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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/02/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 783/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.3296 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art.127 ter c.p.c. dell'11.02.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
07.05.1971), e (cod. fisc.: , nata a Parte_2 CodiceFiscale_2
Reggio Calabria il 20.09.1973), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Manuela
Maria Pizzi, giusta procura congiunta in atti, presso il cui studio sito in Reggio
Calabria, alla Via Locri n. 3, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 20.11.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria in data 28.09.1999; -considerato che con decreto del 18.12.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 28.01.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza, ore 09:00, per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48, 473 bis 13 co. 3, 473 bis 12, co. 3 c.p.c.;
-preso atto che il procedimento è stato rinviato d'ufficio, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'udienza dell'11.02.2025 con deposito per note scritte sino al giorno dell'udienza, ore
09:00;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in
Reggio Calabria in data 28.09.1999; b) dal matrimonio sono nate due figlie: Per_1
(24.10.2002) e (20.09.2004), entrambe maggiorenni non economicamente Per_2
autosufficienti; c) con decreto di omologa n. 45/2009 del 06.02.2009 (dep. il 09.02.2009), il
Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale il 13.01.2009;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 13.01.2009 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b) Legge
01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla
Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge
06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. che lo ha
“vistato” in data 04.02.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del
P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data 20.11.2024 da e Parte_1 [...]
, così provvede: Parte_2
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio
Calabria in data 28.09.1999 tra e , il cui atto risulta Parte_1 Parte_2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 627, parte 2, serie A, anno 1999, alle seguenti condizioni:
1. le figlie, divenute nelle more maggiorenni, continueranno ad avere residenza con la madre presso l'abitazione, in locazione, sita in Reggio Calabria (RC) alla via Ciccarello
n.28 G;
2. l'autovettura targata CA 784 PD, rimasta assegnata alla moglie in sede di separazione non è più di proprietà della stessa in quanto, successivamente, venduta;
3. viene revocato l'obbligo di corresponsione, da parte del Sig. , Parte_1
dell'assegno a titolo di mantenimento delle figlie, disposto in fase di separazione in €
600,00, stabilendo nulla a pretendere dalle parti reciprocamente;
4. il padre potrà vedere le figlie, ormai maggiorenni, in piena libertà in accordo con le stesse;
5. le spese mediche non adeguatamente coperte del SSN, sportive e culturali per le figlie, maggiorenni ma non autosufficienti, verranno affrontate dai genitori al 50%.
6. Spese legali compensate.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 19.02.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.3296 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art.127 ter c.p.c. dell'11.02.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
07.05.1971), e (cod. fisc.: , nata a Parte_2 CodiceFiscale_2
Reggio Calabria il 20.09.1973), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Manuela
Maria Pizzi, giusta procura congiunta in atti, presso il cui studio sito in Reggio
Calabria, alla Via Locri n. 3, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 20.11.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria in data 28.09.1999; -considerato che con decreto del 18.12.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 28.01.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza, ore 09:00, per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48, 473 bis 13 co. 3, 473 bis 12, co. 3 c.p.c.;
-preso atto che il procedimento è stato rinviato d'ufficio, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'udienza dell'11.02.2025 con deposito per note scritte sino al giorno dell'udienza, ore
09:00;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in
Reggio Calabria in data 28.09.1999; b) dal matrimonio sono nate due figlie: Per_1
(24.10.2002) e (20.09.2004), entrambe maggiorenni non economicamente Per_2
autosufficienti; c) con decreto di omologa n. 45/2009 del 06.02.2009 (dep. il 09.02.2009), il
Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale il 13.01.2009;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 13.01.2009 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b) Legge
01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla
Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge
06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. che lo ha
“vistato” in data 04.02.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del
P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data 20.11.2024 da e Parte_1 [...]
, così provvede: Parte_2
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio
Calabria in data 28.09.1999 tra e , il cui atto risulta Parte_1 Parte_2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 627, parte 2, serie A, anno 1999, alle seguenti condizioni:
1. le figlie, divenute nelle more maggiorenni, continueranno ad avere residenza con la madre presso l'abitazione, in locazione, sita in Reggio Calabria (RC) alla via Ciccarello
n.28 G;
2. l'autovettura targata CA 784 PD, rimasta assegnata alla moglie in sede di separazione non è più di proprietà della stessa in quanto, successivamente, venduta;
3. viene revocato l'obbligo di corresponsione, da parte del Sig. , Parte_1
dell'assegno a titolo di mantenimento delle figlie, disposto in fase di separazione in €
600,00, stabilendo nulla a pretendere dalle parti reciprocamente;
4. il padre potrà vedere le figlie, ormai maggiorenni, in piena libertà in accordo con le stesse;
5. le spese mediche non adeguatamente coperte del SSN, sportive e culturali per le figlie, maggiorenni ma non autosufficienti, verranno affrontate dai genitori al 50%.
6. Spese legali compensate.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 19.02.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna