato anche di avere personalmente consegnato in contanti alla Pt_1
la somma di euro 5.500,00 prelevandola da un libretto bancario a sé intestato;
ha ricordato che, effettivamente, nell'anno 2007 egli andò a Castrovillari con il padre in quanto quest'ultimo era preoccupato della mancata restituzione e che il giorno dopo, alla presenza del teste stesso, si presentò il marito della che portò la Pt_1 dichiarazione con cui quest'ultima si impegnava alla restituzione rateale delle somme
8 ricevute;
ha, infine, confermato che il restituì, tramite versato sul conto CP_3
corrente dello stesso teste, la sola somma di euro 600,00.
Dunque, il teste ha riferito, per la maggior parte, fatti a cui ha assistito personalmente.
Peraltro, la sua deposizione è confermata anche dai testi e Tes_1 CP_2
La prima ha confermato la dazione del prestito, riferendo di esserne a conoscenza sia in quanto riferitole dal suocero, sia per avere assistito personalmente alle telefonate che il proprio marito effettuava per conto dell'appellato al fine di sollecitare la restituzione delle somme. Ha ricordato che il proprio marito andò personalmente in banca per ritirare la somma di euro 5.500,00 che poi egli riferì alla moglie di avere consegnato alla mentre, in relazione alle altre somme ha riferito di avere Pt_1
appreso della relativa dazione dal proprio suocero ma anche di avere personalmente visto le ricevute postali dei pagamenti eseguiti da alla Ha Controparte_2 Pt_1 ricordato, per essere stata presenta, che l'avv. si recò a casa di essa teste e CP_3
del marito portando due scritture con cui lui e sua moglie – che il riferì CP_3
trovarsi in gravidanza – si impegnavano a restituire certe somme, ricordando che, nell'occasione, erano presenti anche i suoceri di essa teste;
più nel dettaglio ha chiarito che il marito della portò una scrittura già firmata dalla signora e che Pt_1 Pt_1 loro in buona fede si fidarono. Nel confermare che l'impegno assunto dai coniugi
[...]
venne disatteso, nonostante le sollecitazioni effettuate anche tramite i CP_4 familiari della la teste ha precisato “mia suocera mi ha riferito che era Pt_1
andata dalla sorella di e lei aveva chiamato Parte_1 Parte_1 minacciando di farle causa se non avesse restituito le somme”.
Il teste (in ordine al quale non può profilarsi alcuna incapacità a Controparte_2
testimoniare, posto che non si vede di quale interesse egli possa essere portatore tale da legittimarlo a partecipare al giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 246
c.p.c.) ha confermato di aver ricevuto un prestito da pari ad euro Controparte_1
10.026,47: dal momento che lo zio gli aveva fatto presente che avrebbe dovuto erogare un prestito a , veniva incaricato di eseguire il pagamento Parte_1
direttamente nei confronti di questa;
quindi, provvedeva ad erogare in suo favore la somma di euro 10.026,47.
Le predette deposizioni sono supportate, poi, dalla documentazione acquisita.
9 Infatti, risulta documentalmente dimostrato il pagamento, da parte di Persona_2
della somma di euro 5.500,00 in favore della il pagamento, in più trances, tra Pt_1
febbraio e marzo 2004, della somma di euro 10.026,47 in favore della medesima appellante da parte di e anche il pregresso prestito di analoga somma Controparte_2
da parte di al Infatti, risulta, come da ricevuta prodotta, Controparte_1 CP_2
che il abbia eseguito, in data 8.10.2002, un bonifico bancario HSBC della CP_1
somma di Gbp 6980, ossia proprio euro 10.026,47 in favore di , che Persona_3
appare essere la moglie del per come risulta dalla missiva inviata da CP_2 quest'ultimo allo zio, firmata , , , con la quale il CP_2 Per_3 Per_4 Persona_5
ringrazia lo zio e la zia e dà atto che la somma da questi versata in suo CP_2 favore è pari a “6.980 GBP ₌ 10.026,47 EUROS”. Risulta documentalmente dimostrato anche il pagamento della somma di euro 600,00 eseguito da sul CP_3
conto corrente di . Risultano, infine, prodotte le ricognizioni di debito (le Persona_2 cui sottoscrizioni non sono state mai contestate) dell'agosto 2005, con cui l'appellante e De MO ST dichiaravano di avere ricevuto da la somma, Controparte_1
rispettivamente, di euro 7.000,00 e di euro 5.000,00, impegnandosi a restituirle a far data dal mese di novembre 2005: queste ultime risultano rilevanti perché idonee a corroborare la tesi dell'esistenza di un rapporto obbligatorio tra le parti riconducibile ad un mutuo verbale e di una consuetudine, tra loro, di prestiti erogati in contanti, ancorché esse attestino il pagamento di somme che non hanno formato oggetto di condanna da parte del Tribunale con statuizione non impugnata in sede di appello.
