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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 27/02/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 705/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 25/02/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 705/2023 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. LOLLI DARIO, giusta procura in Parte_1
atti
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro- Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso, disgiuntamente e congiuntamente, dagli avv.ti L. Loreni e e A.P. Ciarelli, giusta procura generale alle liti
-resistente-
avente ad oggetto: opposizione avviso di addebito n. 35720220004238546000 dando contestuale lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.03.2023 parte opponente conveniva qui in giudizio l' , CP_1 proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 35720220004238546000 notificato in data 23.01.2023 col quale gli era stato intimato il pagamento della somma di € 16.844,56
a titolo di contributi omessi nella Gestione Commercianti relativi al periodo dal 07.2015 al
12.2020.
A fondamento dell'opposizione, contestava le risultanze del verbale Unico di accertamento e notificazione n. 2020009202 del 25/11/2020, deducendo l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione Commercianti e l'obbligo contributivo, poiché ella aveva la sola veste di socio e di Amministratore Unico della Parte_2
e, come tale, si occupava solo di compiti di gestione inerenti al
[...]
predetto incarico, senza svolgere alcuna attività con carattere di abitualità e prevalenza.
Chiedeva pertanto dichiararsi l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione
Commercianti con conseguente annullamento dell'avviso di addebito opposto.
Resisteva l' chiedendo respingersi l'opposizione, dichiararsi legittima l'iscrizione CP_1 avvenuta d'ufficio, perché: il carattere abituale e prevalente della prestazione si ricavava direttamente dagli esiti dell'accertamento ispettivo in cui si acclarava, che la ricorrente quale impiegato amministrativo, svolgeva attività amministrative e fiscali, con carattere di continuità.
All' odierna udienza – in esito al deposito delle note a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc - la causa, istruita documentalmente, è stata assunta in decisione
***
1. La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. In via preliminare deve dichiararsi l'ammissibilità della domanda medesima, non essendo decorso il termine di gg. 40 dalla notificazione dell'avviso di addebito in oggetto
(avvenuta il 23.01.2023), prescritto per il deposito dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione alla stessa dall'art. 24, co.5, del d. lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999, rispetto al deposito del ricorso giudiziario (del 3.3.2023).
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 3. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
3.1 In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione all'avviso di addebito dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che investe il rapporto previdenziale obbligatorio.
L'accertamento del rapporto contributivo deve avvenire secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di dimostrare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito.
4. La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con due recenti pronunce (sentenza n. 3637 del
13 febbraio 2020 e n. 3829 del 14 febbraio 2020) ha ribadito l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti dell' , nel caso del socio amministratore di una società a responsabilità limitata, CP_1
sussiste solamente se vi sia da parte dello stesso la partecipazione al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza.
4.1 L'eventuale iscrizione del socio amministratore di una società a responsabilità limitata anche alla gestione commercianti trova origine nell'art. 1 comma 203 L. 662/1996 (che ha sostituito il comma 1comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160) che prevede l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e s.m.i. per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Il comma 203 dell'art. 1 della L.662/96, ha esteso l'obbligo assicurativo alla gestione commercianti anche ai soci di società a responsabilità limitata (in precedenza esclusi in considerazione dell'assenza di rischio nella conduzione d'impresa) a condizione che
“partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”.
4.2 L'iscrizione alla gestione commercianti è, quindi, obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (con eccezione per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita e i soci di;
la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di Pt_2
abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
4.3 Presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è dunque pur sempre la prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché – come a suo tempo rimarcato da
Cass. S.U. n. 3240 del 2010 – l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente all'interno dell'impresa.
Non basta, pertanto, lo svolgimento di un'attività lavorativa (di natura individuale o societaria) qualsiasi, per essere iscritti ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi;
occorre che esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità e prevalenza
(cfr. Cass Ordinanza 22 ottobre 2018, n. 26680).
4.4 In definitiva la Corte di Cassazione ha confermato che, sul piano previdenziale, solo quando il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti. Viceversa, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata.
