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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 26/06/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2737/2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 26/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Gioia Taura, via Monacelli, n. 83, presso Parte_1
l'avv. Rocco Mazza (PEC: che la rappresenta e difende, giusta Email_1 procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P.
Murmura, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC:
t) che lo rappresenta e difende, giusta procura in Email_2 atti.
RESISTENTE
Oggetto: Disconoscimento giornate agricole.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 22/12/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, deducendo l'illegittimità dei provvedimenti di disconoscimento delle giornate agricole relativamente agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, emessi dall' previdenziale, CP_2
1 contestati mediante ricorso amministrativo del 26.05.2022, in ragione dell'effettivo svolgimento dell'attività agricola durante i periodi suindicati, per un totale di 408 giornate di lavoro.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa di bracciante agricola in favore e alle dipendenze della Ditta Azienda Agricola TA AZ, corrente in Francica alla via Fratelli
Bandiera snc, per un numero di 102 giornate lavorative per ciascun anno indicato: 2017, 2018, 2019
e 2020 per un totale di 408 giornate;
2) Per l'effetto, accertare e dichiarare nulli ed illegittimi i provvedimenti di disconoscimento in questa sede impugnati e, conseguentemente, riconoscere il diritto del ricorrente ad essere iscritto negli elenchi annuali nominativi dei lavoratori agricoli del comune di appartenenza, per il numero di giornate effettivamente prestate per ciascuno degli anni in questione ( 102 giornate nell'anno 2017, 102 giornate nell'anno 2018, 102 giornate nell'anno
2019 e 102 giornate nell'anno 2020), con ogni valido effetto ai fini della tutela previdenziale ed assistenziale;
3) Condannare ed ordinare all in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 domiciliato in Roma presso la Sede C.le dell'Istituto, Via Ciro il Grande, Roma Eur, a provvedere alla relativa iscrizione. 4) Condannare, infine, il soggetto resistente alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'escussione testimoniale, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. La ricorrente agisce per la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori bracciantili del comune di Francica, in ragione dell'illegittimità dei provvedimenti di disconoscimento delle giornate agricole emesse dall'Ente previdenziale in relazione agli anni 2017 (per 102 giornate, mediante contratto di lavoro decorrente dal 1.08.2017 al 31.12.2017), 2018 (per 102 giornate, mediante contratto di lavoro decorrente dal 25.08.2018 al 31.12.2018), 2019 (per 102 giornate, mediante contratto di lavoro decorrente dal 20.08.2019 al 31.12.2019), 2020 (per 102 giornate di lavoro, mediante contratto di lavoro decorrente dal 3.08.2020 al 31.12.2020), stante il suo effettivo svolgimento dell'attiva lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola di TA AZ.
3. Secondo quanto emerso dalla documentazione versata in atti, il disconoscimento delle giornate agricole sarebbe derivato da un accertamento ispettivo (confluito nel Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2020006205/DDL del 10.09.2021), riguardante il periodo intercorrente fra il 1.01.2017 e il 31.12.2020, effettuato presso l'azienda agricola di TA AZ
– proprietaria e conduttrice di molteplici terreni siti nei comuni di Francica e Mileto, pari a circa 60 ettari, presso cui prestavano l'attività lavorativa, all'incirca 10/12 braccianti – la cui verifica ha condotto alla percezione di un'antieconomicità dell'attività di impresa e un'attività di lavoro fittizia, finalizzata all'indebita percezione, da parte dei lavoratori, di prestazioni assistenziali e previdenziali.
2 4. Tuttavia, dalle risultanze probatorie raccolte nel corso del giudizio è emerso la concreta dipendenza della lavoratrice all'azienda agricola di TA AZ, con consequenziale effettivo svolgimento della sua attività lavorativa bracciantile.