La stessa oralità del contratto concluso dalle parti, ragionevolmente, si giustifica in ragione del legame di parentela tra le parti, nonché del fatto che il mutuo è stato erogato in più tranches.
Il complesso degli esiti istruttori sin qui riassunti consente di ritenere, secondo il criterio del più probabile che non, raggiunta la prova del titolo dedotto in giudizio e della prestazione delle somme, accompagnati dall'allegazione dell'altrui inadempimento.
Di contro, non ha trovato conforto probatorio l'esistenza, allegata dall'appellante, dei dedotti titoli delle dazioni diversi dal prestito, ossia l'assistenza prestata in favore di quanto alle somme ricevute dal di lei nipote Persona_6 CP_2
10 , e il prezzo di merce acquistata presso la sua gioielleria, per quelle corrisposte CP_2
dallo stesso . CP_1
Sul punto va premesso che nessun rilievo probatorio hanno le dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio formale, che è mezzo di prova destinato a stimolare la confessione, sicché, ove non si pervenga a simile risultato, le dichiarazioni a sé favorevoli, rese dell'interpellato, assumono lo stesso rilievo di una qualunque difesa e affermazione di parte e sono soggette al libero apprezzamento del giudice, il quale può trarne argomenti di prova solo nel contesto della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie (tra le tante Cass. n. 24799 del 16/09/2024).
Il teste madre dell'appellante, nel negare l'esistenza di un prestito da Testimone_2 parte del alla propria figlia, ha precisato che quest'ultima avviò l'attività CP_1
commerciale a Castrovillari con un finanziamento regionale e acquistò il magazzino in
Tarsia con i soldi datile da suo padre. Il narrato, per un verso, si pone in contraddizione con una prova documentale certa (l'esistenza del prestito è, infatti, attestata, almeno in parte, dalle ricognizioni di debito sottoscritte dall'appellante e dal di lei marito) e, per altro verso, non consente di escludere che, oltre al finanziamento regionale e alla dazione di denaro da parte del padre, l'appellante abbia avuto la necessità di ulteriore finanza per coprire tutti i costi.
Scarsamente utile è, poi, la deposizione della sorella dell'appellante, Parte_2
in disparte i dubbi che sorgono sulla sua attendibilità alla luce del contegno
[...] serbato durante l'escussione (nel verbale dell'udienza del 12.4.2018, si legge “il
Giudice dà atto che il teste non è chiaro nelle risposte e tende a ripetere che
[...]
non ha prestato alcunché a ”), ella ha negato l'esistenza di CP_1 Parte_1 qualsivoglia prestito dal all'appellante, dichiarando testualmente “se fossero CP_1 accaduti tali fatti lo avrei saputo in quanto sto in continuo contatto con mia sorella”: al di là della scarsa valenza di tale ultimo ragionamento, anche detta negazione si pone in contrasto con le evidenze documentali e, in particolare, con le ricognizioni di debito del 2005. Inoltre, il teste, sempre nel negare l'esistenza di un prestito, ha riferito
“sapevo che suocera di , ha dato € Persona_6 Controparte_1
10.000,00 a mia sorella perché mia sorella ha assistito per tanti anni la predetta e il marito”: simile affermazione, tuttavia, non consente di ricondurre con ragionevole certezza la somma, alla quale ha fatto riferimento il teste, a quella versata da CP_2
11 tanto più che, secondo il narrato del teste, la somma alla quale quest'ultima CP_2
ha fatto riferimento venne versata da e non dal nipote di Persona_6 questa, il quale, peraltro, ebbe a pagare non una cifra “tonda” (come è logico che avvenga ove la somma costituisca una remunerazione per gratitudine) bensì euro
10.026,47, somma incoerente con la sua riconducibilità ad una dazione per gratitudine e che, invece, trova piena giustificazione alla luce della sua derivazione dalla conversione di Gbp in euro.
Inoltre, i testi alcun cenno hanno operato ad un acquisto di merce da parte del , CP_1
pagato con la somma di euro 5.500,00 né è stata mai offerta spiegazione alcuna in ordine alle ricognizioni di debito sottoscritte dai coniugi Controparte_5 nell'agosto 2005 né in ordine al pagamento eseguito dal coniuge dell'appellante sul conto corrente di . Persona_2
In conclusione, l'appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147 del 13/08/2022 secondo lo scaglione da euro 5.201,00 a euro
26.000,00, applicati i valori minimi di liquidazione (attesa la semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate e l'assenza di attività istruttoria in senso stretto), riconosciute tutte le fasi.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, sezione prima civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di avverso Parte_1 Controparte_1
la sentenza n. 119/2019 del Tribunale di Castrovillari, pubblicata in data 18.2.2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
12 2. condanna alla rifusione in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
del presente grado, che liquida in euro 2.906,00, per onorari oltre rimb. forf. spese gen., c.p.a. e iva;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR
115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 16.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
13