4.5 E' stato dunque chiarito che il ruolo di amministrazione non attiene solo al
“compimento di atti giuridici”, essendo a questi affidata “un'attività di contenuto imprenditoriale, che si estrinseca nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte” “ancorché quest'ultimo non debba essere caratterizzato dalla abitualità dell'impegno esecutivo”, mentre il lavoro aziendale abituale e
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro prevalente e assoggettato a contribuzione presso la Gestione Commercianti proprio in considerazione dell'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo e della connotazione di “detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa”.
Vanno, pertanto, tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione dell'attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non ne siano anche amministratori.
Ed invero, non appare superfluo rammentare che le due attività operano su piani giuridici differenti, in quanto la partecipazione al lavoro aziendale del socio è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, attraverso una partecipazione lavorativa espletata con abitualità e con mansioni diverse e prevalenti rispetto all'attività di amministratore. Mentre l'attività di amministratore è diretta a dare diretta esecuzione al contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (cfr. Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n. 23782 del 2019).
5. In particolare (cfr., ex multis, Cass. n. 4440 del 2017) il carattere di abitualità e prevalenza va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in qualità di amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali;
cfr. anche, Cass. Sez. lav., n. 18281 del 08/07/2019).
6. Ciò posto, l'assolvimento dell'onere probatorio circa la partecipazione al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza è a carico dell'ente previdenziale che deve dimostrare il presupposto impositivo.
6.1 Nella specie, dalle dichiarazioni assunte dagli ispettori emerge chiaramente che la svolgesse attività amministrative e fiscali e si occupasse dei rapporti con fornitori e Pt_1
dei rapporti con le banche e pubbliche amministrazioni (cfr. dichiarazione del sig. Tes_1
– dipendente della società - in cui precisa che “per quanto riguarda clienti e fornitori se ne occupa la sig.ra ; è lei che si occupa degli ordini e dei contatti Parte_1
amministrativi e dei controlli e di contratti con le pubbliche amministrazioni vedi fornitura
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro comune di Pontida si occupa”); la stessa ricorrente sentita dagli ispettori in data 23.7.2020 ha precisato di aver sempre curato tutta la parte amministrativa/gestionale e contabile dell'impresa nonché i rapporti con i fornitori (cfr. verbale di primo accesso e verbale ispettivo allegati alla memoria).
6.2 Alla luce delle risultanze istruttorie, valutate nel loro complesso, ritiene il Tribunale che, l' non ha provato con il dovuto rigore la fondatezza della pretesa creditoria. In CP_1
particolare, dalla lettura del verbale ispettivo non appare possibile individuare quale sia stata l'attività prevalente svolta dalla in modo da distinguere quella di Pt_1
amministratore da quella di partecipazione personale e continuativa al lavoro aziendale, condizione, come detto, solo in presenza della quale opera l'obbligo di iscrizione alla
Gestione Commercianti.
Occorre certo osservare che, non esistono disposizioni che indicano in dettaglio quali
Par compiti siano demandati alla figura dell'amministratore nella purtuttavia è altrettanto vero, come precisato già dalle S.U. del 2010, che non può farsi rientrare nell'incarico solo il compimento di atti giuridici, perché all'amministratore è affidata la gestione della società, e dunque una attività di contenuto imprenditoriale, che si estrinseca nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte, ancorché quest'ultimo non debba essere caratterizzato dalla abitualità dell'impegno esecutivo. Tali elementi si distinguono da quelli richiesti per la iscrizione alla Gestione Commercianti che, come detto, richiede che i soci siano accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale nel suo momento esecutivo.
6.3 In definitiva, l' non ha fatto fronte agli stringenti oneri probatori richiesti dalla S. CP_1
C. di Cassazione nella materia che ci occupa, ossia che dal 07.2015 al 12.2020 la sig.ra abbia partecipato personalmente al lavoro aziendale, con carattere di Parte_1
abitualità , anche indipendentemente dalla eventuale preponderanza rispetto agli altri fattori
Par produttivi, presupposto non ritenuto necessario per il socio di dalla più recente giurisprudenza di legittimità (ad es. ex multis Cass.3292/2020).
