Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/06/2025, n. 2585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2585 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo – Sezione Terza Civile - in composizione monocratica, in persona del giudice Cinzia Ferreri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12589 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022, vertente tra nato a [...] il [...] (avv. Luca Russo); Parte_1
ATTORE
e n.q. di impresa designata dal DS (avv. Controparte_1
Enrico Gentile);
CONVENUTA
; Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio, ha convenuto Parte_1 [...]
, n.q. di impresa designata dal DS e Giardina OR Vincenzo, Controparte_1
esponendo che:
- in data 29/10/2014, alle 13,00 circa, alla guida della propria motocicletta percorreva a moderata velocità, sul margine destro della carreggiata, piazza Castelnuovo, in Palermo, quando, giunto all'altezza del civico n 4, un'autovettura Audi A3 Tg DD351SA di proprietà del convenuto , che si trovava posteggiata sul margine destro, Controparte_2
apriva improvvisamente lo sportello anteriore lato guida;
- con tale condotta il conducente della Audi A3 sbarrava la direttrice di marcia del motociclo, il quale a causa dell'improvviso ostacolo, urtava la portiera dell'auto e perdeva il controllo del mezzo rovinando a terra.
Sulla scorta di quanto esposto, l'attore ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al sinistro.
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variamente contestato le avverse pretese chiedendone il rigetto.
non si è costituito. Controparte_2
Espletata l'attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza del
17/03/2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*
1) Dall'istruttoria espletata è emersa la prova della dinamica del sinistro quale descritta in citazione, in quanto così riferita dai testi e . Testimone_1 Testimone_2
In particolare, la teste ha dichiarato “Ricordo di avere assistito a sinistro che ha Tes_1
coinvolto il sig. io lo stavo attendendo al vecchio chioschetto del Politeama. Il fatto risale a
Pt_1 una decina di anni fa, ora di pranzo. Mentre lo attendevo l'ho visto arrivare in moto;
non ricordo che moto fosse, non era uno scooter né una moto grande. Mentre arrivava ho notato una macchina grigia, non scura, che apre lo sportello urtando il manubrio della moto condotta dal sig. Il sig.
Pt_1 [...] stava arrivando dalla via Paternostro al;
io mi trovavo davanti una cioccolateria (poco
Pt_1 CP_3 più avanti rispetto , andando verso il ). L'auto era parcheggiata parallelamente al Pt_2 CP_3 marciapiede;
veniva aperta la portiera lato conducente. Il sig. camminava piano perché stava
Pt_1 arrivando e a causa dell'urto è caduto a terra”. La teste ha dichiarato “Era ora di pranzo, Tes_2
stavo percorrendo a piedi il marciapiede all'altezza di quello che era Prima di attraversare Parte_3 ho aspettato che passasse una moto;
mentre aspettavo ho visto un'auto, parcheggiata, aprire lo sportello, che sbatteva contro il manubrio della moto facendola cadere. Il conducente dell'auto ha soccorso il motociclista, poi lo vidi andare via;
quindi, lasciai le mie generalità al sig. Ho Pt_1 visto che poi sono intervenuti i vigili e in particolare ho visto due donne presenti sul posto. Ricordo che il sig. urtò la mano e finì a terra sulla sinistra;
accusava dolore e aveva un taglio alla mano Pt_1 urtata, da cui perdeva sangue”.
Le deposizioni delle testi devono ritenersi attendibili poiché provenienti da persone estranee alle parti in causa e come tali disinteressate all'esito della stessa, oltre che in ragione della intrinseca coerenza delle loro dichiarazioni. Né l'attendibilità della teste può Tes_1
essere esclusa aprioristicamente, in difetto di ulteriori elementi, sulla base del solo rapporto lavorativo intrattenuto con l'attore per un breve periodo.
Non appaiono condivisibili i dubbi sollevati dalla compagnia convenuta sull'effettiva presenza dei testimoni sui luoghi e, quindi, sulla loro credibilità, in ragione del fatto che non sono stati identificati dalla Polizia Municipale.
2 Infatti, come emerge dl rapporto della Polizia Municipale, questa è intervenuta quando i mezzi coinvolti erano già stati rimossi dalla posizione di quiete assunta dopo l'urto e l'autovettura antagonista Audi A3 si era allontanata dal luogo del sinistro.
Peraltro, tra i testi indicati da parte attrice vi era anche (identificata Testimone_3
dalla PM sui luoghi del sinistro), citata ma non comparsa all'udienza del 16/10/2023, destinata all'espletamento della prova. Come emerge dal verbale della suddetta udienza, il difensore di parte attrice ha dichiarato di rinunciare al teste e il difensore di parte Tes_3
convenuta ha accettato la rinuncia.
Sicché appare incoerente la difesa d parte convenuta, che sostiene, dopo avere accettato la rinuncia all'escussione dell'unico teste identificato dalla PM, non esservi valida prova dei fatti posti dall'attore a sostegno della domanda giudiziale.
