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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 31/03/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Santa Spina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2285/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAMMINI Parte_1 C.F._1
MATTEO , ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del predetto Email_1
difensore, via Francesco Puccinotti n. 56, Firenze
nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PISA NELLA PERSONA
DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRO TEMPORE (C.F. ), P.IVA_1
Oggetto: Mutamento di sesso
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso formulato ai sensi dell'art. 473 bis e ss. c.p.c. che in calce reca la data del 31 luglio 2024, ritualmente notificato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pisa, in uno al pedissequo decreto di fissazione udienza, ha chiesto una pronuncia di rettificazione dei documenti Parte_1 anagrafici e contestualmente l'autorizzazione a sottoporsi ad intervento medico-chirurgico di mutamento di sesso.
A sostegno della domanda, ha dedotto, in estrema sintesi:
- che essendo anagraficamente di sesso femminile, l'anagrafica non rispettava, per vero, il vero e profondo essere della sua persona, sentendosi dal punto di vista anatomico imprigionato in sembianze femminili. Proseguiva, quindi, col dare atto dell'insofferenza e della difficoltà a riconoscersi nel proprio sesso biologico, manifestando il desiderio di cambiare identità, parlando di una vera e propria disforia di genere. Allegava, allora, l'esigenza, forte, che avvertiva di allineare corpo e mente, eliminando la disarmonia, allo stato, esistente fra identità psichica (maschile) ed identità fisica
(femminile), chiarendo che si trattava di necessità che aveva avvertito sin dalla tenerissima età.
- che, per tali motivi, si era rivolta al Centro SODc Andrologia, Endocrinologia femminile e
Incongruenza di genere dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze, presso il quale aveva intrapreso una terapia ormonale oltre che di supporto psicologico, avvertendo, tuttavia, anche la necessità di completare l'iter intrapreso per il tramite di apposito intervento chirurgico.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 6 febbraio 2025 veniva sentita parte ricorrente che reiterava con forza e convinzione le proprie volontà, apparendo determinata e fermamente convinta di procedere nei termini e nel senso di cui al ricorso introduttivo. All'esito dell'udienza, acquisito il parere (favorevole all'accoglimento della domanda) del PM e la documentazione depositata in giudizio, la causa, sulle conclusioni riportate in epigrafe, veniva rimessa al Collegio per la decisione, non ritenendosi necessario procedere all'assunzione di prove né all'espletamento di CTU, alla luce delle certificazioni mediche depositate.
-.-.-.-.-.-
Con riguardo alle due distinte domande avanzate da parte ricorrente e relative, in particolare, alla richiesta di rettificazione dei documenti anagrafici e all'autorizzazione a sottoporsi al trattamento medico chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, va detto che il Tribunale, a seguito della sentenza resa dalla Corte Costituzionale col n. 143/2024 in data 23 luglio 2024 – con cui ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/2011 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso” – può pronunciarsi soltanto sulla prima di esse, per i motivi che appresso vedremo.
1. Rettificazione dei documenti anagrafici
Alla luce della documentazione depositata in giudizio può ritenersi accertata l'esistenza di disforia di genere e ritenuto completo il percorso di mutamento della propria identità di genere, in termini ormai irreversibili e tali da giustificare l'accoglimento della domanda proposta.
In via generale, si ricorda che, alla luce di ormai risalenti arresti della giurisprudenza costituzionale,
l'identità sessuale rientra nell'alveo dei diritti fondamentali della persona ed è concetto che va ricostruito non solo sulla base delle caratteristiche “fisiche” (maschili o femminili) ma anche sulla base di elementi di ordine psicologico e sociale (Corte Costituzionale n. 161/1985). La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della legge
164/1982 che “… il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta. Tali caratteristiche, unite alla dimensione tuttora numericamente limitata del transessualismo, inducono a ritenere del tutto coerente con i principi costituzionali e convenzionali un'interpretazione della L. n. 164 del 1982, articoli 1 e 3, che, valorizzando la formula normativa
"quando risulti necessario" non imponga l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. L'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psicofisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche. L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale…” (così Cass. civ. 15138/2015).
