Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 19/05/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1705 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione CIVILE
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1705 /2024 promossa da:
(c.f. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
SCOPSI GIACOMO (c.f. ed elettivamente domiciliata come in atti C.F._2
telematici;
RICORRENTE contro
(c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
22/04/1977, e residente in [...]is int. C, rappresentato e difeso dall'Avv. BONEMEI MONICA (c.f. ) ed elettivamente domiciliato come C.F._4
in atti telematici;
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
pag. 1 di 9
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: come da conclusioni di parte resistente di cui alla memoria di costituzione dell'8.5.2025; spese compensate.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 06/11/2024 e regolarmente notificato, ha Parte_1
dedotto:
- di aver intrattenuto una relazione more uxorio dal 2013 con Controparte_1
- che dall'unione è nata a [...], in data [...], la figlia , riconosciuta dal Per_1
padre Controparte_1
- che la relazione è terminata nel 2019.
Ha quindi chiesto di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nell'interesse della minore Per_1
Si è costituito depositando memoria di costituzione, il quale ha contestato tutto Controparte_1
quanto ex avderso dedotto e chiesto - a sua volta - una diversa regolamentazione nell'interesse della figlia.
All'udienza dell'8.5.2025, i procuratori delle parti hanno riferito l'avvenuto raggiungimento di un accordo sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore come da conclusioni congiunte già depositate in data 6.5.2005 e 5.5.2025 Per_1
dalle parti, cui si sono integralmente riportati, che di seguito si riportano:
“A) QUANTO AI RAPPORTI CON LA FIGLIA MINORE
1.A) la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali, Persona_2
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre sita in Lerici (SP), fraz. San Terenzo, Via Turini n. 13, alla quale detta abitazione rimane assegnata;
2.A) onere dei genitori è quello di tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative alla figlia;
le decisioni di maggiore interesse per la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della figlia minore dovranno essere assunte di pag. 2 di 9 comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia, considerando che, in esse, rientreranno le scelte religiose, l'indirizzo scolastico, la partecipazione ad attività educative e formative extrascolastiche, inclusi i viaggi di istruzione, la partecipazione e la scelta di attività sportive e ricreative, facendosi carico, i ricorrenti, in uguale misura, delle relative spese;
3.A) in considerazione della circostanza che il durante la settimana, per motivi di lavoro, CP_1
è spesso fuori sede, i ricorrenti concordano che la figlia stia presso il padre nei fine Per_1
settimana, prelevando la stessa presso il domicilio materno alle ore 17.00 del venerdì, laddove la figlia per impegni extrascolastici non si trovi presso la madre il padre la preleverà al termine di detti impegni nel luogo ove la minore si trova, riconducendola il giorno successivo, sabato, alle ore
19.00, al domicilio materno. Laddove gli impegni lavorativi del padre subiscano delle modifiche, così da consentirgli di permanere più tempo in Italia, le parti si impegnano e rivedere gli accordi in relazione al regime di frequentazione della minore con i genitori.
4.A) ulteriori periodi di frequentazione/visita potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della minore. Si precisa che nei giorni in cui un genitore terrà con sé la figlia per l'intera giornata, l'altro genitore potrà chiamare e/o videochiamare la figlia, tenendo nel dovuto conto la disponibilità della stessa;
i genitori auspicano la partecipazione di entrambi ad eventi sportivi, ludici ai quali la figlia dovesse prendere parte;
5.A) Per quel che riguarda le festività non estive verrà seguito il principio dell'alternanza per capodanno – ultimo dell'anno ed Epifania, mentre per il Natale la figlia trascorrerà la Vigilia con il padre ed il Natale con la madre e per la Pasqua la figlia trascorrerà la festività con la madre e il
Lunedì in Albis con il padre, secondo una consolidata tradizione famigliare, con prevalenza rispetto all'ordinario regime di frequentazione.
6.A) durante il periodo estivo la figlia minore trascorrerà con il padre, in aggiunta al normale regime di frequentazione, quindici giorni, di cui sette consecutivi o meno a seconda di quanto verrà concordato di volta in volta tra i genitori tra i mesi di luglio ed agosto, da comunicarsi con preavviso di almeno cinque giorni.
7.A) per le altre festività e per il giorno del compleanno della figlia si seguirà il criterio dell'alternanza annuale con facoltà dei genitori di accordarsi per partecipare entrambi alla festa di compleanno della figlia;
8.A) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'una dell'altro alla presenza della figlia.
pag. 3 di 9 Sarà garantito, anche per tale ragione, ad ogni genitore il diritto di visita nella casa dell'altro in caso di malattia della figlia.
9.A) per quanto riguarda il rapporto della bambina con i nonni, dovrà essere, in ogni caso, garantito il diritto della minore di frequentarli con reciproco, esclusivo, impegno di ogni genitore nei confronti della famiglia di appartenenza.
B) QUANTO AI RAPPORTI ECONOMICI
1.B) corrisponderà a , a titolo di contributo nel mantenimento Controparte_1 Parte_1 della figlia , la somma di € 400,00 mensile, somma da rivalutarsi di anno in anno in base Per_1
alle variazioni degli indici ISTAT, tramite bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese;
2.B) i genitori contribuiranno nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie, che vengono così dettagliate come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale che di seguito si riporta:
a) Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione
(debitamente documentate):
Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di assicurazione e bollo per mezzo di trasposto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
b) Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori (debitamente documentate):
b.1) Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, frequenza del conservatorio o scuole formative, master e specializzazioni post universitari, spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede), viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola, servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniera;
b.2) Spese di natura ludica e parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto);
pag. 4 di 9 b.3) Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
b.4) Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Rimborso al genitore anticipatario
In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, così come la mera negazione sarà ugualmente intesa come consenso alla spesa.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
Assegno Unico
Ad oggi percepisce l'assegno unico per i tre figli;
tale contributo non incide su Parte_1
quanto convenuto nella presente sede.
