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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/07/2025, n. 2297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2297 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa ND TR Presidente dott.ssa Rossana Taverna Consigliere dott.ssa RI RA Consigliere relatore
All'udienza del 27/06/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1634 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente tra con l'avv. BALESTRA ROBERTO Parte_1
Appellante
e con l'avv. MARCUCCI FRANCESCA Controparte_1
Appellata
ha pronunziato la presente
SENTENZA
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, 579/2023 pubblicata il 26 maggio 2023, e notificata il 7 giugno 2023. Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 c.pc. evocava in giudizio dinnanzi al Parte_2
Tribunale di Velletri la premettendo che: era stato Parte_1 assunto dalla società in data 26/06/1989, presso lo Parte_1 stabilimento di Pomezia, con qualifica di tecnico e di essere inquadrato nella categoria C1 del CCNL dell'industria della carta cartone e cartotecniche;
a partire dal mese di maggio del 2005, con l'introduzione in azienda una nuova linea di produzione e di un macchinario altamente sofisticato – Emba 245QS linea 606-, era stato adibito a tale nuova linea svolgendo così mansioni superiori corrispondenti al livello di inquadramento B2 del medesimo CCNL senza che tale livello gli fosse effettivamente riconosciuto;
di fatto coordinava, guidava e controllava in maniera autonoma l'attività di più lavoratori aventi pari livello di inquadramento quali e Persona_1 Per_2
1 . Chiedeva quindi al Tribunale adito di accertare e dichiarare il proprio diritto Per_3 all'inquadramento ed al relativo trattamento economico, normativo e previdenziale del livello B2 del CCNL industria della carta, cartone e cartotecnica a partire dall'anno 2005; di condannare per l'effetto la società al pagamento in suo favore Parte_1 della somma di € 18.713,36 lordi a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto, oltre interessi e rivalutazione delle singole scadenze fino al soddisfo, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
di condannare la società convenuta al risarcimento del danno subito e/o subendo per effetto dell'illegittimo e arbitrario comportamento della società convenuta. si costituiva regolarmente in giudizio per resistere Parte_1 alla domanda avversa. Il giudice istruita la causa con prova testimoniale, accoglieva parzialmente il ricorso accertando il diritto della parte ricorrente all'inquadramento al livello B2 del CCNL per le aziende trasformatrici della carta e del cartone, con decorrenza dal trimestre successivo al maggio 2005, e per l'effetto condannava la parte convenuta al pagamento delle differenze retributive relative ai titoli indicati nei conteggi, ad eccezione del TFR, e al solo periodo dal 1.01.2016 al 31.12.2020, quantificate in euro 15.298,14, oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre alla condanna alla parziale refusione delle spese legali, compensandole per il resto. impugna tempestivamente la sentenza chiedendone Parte_1 la riforma affidandosi a sei motivi d'appello. Resiste con memoria . CP_2
Con il primo motivo d'appello sostiene che in Parte_1 considerazione della data apposta in calce alla sentenza (9.5.2023) la stessa sia stata scritta in data antecedente al deposito delle memorie autorizzate e all'ultima udienza di discussione, così violando il principio del contraddittorio. L'appellato rileva come in realtà quello lamentato dall'appellante sia un mero errore materiale e che in nessun modo da tale errata indicazione della data della sentenza si possa far discendere che la causa sia stata decisa in data antecedente alla discussione finale. Con il secondo motivo la società impugna la parte della decisione in cui il giudice di prime cure ha respinto l'eccezione di nullità del ricorso proposto dal ritenendo Pt_2 che fosse possibile individuare in modo sufficientemente chiaro e dettagliato i fatti costitutivi delle pretese vantate dal ricorrente e reitera l'eccezione per cui il ricorso introduttivo non soddisfi i requisiti di cui all'art. 414, nn. 3 e 4, c.p.c. Con il terzo motivo impugna la parte della sentenza Parte_1 nella quale il Tribunale di Velletri ha ritenuto che l'istruttoria svolta ha permesso di accertare che il ha diritto all'inquadramento al livello B2. Il giudice di prime cure Pt_2 avrebbe travisato la portata delle disposizioni previste dal CCNL di settore o, comunque, ne avrebbe dato un'interpretazione diversa da quella derivante dall'applicazione del criterio letterale. In sostanza, il giudice di primo grado ha ritenuto applicabile il meccanismo di progressione automatica che il CCNL ha previsto nell'ambito del profilo professionale n. 1 del livello C1 al ricorrere di presupposti e condizioni ben precise che non sussistono nel caso di specie. Il livello richiesto prevede la responsabilità operativa di più gruppi di lavoratori e di un corrispondente numero di macchinari mentre il si è occupato di un'unica squadra e non più d'una. Inoltre i testi hanno permesso Pt_2 di chiarire che il macchinario a cui era addetto il ricorrente era un “case maker” a più lavorazioni in linea dall'alimentazione alla pallettizzazione” che è indicato dalla