A ben vedere l'attività descritta nel verbale ispettivo da cui ha avuto scaturigine l'avviso qui opposto si invera proprio nella gestione della società e, dunque, in un'attività di contenuto strettamente imprenditoriale che si estrinseca nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, fungendo da referente per i clienti e per i fornitori
(cfr. in tal senso Cass. civ., Sez Lavoro, ord. 27.01.2021, n. 1759).
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro In definitiva l'attività svolta dalla ricorrente quale amministratrice e socia della società, si è concretizzata in un “facere sostanzialmente gestorio” mancando, in ogni caso, la prova dell'esercizio abituale e prevalente dell'attività d'impresa oggetto della società, dovendosi escludere che la qualità di amministratore costituisca elemento idoneo ex se a fondare una presunzione semplice di partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza.
Deve quindi desumersi l'assenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti.
7. Va pertanto esclusa la legittimità dell'iscrizione d'ufficio disposta dall'Istituto, con conseguente non debenza della connessa contribuzione.
L'avviso di addebito opposto va pertanto dichiarato inefficace, per insussistenza dell'obbligo contributivo.
CP_
8. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere condannato, alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali, liquidate e distratte come in dispositivo, ai sensi del d.m., n. 55/2014 come modificato dal d.m. n.
147/2022 , tenendo conto del valore complessivo della lite (€5.200/€26.000) della tabella di riferimento per la materia previdenziale e con applicazione dei valori tariffari medi diminuiti della metà stante la non complessità delle questioni oggetto di controversia.
P.Q.M.
ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara la illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti della ricorrente per come disposta dall' , con conseguente non debenza della connessa CP_1 contribuzione e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito opposto per insussistenza dell'obbligo contributivo;
CP_
2) condanna l' alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.697,00 oltre spese generali i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario ed oltre spese vive per c.u. pari ad €43,00
Latina, 27/02/2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 25/02/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 705/2023 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. LOLLI DARIO, giusta procura in Parte_1
atti
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro- Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso, disgiuntamente e congiuntamente, dagli avv.ti L. Loreni e e A.P. Ciarelli, giusta procura generale alle liti
-resistente-
avente ad oggetto: opposizione avviso di addebito n. 35720220004238546000 dando contestuale lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.03.2023 parte opponente conveniva qui in giudizio l' , CP_1 proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 35720220004238546000 notificato in data 23.01.2023 col quale gli era stato intimato il pagamento della somma di € 16.844,56
a titolo di contributi omessi nella Gestione Commercianti relativi al periodo dal 07.2015 al
12.2020.
A fondamento dell'opposizione, contestava le risultanze del verbale Unico di accertamento e notificazione n. 2020009202 del 25/11/2020, deducendo l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione Commercianti e l'obbligo contributivo, poiché ella aveva la sola veste di socio e di Amministratore Unico della Parte_2
e, come tale, si occupava solo di compiti di gestione inerenti al
[...]
predetto incarico, senza svolgere alcuna attività con carattere di abitualità e prevalenza.
Chiedeva pertanto dichiararsi l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione
Commercianti con conseguente annullamento dell'avviso di addebito opposto.
Resisteva l' chiedendo respingersi l'opposizione, dichiararsi legittima l'iscrizione CP_1 avvenuta d'ufficio, perché: il carattere abituale e prevalente della prestazione si ricavava direttamente dagli esiti dell'accertamento ispettivo in cui si acclarava, che la ricorrente quale impiegato amministrativo, svolgeva attività amministrative e fiscali, con carattere di continuità.
All' odierna udienza – in esito al deposito delle note a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc - la causa, istruita documentalmente, è stata assunta in decisione
***
1. La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. In via preliminare deve dichiararsi l'ammissibilità della domanda medesima, non essendo decorso il termine di gg. 40 dalla notificazione dell'avviso di addebito in oggetto
(avvenuta il 23.01.2023), prescritto per il deposito dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione alla stessa dall'art. 24, co.5, del d. lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999, rispetto al deposito del ricorso giudiziario (del 3.3.2023).