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 221/2015 ha, a sua volta, affermato il principio secondo cui
"il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
La documentazione allegata all'atto di citazione attesta come parte ricorrente sia affetta da
“Incongruenza/Disforia di Genere secondo ICD-11 (codice HA60) e DSM 5 (codice 302.85)” e che la stessa, oltre ad una presa in carico psicologica, ha intrapreso, altresì, una terapia con Testosterone al fine di indurre lo sviluppo di caratteristiche fisiche congruenti con l'identità di genere maschile, avvertendo in modo costante e persistente di sentirsi uomo e di voler vivere ufficialmente questa condizione senza ripensamenti o dubbi sul percorso intrapreso. Sulla base degli accertamenti psicologici e medici cui parte ricorrente si è sottoposto può, in definitiva, ritenersi certo che lo stesso ha una percezione, certa, di sé come uomo e che tale percezione si è accompagnata, negli anni, alla progressiva attenuazione, per effetto dei trattamenti ormonali, dei caratteri fisici “femminili”, vivendo come uomo anche a livello relazionale (con la scelta del nome di ) e sociale, confermando tali Per_1 valutazioni anche all'esito della comparizione personale in udienza avanti allo scrivente giudice.
Risulta, nel caso, accertato l'acquisizione del ricorrente, per effetto di un complesso ed articolato percorso di trattamenti ormonali e supporti psicologici e medici, di una “diversa” identità sessuale e di genere. Occorre, pertanto, ordinare all'ufficiale dello stato civile la chiesta rettificazione dell'attribuzione di sesso nel relativo registro dello Stato Civile.
Esaminando la disciplina in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, l'art. 1 della legge n.
164/1982 stabilisce che la rettificazione di sesso si fonda su un accertamento giudiziale passato in giudicato “che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
Il successivo art. 3, confluito interamente nell'art. 31, comma 3, d.lgs. n. 150/2011, sancisce che l'adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico è autorizzato dal tribunale “solo quando risulta necessario”.
Questo Tribunale ritiene di recepire integralmente l'insegnamento della Suprema Corte (Cass., n.
15138/2015) che, nell'offrire una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU dell'art. 1, L. 164/1982 e del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, d.lgs. n. 150 del 2011, ha ritenuto non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari al fine di ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile. Ciò, in quanto “l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (Cass., n. 15138/2015). La Corte
Costituzionale, in particolare, ha affermato che “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza tra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta
a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (Corte Cost., n. 221/2015). In definitiva, dunque, l'esame congiunto delle due norme conduce ad escludere, sul piano testuale, che possano individuarsi limitazioni preventive al diritto alla rettificazione anagrafica del sesso e che la rettifica anagrafica del sesso presupponga la previa rassegnazione chirurgica del sesso.
In altri termini, l'interpretazione letterale del combinato disposto dell'art. 1, l. 164/1982 e dell'art. 31, d.lgs. 150/2011 esclude che possa procedersi alla rettificazione del sesso anagrafico soltanto dopo la corrispondente modifica dei caratteri sessuali primari con intervento chirurgico. Una siffatta interpretazione muove dalla riconduzione, già sancita dalla sentenza n. 161 del 1985 della Corte Costituzionale, del diritto al cambiamento di sesso nell'area dei diritti inviolabili della persona, in quanto “la legge n. 164 del 1982 si colloca nell'alveo di una civiltà in continua evoluzione, sempre più attenta ai lavori di libertà e dignità della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie” (Corte Cost., n. 161/1985). Il mutamento di sesso costituisce una scelta personale tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici ed ormonali. Il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso presuppone un accertamento rigoroso del completamento del percorso individuale, da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta (Cass., 15138/2015). Anche la Corte
Costituzionale ha sottolineato “la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato”, con ciò escludendo che “il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione” (Corte Cost., n. 180/2017).
Nel caso di specie, come già sopra rilevato, questo Tribunale ritiene che sia stata raggiunta la prova della serietà e della irreversibilità del percorso di transizione.