2 previsione contrattuale come macchina tecnologicamente evoluta che permette il riconoscimento del livello C1 attribuito al L'appellante sul punto pone l'accento Pt_2 sulla circostanza per cui non vi sia in tutto il CCNL alcuna declaratoria che preveda una qualifica specifica per chi guida, controlla o coordina una sola squadra, tanto che perfino il livello C utilizza il termine squadre, al plurale. Se davvero la volontà contrattuale fosse stata quella di differenziare la qualifica di un lavoratore in base al numero di squadre affidate (uno, due, o più), il CCNL avrebbe dovuto ben distinguere i due profili, affidando compiti e livelli diversi ed usando la parola “squadre” anche al singolare in base al diverso livello retributivo. Il lavoratore con inquadramento C1 che guida, controlla e coordina il lavoro di squadre (da intendersi come una o più squadre) è solo ed esclusivamente il C1 n. 1), il quale se controlla lavoratori compresi nei profili del medesimo livello, acquisisce il 2° livello del gruppo B. Ciò che rileva quindi, a parere dell'appellato, non è l'avere una o più squadre sotto il proprio controllo ma se il lavoratore ha il coordinamento di altri lavoratori compresi nel medesimo livello retributivo. Con il quarto motivo la società lamenta la erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato che il diritto del ricorrente al superiore nquadramento decorre dal trimestre successivo al maggio 2005. replica ribadendo come tutti i testi escussi hanno Pt_2 affermato come egli fosse addetto alla macchina n. 606 in qualità di primo macchinista con uno svolgimento ultraventennale delle mansioni superiori. Con il quinto motivo l'appellante lamenta un vizio di ultrapetizione della sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto che l'eccezione di prescrizione riguardasse anche il diritto di credito del alle differenze retributive. sostiene l'infondatezza Pt_2 Pt_2 del motivo atteso che l'eccezione di prescrizione relativa alle differenze retributive non è un petitum diverso da quello relativo al diritto al livello di inquadramento, ma è parte della stessa domanda, posto che l'uno è la diretta e stretta conseguenza dell'altro. Quale sesto motivo d'appello la società, in considerazione dei motivi precedenti, chiede diversa regolazione delle spese legali che per entrambi i gradi di giudizio dovranno porsi a carico della controparte. L'appellato replica che tale motivo di appello è assolutamente inconferente e comunque inammissibile oltre che articolato in assenza di qualsivoglia motivazione. L'appello è fondato. Preliminarmente, l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi di appello è infondata. L'appellante, infatti, non si è limitato a richiamare il contenuto degli scritti difensivi di primo grado, ma ha individuato con precisione i capi della sentenza oggetto di censura e li ha confutati, sia pure richiamando gli argomenti illustrati nelle difese articolate in corso di causa, a suo dire erroneamente disattese dal Tribunale. Biologica
Passando al merito, la valutazione della fondatezza del terzo motivo di appello assume valore assorbente rispetto agli ulteriori profili di censura. Occorre premettere che la declaratoria del livello di inquadramento del gruppo B stabilisce che “appartengono a questo gruppo i lavoratori che, in relazione alle capacità acquisite, nell'ambito della gestione amministrativa o tecnica, esplicano funzioni di concetto, con facoltà di iniziativa, ovvero che nell'ambito delle varie lavorazioni hanno, in condizioni di autonomia, compiti di guida, controllo e coordinamento del personale loro affidato, o piena e completa responsabilità di un impianto o macchina di notevole complessità o di elevato contenuto tecnologico ed alta potenzialità, oppure sono adibiti a
3 lavori che per complessità e concettualità richiedono elevate capacità e rilevanti conoscenze tecniche e professionali”.
Rientrano invece nel livello riconosciuto dalla parte datoriale all'odierna parte appellata (livello di inquadramento C) “i lavoratori che, avendo un'adeguata preparazione pratica e professionale, esplicano nell'ambito della gestione amministrativa o tecnica, funzioni d'ordine, ovvero che nell'ambito delle varie lavorazioni svolgono funzioni comportanti il richiesto grado di specializzazione tecnica o tecnologica nel proprio lavoro, o che guidano, controllano e coordinano il lavoro di squadre, con apporto di competenza tecnico-pratica con limitata autonomia nell'ambito delle loro funzioni”.
Il livello C1 si articolare nei seguenti profili professionali:
1) Lavoratore che, indipendentemente dalla sua diretta partecipazione alle lavorazioni, guida, controlla e coordina il lavoro di squadre, con apporto di competenza tecnico-pratica, e con limitata autonomia nell'ambito delle sue funzioni (qualora controlli lavoratori compresi nei profili del presente livello acquisisce il 2° livello del gruppo B).
2) …
3) Operatore esperto che esegue autonomamente, secondo le sequenze e i tempi stabiliti, le procedure, anche di ripartenza, di elaborazione dati.
4) Operatore di cartiera …
5) Lavoratore con rilevante grado di specializzazione, responsabile di impianto per la produzione di vapore di media potenzialità con caratteristiche di media complessità tecnica e tecnologica.
6) Lavoratore, con rilevante grado di specializzazione, addetto a lavori complementari di riparazione e manutenzione o aggiustaggio o messa a punto o montaggio di gruppi o impianti meccanici o elettrici o elettronici o idraulici o pneumatici che interpreta schemi o disegni costruttivi complessi ed i relativi schemi funzionali.
7) Conduttore con preparazione e/o preparatore che, con responsabilità del ciclo operativo comportante un rilevante grado di specializzazione tecnica e professionale, opera su macchine o impianti cartotecnici e di allestimento di particolare complessità tecnica e tecnologica (vedi dichiarazione a verbale);
…”.
