Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.T. dott.
Fabrizio Pagniello a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.12.2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n. 4648 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017
TRA
, in persona del l.r.p.t. rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv. Rosa Ierardi giusta delega in atti – OPPONENTE
E
in persona del l.r.p.t. rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Antonio Borracino e dall'Avv. Concetta Sorrentino, giusta delega in atti – OPPOSTA
OGGETTO : Somministrazione
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 633 cpc la ha adito Controparte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'emissione di ingiunzione di pagamento nei confronti della stessa della complessiva somma Parte_2
di € 116.233,02 oltre interessi e spese.
A fondamento della domanda ha dedotto l'esistenza di un credito afferente gli interessi moratori ex D.lgs. 231/02 maturati in ragione del ritardato pagamento di una serie di fatture commerciali emesse dalla CP_1
nell'ambito del rapporto di fornitura orto protesica disciplinata dal DM
332/99 negli anni 2013 – 2014 e contabilizzati con la fattura n.11 del
12/01/2017.
revoca, eccependo: 1. In via preliminare il difetto di procura per non essere stata notificata unitamente al decreto ingiuntivo;
Nel merito 2. L'estinzione di qualsiasi obbligazione per avvenuto pagamento della pretesa creditoria in forza dell'Accordo pagamenti stipulato tra la cedente Controparte_1
e la Regione Lazio e infondatezza della domanda per
[...]
inapplicabilità degli interessi ex D.Lgs. 231/02 per violazione dell'accordo dei pagamenti in merito al tasso di interesse e decorrenza incardinatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la CP_2 [...]
per resistere all'opposizione deducendone Controparte_1
l'infondatezza sulla base dei seguenti motivi: 1. in via preliminare, nullità della notifica dell'atto di citazione in opposizione per non essere stata redatta la relata di notifica in documento separato rispetto all'atto di citazione e per non avere attestato la conformità all'originale cartaceo della procura alle liti;
2. Validità della procura non essendo richiesta la notifica del decreto ingiuntivo unitamente all'atto che conferisce la rappresentanza;
3. Diritto del creditore agli interessi da ritardato pagamento ex D.Lgs 231/02 con conseguente nullità in parte qua dell'Accordo stesso e sostituzione automatica ex art. 1339 c.c. delle clausole su interessi con le clausole della normativa speciale d.lgs 231/2002.
La causa, nel corso della quale è stata disposta una Consulenza tecnica d'Ufficio finalizzata alla quantificazione degli interessi di mora, è stata trattenuta in decisione all''udienza del 14.12.2023 con i termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
Preliminarmente va osservato che essendo stata depositata la procura alle liti nel fascicolo telematico dell'ingiunzione (cfr. all. 1), la sua omessa allegazione nell'ambito del procedimento notificatorio del decreto monitorio non vizia lo jus postulandi del difensore.
La S.C. con l'ordinanza n. 27154/21 ha ribadito il principio specificando che ai sensi dell'art. 643 c.p.c., ai fini della decorrenza del termine per
l'opposizione a decreto ingiuntivo vanno notificati il ricorso ed il decreto monitorio, ma non è necessaria altresì la notificazione della procura alle liti del difensore della parte creditrice, anche se la notificazione avvenga a mezzo P.E.C., ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, da parte del difensore costituito nel procedimento monitorio;
aggiungendo che la eventuale insussistenza, agli atti del procedimento monitorio, di detta procura, così come l'eventuale vizio della stessa, vanno eventualmente fatti valere dall'ingiunto come motivo di opposizione al decreto ingiuntivo, da proporsi comunque nel termine di legge decorrente dalla notificazione di esso, notificazione che può sempre essere effettuata, secondo tutte le modalità previste dall'ordinamento, dal difensore costituito nel procedimento monitorio, atteso che la pronuncia del decreto da parte del giudice del monitorio implicitamente esclude il vizio relativo al ministero di difensore e considerato che contro il decreto l'ordinamento prevede - fuori dei casi in cui ammette l'opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c. - il solo rimedio dell'opposizione tempestiva.
Consegue da quanto sopra, il rigetto dell'eccezione preliminare afferente l'omessa notifica della procura da parte del legale della parte opposta.
Nel merito, si osserva, sempre in via preliminare, che l'omessa allegazione da parte dell'opponente dell'accordo pagamenti intercorso con la Regione
CP_ Lazio, cui la avrebbe aderito, non consente di valutare l'eccezione inerente l'inapplicabilità della normativa speciale di cui al d.lgs 231/2002 in tema di interessi moratori (nel particolare, non vi è prova della sottoscrizione CP_ di tale accordo da parte di che lo ha contestato); trattandosi peraltro di un fatto costitutivo dell'eccezione sollevata dall'opponente, la ripartizione dell'onere della prova gravava su quest'ultima, quale convenuta in senso sostanziale.
Nel corso del giudizio, previa ammissione si CTU, sono stati assegnati al perito i seguenti quesiti: 1) indichi gli estremi delle fatture depositate dalla parte convenuta con la memoria prevista dall'art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c., dica se coincidano con le fatture menzionate nella fattura n. 11/2017 depositata dalla parte convenuta;
2) indichi per ciascuna delle suddette fatture le date di scadenza del termine di pagamento e la data dell'effettivo pagamento delle stesse;
3) calcoli l'ammontare degli interessi moratori maturati sulle singole fatture suddette, secondo il tasso di interesse e i termini di decorrenza previsti dall'art. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002 e vigenti al tempo della decorrenza degli interessi, e fino al momento dell'effettivo pagamento delle fatture stesse”.
Relativamente invece ai criteri di calcolo, il CTU ha tenuto conto degli art. commi 4 e 5 del D.Lgs. 231/2002 che prevedono, quanto all'art. 4 co. 2, il termine di pagamento di 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente, laddove il successivo comma 4 stabilisce che “nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni”.
In applicazione di tale secondo criterio, il CTU al fine di individuare la data di scadenza pagamento e quella di effettivo pagamento, ha preso a riferimento le seguenti date: - data scadenza pagamento: 60° giorno dalla data di immissione delle fatture nel portale pagamenti, indicata come “fattura immessa nel sistema da flusso XML”; - data pagamento: data indicata nelle stampe del portale della regione Lazio come “Stato: Chiusa”.
In applicazione di tali criteri, cui il Tribunale ritiene di dover aderire, il consulente ha quantificato gli interessi di mora nel complessivo importo di
Euro 115.106,10, sulla base di un prospetto contabile attestante il ritardo dei CP_ pagamenti raffrontato a ogni singola fattura emessa da .
Non v'è ragione di discostarsi dalle conclusioni del perito che appaiono correttamente motivate e prive di errori o vizi logici;
con riferimento poi al termine di scadenza del pagamento, ritiene il Tribunale di dover fare applicazione dell'art. 2963 co. 3 c.c., ai fini dell'individuazione, quale data di scadenza del pagamento, ove coincidente con un giorno festivo, il primo giorno lavorativo successivo.
Parte opponente, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, deve pertanto essere condannata al pagamento della predetta somma di Euro 115.106,10, oltre interessi dalla domanda.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) Revoca il D.I. n. 1274/17 emesso in data 19/07/2017 ;
2) Condanna 5 in persona del l.r.p.t., al Parte_1
pagamento della somma di Euro 115.106,10 oltre interessi legali dalla domanda;
3) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 4.500,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale;
4) Pone definitivamente a carico dei 5 le Parte_1
spese di CTU.
Tivoli, 8 gennaio 2025
Il Giudice O.P. Firmato