Parte ricorrente ha dichiarato di avere manifestato sin dall'età puberale (ha riferito di aver domandato alla madre, già all'età di 8 anni, il motivo per il quale non fosse nato maschio) una psicosessualità maschile e una difficoltà a riconoscersi nel proprio sesso biologico, avvertendo e manifestando il desiderio di cambiare la propria identità. Sentita dal Giudice, ha, altresì, dichiarato (parte ricorrente) di essere fermamente convinto della propria decisione senza dubbi o ripensamenti di sorta. Si osserva
Pa che (già ) si è rivolto al Per_1 Controparte_1 dell'azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi (Firenze) sin dall'aprile 2023, che l'ha
[...] accompagnato nel suo percorso di transizione, fornendogli il sostegno necessario. All'esito di una attenta e complessa valutazione psicologica e psichiatrica, iniziava una terapia con testosterone. Per_1
Dalla relazione in atti, a firma della psicologa psicoterapeuta, e della psicologa, Persona_2
appare evidente l'elevato livello di sofferenza psichica (disforia secondaria) per Testimone_1
il fatto che i documenti anagrafici non rispecchino correttamente la propria identità di genere e, dunque, la serietà della scelta di parte ricorrente tale da richiedere una conversione anagrafica dei documenti nel genere maschile, considerando, anche l'andamento del percorso intrapreso da e Per_1 non sussistendo, per contro, alcuna indicazione contraria all'accoglimento della richiesta formulata da parte ricorrente con e nel presente giudizio. A fronte di tali elementi ritiene, pertanto, il Tribunale che sussistano i presupposti per dar luogo alla rettificazione prevista dall'art. 1 l. 164/1982, non corrispondendo più al sesso attribuito nell'atto di nascita i caratteri sessuali e identitari attuali di parte ricorrente, sicché deve disporsi la rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro. All'attribuzione al ricorrente del sesso maschile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.
L'attribuzione del nuovo nome, pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge 164/1982, consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 l. 164/1982 (“Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR 396/2000) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.
Il prenome di parte ricorrente deve pertanto essere rettificato, conformemente a questo richiesto, da
Pa
“ ” in ”, risultando quest'ultimo il nome con il quale da molti anni parte ricorrente è Per_1
riconosciuta nel mondo esterno.
2. Autorizzazione al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali
La domanda de qua deve, invece, essere dichiarata improcedibile in quanto non più sottoposta al vaglio del Tribunale, a seguito della già richiamata pronuncia della Consulta n. 143/2024, resa in data
23 luglio 2024.
Più nel dettaglio, la Corte, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, d.lgs.
150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, ha affermato che il regime autorizzatorio prescritto dalla norma censurata, seppur in origine non manifestamente irragionevole, data l'entità e l'irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici, “è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138 e, successivamente della sentenza di questa Corte n.
221 del 2015”.
La pronuncia in esame, del resto, si colloca nel solco di una copiosa giurisprudenza di legittimità che ha nel tempo offerto una interpretazione costituzionalmente orientata della legge n. 164/1982 per mezzo della quale, come già sovra detto, è stato escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo solo “un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (sentenza n. 221/2015), essendo necessario e sufficiente, agli effetti della rettificazione, l'accertamento della “intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata” (sentenza n.
180/2017).
Considerato, allora, che la recente pronuncia della Corte costituzionale, sulla base del mutato quadro normativo e giurisprudenziale, ha ritenuto la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale irragionevole, escludendone la necessità nei casi in cui siano intervenute modificazioni dei caratteri sessuali sufficienti per la rettifica dei dati anagrafici e ritenute sussistenti, nel caso di specie, le condizioni per l'accoglimento della domanda di rettifica anagrafica per le ragioni di cui sopra, il
Tribunale ritiene di non dover procedere all'esame del merito della domanda di autorizzazione avanzata da parte ricorrente.
-.-.-.-.-.-
In ragione della domanda e del fatto che nessuna parte risulta soccombente, le spese del presente giudizio non risultano ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
visto l'art. 1, legge n. 164/1982, l'art. 31, d.lgs. 150/2011 e l'art. 49, DPR 396/2000,
DISPONE la rettificazione degli atti dello stato civile del Comune di San MI (PI) (atto n. 199, parte I, serie A, anno 1998) dell'attribuzione di sesso da femminile a maschile e, contestualmente, Pa
DISPONE la rettificazione del prenome da “ ” a ” e, per l'effetto, specificamente: Per_1
DISPONE la rettifica dell'attribuzione di sesso di da femminile a maschile. Parte_1
DICHIARA improcedibile la domanda di autorizzazione al mutamento di sesso mediante intervento chirurgico, per le ragioni di cui in parte motiva.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San MI (PI) di procedere alla rettificazione, nel relativo registro, dell'atto concernente “ ”, nata a [...], Parte_1 il 20 ottobre 1998 in , con assunzione, appunto, del nome ” al posto di Persona_3 Per_1
Pa
“ ”, nonché ordina di sostituire l'indicazione di “sesso femminile” con quella di “sesso maschile” nei documenti riconducibili a parte ricorrente.