Nella dichiarazione a verbale per il 7° profilo del livello C1 si legge: “questo profilo riguarda tutte le specializzazioni e lavorazioni della cartotecnica e della trasformazione purché siano in esercizio nei vari comparti considerati macchine o impianti che abbiano la richiesta complessità tecnica e tecnologica (ad es. macchina ondulatrice, case maker a più lavorazioni in linea dall'alimentazione alla pallettizzazione, fustellatrice rotativa e piana dall'alimentazione alla pallettizzazione, tubiere e fermafondi per la produzione di sacchi a grande contenuto).
E' pacifico che nel caso di specie il era adibito, nel periodo di interesse, ad CP_1 una macchina Case maker e in particolare alla linea 606. La stessa parte datoriale, nella memoria di costituzione nell'ambito del giudizio di primo grado, afferma che dal 2005, quando lo scatolificio è stato potenziato con l'installazione del case-maker EMBA, il è stato collocato alla nuova linea, la n. 606 e che gli equipaggi che si occupano Pt_2 del case-maker EMBA mod. 245 QS sono tre, uno per ogni turno di lavoro, tra cui la
4 squadra composta proprio dal come primo operatore di macchina, Pt_2 [...] secondo di macchina e terzo di macchina. Peraltro gli esiti Persona_1 Persona_4 della prova testimoniale assunta nel primo grado di giudizio appaiono pienamente conformi sul punto.
Quel che invece è in contestazione è il livello di autonomia richiesto dalle richiamate declaratorie dei livelli B e C, con riferimento alla “guida, controllo e coordinamento del personale loro affidato” che appare elemento di centrale rilievo, nella stessa prospettazione di parte appellante, in relazione alla prima delle due argomentazioni difensive svolte. Occorre infatti osservare che il fonda la propria da un lato sul confronto tra le due Pt_2 declaratorie quanto ai livelli di autonomia e complessità della macchiane utilizzate e dall'altro sullo svolgimento di mansioni di coordinamento e controllo dei dipendenti formalmente inquadrati al medesimo livello C1.
Ebbene, quanto al primo aspetto, occorre valutare se le mansioni svolte, per le concrete modalità di esecuzione, siano riconducibili a “compiti di guida, controllo e coordinamento del personale loro affidato… in condizioni di autonomia,” posto che neppure è dedotto che siano in concreto riscontrabili le restanti ipotesi di “piena e completa responsabilità di un impianto o macchina di notevole complessità o di elevato contenuto tecnologico ed alta potenzialità” o quella successiva di adibizione “a lavori che per complessità e concettualità richiedono elevate capacità e rilevanti conoscenze tecniche e professionali”.
Una valutazione congiunta degli esiti delle prove testimoniali assunte nel corso del giudizio di primo grado induce questo Collegio a non ritenere sussistente nel caso di specie il grado di autonomia richiesto dalla declaratoria contrattuale del livello rivendicato, dovendosi piuttosto riscontrare, nello svolgimento dell'attività di coordinamento e controllo del secondo e terzo di macchina, la “limitata autonomia” propria del livello già riconosciuto.
Il teste ha dichiarato: “il capoturno controlla, supervisione e coordina Tes_1 il lavoro di tutto il reparto scatolificio, cioè di tutte le linee di produzione (8 macchine presenti nello stabilimento per lo scatolificio). Il capoturno inoltre interviene in caso di guasti sulle singole macchine, decidendo se chiamare i meccanici o interrompere una produzione, o anche in caso di cambi di produzione”.
Il teste ha riferito: “il ricorrente era il responsabile della produzione su Tes_2 tale macchina e controlla l'attività degli altri addetti alla macchina. Il primo di macchina si occupava del centraggio di cassa (cioè della regolazione precisa della macchina), del montaggio della fustella (un'altra fase della regolazione della macchina) e poi controllava se il prodotto finito era fatto bene. Né il responsabile di turno nè il caporeparto controllavano specificamente l'attività svolta dal ricorrente: loro si occupavano di attività di coordinamento generale o di controllo generale di tutte le linee di produzione. .. Mentre noi lavoravamo sulla macchina era presente nella sala anche un capoturno, in un gabbiotto in alto, che controllava l'attività di tutte le macchine: il capoturno scendeva presso le singole macchine quando c'erano esigenze particolari, cioè problemi o rotture o guasti”.
Il teste caporeparto a partire dal 2000, ha riferito: “il capoturno di solito gira Tes_3 nei locali aziendali per controllare la produzione in linea generale, per verificare che le persone non si espongano a rischi o che le stesse non facciano cose strane. Se poi ci sono problemi nella attività di produzione il capoturno si sofferma su specifiche linee di
5 produzione per risolvere tali problemi, altrimenti gira a controllare in generale che tutto vada bene.. il capoturno controlla a campione la qualità della produzione delle varie linee: si tratta di una disposizione aziendale”.
Il teste ha dichiarato: “mentre il ricorrente svolgeva le sue attività sulla Tes_4 macchina, non c'era nessun altro che ne controllava l'attività: il capoturno interveniva soltanto in caso di guasti o eventi eccezionali. Prima di mandare in stampa il ricorrente effettuava prove di laboratorio (di compressione), anche per valutare la viscosità e lo spessore del cartone. Il ricorrente inoltre effettuava prove di laboratorio sui prodotti della macchina anche in fase di post-produzione. Il ricorrente inoltre esegue interventi manuali sul software ella macchina n. 606 a seguito di manutenzioni o blackout per ripristinare le tarature della macchina… Mentre noi lavoravamo sulla macchina era presente nella sala anche un capoturno, che era nel suo ufficio : quando non è in ufficio il capoturno o sta in un gabbiotto in alto oppure scende a vedere alcune singole linee di produzione (cioè le linee n. 628 e n. 629)”.
