CGT2
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 20/01/2026, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 154/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di US Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CRAVEIA ROBERTO, Presidente e Relatore
FASANO GAETANO, Giudice
ANSALDI PIERO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1430/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
LI US SP - Viale Di Tor Marancia 4 00147 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministero della US Tribunale Milano - Via Carlo Freguglia, 1 20100 Milano MI elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 720/2025 emessa dalla Corte di US Tributaria Primo grado MILANO sez. 17
e pubblicata il 14/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 068 2024 01077979 11 000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 068 2024 01077979 11 001 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, i sig.ri Ricorrente_1 e Ricorrente_2 hanno proposto opposizione avverso cartelle di pagamento 06820240107797911000 e 06820240107797911001, eccependo:
1) l'infondatezza della pretesa creditoria
2) l'omessa comunicazione di variazione del valore di causa
3) la mancata indicazione delle somme già versate.
Chiedevano quindi l'Annullamento degli atti impugnati.
Le cartelle di pagamento notificata in data 9 novembre 2024 sono state emesse dall'Agenzia delle Entrate sulla base dell'iscrizione a ruolo, da parte di LI US SP, delle somme dovute a titolo di contributo unificato e anticipazioni forfettarie in relazione all'iscrizione a ruolo del procedimento RG 10194/20 da parte dei ricorrenti avanti il Tribunale di Milano.
Nel giudizio di primo grado, si costituiva LI US SP che contestava tutti i motivi di ricorso e, insistendo nella correttezza del proprio operato, chiedeva il rigetto del ricorso.
Nelle more dell'emissione della sentenza di primo grado, perveniva nota con cui si indiva una rettifica della partita iniziale n. 16360/23 e della conseguente partita di credito relativa alla sanzione, con conseguente sostituzione da nuove partite emesse in conformità al diverso importo comunicato dal Tribunale di Milano.
Con sentenza n. 720/2025 depositata il 14 febbraio 2025, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di
Milano, sez. 7, dichiarava cessata la materia del contendere stante l'annullamento dell'atto impositivo e compensava le spese di lite.
I sig.ri Ricorrente_2 impugnavano la sentenza predetta nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite, nonostante l'accertata cessazione della materia del contendere per riconoscimento del diritto dei ricorrenti, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 d.lgs. 546/1992 e 91, 92 e 132 c.
2 c.p.c. per palese insussistenza di motivi per derogare al principio della soccombenza e disporre la compensazione delle spese sostenute da parte ricorrente per mancanza delle gravi ed eccezionali ragioni.
Si costituiva nel giudizio di appello LI US SP che, dopo aver puntualmente ricostruito i fatti di causa, precisava che né l'esponente né l'Ufficio Recupero Crediti del Tribunale di Milano hanno mai riconosciuto di aver annullato gli atti opposti in accoglimento delle censure di controparte o della circostanza
(da sempre contestata in quanto mai provata) del pagamento parziale della somma di euro 548,83 e nemmeno la Corte di US ha mai accolto le motivazioni dei ricorrenti e ha mai accertato esplicitamente e/o implicitamente il pagamento della predetta somma.
Concludeva evidenziando come non vi fosse stata alcuna soccombenza da parte di LI US SP per cui la pronuncia di compensazione delle spese risultava corretta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere rigettato. Effettivamente, non vi è stata alcuna soccombenza da parte di LI
US SP, ma semplicemente una rideterminazione del valore dovuto a titolo di contributo unificato ed anticipazione forfettaria che, peraltro, risulta dovuta.
A dire il vero, la Corte di primo Grado, nell'ambito dei propri poteri, avrebbe potuto anche rideterminare tale importo sulla base della nuova nota, ma ha evidentemente preferito, in un'ottica deflattiva del contenzioso, estinguere un giudizio.
Corretta, dunque, è la pronuncia di compensazione delle spese.