DICHIARA non ripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Pisa, il 31.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Santa Spina
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Santa Spina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2285/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAMMINI Parte_1 C.F._1
MATTEO , ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del predetto Email_1
difensore, via Francesco Puccinotti n. 56, Firenze
nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PISA NELLA PERSONA
DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRO TEMPORE (C.F. ), P.IVA_1
Oggetto: Mutamento di sesso
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso formulato ai sensi dell'art. 473 bis e ss. c.p.c. che in calce reca la data del 31 luglio 2024, ritualmente notificato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pisa, in uno al pedissequo decreto di fissazione udienza, ha chiesto una pronuncia di rettificazione dei documenti Parte_1 anagrafici e contestualmente l'autorizzazione a sottoporsi ad intervento medico-chirurgico di mutamento di sesso.
A sostegno della domanda, ha dedotto, in estrema sintesi:
- che essendo anagraficamente di sesso femminile, l'anagrafica non rispettava, per vero, il vero e profondo essere della sua persona, sentendosi dal punto di vista anatomico imprigionato in sembianze femminili. Proseguiva, quindi, col dare atto dell'insofferenza e della difficoltà a riconoscersi nel proprio sesso biologico, manifestando il desiderio di cambiare identità, parlando di una vera e propria disforia di genere. Allegava, allora, l'esigenza, forte, che avvertiva di allineare corpo e mente, eliminando la disarmonia, allo stato, esistente fra identità psichica (maschile) ed identità fisica
(femminile), chiarendo che si trattava di necessità che aveva avvertito sin dalla tenerissima età.
- che, per tali motivi, si era rivolta al Centro SODc Andrologia, Endocrinologia femminile e
Incongruenza di genere dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze, presso il quale aveva intrapreso una terapia ormonale oltre che di supporto psicologico, avvertendo, tuttavia, anche la necessità di completare l'iter intrapreso per il tramite di apposito intervento chirurgico.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 6 febbraio 2025 veniva sentita parte ricorrente che reiterava con forza e convinzione le proprie volontà, apparendo determinata e fermamente convinta di procedere nei termini e nel senso di cui al ricorso introduttivo. All'esito dell'udienza, acquisito il parere (favorevole all'accoglimento della domanda) del PM e la documentazione depositata in giudizio, la causa, sulle conclusioni riportate in epigrafe, veniva rimessa al Collegio per la decisione, non ritenendosi necessario procedere all'assunzione di prove né all'espletamento di CTU, alla luce delle certificazioni mediche depositate.
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Con riguardo alle due distinte domande avanzate da parte ricorrente e relative, in particolare, alla richiesta di rettificazione dei documenti anagrafici e all'autorizzazione a sottoporsi al trattamento medico chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, va detto che il Tribunale, a seguito della sentenza resa dalla Corte Costituzionale col n. 143/2024 in data 23 luglio 2024 – con cui ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/2011 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso” – può pronunciarsi soltanto sulla prima di esse, per i motivi che appresso vedremo.
1. Rettificazione dei documenti anagrafici
Alla luce della documentazione depositata in giudizio può ritenersi accertata l'esistenza di disforia di genere e ritenuto completo il percorso di mutamento della propria identità di genere, in termini ormai irreversibili e tali da giustificare l'accoglimento della domanda proposta.
In via generale, si ricorda che, alla luce di ormai risalenti arresti della giurisprudenza costituzionale,
l'identità sessuale rientra nell'alveo dei diritti fondamentali della persona ed è concetto che va ricostruito non solo sulla base delle caratteristiche “fisiche” (maschili o femminili) ma anche sulla base di elementi di ordine psicologico e sociale (Corte Costituzionale n. 161/1985). La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della legge
164/1982 che “… il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta. Tali caratteristiche, unite alla dimensione tuttora numericamente limitata del transessualismo, inducono a ritenere del tutto coerente con i principi costituzionali e convenzionali un'interpretazione della L. n. 164 del 1982, articoli 1 e 3, che, valorizzando la formula normativa
"quando risulti necessario" non imponga l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. L'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psicofisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche. L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale…” (così Cass. civ. 15138/2015).
