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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 04/06/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 953/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 953/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'avv. LOREFICE ANNARITA, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'avv. DONEGANI JOSEPH, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio – scioglimento del matrimonio
Conclusioni delle parti: le parti confermano la volontà di definire la causa alle condizioni stabilite con l'accordo raggiunto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.11.2024 ha chiesto che venisse pronunciato lo Parte_1 scioglimento del matrimonio civile contratto con – parte resistente – in data CP_1
12.6.2003, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela al n. 31 Parte I dell'anno 2003,
1 unione dalla quale sono nati due figli, nata a [...] [...], e Persona_1 [...]
nato a [...] il [...], entrambi già maggiorenni. Per_2
Deduceva un peggioramento delle proprie condizioni economiche rispetto all'epoca della separazione rappresentando di svolgere saltuariamente attività di venditore ambulante
Riferiva che la figlia ormai maggiorenne, svolge attività lavorativa come parrucchiera a Per_1 tempo determinato, mentre il figlio frequenta l'istituto superiore e ciò pur evidenziando di Per_2
non aver più alcun rapporto con entrambi.
Allegava, inoltre, che con sentenza n. 104/2021 del 19.3.2021, resa nel procedimento per separazione giudiziale n. 663/2017 R.G. promosso da e riunito al procedimento n. 773/2017 CP_1
promosso da , il Tribunale di Gela aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi. Pt_1
Affermava che sono trascorsi i termini di legge richiesti per addivenire allo scioglimento del matrimonio non essendosi medio tempore riconciliato con la moglie.
Concludeva, pertanto, chiedendo la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto con parte resistente, la revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia disposto con la sentenza di Per_1 separazione e la riduzione dell'importo di € 200,00 disposto a titolo di assegno di mantenimento per il figlio Per_2
Con comparsa di costituzione depositata in data 25.3.2025 si è costituita in giudizio parte resistente deducendo che il ricorrente si è sempre sottratto agli obblighi previsti dalla sentenza di separazione.
Concludeva, pertanto, aderendo alla domanda sullo status associandosi, altresì, alle richieste di parte ricorrente.
All'udienza del 26.3.2025, le parti rappresentavano di aver raggiunto un'intesa circa le condizioni dello scioglimento del matrimonio e, nel discutere la causa, rassegnavano le seguenti conclusioni congiunte: “disporsi lo scioglimento del matrimonio;
disporre la revoca del contributo al mantenimento posto a carico del ricorrente per i due figli divenuti maggiorenni”
La causa, a questo punto, veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
È, in primo luogo, opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett b, lo scioglimento del matrimonio civile può essere domandato quando “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale (…).
Per quanto di interesse nel caso di specie, nel caso di separazione giudiziale, la separazione deve essersi protratta per almeno dodici mesi “dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale”.
2 Ebbene, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti deve essere accolta essendo trascorsi più di sei mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione consensuale
(udienza celebrata in data 19.6.2017), definita con sentenza n. 104/2021 del 19.3.2021resa dal
Tribunale di Gela, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
In ordine, poi, alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento rilevando che anche il Pubblico Ministero non si è opposto a tali conclusioni.
Le spese di lite – considerata la composizione consensuale del giudizio – devono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da , nato Parte_1
a Gela il 25.7.1967, e , nata a [...] il 7.9.1970, a [...] in data [...], CP_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela al n. 31 Parte I dell'anno 2003;
- PRENDE ATTO delle condizioni dello scioglimento del matrimonio civile contratto da
[...]
, nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...], a [...] Parte_1 CP_1 in data 12.6.2003;
- DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di
Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n.
396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- COMPENSA integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso a Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 26.5.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 953/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'avv. LOREFICE ANNARITA, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'avv. DONEGANI JOSEPH, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio – scioglimento del matrimonio
Conclusioni delle parti: le parti confermano la volontà di definire la causa alle condizioni stabilite con l'accordo raggiunto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.11.2024 ha chiesto che venisse pronunciato lo Parte_1 scioglimento del matrimonio civile contratto con – parte resistente – in data CP_1
12.6.2003, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela al n. 31 Parte I dell'anno 2003,
1 unione dalla quale sono nati due figli, nata a [...] [...], e Persona_1 [...]
nato a [...] il [...], entrambi già maggiorenni. Per_2
Deduceva un peggioramento delle proprie condizioni economiche rispetto all'epoca della separazione rappresentando di svolgere saltuariamente attività di venditore ambulante
Riferiva che la figlia ormai maggiorenne, svolge attività lavorativa come parrucchiera a Per_1 tempo determinato, mentre il figlio frequenta l'istituto superiore e ciò pur evidenziando di Per_2
non aver più alcun rapporto con entrambi.
Allegava, inoltre, che con sentenza n. 104/2021 del 19.3.2021, resa nel procedimento per separazione giudiziale n. 663/2017 R.G. promosso da e riunito al procedimento n. 773/2017 CP_1
promosso da , il Tribunale di Gela aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi. Pt_1
Affermava che sono trascorsi i termini di legge richiesti per addivenire allo scioglimento del matrimonio non essendosi medio tempore riconciliato con la moglie.
Concludeva, pertanto, chiedendo la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto con parte resistente, la revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia disposto con la sentenza di Per_1 separazione e la riduzione dell'importo di € 200,00 disposto a titolo di assegno di mantenimento per il figlio Per_2
Con comparsa di costituzione depositata in data 25.3.2025 si è costituita in giudizio parte resistente deducendo che il ricorrente si è sempre sottratto agli obblighi previsti dalla sentenza di separazione.
Concludeva, pertanto, aderendo alla domanda sullo status associandosi, altresì, alle richieste di parte ricorrente.
All'udienza del 26.3.2025, le parti rappresentavano di aver raggiunto un'intesa circa le condizioni dello scioglimento del matrimonio e, nel discutere la causa, rassegnavano le seguenti conclusioni congiunte: “disporsi lo scioglimento del matrimonio;
disporre la revoca del contributo al mantenimento posto a carico del ricorrente per i due figli divenuti maggiorenni”
La causa, a questo punto, veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
È, in primo luogo, opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett b, lo scioglimento del matrimonio civile può essere domandato quando “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale (…).
Per quanto di interesse nel caso di specie, nel caso di separazione giudiziale, la separazione deve essersi protratta per almeno dodici mesi “dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale”.
2 Ebbene, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti deve essere accolta essendo trascorsi più di sei mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione consensuale
(udienza celebrata in data 19.6.2017), definita con sentenza n. 104/2021 del 19.3.2021resa dal
Tribunale di Gela, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
In ordine, poi, alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento rilevando che anche il Pubblico Ministero non si è opposto a tali conclusioni.
Le spese di lite – considerata la composizione consensuale del giudizio – devono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da , nato Parte_1
a Gela il 25.7.1967, e , nata a [...] il 7.9.1970, a [...] in data [...], CP_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela al n. 31 Parte I dell'anno 2003;
- PRENDE ATTO delle condizioni dello scioglimento del matrimonio civile contratto da
[...]
, nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...], a [...] Parte_1 CP_1 in data 12.6.2003;
- DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di
Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n.
396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- COMPENSA integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso a Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 26.5.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
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