Deducibilità fiscale
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori al 50% nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Spese legali integralmente compensate”.
Vista l'assenza di ulteriori attività e istanze istruttorie, le parti hanno chiesto di poter precisare le conclusioni e discutere la causa.
Il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, ha fatto precisare alle parti le conclusioni e ordinato la discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c. 4, c.p.c. senza adottare provvedimenti provvisori;
ha quindi trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
pag. 5 di 9 La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Segnatamente, queste possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse della minore, poiché garantiscono alla stessa un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per la figlia.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
In punto di spese, le stesse vengono interamente compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minorenne
(nata a [...] il [...]), così provvede: Persona_2
“A) QUANTO AI RAPPORTI CON LA FIGLIA MINORE
1.A) la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali, Persona_2
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre sita in Lerici (SP), fraz. San Terenzo, Via Turini n. 13, alla quale detta abitazione rimane assegnata;
2.A) onere dei genitori è quello di tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative alla figlia;
le decisioni di maggiore interesse per la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della figlia minore dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia, considerando che, in esse, rientreranno le scelte religiose, l'indirizzo scolastico, la partecipazione ad attività educative e formative extrascolastiche, inclusi i viaggi di istruzione, la partecipazione e la scelta di attività sportive e ricreative, facendosi carico, i ricorrenti, in uguale misura, delle relative spese;
3.A) in considerazione della circostanza che il durante la settimana, per motivi di lavoro, CP_1 pag. 6 di 9 è spesso fuori sede, i ricorrenti concordano che la figlia stia presso il padre nei fine Per_1
settimana, prelevando la stessa presso il domicilio materno alle ore 17.00 del venerdì, laddove la figlia per impegni extrascolastici non si trovi presso la madre il padre la preleverà al termine di detti impegni nel luogo ove la minore si trova, riconducendola il giorno successivo, sabato, alle ore
19.00, al domicilio materno. Laddove gli impegni lavorativi del padre subiscano delle modifiche, così da consentirgli di permanere più tempo in Italia, le parti si impegnano e rivedere gli accordi in relazione al regime di frequentazione della minore con i genitori.
4.A) ulteriori periodi di frequentazione/visita potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della minore. Si precisa che nei giorni in cui un genitore terrà con sé la figlia per l'intera giornata, l'altro genitore potrà chiamare e/o videochiamare la figlia, tenendo nel dovuto conto la disponibilità della stessa;
i genitori auspicano la partecipazione di entrambi ad eventi sportivi, ludici ai quali la figlia dovesse prendere parte;
5.A) Per quel che riguarda le festività non estive verrà seguito il principio dell'alternanza per capodanno – ultimo dell'anno ed Epifania, mentre per il Natale la figlia trascorrerà la Vigilia con il padre ed il Natale con la madre e per la Pasqua la figlia trascorrerà la festività con la madre e il
Lunedì in Albis con il padre, secondo una consolidata tradizione famigliare, con prevalenza rispetto all'ordinario regime di frequentazione.
6.A) durante il periodo estivo la figlia minore trascorrerà con il padre, in aggiunta al normale regime di frequentazione, quindici giorni, di cui sette consecutivi o meno a seconda di quanto verrà concordato di volta in volta tra i genitori tra i mesi di luglio ed agosto, da comunicarsi con preavviso di almeno cinque giorni.
7.A) per le altre festività e per il giorno del compleanno della figlia si seguirà il criterio dell'alternanza annuale con facoltà dei genitori di accordarsi per partecipare entrambi alla festa di compleanno della figlia;
8.A) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'una dell'altro alla presenza della figlia.
Sarà garantito, anche per tale ragione, ad ogni genitore il diritto di visita nella casa dell'altro in caso di malattia della figlia.
9.A) per quanto riguarda il rapporto della bambina con i nonni, dovrà essere, in ogni caso, garantito il diritto della minore di frequentarli con reciproco, esclusivo, impegno di ogni genitore nei confronti della famiglia di appartenenza.
B) QUANTO AI RAPPORTI ECONOMICI
pag. 7 di 9 1.B) corrisponderà a , a titolo di contributo nel mantenimento Controparte_1 Parte_1 della figlia , la somma di € 400,00 mensile, somma da rivalutarsi di anno in anno in base Per_1
alle variazioni degli indici ISTAT, tramite bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese;
2.B) i genitori contribuiranno nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie, che vengono così dettagliate come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale che di seguito si riporta:
a) Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione
(debitamente documentate):
Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di assicurazione e bollo per mezzo di trasposto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
b) Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori (debitamente documentate):
b.1) Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, frequenza del conservatorio o scuole formative, master e specializzazioni post universitari, spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede), viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola, servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniera;
b.2) Spese di natura ludica e parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto);
b.3) Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
b.4) Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
pag. 8 di 9 Rimborso al genitore anticipatario
In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, così come la mera negazione sarà ugualmente intesa come consenso alla spesa.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
Assegno Unico
Ad oggi percepisce l'assegno unico per i tre figli;
tale contributo non incide su Parte_1
quanto convenuto nella presente sede.
Deducibilità fiscale
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori al 50% nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Spese legali integralmente compensate”.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio dell'8.5.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 9 di 9