Conclusivamente, deve ritenersi che il capoturno era stabilmente presente, durante tutto il turno, e che effettuava un controllo generalizzato di tutti i cicli produttivi delle macchine utilizzate dalle varie squadre. Inoltre interveniva in eventualità diversamente qualificate dai testi, che parlano ora di “guasti o eventi eccezionali”, ora di “esigenze particolari, cioè problemi o rotture o guasti” o “problemi nella attività di produzione” come riferito dal teste certamente a maggior conoscenza della circostanza in esame, viste le mansioni di capoturno, ossia il teste Indipendentemente dalla esatta Tes_3 puntualizzazione del tipo di intervento correttivo svolto dal capoturno, deve ritenersi che quest'ultimo, costantemente presente, fosse colui che era addetto a risolvere problemi afferenti la produzione delle varie linee, con evidente ridimensionamento dei margini di autonomia del primo di macchina, che non puo' che definirsi “limitata” dall'altrui controllo del ciclo produttivo di ciascuna macchina. Nel caso di specie deve pertanto ritenersi sussistente solo quella “limitata autonomia” propria del livello già riconosciuto.
Passando ad esaminare il secondo percorso motivazione prospettato dal e che CP_3 ha trovato avallo nella sentenza impugnata, ossia con riferimento al cd. meccanismo di progressione di cui al primo professionale del livello C1 (Lavoratore che, indipendentemente dalla sua diretta partecipazione alle lavorazioni, guida, controlla e coordina il lavoro di squadre, con apporto di competenza tecnico-pratica e con limitata autonomia nell'ambito delle sue funzioni (qualora controlli lavoratori compresi nei profili del presente livello acquisisce il 2° livello del gruppo B), questo Collegio, in riforma della sentenza impugnata, ritiene inapplicabile al caso di specie tale ipotesi. Il tenore letterale della previsione non puo' che far ritenere che il diritto al superiore livello B2 sia attribuibile in via esclusiva al lavoratore che guida, controlla e coordina il lavoro non già di singoli operatori bensì “di squadre”. Ne consegue che il lavoratore che svolge tale compito non può essere individuato nel cd. “primo di macchina” che per definizione è inserito organicamente nel ciclo produttivo di un'unica macchina bensì il capo turno ossia colui che viene preposto dall'azienda a sovrintendere l'attività di almeno due squadre durante un turno di lavoro. E' pacifico che nel caso di specie il abbia coordinato il Pt_2 lavoro di una sola squadra, quella di appartenenza, ossia il solo lavoro del secondo e terzo operatore di macchina, con esclusivo riferimento alla case maker, linea 606. Né a diversa conclusione conduce l'osservazione di parte appellata secondo cui lo stesso riconoscimento datoriale del livello C in capo ad un lavoratore, il appunto, CP_1
6 che pacificamente non controllava e coordinava più squadre sarebbe una conferma della irrazionalità della scelta interpretativa che assegna al termine squadre (al plurale) un significato legato al pure dato letterale (anzichè un generico riferimento). L'attribuzione del suddetto livello C trova infatti piena giustificazione nella riconducibilità delle mansioni di addetto alla macchina case maker (espressamente indicata nella dichiarazione a verbale relativa al profilo professionale n. 7 del livello C1. Si consideri che non sono emersi gli altri elementi del livello B, che include i lavoratori che “… hanno, in condizioni di autonomia, compiti di guida, controllo e coordinamento del personale loro affidato, o piena e completa responsabilità di un impianto o macchina di notevole complessità o di elevato contenuto tecnologico ed alta potenzialità …”. Proprio l'esame dei profili professionali del livello B consente di ritenere che la declaratoria contrattuale richieda il controllo ed il coordinamento di due o più squadre (al plurale) ed in particolare dalla figura esemplificativa n. 5 (Lavoratore altamente specializzato che, con responsabilità dei risultati, guida, controlla e coordina l'intero ciclo di produzione del cartone ondulato) e n. 7 (Lavoratore altamente specializzato che, con responsabilità del ciclo operativo, avvia, conduce e controlla, nella loro funzionalità ed esercizio, macchine e impianti cartotecnici e della trasformazione muniti di calcolatori di processo), le quali prevedono il controllo di macchine e impianti al plurale, cioè di più di una macchina o un impianto, oltre alla responsabilità del ciclo operativo.
L'esame delle declaratorie contrattuali consente di concludere che il lavoratore C1 che guida, controlla e coordina il lavoro di squadre (da intendersi come due o più squadre) è solo ed esclusivamente il C1 n. 1), il quale, se controlla lavoratori compresi nei profili del livello C, acquisisce il 2° livello del gruppo B.
