Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 31/05/1982, n. 3333
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Sentenza 31 maggio 1982

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L'interesse ad impugnare una sentenza può discendere anche dalla motivazione della stessa, ove questa, però, presenti un pregiudizio giuridico per la parte. È inammissibile, quindi, la censura che investa una considerazione della sentenza che non abbia spiegato alcuna Rilevanza sul dispositivo. ( V 2573/70, mass n 348927; ( V 2314/70, mass n 348505; ( V 650/68, mass n 331822).*

L'interpretazione che il giudice civile compie della sentenza penale, e cioè di un cosiddetto giudicato esterno, si risolve in un giudizio di fatto non sindacabile in Sede di legittimità, se non per difetto di motivazione. ( Conf 2607/80, mass n 406357; ( Conf 589/79, mass n 396724; ( Conf 3953/78, mass n 393558).*

La confessione resa nel giudizio penale, non costituendo fonte di prova, non può assumere valore probatorio neppure nel giudizio civile, e le ammissioni che ne risultano possono essere oppugnate da contrarie e più attendibili risultanze. ( V 4349/76, mass n 383051; ( V 2178/76, mass n 380975; ( Conf 446/63, mass n 260587).*

A norma dell'art. 28 cod. proc. pen., il giudicato penale, con efficacia vincolante nel procedimento civile, si Forma unicamente sui fatti materiali, e non anche sulla valutazione e sulla qualificazione giuridica che di essi sia stata data dal giudice penale. ( Conf 4497/81, mass n 415211; ( Conf 787/81, mass n 411263; ( Conf 2607/80, mass n 406356).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 31/05/1982, n. 3333
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3333
    Data del deposito : 31 maggio 1982

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