Dal rapporto della Polizia Municipale prodotto risulta che l'autovettura antagonista era condotta da ed era sprovvista di copertura assicurativa. Controparte_2
Nello stesso rapporto, la Polizia Municipale ha ricostruito la dinamica del sinistro in termini perfettamente compatibili con quanto direttamente percepito dai testi:
[...]
alla guida dell'autovettura Audi suddetta a suo dire si fermava in sosta Controparte_2
sul margine destro della piazza Castelnuovo (dir. mare) antistante il civ. 04. Lo stesso nell'effettuare l'apertura della portiera anteriore sinistra, intercettava la direttrice di marcia del motociclo suddetto che condotto da certo circolava anch'esso in piazza Parte_1
Castelnuovo con direzione di marcia da via Paternostro verso la via F.sco Crispi”.
Dalla ctu medico-legale espletata nel giudizio è emersa la sussistenza del nesso causale tra l'evento traumatico ed il quadro lesivo obiettivato presso il Nosocomio di prime cure nonché la lesione al menisco mediale strumentalmente accertata alla RM dell'11/05/2015.
Il consulente tecnico ha, invece, escluso la sussistenza di un valido nesso causale (post hoc ergo propter hoc) tra il sinistro in oggetto e la sintomatologia psichica documentata nel 2015.
Le prove raccolte nel corso del giudizio corroborano la prospettazione dei fatti descritta in atto di citazione;
pertanto, la domanda deve ritenersi fondata e l'incidente deve essere ascritto a colpa integrale del convenuto , il quale ha tenuto una Controparte_2
condotta contraria alle regole poste dall'art. 157, D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285, mentre deve escludersi una concorrente condotta colposa dell'attore, essendo emerso dalla prova testimoniale che camminava piano. Pt_1
2) Circa le conseguenze lesive del sinistro per cui è causa, dalla documentazione sanitaria prodotta dall'attore e dalla c.t.u. medico legale espletata nel processo è emerso che in conseguenza del sinistro ha riportato i seguenti postumi “Esiti estetici ed Parte_4
3 algo-disfunzionali di trauma contusivo della mano destra (in destrimane); - Esiti algo-disfunzionali di trauma contusivo del ginocchio destro”; i postumi permanenti sono stati valutati dal c.t.u. medico legale nella misura del 7%, mentre sono stati riconosciuti 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% e 100 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%.
In merito all'attività lavorativa dichiarata dal danneggiato (artigiano specializzato nella creazione di bigiotteria e monili), il c.t.u. ha escluso, pur tenendo conto che è stata interessata la mano dominante e pur considerando che si tratta di un'attività di tipo prettamente manuale, stante l'entità dei postumi e, soprattutto, la sfumata incidenza funzionale emersa all'esame obiettivo, una incidenza sulla capacità lavorativa specifica.
Il c.t.u. ha ritenuto che le spese mediche allegate risultino congrue per un ammontare di
€ 47,00.
Infine, l'attore ha provato che a causa dei danni riportati ha subito un danno patrimoniale consistente nelle spese sostenute per assistenza domiciliare per un importo pari a € 1.800,00.
Per la liquidazione del danno trova applicazione la tabella sulle lesioni micro- permanenti di cui all'art. 139 del D.lgs n.209/2005 (Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità).
Nel caso in esame, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (7%), dell'età della parte lesa all'epoca del sinistro (57 anni), il danno biologico permanente può essere liquidato nella somma di € 9.638,30, l'invalidità temporanea deve, invece, liquidarsi considerata la durata e la misura individuata dal c.t.u. in € 3.866,80, per un totale complessivo di €
13.505,10.
Dal processo non è emerso alcun elemento che induca questo giudice a liquidare ulteriori somme per procedere ad una adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico e alla liquidazione del danno morale, non avendo il danneggiato assolto all'onere dell'allegazione e della prova delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento.
La somma di € 13.505,10 è espressa in valori attuali e devalutata all'epoca del sinistro ammonta ad € 11.142,82. A tale somma devono aggiungersi i danni patrimoniali che ammontano ad € 1.847,00. Si ottiene, pertanto, l'importo di € 12.989,82.
Su tale importo si devono calcolare gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, secondo i principi espressi dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995.
4 Conseguentemente, i convenuti devono essere condannati a pagare in favore dell'attore la somma di € 17.484,57, oltre interessi legali, dalla data della decisione al soddisfo.
3) In ragione dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come specificato in dispositivo. Le spese della ctu, liquidate come da decreto in atti, sono poste definitivamente a carico delle parti convenute in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, Sezione Terza Civile, ogni altra ulteriore, diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: condanna , n.q. di impresa designata dal DS e Controparte_1 [...]
, in solido, al pagamento in favore di per le causali di Controparte_2 Parte_1
cui in premessa, della somma di € 17.484,57, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;
condanna , n.q. di impresa designata dal DS e Controparte_1 [...]
, in solido, alla rifusione a favore di delle spese del Controparte_2 Parte_1
giudizio, che liquida in € 5.077,00 per compensi e € 545,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, che si distraggono in favore del procuratore di parte attrice, avv.
Luca Russo;
pone definitivamente le spese della c.t.u., liquidate come da decreto in atti, a carico delle parti convenute in solido.
Palermo, 12 giugno 2025.
Il Giudice
Cinzia Ferreri
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