Le conclusioni che precedono inducono, in riforma integrale della pronuncia impugnata, al rigetto dell' originario ricorso introdotto da . Controparte_1
In considerazione della complessità delle questioni trattate e della presenza di orientamenti difformi in giurisprudenza si ravvisano ragioni di equità e giustizia per la compensazione integrale delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello, in riforma della gravata sentenza, rigetta l'originario ricorso introdotto da;
Controparte_1 compensa integralmente le spese del doppio grado. Roma, 27.6.2025
La Consigliera est. La Presidente
RI RA ND TR
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa ND TR Presidente dott.ssa Rossana Taverna Consigliere dott.ssa RI RA Consigliere relatore
All'udienza del 27/06/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1634 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente tra con l'avv. BALESTRA ROBERTO Parte_1
Appellante
e con l'avv. MARCUCCI FRANCESCA Controparte_1
Appellata
ha pronunziato la presente
SENTENZA
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, 579/2023 pubblicata il 26 maggio 2023, e notificata il 7 giugno 2023. Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 c.pc. evocava in giudizio dinnanzi al Parte_2
Tribunale di Velletri la premettendo che: era stato Parte_1 assunto dalla società in data 26/06/1989, presso lo Parte_1 stabilimento di Pomezia, con qualifica di tecnico e di essere inquadrato nella categoria C1 del CCNL dell'industria della carta cartone e cartotecniche;
a partire dal mese di maggio del 2005, con l'introduzione in azienda una nuova linea di produzione e di un macchinario altamente sofisticato – Emba 245QS linea 606-, era stato adibito a tale nuova linea svolgendo così mansioni superiori corrispondenti al livello di inquadramento B2 del medesimo CCNL senza che tale livello gli fosse effettivamente riconosciuto;
di fatto coordinava, guidava e controllava in maniera autonoma l'attività di più lavoratori aventi pari livello di inquadramento quali e Persona_1 Per_2
1 . Chiedeva quindi al Tribunale adito di accertare e dichiarare il proprio diritto Per_3 all'inquadramento ed al relativo trattamento economico, normativo e previdenziale del livello B2 del CCNL industria della carta, cartone e cartotecnica a partire dall'anno 2005; di condannare per l'effetto la società al pagamento in suo favore Parte_1 della somma di € 18.713,36 lordi a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto, oltre interessi e rivalutazione delle singole scadenze fino al soddisfo, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
di condannare la società convenuta al risarcimento del danno subito e/o subendo per effetto dell'illegittimo e arbitrario comportamento della società convenuta. si costituiva regolarmente in giudizio per resistere Parte_1 alla domanda avversa. Il giudice istruita la causa con prova testimoniale, accoglieva parzialmente il ricorso accertando il diritto della parte ricorrente all'inquadramento al livello B2 del CCNL per le aziende trasformatrici della carta e del cartone, con decorrenza dal trimestre successivo al maggio 2005, e per l'effetto condannava la parte convenuta al pagamento delle differenze retributive relative ai titoli indicati nei conteggi, ad eccezione del TFR, e al solo periodo dal 1.01.2016 al 31.12.2020, quantificate in euro 15.298,14, oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre alla condanna alla parziale refusione delle spese legali, compensandole per il resto. impugna tempestivamente la sentenza chiedendone Parte_1 la riforma affidandosi a sei motivi d'appello. Resiste con memoria . CP_2
Con il primo motivo d'appello sostiene che in Parte_1 considerazione della data apposta in calce alla sentenza (9.5.2023) la stessa sia stata scritta in data antecedente al deposito delle memorie autorizzate e all'ultima udienza di discussione, così violando il principio del contraddittorio. L'appellato rileva come in realtà quello lamentato dall'appellante sia un mero errore materiale e che in nessun modo da tale errata indicazione della data della sentenza si possa far discendere che la causa sia stata decisa in data antecedente alla discussione finale. Con il secondo motivo la società impugna la parte della decisione in cui il giudice di prime cure ha respinto l'eccezione di nullità del ricorso proposto dal ritenendo Pt_2 che fosse possibile individuare in modo sufficientemente chiaro e dettagliato i fatti costitutivi delle pretese vantate dal ricorrente e reitera l'eccezione per cui il ricorso introduttivo non soddisfi i requisiti di cui all'art. 414, nn. 3 e 4, c.p.c. Con il terzo motivo impugna la parte della sentenza Parte_1 nella quale il Tribunale di Velletri ha ritenuto che l'istruttoria svolta ha permesso di accertare che il ha diritto all'inquadramento al livello B2. Il giudice di prime cure Pt_2 avrebbe travisato la portata delle disposizioni previste dal CCNL di settore o, comunque, ne avrebbe dato un'interpretazione diversa da quella derivante dall'applicazione del criterio letterale. In sostanza, il giudice di primo grado ha ritenuto applicabile il meccanismo di progressione automatica che il CCNL ha previsto nell'ambito del profilo professionale n. 1 del livello C1 al ricorrere di presupposti e condizioni ben precise che non sussistono nel caso di specie. Il livello richiesto prevede la responsabilità operativa di più gruppi di lavoratori e di un corrispondente numero di macchinari mentre il si è occupato di un'unica squadra e non più d'una. Inoltre i testi hanno permesso Pt_2 di chiarire che il macchinario a cui era addetto il ricorrente era un “case maker” a più lavorazioni in linea dall'alimentazione alla pallettizzazione” che è indicato dalla