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 3. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
3.1 In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione all'avviso di addebito dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che investe il rapporto previdenziale obbligatorio.
L'accertamento del rapporto contributivo deve avvenire secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di dimostrare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito.
4. La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con due recenti pronunce (sentenza n. 3637 del
13 febbraio 2020 e n. 3829 del 14 febbraio 2020) ha ribadito l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti dell' , nel caso del socio amministratore di una società a responsabilità limitata, CP_1
sussiste solamente se vi sia da parte dello stesso la partecipazione al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza.
4.1 L'eventuale iscrizione del socio amministratore di una società a responsabilità limitata anche alla gestione commercianti trova origine nell'art. 1 comma 203 L. 662/1996 (che ha sostituito il comma 1comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160) che prevede l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e s.m.i. per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Il comma 203 dell'art. 1 della L.662/96, ha esteso l'obbligo assicurativo alla gestione commercianti anche ai soci di società a responsabilità limitata (in precedenza esclusi in considerazione dell'assenza di rischio nella conduzione d'impresa) a condizione che
“partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”.
4.2 L'iscrizione alla gestione commercianti è, quindi, obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (con eccezione per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita e i soci di;
la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di Pt_2
abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
4.3 Presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è dunque pur sempre la prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché – come a suo tempo rimarcato da
Cass. S.U. n. 3240 del 2010 – l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente all'interno dell'impresa.
Non basta, pertanto, lo svolgimento di un'attività lavorativa (di natura individuale o societaria) qualsiasi, per essere iscritti ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi;
occorre che esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità e prevalenza
(cfr. Cass Ordinanza 22 ottobre 2018, n. 26680).
4.4 In definitiva la Corte di Cassazione ha confermato che, sul piano previdenziale, solo quando il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti. Viceversa, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata.
4.5 E' stato dunque chiarito che il ruolo di amministrazione non attiene solo al
“compimento di atti giuridici”, essendo a questi affidata “un'attività di contenuto imprenditoriale, che si estrinseca nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte” “ancorché quest'ultimo non debba essere caratterizzato dalla abitualità dell'impegno esecutivo”, mentre il lavoro aziendale abituale e
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro prevalente e assoggettato a contribuzione presso la Gestione Commercianti proprio in considerazione dell'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo e della connotazione di “detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa”.
Vanno, pertanto, tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione dell'attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non ne siano anche amministratori.
Ed invero, non appare superfluo rammentare che le due attività operano su piani giuridici differenti, in quanto la partecipazione al lavoro aziendale del socio è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, attraverso una partecipazione lavorativa espletata con abitualità e con mansioni diverse e prevalenti rispetto all'attività di amministratore. Mentre l'attività di amministratore è diretta a dare diretta esecuzione al contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (cfr. Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n. 23782 del 2019).
5. In particolare (cfr., ex multis, Cass. n. 4440 del 2017) il carattere di abitualità e prevalenza va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in qualità di amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali;
cfr. anche, Cass. Sez. lav., n. 18281 del 08/07/2019).
6. Ciò posto, l'assolvimento dell'onere probatorio circa la partecipazione al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza è a carico dell'ente previdenziale che deve dimostrare il presupposto impositivo.
6.1 Nella specie, dalle dichiarazioni assunte dagli ispettori emerge chiaramente che la svolgesse attività amministrative e fiscali e si occupasse dei rapporti con fornitori e Pt_1
dei rapporti con le banche e pubbliche amministrazioni (cfr. dichiarazione del sig. Tes_1
– dipendente della società - in cui precisa che “per quanto riguarda clienti e fornitori se ne occupa la sig.ra ; è lei che si occupa degli ordini e dei contatti Parte_1
amministrativi e dei controlli e di contratti con le pubbliche amministrazioni vedi fornitura
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro comune di Pontida si occupa”); la stessa ricorrente sentita dagli ispettori in data 23.7.2020 ha precisato di aver sempre curato tutta la parte amministrativa/gestionale e contabile dell'impresa nonché i rapporti con i fornitori (cfr. verbale di primo accesso e verbale ispettivo allegati alla memoria).