5. Infatti, all'udienza del 17.04.2025, i testimoni TA AZ e , hanno Testimone_1 confermato che la ricorrente svolgeva l'attività di lavoro agricolo durante il periodo in contestazione. In particolare, la teste TA dichiarava: «conosco la ricorrente perché lavora con me da tanto, io gestisco l'attività dal 2010 e dal 2010 la ricorrente lavorava per me. Anche io lavoro con la ricorrente. Mettevamo le reti, pulivamo il fondo dei terreni e raccoglievamo le olive. Da agosto
a dicembre. Tutti gli anni, anche fino a dicembre 2024. La ricorrente lavorava 7 ore al giorno. Ha lavorato anche nel 2017, 2018, 2019 e 2020 sempre e solo da agosto a dicembre e nel 2018. Non mi ricordo se ha lavorato anche in altri mesi nel 2018. La ricorrente iniziava alle 7,00 e dalle 12,00 alle
12,45 faceva pausa pranzo e poi terminava alle 16,00. Lavorava dal lunedì al venerdì ed alle volte anche il sabato. Prendeva di paga quello che c'era scritto sulla busta paga, dipendeva da quanti giorni al mese lavorava, erano 46 euro al giorno. Lavorava 10 o 15 o 20 giorni al mese a seconda delle esigenze. La ricorrente ha lavorato a Francica nei terreni Martino, Mesiano, Santobruno,
Terrreno Ligonio a Mileto, terreno Mamone. ero io a dire alla ricorrente quello che doveva fare. Non ricordo quanto la ricorrente costasse di contributi. Pagavo la ricorrente con i soldi che percepivo con la vendita dell'olio e con quanto percepivo come integrazione agricola. Li pagavo io ma se ne occupava il consulente».
5.1. La teste ha, altresì, riferito: «conosco la ricorrente perché siamo dello stesso paese Tes_2 ed abbiamo lavorato insieme dal 2017 per AZ TA. Abbiamo lavorato per la raccolta delle olive e la pulizia dei terreni. Abbiamo lavorato nella zona di Olivitella, poi a Sanbruno e Fiumara. Ci incontravamo alle 7,00 e poi ci spostavamo in base a dove AZ TA ci diceva che dovevamo andare. Arrivavamo circa verso le 7,15 e lavoravamo fino alle 12,00 e poi pausa pranzo fino alle
12,45 e poi terminavamo alle 16,00 normalmente iniziavamo ad agosto, alle volte a luglio. Nel 2018 siamo state chiamate anche a marzo, aprile e maggio e poi abbiamo iniziato ad ottobre fino a dicembre. Normalmente da agosto a dicembre con qualche giorno di luglio. La paga era 40 o 42 o 45 euro nei vari anni. Queste erano i miei dati. La ricorrente ha lavorato con questi orari ed in questi terreni e penso che la paga sia stata la stessa. I giorni di lavoro erano circa gli stessi per tutti dal lunedì al venerdì ed il sabato solo in caso di necessità. Era AZ TA che ci diceva quello che dovevamo fare».
6. Pertanto, stante l'attendibilità dei testi escussi le risultanze sono sostanzialmente concordi. Pertanto, quanto emerso in sede di istruttoria è utile per ritenere adeguatamente provata la fondatezza del ricorso. Né, peraltro, l' resistente ha offerto altri elementi di prova, utili a confutare le predette CP_1 risultanze.
3 7. La ricorrente ha, dunque, diritto di essere reinserita negli elenchi bracciantili del comune di Francica, per il numero di giornate effettivamente prestate nel periodo intercorrente fra il 2017 e il 2020. Il ricorso deve, per tutti i motivi fin qui esposti, trovare accoglimento.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenendo conto della serialità della domanda.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso, e per l'effetto, dichiara il diritto di a essere Parte_1 reinserita negli elenchi bracciantili del comune di Francica, per il periodo intercorrente fra il 2017 e il 2020;
- condanna a reinserire la ricorrente negli elenchi bracciantili del comune di Francica, CP_1 per le giornate di lavoro prestate nel periodo intercorrente fra il 2017 e il 2020;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 800,00€, oltre CP_1 spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 26/06/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 26/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Gioia Taura, via Monacelli, n. 83, presso Parte_1
l'avv. Rocco Mazza (PEC: che la rappresenta e difende, giusta Email_1 procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P.