La Corte ritiene di compensare le spese del giudizio anche per il presente grado per questioni di opportunità
e sulla base dello stesso ragionamento espresso sopra ossia dell'assenza di una vera soccombenza di una delle parti nonché in quanto all'udienza di trattazione nessuno compariva.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado, compensando le spese del presente grado di giudizio. Milano, lì 17 dicembre 2025 Il Presidente estensore Roberto Craveia
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di US Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CRAVEIA ROBERTO, Presidente e Relatore
FASANO GAETANO, Giudice
ANSALDI PIERO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1430/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
LI US SP - Viale Di Tor Marancia 4 00147 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministero della US Tribunale Milano - Via Carlo Freguglia, 1 20100 Milano MI elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 720/2025 emessa dalla Corte di US Tributaria Primo grado MILANO sez. 17
e pubblicata il 14/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 068 2024 01077979 11 000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 068 2024 01077979 11 001 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, i sig.ri Ricorrente_1 e Ricorrente_2 hanno proposto opposizione avverso cartelle di pagamento 06820240107797911000 e 06820240107797911001, eccependo:
1) l'infondatezza della pretesa creditoria
2) l'omessa comunicazione di variazione del valore di causa
3) la mancata indicazione delle somme già versate.
Chiedevano quindi l'Annullamento degli atti impugnati.
Le cartelle di pagamento notificata in data 9 novembre 2024 sono state emesse dall'Agenzia delle Entrate sulla base dell'iscrizione a ruolo, da parte di LI US SP, delle somme dovute a titolo di contributo unificato e anticipazioni forfettarie in relazione all'iscrizione a ruolo del procedimento RG 10194/20 da parte dei ricorrenti avanti il Tribunale di Milano.
Nel giudizio di primo grado, si costituiva LI US SP che contestava tutti i motivi di ricorso e, insistendo nella correttezza del proprio operato, chiedeva il rigetto del ricorso.
Nelle more dell'emissione della sentenza di primo grado, perveniva nota con cui si indiva una rettifica della partita iniziale n. 16360/23 e della conseguente partita di credito relativa alla sanzione, con conseguente sostituzione da nuove partite emesse in conformità al diverso importo comunicato dal Tribunale di Milano.
Con sentenza n. 720/2025 depositata il 14 febbraio 2025, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di
Milano, sez. 7, dichiarava cessata la materia del contendere stante l'annullamento dell'atto impositivo e compensava le spese di lite.
I sig.ri Ricorrente_2 impugnavano la sentenza predetta nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite, nonostante l'accertata cessazione della materia del contendere per riconoscimento del diritto dei ricorrenti, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 d.lgs. 546/1992 e 91, 92 e 132 c.
2 c.p.c. per palese insussistenza di motivi per derogare al principio della soccombenza e disporre la compensazione delle spese sostenute da parte ricorrente per mancanza delle gravi ed eccezionali ragioni.
Si costituiva nel giudizio di appello LI US SP che, dopo aver puntualmente ricostruito i fatti di causa, precisava che né l'esponente né l'Ufficio Recupero Crediti del Tribunale di Milano hanno mai riconosciuto di aver annullato gli atti opposti in accoglimento delle censure di controparte o della circostanza
(da sempre contestata in quanto mai provata) del pagamento parziale della somma di euro 548,83 e nemmeno la Corte di US ha mai accolto le motivazioni dei ricorrenti e ha mai accertato esplicitamente e/o implicitamente il pagamento della predetta somma.
Concludeva evidenziando come non vi fosse stata alcuna soccombenza da parte di LI US SP per cui la pronuncia di compensazione delle spese risultava corretta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere rigettato. Effettivamente, non vi è stata alcuna soccombenza da parte di LI
US SP, ma semplicemente una rideterminazione del valore dovuto a titolo di contributo unificato ed anticipazione forfettaria che, peraltro, risulta dovuta.
A dire il vero, la Corte di primo Grado, nell'ambito dei propri poteri, avrebbe potuto anche rideterminare tale importo sulla base della nuova nota, ma ha evidentemente preferito, in un'ottica deflattiva del contenzioso, estinguere un giudizio.
Corretta, dunque, è la pronuncia di compensazione delle spese.
La Corte ritiene di compensare le spese del giudizio anche per il presente grado per questioni di opportunità
e sulla base dello stesso ragionamento espresso sopra ossia dell'assenza di una vera soccombenza di una delle parti nonché in quanto all'udienza di trattazione nessuno compariva.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado, compensando le spese del presente grado di giudizio. Milano, lì 17 dicembre 2025 Il Presidente estensore Roberto Craveia