6.2 Alla luce delle risultanze istruttorie, valutate nel loro complesso, ritiene il Tribunale che, l' non ha provato con il dovuto rigore la fondatezza della pretesa creditoria. In CP_1
particolare, dalla lettura del verbale ispettivo non appare possibile individuare quale sia stata l'attività prevalente svolta dalla in modo da distinguere quella di Pt_1
amministratore da quella di partecipazione personale e continuativa al lavoro aziendale, condizione, come detto, solo in presenza della quale opera l'obbligo di iscrizione alla
Gestione Commercianti.
Occorre certo osservare che, non esistono disposizioni che indicano in dettaglio quali
Par compiti siano demandati alla figura dell'amministratore nella purtuttavia è altrettanto vero, come precisato già dalle S.U. del 2010, che non può farsi rientrare nell'incarico solo il compimento di atti giuridici, perché all'amministratore è affidata la gestione della società, e dunque una attività di contenuto imprenditoriale, che si estrinseca nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte, ancorché quest'ultimo non debba essere caratterizzato dalla abitualità dell'impegno esecutivo. Tali elementi si distinguono da quelli richiesti per la iscrizione alla Gestione Commercianti che, come detto, richiede che i soci siano accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale nel suo momento esecutivo.
6.3 In definitiva, l' non ha fatto fronte agli stringenti oneri probatori richiesti dalla S. CP_1
C. di Cassazione nella materia che ci occupa, ossia che dal 07.2015 al 12.2020 la sig.ra abbia partecipato personalmente al lavoro aziendale, con carattere di Parte_1
abitualità , anche indipendentemente dalla eventuale preponderanza rispetto agli altri fattori
Par produttivi, presupposto non ritenuto necessario per il socio di dalla più recente giurisprudenza di legittimità (ad es. ex multis Cass.3292/2020).
A ben vedere l'attività descritta nel verbale ispettivo da cui ha avuto scaturigine l'avviso qui opposto si invera proprio nella gestione della società e, dunque, in un'attività di contenuto strettamente imprenditoriale che si estrinseca nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, fungendo da referente per i clienti e per i fornitori
(cfr. in tal senso Cass. civ., Sez Lavoro, ord. 27.01.2021, n. 1759).
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro In definitiva l'attività svolta dalla ricorrente quale amministratrice e socia della società, si è concretizzata in un “facere sostanzialmente gestorio” mancando, in ogni caso, la prova dell'esercizio abituale e prevalente dell'attività d'impresa oggetto della società, dovendosi escludere che la qualità di amministratore costituisca elemento idoneo ex se a fondare una presunzione semplice di partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza.
Deve quindi desumersi l'assenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti.
7. Va pertanto esclusa la legittimità dell'iscrizione d'ufficio disposta dall'Istituto, con conseguente non debenza della connessa contribuzione.
L'avviso di addebito opposto va pertanto dichiarato inefficace, per insussistenza dell'obbligo contributivo.
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8. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere condannato, alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali, liquidate e distratte come in dispositivo, ai sensi del d.m., n. 55/2014 come modificato dal d.m. n.
147/2022 , tenendo conto del valore complessivo della lite (€5.200/€26.000) della tabella di riferimento per la materia previdenziale e con applicazione dei valori tariffari medi diminuiti della metà stante la non complessità delle questioni oggetto di controversia.
P.Q.M.
ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara la illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti della ricorrente per come disposta dall' , con conseguente non debenza della connessa CP_1 contribuzione e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito opposto per insussistenza dell'obbligo contributivo;
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2) condanna l' alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.697,00 oltre spese generali i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario ed oltre spese vive per c.u. pari ad €43,00
Latina, 27/02/2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro