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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 05/03/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 515/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Mortarino Marco del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Mortarino Marco del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 16/02/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Cigliano (VC)
l'08/08/1996, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 11, Parte II
- Serie A, Anno 1996.
Dall'unione sono nati i figli e , tutti maggiorenni ma solo i Per_1 Per_2 Persona_3 primi due economicamente autosufficienti.
pagina 1 di 3 Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito concordatario in Cigliano (VC) l'08/08/1996, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 11, Parte II - Serie A, Anno 1996 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. l'immobile adibito a casa coniugale, sito in Cigliano (VC), Piazza Don Evasio Ferraris n.
20, 3° piano int. 8, censito catastalmente al locale NCEU al Fg. 5, mapp. 478, sub. 12, cat.
A2, e al Fg. 5, mapp. 479, sub. 2, cat. C/6, unitamente a mobili, arredi e pertinenze, viene assegnato al sig. , il quale continuerà ad abitarvi con il figlio , Parte_1 Persona_3 ivi stabilmente convivente, sino a quando quest'ultimo non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
3. si dà atto che la sig.ra ha reperito nuova collocazione abitativa Controparte_1 sempre in Cigliano (VC), Piazza Don Evasio Ferraris n. 20, 1° piano int. 1, ove si è già trasferita;
pagina 2 di 3 4. si dà atto che le spese condominiali, la tassa rifiuti e le utenze della casa coniugale, saranno a carico del Sig. nella misura del 75% e a carico della sig.ra nella Parte_1 Pt_2 misura del 25%;
5. si dà atto che le parti reciprocamente rinunciano alla corresponsione di qualsiasi somma a titolo di mantenimento per sé;
6. si dà atto che ogni altro rapporto economico tra le parti è già stato regolato;
7. il figlio vivrà col padre presso la dimora coniugale, come sopra;
Persona_3
8. ciascun coniuge verserà, a titolo di contributo al mantenimento di fino al Persona_3 raggiungimento della sua indipendenza economica, la somma di € 300,00 sul conto corrente cointestato tra i ricorrenti n. [...] acceso presso Banca
CR (o diverso rapporto successivamente concordato tra le parti), importo che verrà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo. Il primo aggiornamento avverrà decorso un anno dall'omologa della separazione. L'eventuale assegno unico per la prole sarà ripartito al 50% tra le parti;
9. il padre e la madre contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie afferenti (spese mediche non coperte dal SSN, spese dentistiche, Persona_3 sportive, ricreative, scolastiche e/o universitarie) individuate sulla base del protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Vercelli necessitate, concordate e adeguatamente documentate, salvo urgenza.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, Presidente dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 05/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 515/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Mortarino Marco del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Mortarino Marco del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 16/02/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Cigliano (VC)
l'08/08/1996, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 11, Parte II
- Serie A, Anno 1996.
Dall'unione sono nati i figli e , tutti maggiorenni ma solo i Per_1 Per_2 Persona_3 primi due economicamente autosufficienti.
pagina 1 di 3 Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito concordatario in Cigliano (VC) l'08/08/1996, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 11, Parte II - Serie A, Anno 1996 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. l'immobile adibito a casa coniugale, sito in Cigliano (VC), Piazza Don Evasio Ferraris n.
20, 3° piano int. 8, censito catastalmente al locale NCEU al Fg. 5, mapp. 478, sub. 12, cat.
A2, e al Fg. 5, mapp. 479, sub. 2, cat. C/6, unitamente a mobili, arredi e pertinenze, viene assegnato al sig. , il quale continuerà ad abitarvi con il figlio , Parte_1 Persona_3 ivi stabilmente convivente, sino a quando quest'ultimo non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
3. si dà atto che la sig.ra ha reperito nuova collocazione abitativa Controparte_1 sempre in Cigliano (VC), Piazza Don Evasio Ferraris n. 20, 1° piano int. 1, ove si è già trasferita;
pagina 2 di 3 4. si dà atto che le spese condominiali, la tassa rifiuti e le utenze della casa coniugale, saranno a carico del Sig. nella misura del 75% e a carico della sig.ra nella Parte_1 Pt_2 misura del 25%;
5. si dà atto che le parti reciprocamente rinunciano alla corresponsione di qualsiasi somma a titolo di mantenimento per sé;
6. si dà atto che ogni altro rapporto economico tra le parti è già stato regolato;
7. il figlio vivrà col padre presso la dimora coniugale, come sopra;
Persona_3
8. ciascun coniuge verserà, a titolo di contributo al mantenimento di fino al Persona_3 raggiungimento della sua indipendenza economica, la somma di € 300,00 sul conto corrente cointestato tra i ricorrenti n. [...] acceso presso Banca
CR (o diverso rapporto successivamente concordato tra le parti), importo che verrà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo. Il primo aggiornamento avverrà decorso un anno dall'omologa della separazione. L'eventuale assegno unico per la prole sarà ripartito al 50% tra le parti;
9. il padre e la madre contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie afferenti (spese mediche non coperte dal SSN, spese dentistiche, Persona_3 sportive, ricreative, scolastiche e/o universitarie) individuate sulla base del protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Vercelli necessitate, concordate e adeguatamente documentate, salvo urgenza.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, Presidente dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 05/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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