2 previsione contrattuale come macchina tecnologicamente evoluta che permette il riconoscimento del livello C1 attribuito al L'appellante sul punto pone l'accento Pt_2 sulla circostanza per cui non vi sia in tutto il CCNL alcuna declaratoria che preveda una qualifica specifica per chi guida, controlla o coordina una sola squadra, tanto che perfino il livello C utilizza il termine squadre, al plurale. Se davvero la volontà contrattuale fosse stata quella di differenziare la qualifica di un lavoratore in base al numero di squadre affidate (uno, due, o più), il CCNL avrebbe dovuto ben distinguere i due profili, affidando compiti e livelli diversi ed usando la parola “squadre” anche al singolare in base al diverso livello retributivo. Il lavoratore con inquadramento C1 che guida, controlla e coordina il lavoro di squadre (da intendersi come una o più squadre) è solo ed esclusivamente il C1 n. 1), il quale se controlla lavoratori compresi nei profili del medesimo livello, acquisisce il 2° livello del gruppo B. Ciò che rileva quindi, a parere dell'appellato, non è l'avere una o più squadre sotto il proprio controllo ma se il lavoratore ha il coordinamento di altri lavoratori compresi nel medesimo livello retributivo. Con il quarto motivo la società lamenta la erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato che il diritto del ricorrente al superiore nquadramento decorre dal trimestre successivo al maggio 2005. replica ribadendo come tutti i testi escussi hanno Pt_2 affermato come egli fosse addetto alla macchina n. 606 in qualità di primo macchinista con uno svolgimento ultraventennale delle mansioni superiori. Con il quinto motivo l'appellante lamenta un vizio di ultrapetizione della sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto che l'eccezione di prescrizione riguardasse anche il diritto di credito del alle differenze retributive. sostiene l'infondatezza Pt_2 Pt_2 del motivo atteso che l'eccezione di prescrizione relativa alle differenze retributive non è un petitum diverso da quello relativo al diritto al livello di inquadramento, ma è parte della stessa domanda, posto che l'uno è la diretta e stretta conseguenza dell'altro. Quale sesto motivo d'appello la società, in considerazione dei motivi precedenti, chiede diversa regolazione delle spese legali che per entrambi i gradi di giudizio dovranno porsi a carico della controparte. L'appellato replica che tale motivo di appello è assolutamente inconferente e comunque inammissibile oltre che articolato in assenza di qualsivoglia motivazione. L'appello è fondato. Preliminarmente, l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi di appello è infondata. L'appellante, infatti, non si è limitato a richiamare il contenuto degli scritti difensivi di primo grado, ma ha individuato con precisione i capi della sentenza oggetto di censura e li ha confutati, sia pure richiamando gli argomenti illustrati nelle difese articolate in corso di causa, a suo dire erroneamente disattese dal Tribunale. Biologica
Passando al merito, la valutazione della fondatezza del terzo motivo di appello assume valore assorbente rispetto agli ulteriori profili di censura. Occorre premettere che la declaratoria del livello di inquadramento del gruppo B stabilisce che “appartengono a questo gruppo i lavoratori che, in relazione alle capacità acquisite, nell'ambito della gestione amministrativa o tecnica, esplicano funzioni di concetto, con facoltà di iniziativa, ovvero che nell'ambito delle varie lavorazioni hanno, in condizioni di autonomia, compiti di guida, controllo e coordinamento del personale loro affidato, o piena e completa responsabilità di un impianto o macchina di notevole complessità o di elevato contenuto tecnologico ed alta potenzialità, oppure sono adibiti a
3 lavori che per complessità e concettualità richiedono elevate capacità e rilevanti conoscenze tecniche e professionali”.
Rientrano invece nel livello riconosciuto dalla parte datoriale all'odierna parte appellata (livello di inquadramento C) “i lavoratori che, avendo un'adeguata preparazione pratica e professionale, esplicano nell'ambito della gestione amministrativa o tecnica, funzioni d'ordine, ovvero che nell'ambito delle varie lavorazioni svolgono funzioni comportanti il richiesto grado di specializzazione tecnica o tecnologica nel proprio lavoro, o che guidano, controllano e coordinano il lavoro di squadre, con apporto di competenza tecnico-pratica con limitata autonomia nell'ambito delle loro funzioni”.
Il livello C1 si articolare nei seguenti profili professionali:
1) Lavoratore che, indipendentemente dalla sua diretta partecipazione alle lavorazioni, guida, controlla e coordina il lavoro di squadre, con apporto di competenza tecnico-pratica, e con limitata autonomia nell'ambito delle sue funzioni (qualora controlli lavoratori compresi nei profili del presente livello acquisisce il 2° livello del gruppo B).
2) …
3) Operatore esperto che esegue autonomamente, secondo le sequenze e i tempi stabiliti, le procedure, anche di ripartenza, di elaborazione dati.
4) Operatore di cartiera …
5) Lavoratore con rilevante grado di specializzazione, responsabile di impianto per la produzione di vapore di media potenzialità con caratteristiche di media complessità tecnica e tecnologica.
6) Lavoratore, con rilevante grado di specializzazione, addetto a lavori complementari di riparazione e manutenzione o aggiustaggio o messa a punto o montaggio di gruppi o impianti meccanici o elettrici o elettronici o idraulici o pneumatici che interpreta schemi o disegni costruttivi complessi ed i relativi schemi funzionali.
7) Conduttore con preparazione e/o preparatore che, con responsabilità del ciclo operativo comportante un rilevante grado di specializzazione tecnica e professionale, opera su macchine o impianti cartotecnici e di allestimento di particolare complessità tecnica e tecnologica (vedi dichiarazione a verbale);
…”.