Murmura, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC:
t) che lo rappresenta e difende, giusta procura in Email_2 atti.
RESISTENTE
Oggetto: Disconoscimento giornate agricole.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 22/12/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, deducendo l'illegittimità dei provvedimenti di disconoscimento delle giornate agricole relativamente agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, emessi dall' previdenziale, CP_2
1 contestati mediante ricorso amministrativo del 26.05.2022, in ragione dell'effettivo svolgimento dell'attività agricola durante i periodi suindicati, per un totale di 408 giornate di lavoro.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa di bracciante agricola in favore e alle dipendenze della Ditta Azienda Agricola TA AZ, corrente in Francica alla via Fratelli
Bandiera snc, per un numero di 102 giornate lavorative per ciascun anno indicato: 2017, 2018, 2019
e 2020 per un totale di 408 giornate;
2) Per l'effetto, accertare e dichiarare nulli ed illegittimi i provvedimenti di disconoscimento in questa sede impugnati e, conseguentemente, riconoscere il diritto del ricorrente ad essere iscritto negli elenchi annuali nominativi dei lavoratori agricoli del comune di appartenenza, per il numero di giornate effettivamente prestate per ciascuno degli anni in questione ( 102 giornate nell'anno 2017, 102 giornate nell'anno 2018, 102 giornate nell'anno
2019 e 102 giornate nell'anno 2020), con ogni valido effetto ai fini della tutela previdenziale ed assistenziale;
3) Condannare ed ordinare all in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 domiciliato in Roma presso la Sede C.le dell'Istituto, Via Ciro il Grande, Roma Eur, a provvedere alla relativa iscrizione. 4) Condannare, infine, il soggetto resistente alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'escussione testimoniale, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. La ricorrente agisce per la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori bracciantili del comune di Francica, in ragione dell'illegittimità dei provvedimenti di disconoscimento delle giornate agricole emesse dall'Ente previdenziale in relazione agli anni 2017 (per 102 giornate, mediante contratto di lavoro decorrente dal 1.08.2017 al 31.12.2017), 2018 (per 102 giornate, mediante contratto di lavoro decorrente dal 25.08.2018 al 31.12.2018), 2019 (per 102 giornate, mediante contratto di lavoro decorrente dal 20.08.2019 al 31.12.2019), 2020 (per 102 giornate di lavoro, mediante contratto di lavoro decorrente dal 3.08.2020 al 31.12.2020), stante il suo effettivo svolgimento dell'attiva lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola di TA AZ.
3. Secondo quanto emerso dalla documentazione versata in atti, il disconoscimento delle giornate agricole sarebbe derivato da un accertamento ispettivo (confluito nel Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2020006205/DDL del 10.09.2021), riguardante il periodo intercorrente fra il 1.01.2017 e il 31.12.2020, effettuato presso l'azienda agricola di TA AZ
– proprietaria e conduttrice di molteplici terreni siti nei comuni di Francica e Mileto, pari a circa 60 ettari, presso cui prestavano l'attività lavorativa, all'incirca 10/12 braccianti – la cui verifica ha condotto alla percezione di un'antieconomicità dell'attività di impresa e un'attività di lavoro fittizia, finalizzata all'indebita percezione, da parte dei lavoratori, di prestazioni assistenziali e previdenziali.
2 4. Tuttavia, dalle risultanze probatorie raccolte nel corso del giudizio è emerso la concreta dipendenza della lavoratrice all'azienda agricola di TA AZ, con consequenziale effettivo svolgimento della sua attività lavorativa bracciantile.