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 221/2015 ha, a sua volta, affermato il principio secondo cui
"il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
La documentazione allegata all'atto di citazione attesta come parte ricorrente sia affetta da
“Incongruenza/Disforia di Genere secondo ICD-11 (codice HA60) e DSM 5 (codice 302.85)” e che la stessa, oltre ad una presa in carico psicologica, ha intrapreso, altresì, una terapia con Testosterone al fine di indurre lo sviluppo di caratteristiche fisiche congruenti con l'identità di genere maschile, avvertendo in modo costante e persistente di sentirsi uomo e di voler vivere ufficialmente questa condizione senza ripensamenti o dubbi sul percorso intrapreso. Sulla base degli accertamenti psicologici e medici cui parte ricorrente si è sottoposto può, in definitiva, ritenersi certo che lo stesso ha una percezione, certa, di sé come uomo e che tale percezione si è accompagnata, negli anni, alla progressiva attenuazione, per effetto dei trattamenti ormonali, dei caratteri fisici “femminili”, vivendo come uomo anche a livello relazionale (con la scelta del nome di ) e sociale, confermando tali Per_1 valutazioni anche all'esito della comparizione personale in udienza avanti allo scrivente giudice.
Risulta, nel caso, accertato l'acquisizione del ricorrente, per effetto di un complesso ed articolato percorso di trattamenti ormonali e supporti psicologici e medici, di una “diversa” identità sessuale e di genere. Occorre, pertanto, ordinare all'ufficiale dello stato civile la chiesta rettificazione dell'attribuzione di sesso nel relativo registro dello Stato Civile.
Esaminando la disciplina in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, l'art. 1 della legge n.
164/1982 stabilisce che la rettificazione di sesso si fonda su un accertamento giudiziale passato in giudicato “che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
Il successivo art. 3, confluito interamente nell'art. 31, comma 3, d.lgs. n. 150/2011, sancisce che l'adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico è autorizzato dal tribunale “solo quando risulta necessario”.
Questo Tribunale ritiene di recepire integralmente l'insegnamento della Suprema Corte (Cass., n.
15138/2015) che, nell'offrire una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU dell'art. 1, L. 164/1982 e del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, d.lgs. n. 150 del 2011, ha ritenuto non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari al fine di ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile. Ciò, in quanto “l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (Cass., n. 15138/2015). La Corte
Costituzionale, in particolare, ha affermato che “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza tra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta
a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (Corte Cost., n. 221/2015). In definitiva, dunque, l'esame congiunto delle due norme conduce ad escludere, sul piano testuale, che possano individuarsi limitazioni preventive al diritto alla rettificazione anagrafica del sesso e che la rettifica anagrafica del sesso presupponga la previa rassegnazione chirurgica del sesso.
In altri termini, l'interpretazione letterale del combinato disposto dell'art. 1, l. 164/1982 e dell'art. 31, d.lgs. 150/2011 esclude che possa procedersi alla rettificazione del sesso anagrafico soltanto dopo la corrispondente modifica dei caratteri sessuali primari con intervento chirurgico. Una siffatta interpretazione muove dalla riconduzione, già sancita dalla sentenza n. 161 del 1985 della Corte Costituzionale, del diritto al cambiamento di sesso nell'area dei diritti inviolabili della persona, in quanto “la legge n. 164 del 1982 si colloca nell'alveo di una civiltà in continua evoluzione, sempre più attenta ai lavori di libertà e dignità della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie” (Corte Cost., n. 161/1985). Il mutamento di sesso costituisce una scelta personale tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici ed ormonali. Il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso presuppone un accertamento rigoroso del completamento del percorso individuale, da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta (Cass., 15138/2015). Anche la Corte
Costituzionale ha sottolineato “la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato”, con ciò escludendo che “il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione” (Corte Cost., n. 180/2017).
Nel caso di specie, come già sopra rilevato, questo Tribunale ritiene che sia stata raggiunta la prova della serietà e della irreversibilità del percorso di transizione.