Nella dichiarazione a verbale per il 7° profilo del livello C1 si legge: “questo profilo riguarda tutte le specializzazioni e lavorazioni della cartotecnica e della trasformazione purché siano in esercizio nei vari comparti considerati macchine o impianti che abbiano la richiesta complessità tecnica e tecnologica (ad es. macchina ondulatrice, case maker a più lavorazioni in linea dall'alimentazione alla pallettizzazione, fustellatrice rotativa e piana dall'alimentazione alla pallettizzazione, tubiere e fermafondi per la produzione di sacchi a grande contenuto).
E' pacifico che nel caso di specie il era adibito, nel periodo di interesse, ad CP_1 una macchina Case maker e in particolare alla linea 606. La stessa parte datoriale, nella memoria di costituzione nell'ambito del giudizio di primo grado, afferma che dal 2005, quando lo scatolificio è stato potenziato con l'installazione del case-maker EMBA, il è stato collocato alla nuova linea, la n. 606 e che gli equipaggi che si occupano Pt_2 del case-maker EMBA mod. 245 QS sono tre, uno per ogni turno di lavoro, tra cui la
4 squadra composta proprio dal come primo operatore di macchina, Pt_2 [...] secondo di macchina e terzo di macchina. Peraltro gli esiti Persona_1 Persona_4 della prova testimoniale assunta nel primo grado di giudizio appaiono pienamente conformi sul punto.
Quel che invece è in contestazione è il livello di autonomia richiesto dalle richiamate declaratorie dei livelli B e C, con riferimento alla “guida, controllo e coordinamento del personale loro affidato” che appare elemento di centrale rilievo, nella stessa prospettazione di parte appellante, in relazione alla prima delle due argomentazioni difensive svolte. Occorre infatti osservare che il fonda la propria da un lato sul confronto tra le due Pt_2 declaratorie quanto ai livelli di autonomia e complessità della macchiane utilizzate e dall'altro sullo svolgimento di mansioni di coordinamento e controllo dei dipendenti formalmente inquadrati al medesimo livello C1.
Ebbene, quanto al primo aspetto, occorre valutare se le mansioni svolte, per le concrete modalità di esecuzione, siano riconducibili a “compiti di guida, controllo e coordinamento del personale loro affidato… in condizioni di autonomia,” posto che neppure è dedotto che siano in concreto riscontrabili le restanti ipotesi di “piena e completa responsabilità di un impianto o macchina di notevole complessità o di elevato contenuto tecnologico ed alta potenzialità” o quella successiva di adibizione “a lavori che per complessità e concettualità richiedono elevate capacità e rilevanti conoscenze tecniche e professionali”.
Una valutazione congiunta degli esiti delle prove testimoniali assunte nel corso del giudizio di primo grado induce questo Collegio a non ritenere sussistente nel caso di specie il grado di autonomia richiesto dalla declaratoria contrattuale del livello rivendicato, dovendosi piuttosto riscontrare, nello svolgimento dell'attività di coordinamento e controllo del secondo e terzo di macchina, la “limitata autonomia” propria del livello già riconosciuto.
Il teste ha dichiarato: “il capoturno controlla, supervisione e coordina Tes_1 il lavoro di tutto il reparto scatolificio, cioè di tutte le linee di produzione (8 macchine presenti nello stabilimento per lo scatolificio). Il capoturno inoltre interviene in caso di guasti sulle singole macchine, decidendo se chiamare i meccanici o interrompere una produzione, o anche in caso di cambi di produzione”.
Il teste ha riferito: “il ricorrente era il responsabile della produzione su Tes_2 tale macchina e controlla l'attività degli altri addetti alla macchina. Il primo di macchina si occupava del centraggio di cassa (cioè della regolazione precisa della macchina), del montaggio della fustella (un'altra fase della regolazione della macchina) e poi controllava se il prodotto finito era fatto bene. Né il responsabile di turno nè il caporeparto controllavano specificamente l'attività svolta dal ricorrente: loro si occupavano di attività di coordinamento generale o di controllo generale di tutte le linee di produzione. .. Mentre noi lavoravamo sulla macchina era presente nella sala anche un capoturno, in un gabbiotto in alto, che controllava l'attività di tutte le macchine: il capoturno scendeva presso le singole macchine quando c'erano esigenze particolari, cioè problemi o rotture o guasti”.
Il teste caporeparto a partire dal 2000, ha riferito: “il capoturno di solito gira Tes_3 nei locali aziendali per controllare la produzione in linea generale, per verificare che le persone non si espongano a rischi o che le stesse non facciano cose strane. Se poi ci sono problemi nella attività di produzione il capoturno si sofferma su specifiche linee di
5 produzione per risolvere tali problemi, altrimenti gira a controllare in generale che tutto vada bene.. il capoturno controlla a campione la qualità della produzione delle varie linee: si tratta di una disposizione aziendale”.
Il teste ha dichiarato: “mentre il ricorrente svolgeva le sue attività sulla Tes_4 macchina, non c'era nessun altro che ne controllava l'attività: il capoturno interveniva soltanto in caso di guasti o eventi eccezionali. Prima di mandare in stampa il ricorrente effettuava prove di laboratorio (di compressione), anche per valutare la viscosità e lo spessore del cartone. Il ricorrente inoltre effettuava prove di laboratorio sui prodotti della macchina anche in fase di post-produzione. Il ricorrente inoltre esegue interventi manuali sul software ella macchina n. 606 a seguito di manutenzioni o blackout per ripristinare le tarature della macchina… Mentre noi lavoravamo sulla macchina era presente nella sala anche un capoturno, che era nel suo ufficio : quando non è in ufficio il capoturno o sta in un gabbiotto in alto oppure scende a vedere alcune singole linee di produzione (cioè le linee n. 628 e n. 629)”.