5. Infatti, all'udienza del 17.04.2025, i testimoni TA AZ e , hanno Testimone_1 confermato che la ricorrente svolgeva l'attività di lavoro agricolo durante il periodo in contestazione. In particolare, la teste TA dichiarava: «conosco la ricorrente perché lavora con me da tanto, io gestisco l'attività dal 2010 e dal 2010 la ricorrente lavorava per me. Anche io lavoro con la ricorrente. Mettevamo le reti, pulivamo il fondo dei terreni e raccoglievamo le olive. Da agosto
a dicembre. Tutti gli anni, anche fino a dicembre 2024. La ricorrente lavorava 7 ore al giorno. Ha lavorato anche nel 2017, 2018, 2019 e 2020 sempre e solo da agosto a dicembre e nel 2018. Non mi ricordo se ha lavorato anche in altri mesi nel 2018. La ricorrente iniziava alle 7,00 e dalle 12,00 alle
12,45 faceva pausa pranzo e poi terminava alle 16,00. Lavorava dal lunedì al venerdì ed alle volte anche il sabato. Prendeva di paga quello che c'era scritto sulla busta paga, dipendeva da quanti giorni al mese lavorava, erano 46 euro al giorno. Lavorava 10 o 15 o 20 giorni al mese a seconda delle esigenze. La ricorrente ha lavorato a Francica nei terreni Martino, Mesiano, Santobruno,
Terrreno Ligonio a Mileto, terreno Mamone. ero io a dire alla ricorrente quello che doveva fare. Non ricordo quanto la ricorrente costasse di contributi. Pagavo la ricorrente con i soldi che percepivo con la vendita dell'olio e con quanto percepivo come integrazione agricola. Li pagavo io ma se ne occupava il consulente».
5.1. La teste ha, altresì, riferito: «conosco la ricorrente perché siamo dello stesso paese Tes_2 ed abbiamo lavorato insieme dal 2017 per AZ TA. Abbiamo lavorato per la raccolta delle olive e la pulizia dei terreni. Abbiamo lavorato nella zona di Olivitella, poi a Sanbruno e Fiumara. Ci incontravamo alle 7,00 e poi ci spostavamo in base a dove AZ TA ci diceva che dovevamo andare. Arrivavamo circa verso le 7,15 e lavoravamo fino alle 12,00 e poi pausa pranzo fino alle
12,45 e poi terminavamo alle 16,00 normalmente iniziavamo ad agosto, alle volte a luglio. Nel 2018 siamo state chiamate anche a marzo, aprile e maggio e poi abbiamo iniziato ad ottobre fino a dicembre. Normalmente da agosto a dicembre con qualche giorno di luglio. La paga era 40 o 42 o 45 euro nei vari anni. Queste erano i miei dati. La ricorrente ha lavorato con questi orari ed in questi terreni e penso che la paga sia stata la stessa. I giorni di lavoro erano circa gli stessi per tutti dal lunedì al venerdì ed il sabato solo in caso di necessità. Era AZ TA che ci diceva quello che dovevamo fare».
6. Pertanto, stante l'attendibilità dei testi escussi le risultanze sono sostanzialmente concordi. Pertanto, quanto emerso in sede di istruttoria è utile per ritenere adeguatamente provata la fondatezza del ricorso. Né, peraltro, l' resistente ha offerto altri elementi di prova, utili a confutare le predette CP_1 risultanze.
3 7. La ricorrente ha, dunque, diritto di essere reinserita negli elenchi bracciantili del comune di Francica, per il numero di giornate effettivamente prestate nel periodo intercorrente fra il 2017 e il 2020. Il ricorso deve, per tutti i motivi fin qui esposti, trovare accoglimento.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenendo conto della serialità della domanda.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso, e per l'effetto, dichiara il diritto di a essere Parte_1 reinserita negli elenchi bracciantili del comune di Francica, per il periodo intercorrente fra il 2017 e il 2020;
- condanna a reinserire la ricorrente negli elenchi bracciantili del comune di Francica, CP_1 per le giornate di lavoro prestate nel periodo intercorrente fra il 2017 e il 2020;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 800,00€, oltre CP_1 spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 26/06/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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