Parte ricorrente ha dichiarato di avere manifestato sin dall'età puberale (ha riferito di aver domandato alla madre, già all'età di 8 anni, il motivo per il quale non fosse nato maschio) una psicosessualità maschile e una difficoltà a riconoscersi nel proprio sesso biologico, avvertendo e manifestando il desiderio di cambiare la propria identità. Sentita dal Giudice, ha, altresì, dichiarato (parte ricorrente) di essere fermamente convinto della propria decisione senza dubbi o ripensamenti di sorta. Si osserva
Pa che (già ) si è rivolto al Per_1 Controparte_1 dell'azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi (Firenze) sin dall'aprile 2023, che l'ha
[...] accompagnato nel suo percorso di transizione, fornendogli il sostegno necessario. All'esito di una attenta e complessa valutazione psicologica e psichiatrica, iniziava una terapia con testosterone. Per_1
Dalla relazione in atti, a firma della psicologa psicoterapeuta, e della psicologa, Persona_2
appare evidente l'elevato livello di sofferenza psichica (disforia secondaria) per Testimone_1
il fatto che i documenti anagrafici non rispecchino correttamente la propria identità di genere e, dunque, la serietà della scelta di parte ricorrente tale da richiedere una conversione anagrafica dei documenti nel genere maschile, considerando, anche l'andamento del percorso intrapreso da e Per_1 non sussistendo, per contro, alcuna indicazione contraria all'accoglimento della richiesta formulata da parte ricorrente con e nel presente giudizio. A fronte di tali elementi ritiene, pertanto, il Tribunale che sussistano i presupposti per dar luogo alla rettificazione prevista dall'art. 1 l. 164/1982, non corrispondendo più al sesso attribuito nell'atto di nascita i caratteri sessuali e identitari attuali di parte ricorrente, sicché deve disporsi la rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro. All'attribuzione al ricorrente del sesso maschile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.
L'attribuzione del nuovo nome, pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge 164/1982, consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 l. 164/1982 (“Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR 396/2000) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.
Il prenome di parte ricorrente deve pertanto essere rettificato, conformemente a questo richiesto, da
Pa
“ ” in ”, risultando quest'ultimo il nome con il quale da molti anni parte ricorrente è Per_1
riconosciuta nel mondo esterno.
2. Autorizzazione al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali
La domanda de qua deve, invece, essere dichiarata improcedibile in quanto non più sottoposta al vaglio del Tribunale, a seguito della già richiamata pronuncia della Consulta n. 143/2024, resa in data
23 luglio 2024.
Più nel dettaglio, la Corte, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, d.lgs.
150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, ha affermato che il regime autorizzatorio prescritto dalla norma censurata, seppur in origine non manifestamente irragionevole, data l'entità e l'irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici, “è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138 e, successivamente della sentenza di questa Corte n.
221 del 2015”.
La pronuncia in esame, del resto, si colloca nel solco di una copiosa giurisprudenza di legittimità che ha nel tempo offerto una interpretazione costituzionalmente orientata della legge n. 164/1982 per mezzo della quale, come già sovra detto, è stato escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo solo “un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (sentenza n. 221/2015), essendo necessario e sufficiente, agli effetti della rettificazione, l'accertamento della “intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata” (sentenza n.
180/2017).
Considerato, allora, che la recente pronuncia della Corte costituzionale, sulla base del mutato quadro normativo e giurisprudenziale, ha ritenuto la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale irragionevole, escludendone la necessità nei casi in cui siano intervenute modificazioni dei caratteri sessuali sufficienti per la rettifica dei dati anagrafici e ritenute sussistenti, nel caso di specie, le condizioni per l'accoglimento della domanda di rettifica anagrafica per le ragioni di cui sopra, il
Tribunale ritiene di non dover procedere all'esame del merito della domanda di autorizzazione avanzata da parte ricorrente.
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In ragione della domanda e del fatto che nessuna parte risulta soccombente, le spese del presente giudizio non risultano ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
visto l'art. 1, legge n. 164/1982, l'art. 31, d.lgs. 150/2011 e l'art. 49, DPR 396/2000,
DISPONE la rettificazione degli atti dello stato civile del Comune di San MI (PI) (atto n. 199, parte I, serie A, anno 1998) dell'attribuzione di sesso da femminile a maschile e, contestualmente, Pa
DISPONE la rettificazione del prenome da “ ” a ” e, per l'effetto, specificamente: Per_1
DISPONE la rettifica dell'attribuzione di sesso di da femminile a maschile. Parte_1
DICHIARA improcedibile la domanda di autorizzazione al mutamento di sesso mediante intervento chirurgico, per le ragioni di cui in parte motiva.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San MI (PI) di procedere alla rettificazione, nel relativo registro, dell'atto concernente “ ”, nata a [...], Parte_1 il 20 ottobre 1998 in , con assunzione, appunto, del nome ” al posto di Persona_3 Per_1
Pa
“ ”, nonché ordina di sostituire l'indicazione di “sesso femminile” con quella di “sesso maschile” nei documenti riconducibili a parte ricorrente.
DICHIARA non ripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Pisa, il 31.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Santa Spina