Conclusivamente, deve ritenersi che il capoturno era stabilmente presente, durante tutto il turno, e che effettuava un controllo generalizzato di tutti i cicli produttivi delle macchine utilizzate dalle varie squadre. Inoltre interveniva in eventualità diversamente qualificate dai testi, che parlano ora di “guasti o eventi eccezionali”, ora di “esigenze particolari, cioè problemi o rotture o guasti” o “problemi nella attività di produzione” come riferito dal teste certamente a maggior conoscenza della circostanza in esame, viste le mansioni di capoturno, ossia il teste Indipendentemente dalla esatta Tes_3 puntualizzazione del tipo di intervento correttivo svolto dal capoturno, deve ritenersi che quest'ultimo, costantemente presente, fosse colui che era addetto a risolvere problemi afferenti la produzione delle varie linee, con evidente ridimensionamento dei margini di autonomia del primo di macchina, che non puo' che definirsi “limitata” dall'altrui controllo del ciclo produttivo di ciascuna macchina. Nel caso di specie deve pertanto ritenersi sussistente solo quella “limitata autonomia” propria del livello già riconosciuto.
Passando ad esaminare il secondo percorso motivazione prospettato dal e che CP_3 ha trovato avallo nella sentenza impugnata, ossia con riferimento al cd. meccanismo di progressione di cui al primo professionale del livello C1 (Lavoratore che, indipendentemente dalla sua diretta partecipazione alle lavorazioni, guida, controlla e coordina il lavoro di squadre, con apporto di competenza tecnico-pratica e con limitata autonomia nell'ambito delle sue funzioni (qualora controlli lavoratori compresi nei profili del presente livello acquisisce il 2° livello del gruppo B), questo Collegio, in riforma della sentenza impugnata, ritiene inapplicabile al caso di specie tale ipotesi. Il tenore letterale della previsione non puo' che far ritenere che il diritto al superiore livello B2 sia attribuibile in via esclusiva al lavoratore che guida, controlla e coordina il lavoro non già di singoli operatori bensì “di squadre”. Ne consegue che il lavoratore che svolge tale compito non può essere individuato nel cd. “primo di macchina” che per definizione è inserito organicamente nel ciclo produttivo di un'unica macchina bensì il capo turno ossia colui che viene preposto dall'azienda a sovrintendere l'attività di almeno due squadre durante un turno di lavoro. E' pacifico che nel caso di specie il abbia coordinato il Pt_2 lavoro di una sola squadra, quella di appartenenza, ossia il solo lavoro del secondo e terzo operatore di macchina, con esclusivo riferimento alla case maker, linea 606. Né a diversa conclusione conduce l'osservazione di parte appellata secondo cui lo stesso riconoscimento datoriale del livello C in capo ad un lavoratore, il appunto, CP_1
6 che pacificamente non controllava e coordinava più squadre sarebbe una conferma della irrazionalità della scelta interpretativa che assegna al termine squadre (al plurale) un significato legato al pure dato letterale (anzichè un generico riferimento). L'attribuzione del suddetto livello C trova infatti piena giustificazione nella riconducibilità delle mansioni di addetto alla macchina case maker (espressamente indicata nella dichiarazione a verbale relativa al profilo professionale n. 7 del livello C1. Si consideri che non sono emersi gli altri elementi del livello B, che include i lavoratori che “… hanno, in condizioni di autonomia, compiti di guida, controllo e coordinamento del personale loro affidato, o piena e completa responsabilità di un impianto o macchina di notevole complessità o di elevato contenuto tecnologico ed alta potenzialità …”. Proprio l'esame dei profili professionali del livello B consente di ritenere che la declaratoria contrattuale richieda il controllo ed il coordinamento di due o più squadre (al plurale) ed in particolare dalla figura esemplificativa n. 5 (Lavoratore altamente specializzato che, con responsabilità dei risultati, guida, controlla e coordina l'intero ciclo di produzione del cartone ondulato) e n. 7 (Lavoratore altamente specializzato che, con responsabilità del ciclo operativo, avvia, conduce e controlla, nella loro funzionalità ed esercizio, macchine e impianti cartotecnici e della trasformazione muniti di calcolatori di processo), le quali prevedono il controllo di macchine e impianti al plurale, cioè di più di una macchina o un impianto, oltre alla responsabilità del ciclo operativo.
L'esame delle declaratorie contrattuali consente di concludere che il lavoratore C1 che guida, controlla e coordina il lavoro di squadre (da intendersi come due o più squadre) è solo ed esclusivamente il C1 n. 1), il quale, se controlla lavoratori compresi nei profili del livello C, acquisisce il 2° livello del gruppo B.
Le conclusioni che precedono inducono, in riforma integrale della pronuncia impugnata, al rigetto dell' originario ricorso introdotto da . Controparte_1
In considerazione della complessità delle questioni trattate e della presenza di orientamenti difformi in giurisprudenza si ravvisano ragioni di equità e giustizia per la compensazione integrale delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello, in riforma della gravata sentenza, rigetta l'originario ricorso introdotto da;
Controparte_1 compensa integralmente le spese del doppio grado. Roma, 27.6.2025
La Consigliera est. La Presidente
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