Ordinanza cautelare 21 dicembre 2022
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 03/03/2026, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01048/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03153/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3153 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Refaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Lodi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del decreto del Prefetto della Provincia di Lodi -OMISSIS- emesso in data 13 dicembre 2021, con il quale è stato revocato il nulla osta all’assunzione con contratto di soggiorno per lavoro subordinato domestico, rilasciato a seguito di emersione dal lavoro irregolare per cittadini extracomunitari ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020 in favore del lavoratore -OMISSIS- e contestuale revoca del permesso di soggiorno allo stesso rilasciato in data 24 febbraio 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Lodi;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 febbraio 2026 la dott.ssa MA GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che parte ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe lamentando la violazione e errata applicazione della legge e, comunque, l’eccesso di potere per illogicità, carenza di istruttoria e di errata motivazione;
Rilevato che il ricorso deve essere integralmente respinto considerato che:
- la produzione, al fine di ottenere l’emersione, di documentazione di cui l’Amministrazione ha riscontrato la mancata veridicità (v. memoria del 16/12/2022 e allegati), rende doverosa, ai sensi dell’art. 103, comma 18, del d.l. n. 34 del 2020, la revoca dei titoli rilasciati sulla base di tale documentazione;
- nel caso concreto, inoltre, il provvedimento impugnato non avrebbe potuto avere diverso contenuto dispositivo, con conseguente irrilevanza della mancata comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento;
Ritenuto di compensare le spese di lite considerata la non complessità della vicenda;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA CE OZ, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
MA GI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA GI | FA CE OZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.